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Document 31997D0256

97/256/CE: Decisione del Consiglio del 14 aprile 1997 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)

OJ L 102, 19.4.1997, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/256/oj

31997D0256

97/256/CE: Decisione del Consiglio del 14 aprile 1997 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica)

Gazzetta ufficiale n. L 102 del 19/04/1997 pag. 0033 - 0035


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 aprile 1997 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) (97/256/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che il Consiglio europeo, riunito ad Essen il 9-10 dicembre 1994, ha definito la strategia di preadesione per i paesi associati dell'Europa centrale ed orientale;

(2) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Cannes il 26-27 giugno 1995, ha convenuto di integrare l'assistenza finanziaria concessa ai paesi mediterranei con un incremento dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) per contribuire all'instaurazione di una zona di libero scambio e al partenariato euro-mediterraneo;

(3) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15-16 dicembre 1995, ha invitato il Consiglio e la Commissione a dare attuazione alla dichiarazione sul partenariato euro-mediterraneo e al programma di lavoro preparato alla Conferenza di Barcellona con i paesi mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza); che nella stessa riunione il Consiglio europeo ha ribadito l'importanza del ruolo della BEI come strumento di cooperazione tra la Comunità e l'America latina ed ha invitato la Banca ad intensificare le sue attività in tale regione; che il Consiglio europeo ha anche rilevato che, nella prospettiva dell'ampliamento, il proseguimento delle attività della BEI consentirà un incremento globale del contributo ai preparativi per l'adesione;

(4) considerando che il Consiglio europeo, riunito a Firenze il 21-22 giugno 1996, ha preso atto con soddisfazione dei risultati del vertice euro-asiatico, che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni tra i due continenti;

(5) considerando che i paesi dell'Europa centrale ed orientale (Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia) hanno intrapreso importanti riforme politiche e sociali ed hanno avviato una ristrutturazione economica fondamentale;

(6) considerando che la BEI sta completando i programmi di prestito correnti a favore dei paesi dell'Europa centrale ed orientale a norma della decisione 93/696/CE (3) e i prestiti a favore dei paesi terzi mediterranei disciplinati dai quarti protocolli finanziari e dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria orizzontale [regolamento (CEE) n. 1763/92] (4);

(7) considerando che la BEI ha già completato il programma triennale di prestiti a favore dei paesi dell'America latina e dell'Asia a norma della decisione 93/115/CEE (5); che conformemente alla decisione 96/723/CE (6) un nuovo programma avente carattere transitorio consentirà alla BEI di proseguire le attività di prestito in tali paesi;

(8) considerando che il 14 ottobre 1994 il Consiglio ha approvato un accordo di cooperazione tra la Comunità e la Repubblica del Sudafrica, volto a promuovere uno sviluppo sociale ed economico armonioso, equilibrato e sostenibile; che la BEI completerà nel giugno 1997 il programma biennale di prestiti a favore del Sudafrica a norma della decisione 95/207/CE (7);

(9) considerando che il Consiglio invita la BEI a continuare le sue attività a sostegno di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, in America latina ed Asia ed in Sudafrica;

(10) considerando che è opportuno procedere a taluni miglioramenti nei programmi di attività per quanto riguarda la durata, gli strumenti usati e la copertura per paese;

(11) considerando che la garanzia prevista nella presente decisione deve essere fornita alla Banca;

(12) considerando che tale garanzia è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 (8);

(13) considerando che nel giugno 1996 la Commissione, di concerto con la Banca, ha presentato al Consiglio una proposta di nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI ai paesi terzi;

(14) considerando che il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha approvato le conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, in base al quale: «Il volume dei prestiti esterni deve rispettare le prospettive finanziarie e la disciplina di bilancio della Comunità nonché gli orientamenti interni della BEI sui prestiti a favore dei paesi terzi e tener conto delle conclusioni dei Consigli europei di Essen, Cannes e Madrid. L'approccio di una garanzia generale senza distinzione di regioni e di progetti è approvata. L'elemento della ripartizione del rischio, quale proposto dalla Commissione e dalla BEI è accettato. Di conseguenza, la BEI è invitata laddove possibile ad ottenere per una quota importante del prestito, adeguate garanzie prestate da terzi per i rischi commerciali, fermo restando che la garanzia di bilancio in tal caso copre soltanto i rischi politici risultanti da non trasferibilità della valuta, espropriazione, eventi bellici e disordini civili. La BEI è invitata a mirare all'obiettivo del 25 % del totale dei suoi prestiti per l'utilizzazione delle garanzie non statali, percentuale che può essere estesa quando è possibile e nella misura in cui il mercato lo consenta in base ai singoli mandati.

L'applicazione dell'obiettivo ai singoli mandati deve essere specificata al momento della negoziazione dei mandati stessi.»;

(15) considerando che la presente decisione deve essere conforme alle suddette conclusioni;

(16) considerando che un livello di garanzia del 70 % è sufficiente a coprire il volume totale di prestito a titolo dei nuovi mandati e di altre necessità di prestito per la durata della presente decisione;

(17) considerando che il nuovo sistema di garanzia non pregiudica l'eccellente affidabilità finanziaria della BEI;

(18) considerando che il 2 dicembre 1996 il Consiglio è giunto alla conclusione che «i tassi di copertura del Fondo di garanzia resteranno ai livelli attuali fino al 1999»; che nelle conclusioni del 27 gennaio 1997 il Consiglio ha affermato che «ciascun versamento al fondo di garanzia prestiti sarà basato sulla percentuale richiesta al momento del versamento, attualmente pari al 15 %, ma che sarà portata al 14 % non appena possibile»;

(19) considerando che la Commissione e la BEI, riconoscendo le loro rispettive aree di responsabilità, sono tenute ad assicurare un adeguato coordinamento tra le operazioni della BEI nei paesi terzi beneficiari e l'attuazione di altri strumenti finanziari comunitari;

(20) considerando che la Commissione e la BEI dovrebbero consultarsi per garantire che si tenga conto, ai fini della determinazione del tasso di utilizzazione dei mandati, delle fluttuazioni annuali concernenti finanziamenti per il sostegno della bilancia dei pagamenti che la Comunità è invitata ad erogare in favore dei paesi terzi;

(21) considerando che il Consiglio ha approvato la presente decisione e in particolare gli importi relativi ai mandati tenendo conto delle conclusioni del 27 gennaio 1997 secondo cui:

«Gli Stati membri e la Commissione dichiarano unanimemente di essere d'accordo sulla creazione di un consistente strumento di sostegno preadesione. Essi invitano la BEI a proporre tale strumento al Consiglio dei governatori nel corso dell'anno. Lo strumento entrerà in vigore non appena possibile, alla luce delle future adesioni. Esso sarà approvato ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della BEI e non comporterà alcuna garanzia a carico del bilancio comunitario o degli Stati membri. Le dotazioni per i prestiti BEI coperti da una garanzia comunitaria sono compatibili con un accantonamento di 1 050 milioni di ecu per l'assistenza macrofinanziaria, prevedendo che 750 milioni di ecu saranno necessari per i prestiti Euratom. Il massimale per l'assistenza macrofinanziaria sarà aumentato a 1 200 milioni di ecu se i prestiti Euratom nel periodo considerato non supereranno 600 milioni di ecu.»;

(22) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

1. La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia globale per i casi in cui la Banca non riceva i pagamenti ad essa dovuti in relazione ai prestiti concessi, conformemente ai criteri da essa normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento realizzati nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, nei paesi mediterranei, nei paesi dell'America latina e dell'Asia e nel Sudafrica.

Tale garanzia è limitata al 70 % dell'importo totale dei prestiti concessi, maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale complessivo di prestito è pari a 7 105 milioni di ecu ripartito nel modo seguente:

- paesi dell'Europa centrale e orientale: 3 520 milioni di ecu,

- paesi mediterranei: 2 310 milioni di ecu,

- paesi dell'America latina e dell'Asia: 900 milioni di ecu,

- Sudafrica: 375 milioni di ecu,

per una durata limitata a tre anni con decorrenza dal 31 gennaio 1997 per i paesi dell'Europa centrale e orientale, per i paesi terzi mediterranei e per i paesi dell'America latina e dell'Asia e dal 1° luglio 1997 per il Sudafrica. Se al termine di tale periodo i prestiti concessi dalla Banca non avranno raggiunto il suddetto massimale complessivo, la durata in questione sarà automaticamente prolungata di sei mesi.

2. I paesi compresi nelle regioni di cui sopra sono i seguenti:

- Europa centrale ed orientale: Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia;

- Paesi terzi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Cisgiordania e Striscia di Gaza;

- America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela;

- Asia: Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam;

- Sudafrica.

3. La Banca europea per gli investimenti è invitata a perseguire l'obiettivo di assicurare con garanzie non statali il rischio commerciale per un ammontare pari al 25 % dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione; tale percentuale deve essere estesa, ove possibile e nella misura in cui il mercato lo consenta, nel quadro di ciascun singolo mandato.

Articolo 2

Ogni sei mesi la Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio della situazione relativa ai prestiti firmati e dei progressi compiuti in materia di ripartizione del rischio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3. A tal fine, la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le opportune informazioni.

Articolo 3

Ogni anno la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito e trasmette loro contestualmente una valutazione del funzionamento del regime di garanzia nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie operanti nel settore.

Articolo 4

Il Consiglio effettuerà una valutazione dell'applicazione della presente decisione sulla base di una relazione che sarà presentata nel giugno 1998 dalla Commissione e dalla Banca.

Articolo 5

La Commissione e la Banca concludono un accordo contenente norme dettagliate per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 aprile 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 13 del 14. 1. 1996, pag. 9.

(2) GU n. C 115 del 14. 4. 1997.

(3) Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 27).

(4) Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1735/94 (GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 6).

(5) Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU n. L 45 del 23. 2. 1993, pag. 27).

(6) Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute e prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU n. L 329 del 19. 12. 1996, pag. 45).

(7) Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU n. L 131 del 15. 6. 1995, pag. 31).

(8) Regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU n. L 293 del 12. 11. 1994, pag. 1).

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