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Document 31995R0356

Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure Comunitàrie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

OJ L 41, 23.2.1995, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 548 - 548
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 560 - 560
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 011 P. 151 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 011 P. 151 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 012 P. 12 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/11/2015; abrogato da 32015R1843

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/356/oj

31995R0356

Regolamento (CE) n. 356/95 del Consiglio del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure Comunitàrie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 23/02/1995 pag. 0003 - 0003


REGOLAMENTO (CE) N. 356/95 DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3286/94 che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CE) n. 3286/94 (1) il Consiglio ha adottato procedure comunitarie per garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3286/94 ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite (2);

considerando che, ai sensi del relativo articolo 16, paragrafo 1, il regolamento (CE) n. 3286/94 si applica ai procedimenti avviati successivamente al 1o gennaio 1995;

considerando che è pertanto opportuno emendare l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3286/94 per chiarire che detto regolamento si applica anche ai procedimenti in corso al 1o gennaio 1995 per i quali siano state portate a termine le procedure di esame della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3286/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il regolamento (CEE) n. 2641/84 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi fatti, se del caso, al presente regolamento. »;

2) L'articolo 16, è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1995.

Esso si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente a tale data, nonché ai procedimenti in corso a tale data per i quali siano state portate a termine le procedure di esame della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 1o gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. ALPHANDÉRY

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 71.

(2) GU n. L 252 del 29. 9. 1984, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

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