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Document 31995L0009

Direttiva 95/9/CE della Commissione del 7 aprile 1995 recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 91, 22.4.1995, p. 35–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 260 - 263
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 213 - 216
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 213 - 216

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2008; abrog. impl. da 32008L0038

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/9/oj

31995L0009

Direttiva 95/9/CE della Commissione del 7 aprile 1995 recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 22/04/1995 pag. 0035 - 0038


DIRETTIVA 95/9/CE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1995 recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), in particolare l'articolo 6, lettera c),

considerando che l'articolo 6, lettera c) della direttiva 93/74/CEE prevede che le misure adottate in conformità dell'articolo 6, lettera a) possano essere modificate a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che dette misure sono state adottate con la direttiva 94/39/CE della Commissione (2);

considerando che talune destinazioni nutrizionali non hanno potuto essere inizialmente inserite nell'elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, in quanto non esisteva allora un metodo comunitario per il calcolo del valore energetico degli alimenti per animali da compagnia;

considerando che l'adozione, a livello comunitario, di un metodo per il calcolo del valore energetico consente ora di inserire nell'elenco le destinazioni nutrizionali di cui trattasi;

considerando inoltre che l'elenco dei particolari fini nutrizionali stabiliti per gli equini deve essere adeguato e completato sulla base dei dati disponibili;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 94/39/CE è modificato conformemente a quanto precisato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

(2) GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 20.

ALLEGATO

1. Nella parte B, dopo il fine nutrizionale « Riduzione del rame nel fegato » riguardante cani e gatti, sono aggiunti i fini nutrizionali seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Nella parte B il testo dei particolari fini nutrizionali riguardanti gli equini è sostituito dal testo seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

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