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Document 31994R0919

Regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

OJ L 106, 27.4.1994, p. 6–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 4 - 11
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 76 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 244 - 251

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 14/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/919/oj

31994R0919

Regolamento (CE) n. 919/94 della Commissione, del 26 aprile 1994, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 27/04/1994 pag. 0006 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0004
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 919/94 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1994 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di produttori di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 404/93 prevede alcune disposizioni relative alla costituzione di organizzazioni di produttori di banane; che per ottenere il riconoscimento, queste organizzazioni debbono soddisfare alcuni requisiti specifici; che tali requisiti sono stati definiti per garantire con ragionevole sicurezza che le organizzazioni, per la dimensione e durata della loro attività, nonché per la loro costituzione ed il loro funzionamento, contribuiscano a migliorare le modalità di produzione e di commercializzazione delle banane;

considerando che i requisiti volti a garantire un livello minimo di stabilità e di attività delle organizzazioni di produttori, soprattutto sotto l'aspetto del numero degli aderenti e del volume della produzione, devono essere determinati in funzione delle diverse strutture delle regioni produttrici della Comunità;

considerando che, ai fini del medesimo obiettivo di stabilità e di efficienza, è necessario sia specificare i mezzi e le attrezzature che le organizzazioni dei produttori devono mettere a disposizione dei loro aderenti, sia indicare le regole che tali organizzazioni devono adottare e rendere vincolanti per i loro aderenti, onde raggiungere gli obiettivi assegnati alle associazioni riconosciute in applicazione della normativa comunitaria;

considerando che l'attuazione delle misure specifiche adottate dal Consiglio, nonché di quelle del presente regolamento, implica l'obbligo assoluto per l'organizzazione di produttori di trasmettere all'autorità designata dallo Stato membro informazioni precise, secondo una periodicità prestabilita, per consentire a detta autorità di verificare l'adempimento degli impegni assunti dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento; che è inoltre necessario definire le verifiche incombenti allo Stato membro, nonché le comunicazioni necessarie per sorvegliare l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che debbono essere indicate le disposizioni applicabili alle associazioni di produttori riconosciute in forza del regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (4), e che hanno beneficiato del regime di aiuti per la costituzione e il funzionamento amministrativo introdotto da quest'ultimo regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri attribuiscono il riconoscimento specifico di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93 alle organizzazioni e associazioni di produttori, in appresso denominate uniformemente « organizzazioni di produttori », la cui attività economica riguarda la produzione e la commercializzazione di banane fresche e che soddisfano le condizioni prescritte dall'articolo 5 di tale regolamento, nonché quelle stabilite dal presente regolamento.

Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1360/78 ottengono il riconoscimento specifico di cui al primo comma se le autorità competenti constatano che il loro atto costitutivo e le loro norme di funzionamento soddisfano alle disposizioni di cui al primo comma.

Articolo 2

1. Le organizzazioni di produttori presentano all'autorità competente designata dallo Stato membro la domanda di riconoscimento specifico corredata del loro atto costitutivo e delle informazioni di cui all'allegato II, parte A.

2. L'autorità competente si accerta, mediante verifica dei documenti e ispezioni in loco, dell'esattezza delle informazioni comunicate. In caso di dubbio, essa esegue tutte le verifiche necessarie per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1.

3. Il riconoscimento specifico è concesso entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda, salvo dilazioni motivate da indagini complementari.

Articolo 3

1. Il volume minimo di produzione commercializzabile di banane, nonché il numero minimo di aderenti, di cui le organizzazioni di produttori devono disporre a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 404/93, sono indicati nell'allegato I.

2. Ai fini del paragrafo 1 deve essere presa in considerazione la produzione media di banane commercializzata da tutti i produttori membri dell'organizzazione che chiede il riconoscimento nelle ultime tre campagne che precedono il riconoscimento.

Tuttavia, nel caso in cui una regione di produzione nel periodo di cui al primo comma sia stata colpita da un calo di produzione dovuto ad aventi climatici eccezionali, può essere presa in considerazione la produzione di una o più campagne anteriori a tali eventi.

Articolo 4

I mezzi necessari, messi a disposizione dei produttori associati o detenuti dall'organizzazione di produttori, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93 comprendono almeno le attrezzature destinate:

- alle operazioni di cernita, calibratura e condizionamento, aventi una capacità adeguata al volume della produzione di banane conferita dagli aderenti,

- alla gestione dell'attività tecnica e commerciale,

- alla contabilità centralizzata.

Articolo 5

Per l'ammissione di nuovi membri, gli statuti delle organizzazioni di produttori contengono le seguenti disposizioni:

a) le adesioni diventano effettive soltanto all'inizio della campagna di commercializzazione;

b) le adesioni sono accettate in funzione delle capacità di commercializzazione effettive o prevedibili dell'organizzazione;

c) ciascun aderente si impegna ad aderire all'organizzazione di produttori per un periodo minimo di tre anni e a notificare, per iscritto, il proprio recesso con almeno dodici mesi di anticipo; tuttavia, per le organizzazioni di produttori riconosciute prima del 1o gennaio 1995, il periodo minimo di adesione è di due anni;

d) ciascun aderente si impegna a rispettare tutti gli obblighi stabiliti dall'organizzazione di produttori.

Articolo 6

1. Le norme stabilite dall'organizzazione di produttori in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 404/93 prevedono almeno:

a) ai fini dell'accertamento della produzione: la dichiarazione, da parte dei produttori, delle superfici coltivate, delle quantità di raccolta previste, nonché delle quantità effettivamente raccolte;

b) in materia di produzione: la definizione, in base alla strategia commerciale e agli sbocchi, delle varietà di banane da coltivare, da riconvertire o da estirpare, la definizione delle tecniche colturali da applicare e lo scaglionamento della raccolta;

c) in materia di commercializzazione: i criteri minimi di qualità, di calibro, di condizionamento, di presentazione e di marcatura.

2. Le organizzazioni di produttori orientano ed assistono i loro aderenti ai fini della corretta applicazione delle norme da esse adottate. Esse sanzionano in modo adeguato le inosservanze accertate.

Articolo 7

1. Entro il 1o marzo di ogni anno e per la prima volta anteriormente al 1o marzo 1995 le organizzazioni di produttori comunicano alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato II.

Qualora lo ritengano necessario, gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sui punti indicati nell'allegato II, parte B.

2. L'autorità competente comunica annualmente alla Commissione, entro il 1o maggio e per la prima volta anteriormente al 1o maggio 1995, l'elenco delle organizzazioni di produttori di banane riconosciute sul suo territorio e, per ogni organizzazione di produttori, la parte A dell'allegato II.

3. Di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione può prevedere la trasmissione elettronica di tutte le informazioni di cui all'allegato II, o di parte di esse.

Articolo 8

L'autorità competente verifica la regolarità della costituzione e del funzionamento delle organizzazioni di produttori, nonché la veridicità delle informazioni, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93 e all'articolo 7 del presente regolamento. Ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad un controllo in loco almeno ogni tre anni.

Articolo 9

L'autorità competente revoca il riconoscimento quando constata:

- che gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria non sono stati rispettati,

oppure

- che le informazioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 404/93 e all'articolo 7 del presente regolamento non sono state, intenzionalmente, trasmesse oppure sono state fornite inesatte con intenzioni fraudolente.

Articolo 10

Gli aiuti intesi a promuovere la costituzione e ad agevolare il funzionamento amministrativo delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 non sono concessi alle organizzazioni di produttori che hanno beneficiato degli aiuti previsti dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1360/78.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.

(3) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

ALLEGATO I

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ALLEGATO II

Parte B (riservata allo Stato membro)

1. Schedario degli aderenti

Allegare, per ciascun aderente, i seguenti dati:

- cognome, nome;

- numero dei bananeti e loro numero di registrazione;

- superficie dei frutteti, raccolto e rendimento medio per ettaro, conformemente al punto 9 della parte A.

2. Norme sancite dall'organizzazione dei produttori

Allegare copia delle norme di cui all'articolo 6.

3. Sbocchi

3.1. Modalità di vendita:

(specificare, per ordine di importanza rispetto al fatturato, a seconda del tipo di vendita diretta: vendita in base a contratto di consegna, vendita su commissione, altre)

3.2. Destinazioni:

(indicarne la percentuale)

mercato locale

mercato regionale

commercializzazione « CE »

esportazione verso paesi terzi

industria di trasformazione

altre

4. Situazione finanziaria

Allegare il risultato del conto d'esercizio.

5. Assemblee generali

a) Indicarne la periodicità

b) Allegare i processi verbali dell'ultimo anno.

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