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Document 31994L0080

Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

OJ L 368, 31.12.1994, p. 38–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 004 P. 80 - 87
Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 20 Volume 001 P. 12 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 8 - 14

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/80/oj

31994L0080

Direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

Gazzetta ufficiale n. L 368 del 31/12/1994 pag. 0038 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 4 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 4 pag. 0080


DIRETTIVA 94/80/CE DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1994 che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 8 B, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

considerando che il trattato sull'Unione europea costituisce una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa; che uno dei suoi compiti è quello di organizzare in maniera coerente e solidale le relazioni fra i popoli degli Stati membri e che uno dei suoi obiettivi fondamentali è quello di rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei propri Stati membri istituendo la cittadinanza dell'Unione;

considerando che a tale scopo le disposizioni del titolo II del trattato sull'Unione europea istituiscono una cittadinanza dell'Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri e riconoscono loro, in tale qualità, un complesso di diritti;

considerando che il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza, previsto dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea, costituisce un'applicazione del principio di uguaglianza e non discriminazione fra cittadini e non cittadini, nonché un corollario del diritto di libera circolazione e di soggiorno, sancito dall'articolo 8 A dello stesso trattato;

considerando che l'applicazione dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato non presuppone un'armonizzazione integrale dei sistemi elettorali degli Stati membri; che tale articolo mira essenzialmente a sopprimere il requisito della cittadinanza, che attualmente è prescritto dalla maggior parte degli Stati membri ai fini dell'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità; che, inoltre, per tener conto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 3 B, terzo comma del trattato, il contenuto della legislazione comunitaria in materia non deve andare al di là di quanto è necessario per il raggiungimento dell'obiettivo enunciato nell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato ha lo scopo di consentire a tutti i cittadini dell'Unione, siano essi o meno cittadini dello Stato membro di residenza, di esercitare nell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali alle stesse condizioni; che è quindi necessario che i requisiti che uno Stato membro prescrive per i cittadini di altri Stati membri, segnatamente quelli connessi alla prova e alla durata della residenza, siano identici a quelli eventualmente prescritti ai propri cittadini; che ai cittadini di altri Stati membri non dev'essere imposto il possesso di requisiti speciali, a meno che, in casi eccezionali, delle circostanze specifiche giustifichino un trattamento differenziato dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai propri cittadini;

considerando che l'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato riconosce il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato membro di residenza senza però sostituire tale diritto al diritto di voto e di eleggibilità nello Stato membro di origine; che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali, mentre la loro iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali può essere ammessa negli Stati membri in cui il voto non è obbligatorio;

considerando che l'amministrazione locale degli Stati membri è espressione di tradizioni politiche e giuridiche diverse ed è caratterizzata da una grande varietà di strutture; che la nozione di «elezioni comunali» non ha lo stesso significato in tutti gli Stati membri; che, di conseguenza, è opportuno precisare l'oggetto della direttiva definendo la nozione di «elezioni comunali»; che queste elezioni comprendono le elezioni a suffragio universale e diretto a livello degli enti locali di base e delle loro suddivisioni; che tali elezioni comprendono tanto le elezioni a suffragio universale diretto delle assemblee o degli organi rappresentativi comunali quanto le elezioni dei membri dell'organo esecutivo locale;

considerando che l'ineleggibilità può derivare da una decisione specifica adottata dalle autorità dello Stato membro di residenza o dello Stato membro di origine; che, attesa la rilevanza politica della funzione di eletto al consiglio comunale, è opportuno che gli Stati membri possano adottare i provvedimenti necessari per evitare che chiunque abbia perso il diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine sia reintegrato in tale diritto per il solo fatto di risiedere in un altro Stato membro; che tale problema, che è proprio dei candidati che non possiedono la cittadinanza dello Stato in questione, giustifica che gli Stati membri che lo ritengano necessario possano assoggettarli tanto al regime di ineleggibilità dello Stato membro di residenza quanto a quello dello Stato membro di origine; che, in considerazione del principio di proporzionalità, è sufficiente subordinare il diritto di voto alle sole disposizioni sull'incapacità elettorale vigenti nello Stato membro di residenza;

considerando che le attribuzioni dell'organo esecutivo degli enti locali di base possono comportare una partecipazione all'esercizio di potestà pubbliche e alla tutela di interessi generali; che è pertanto opportuno consentire agli Stati membri di riservare queste funzioni ai propri cittadini; che è parimenti opportuno attribuire agli Stati membri la facoltà di prendere a tal fine misure adeguate, le quali non possono limitare, oltre a quanto necessario per conseguire detto obiettivo, la possibilità per i cittadini di altri Stati membri di essere eletti;

considerando che è altresì opportuno che la partecipazione all'elezione di un'assemblea parlamentare da parte di titolari di un carica elettiva comunale possa essere riservata ai propri cittadini;

considerando che qualora le legislazioni degli Stati membri prevedono delle incompatibilità fra la qualità di eletto al consiglio comunale ed altre funzioni è opportuno consentire agli Stati membri di estendere tali incompatibilità anche a funzioni equivalenti esercitate in altri Stati membri;

considerando che qualsiasi deroga alle norme generali della presente direttiva dev'essere giustificata, a norma dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato, da problemi specifici di uno Stato membro e che ogni disposizione derogatoria, per sua natura, dev'essere sottoposta a riesame;

considerando che tali problemi specifici possono sorgere specialmente in uno Stato membro in cui la percentuale di cittadini di altri Stati membri dell'Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l'età del voto supera molto significativamente la media; che una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell'elettorato giustifica disposizioni derogatorie che si basino sul criterio della durata della residenza;

considerando che la cittadinanza dell'Unione mira ad una migliore integrazione dei suoi cittadini nel paese ospitante e che, in questo contesto, è conforme all'intento degli autori del trattato evitare polarizzazioni tra liste di candidati nazionali e liste di candidati stranieri;

considerando che tale rischio di polarizzazione riguarda in particolare uno Stato membro in cui la proporzione di cittadini dell'Unione stranieri in età di voto supera il 20% di tutti i cittadini dell'Unione in età di voto residenti in detto Stato e che, di conseguenza, tale Stato membro deve poter adottare, nell'osservanza dell'articolo 8 B del trattato, disposizioni specifiche relative alla composizione delle liste dei candidati;

considerando che si deve tener conto del fatto che in alcuni Stati membri i residenti che sono cittadini di altri Stati membri hanno il diritto di voto alle elezioni del parlamento nazionale e che, di conseguenza, possono essere semplificate le formalità previste dalla presente direttiva;

considerando che il Regno del Belgio presenta caratteristiche ed equilibri propri, connessi al fatto che la sua costituzione (articoli da 1 a 4), contempla tre lingue ufficiali ed una ripartizione in regioni e comunità, e che quindi l'applicazione integrale della presente direttiva in taluni comuni potrebbe avere effetti tali da rendere opportuno prevedere una possibilità di deroga alle disposizioni della presente direttiva per tener conto di tali specificità ed equilibri;

considerando che la Commissione procederà ad una valutazione degli elementi di fatto e di diritto dell'applicazione della direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo l'entrata in vigore della direttiva; che a tal fine la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell'Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali.

2. Le disposizioni della presente direttiva fanno salve le disposizioni di ogni Stato membro in materia di diritto di voto e in materia di eleggibilità dei cittadini residenti fuori del territorio nazionale o dei cittadini di paesi terzi residenti nel suo territorio.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per

a) «ente locale di base», gli enti amministrativi riportati in allegato che, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, dispongono di organi eletti a suffragio universale diretto e sono competenti ad amministrare, al livello di base dell'organizzazione politica ed amministrativa dello Stato, determinati affari locali sotto la propria responsabilità;

b) «elezioni comunali», le elezioni a suffragio universale diretto volte a designare i membri dell'organo rappresentativo e, se del caso, a norma della legislazione di ciascuno Stato membro, il capo e i membri dell'organo esecutivo dell'ente locale di base;

c) «Stato membro di residenza», lo Stato membro in cui il cittadino dell'Unione risiede senza averne la cittadinanza;

d) «Stato membro d'origine», lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza;

e) «liste elettorali», il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in un determinato ente locale di base o in una delle sue circoscrizioni, compilato ed aggiornato dall'autorità competente secondo la legge elettorale dello Stato membro di residenza, oppure il registro della popolazione residente se vi è indicata la qualità di elettore;

f) «giorno di riferimento», il giorno o i giorni in cui il cittadino dell'Unione deve possedere, a norma della legislazione dello Stato membro di residenza, i requisiti prescritti per essere ivi elettore o eleggibile;

g) «dichiarazione formale», la dichiarazione rilasciata dall'interessato, la cui inesattezza è passibile di sanzioni a norma della legge nazionale applicabile.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se un ente locale di base di cui all'allegato della presente direttiva è sostituito, in virtù di una modifica della legislazione nazionale, da un altro ente avente le competenze di cui al paragrafo 1, lettera a), ovvero se, in esito a tale modifica, un ente locale di base è soppresso o istituito.

Entro tre mesi dal ricevimento di una tale notifica, unitamente alla garanzia dello Stato membro in questione che i diritti ai sensi della presente direttiva non saranno lesi, la Commissione adatta l'allegato apportandovi le opportune sostituzioni, soppressioni o aggiunte. L'allegato in tal modo modificato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 3

Ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza a norma delle disposizioni della presente direttiva ogni persona che, nel giorno di riferimento:

a) è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del trattato, e

b) pur non essendone cittadino possiede, tuttavia, i requisiti cui la legislazione dello Stato membro di residenza subordina il diritto di voto e di eleggibilità dei propri cittadini.

Articolo 4

1. Qualora ai cittadini dello Stato membro di residenza, per essere elettori o eleggibili, sia prescritto il compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio nazionale, chiunque sia elettore o eleggibile ai sensi dell'articolo 3 è considerato in possesso di tale requisito se ha risieduto in altri Stati membri per un periodo equivalente.

2. Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro di residenza, i suoi cittadini possano essere elettori o eleggibili solamente nell'ente locale di base in cui hanno la residenza principale, anche le persone che dispongono del diritto di voto e di eleggibilità in forza dell'articolo 3 sono soggette alla stessa condizione.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni di ciascuno Stato membro che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità per qualsiasi elettore o eleggibile in un determinato ente locale di base al compimento di un periodo minimo di residenza nel territorio di tale ente locale.

Il paragrafo 1 non pregiudica, inoltre, le disposizioni già in vigore alla data di adozione della presente direttiva, che subordinano l'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità ad opera di ogni elettore o eleggibile al compimento di un periodo minimo di residenza nella parte dello Stato membro cui appartiene l'ente locale di base.

Articolo 5

1. Gli Stati membri di residenza possono disporre che qualsiasi cittadino dell'Unione che, per effetto di una decisione giudiziaria individuale in materia civile o di una decisione penale, è stato privato del diritto di eleggibilità dalla legge dello Stato membro di origine, sia escluso dall'esercizio di tale diritto in occasione delle elezioni comunali.

2. La candidatura di qualsiasi cittadino dell'Unione alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza può essere dichiarata irricevibile qualora l'interessato non possa rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o non presenti l'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3. Gli Stati membri possono disporre che l'eleggibilità alle funzioni di capo dell'organo esecutivo di un ente locale di base, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale sia esclusivamente riservata ai propri cittadini, ove tali persone siano elette per esercitare le loro funzioni nel corso della durata del mandato.

Gli Stati membri possono parimenti disporre che sia riservato ai propri cittadini l'esercizio delle funzioni di capo, di supplente o di membro dell'organo direttivo collegiale esecutivo di un ente locale di base, anche quando sono svolte solo a titolo transitorio e interinale.

Gli Stati membri potranno, nel rispetto del trattato e dei principi generali del diritto, adottare disposizioni appropriate, necessarie e proporzionate agli obiettivi perseguiti per assicurare che l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma e delle funzioni interinali di cui al secondo comma possano essere riservate solo ai propri cittadini.

4. Gli Stati membri possono parimenti disporre che i cittadini dell'Unione che sono eletti membri di un organo rappresentativo non possano partecipare alla designazione degli elettori di un'assemblea parlamentare né all'elezione dei membri di tale assemblea.

Articolo 6

1. Le persone di cui all'articolo 3 sono soggette alle stesse disposizioni in materia d'incompatibilità che, secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, si applicano ai cittadini di questo Stato.

2. Gli Stati membri possono disporre che la qualità di membro del consiglio comunale nello Stato membro di residenza sia incompatibile anche con l'esercizio, in altri Stati membri, di funzioni equivalenti a quelle che, nello Stato membro di residenza, determinano una incompatibilità.

CAPO II Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità

Articolo 7

1. L'elettore di cui all'articolo 3 esercita il suo diritto di voto nello Stato membro di residenza qualora ne abbia espresso la volontà.

2. Se nello Stato membro di residenza il voto è obbligatorio, l'obbligo del voto si applica anche agli elettori di cui all'articolo 3 che si sono iscritti nelle liste elettorali.

3. Gli Stati membri nei quali il voto non è obbligatorio possono prevedere l'iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali degli elettori di cui all'articolo 3.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per consentire all'elettore di cui all'articolo 3 di essere iscritto nelle liste elettorali in tempo utile prima della consultazione elettorale.

2. Per essere iscritto nelle liste elettorali, l'elettore di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove dell'elettore cittadino dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale.

Lo Stato membro di residenza può, inoltre, esigere che l'elettore di cui all'articolo 3 presenti un documento d'identità valido e una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

3. L'elettore di cui all'articolo 3, iscritto in una lista elettorale dello Stato di residenza, vi resta iscritto, alle stesse condizioni che l'elettore cittadino di tale Stato membro, fino alla sua cancellazione d'ufficio per il venir meno dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto di voto.

Gli elettori iscritti su propria richiesta nelle liste elettorali possono anche essere cancellati da tali liste se lo richiedono.

L'elettore che trasferisce la sua residenza nel territorio di un altro ente locale di base dello stesso Stato membro è iscritto nelle liste elettorali di questo ente locale alle stesse condizioni degli elettori cittadini dello Stato in questione.

Articolo 9

1. All'atto del deposito della dichiarazione di candidatura, la persona di cui all'articolo 3 deve fornire le stesse prove richieste ai candidati cittadini dello Stato in cui si svolge la consultazione elettorale. Lo Stato membro di residenza può esigere che presenti una dichiarazione formale che indichi la sua cittadinanza e il suo indirizzo nello Stato membro di residenza.

2. Inoltre, lo Stato membro di residenza può esigere che la persona di cui all'articolo 3:

a) indichi, all'atto del deposito della propria candidatura, nella dichiarazione di cui al paragrafo 1, di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine,

b) in caso di dubbio sul contenuto della dichiarazione di cui alla lettera a) o quando la legislazione di uno Stato membro lo esiga, presenti, prima o dopo le elezioni, un attestato nel quale le autorità amministrative competenti dello Stato membro di origine dichiarino che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità in tale Stato, ovvero che ad esse non consta tale decadenza,

c) presenti un documento d'identità in corso di validità,

d) indichi nella dichiarazione formale di cui al paragrafo 1 di non esercitare alcuna delle funzioni incompatibili di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

e) indichi, ove possibile, il suo ultimo indirizzo nello Stato membro di origine.

Articolo 10

1. Lo Stato membro di residenza informa in tempo utile l'interessato dell'esito della sua domanda d'iscrizione nelle liste elettorali o della decisione relativa alla ricevibilità della sua candidatura.

2. Contro la non iscrizione nelle liste elettorali, il rifiuto della domanda di iscrizione nelle liste elettorali o di rigetto della sua candidatura, l'interessato può presentare gli stessi ricorsi che la legislazione dello Stato membro di residenza offre, in casi analoghi, ai suoi cittadini elettori e eleggibili.

Articolo 11

Lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all'articolo 3 delle disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato.

CAPO III Disposizioni derogatorie e transitorie

Articolo 12

1. Lo Stato membro in cui, alla data del 1° gennaio 1996, la percentuale dei cittadini dell'Unione che in esso risiedano senza averne la cittadinanza ed abbiano raggiunto l'età per essere elettori superi il 20% del totale dei cittadini dell'Unione ivi residenti e aventi l'età per essere elettori, ha facoltà, in deroga alle disposizioni della presente direttiva, di

a) riservare il diritto di voto agli elettori di cui all'articolo 3 che abbiano compiuto in tale Stato membro un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di un mandato in seno all'organo collegiale comunale,

b) riservare il diritto di eleggibilità alle persone di cui all'articolo 3 purché abbiano compiuto, in tale Stato membro, un periodo minimo di residenza, che non può eccedere la durata di due mandati dell'organo suddetto, e

c) adottare i provvedimenti che riterrà opportuni ai fini della composizione delle liste dei candidati, volti in particolare a favorire l'integrazione dei cittadini dell'Unione che non hanno la cittadinanza dello Stato.

2. In deroga alle disposizioni della presente direttiva, il Regno del Belgio può applicare il paragrafo 1, lettera a) a un numero limitato di comuni, di cui comunica l'elenco almeno un anno prima delle elezioni comunali per le quali prevede di avvalersi di tale deroga.

3. Lo Stato membro la cui legislazione disponga, alla data del 1° gennaio 1996, che i cittadini di un altro Stato membro in esso residenti hanno diritto di votare per le elezioni del Parlamento nazionale e possono essere iscritti a tal fine nelle liste elettorali esattamente alle stesse condizioni degli elettori nazionali, ha la facoltà, in deroga alla presente direttiva, di non applicare gli articoli da 6 a 11 a tali cittadini.

4. Entro il 31 dicembre 1998 e successivamente ogni sei anni, la Commissione presenta al Consiglio ed al Parlamento europeo una relazione nella quale verifica se continuino a sussistere i motivi che giustificano la concessione agli Stati membri interessati di una deroga in forza dell'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato e propone, se del caso, gli opportuni adeguamenti. Gli Stati membri che adottano disposizioni derogatorie ai sensi dei paragrafi 1 e 2 forniscono alla Commissione tutti i necessari elementi giustificativi.

CAPO IV Disposizioni finali

Articolo 13

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il termine di un anno dallo svolgimento in tutti gli Stati membri delle elezioni comunali organizzate in base alle precedenti disposizioni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, compresa l'evoluzione dell'elettorato registratasi dopo la sua entrata in vigore, e propone eventualmente le opportune modifiche.

Articolo 14

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 15

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

(1) GU n. C 323 del 21. 11. 1994.

(2) Parere reso il 14 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 28 settembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO

Agli effetti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva s'intende per ente locale di base:

per la Danimarca:

amtskommune, Københavns kommune, Frederiksberg kommune, primærkommune,

per il Belgio:

commune/gemeente/Gemeinde,

per la Germania:

kreisfreie Stadt bzw. Stadtkreis; Kreis;

Gemeinde, Bezirk in der Freien und Hansestadt Hamburg und im Land Berlin;

Stadtgemeinde Bremen in der Freien Hansestadt Bremen,

Stadt-, Gemeinde-, oder Ortsbezirke bzw. Ortschaften,

per la Grecia:

êïéíüôçò;

äÞìïò,

per la Spagna:

municipio,

entidad de ámbito territorial inferior al municipal,

per la Francia:

commune,

arrondissement dans les villes déterminées par la législation interne, section de commune,

per l'Irlanda:

county, county borough

borough, urban district, town,

per l'Italia:

comune,

circoscrizione,

per il Lussemburgo:

commune,

per i Paesi Bassi:

gemeente,

deelgemeente,

per il Portogallo:

município,

freguesia,

per il Regno Unito:

counties in England; counties, county boroughs and communities in Wales; regions and Islands in Scotland; districts in England, Scotland and Northern Ireland; London boroughs; parishes in England; the City of London in relation to ward elections for common councilmen.

Dichiarazione a verbale della delegazione tedesca concernente l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

La Repubblica federale di Germania è dell'avviso che la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) sull'elezione del capo e dei membri dell'organo esecutivo di un ente locale di base si possa altresì applicare alla destituzione a seguito di voto (Abwahl).

La Repubblica federale di Germania richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi del diritto costituzionale tedesco, le disposizioni sulle elezioni comunali si applicano, in misura corrispondente, alle assemblee locali ove queste si sostituiscano ad un'assemblea rappresentativa.

Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

L'articolo 3 non preclude agli Stati membri la facoltà di verificare, in modo non discriminatorio, che un elettore ai sensi dell'articolo 3 non sia stato privato del diritto di voto in uno Stato membro diverso da quello di residenza, se tale disposizione si applica anche ai loro propri cittadini.

Dichiarazione a verbale della delegazione lussemburghese relativa alla dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3

Per le autorità lussemburghesi, con il verbo «verificare» s'intende una dichiarazione sull'onore resa dall'elettore ai sensi dell'articolo 3 al momento dell'iscrizione nelle liste elettorali.

Dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione sull'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma

Le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma non possono limitare, oltre quanto necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, primo e secondo comma la possibilità per i cittadini degli altri Stati membri di essere eletti.

Dichiarazione a verbale della delegazione francese sull'articolo 5, paragrafo 4

La possibilità di escludere i cittadini di altri Stati membri dell'Unione dall'elezione e dalla partecipazione al collegio di grandi elettori incaricati di procedere all'elezione del Senato in Francia, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non intende affatto rimettere in questione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali quale risulta dall'articolo 8 B, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della delegazione belga:

Dichiarazione a verbale della delegazione belga sull'articolo 12, paragrafo 2

Il Belgio dichiara che, ove si avvalga della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 2, questa sarà applicata soltanto in taluni dei comuni in cui il numero degli elettori di cui all'articolo 3 supera il 20% del corpo elettorale e in cui una situazione specifica giustifichi, a giudizio del governo federale belga, una siffatta deroga eccezionale.

Dichiarazione a verbale del Consiglio relativa alla dichiarazione della Commissione sull'articolo 13

Il Consiglio prende atto della seguente dichiarazione della Commissione:

Dichiarazione a verbale della Commissione relativa all'articolo 13

La Commissione dichiara che rivolgerà particolare attenzione all'evoluzione dell'elettorato dopo l'entrata in vigore della direttiva, fenomeno che potrebbe creare problemi specifici per taluni Stati membri.

Dichiarazione a verbale della delegazione greca sull'articolo 13

Vista la sua posizione geografica, la Grecia annette particolare importanza alla relazione che la Commissione redigerà in conformità dell'articolo 13.

Essa confida che, dopo l'entrata in vigore della direttiva, la Commissione, tenendo conto dell'evoluzione dell'elettorato negli Stati membri, valuti i problemi specifici che questi dovranno eventualmente affrontare.

Dichiarazione a verbale della delegazione spagnola su Gibilterra

A norma della direttiva 94/80/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, il Regno di Spagna dichiara che, qualora il Regno Unito decida di estenderne l'applicazione a Gibilterra, tale estensione lascerà impregiudicata la posizione spagnola riguardo a Gibilterra.

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