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Document 31994L0046

Direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite

OJ L 268, 19.10.1994, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 63 - 69
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 63 - 69
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 22 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 22 - 28

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/46/oj

31994L0046

Direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 19/10/1994 pag. 0015 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0063


DIRETTIVA 94/46/CE DELLA COMMISSIONE del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che il Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità europea, adottato dalla Commissione nel novembre 1990, ha indicato i cambiamenti che sarebbe stato necessario apportare alla normativa del settore in modo da sfruttare le potenzialità di questo mezzo di comunicazione; che il citato Libro verde propugnava, fra gli altri obiettivi, quello della piena liberalizzazione nel settore della fornitura di apparecchiature e servizi via satellite, ivi compresa l'abolizione di tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore, fatte salve le procedure per la concessione delle licenze e il libero (non ristretto) accesso alle capacità del segmento spaziale;

2. considerando che la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le comunicazioni via satellite (1), appoggia le posizioni che la Commissione aveva sostenuto nel predetto Libro verde e individua i seguenti grandi obiettivi: l'armonizzazione e la liberalizzazione di adeguate stazioni terrestri per collegamenti via satellite, inclusa, se del caso, l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali di tale settore, fatte salve, in particolare, le condizioni necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;

3. considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature per telecomunicazioni via satellite (2), ha esortato la Commissione ad emanare i provvedimenti necessari per istituire un quadro normativo in cui siano soppressi i vincoli attuali e sviluppate nuove attività nel campo delle comunicazioni via satellite e, nel contempo, ha sottolineato l'esigenza di armonizzare e liberalizzare i mercati dei servizi e delle attrezzature per satelliti;

4. considerando che vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazione via satellite ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze; che, tuttavia, in alcuni Stati membri le licenze vengono ancora concesse sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o, nel caso di operatori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni, restano soggette a restrizioni tecniche quali il divieto di allacciare gli impianti alla rete commutata gestita dall'organismo di telecomunicazioni; che altri Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi accordati alle imprese pubbliche nazionali;

5. considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (3), modificata dall'accordo SEE, prevede l'abolizione di diritti speciali o esclusivi di importazione, commercializzazione, allacciamento, esercizio e manutenzione degli apparecchi terminali di telecomunicazione; che questa abolizione non riguarda tutti i tipi di apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite;

6. considerando che, con sentenza 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, Francia/Commissione (4), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità della direttiva 88/301/CEE; che, tuttavia, la Corte ne ha dichiarati nulli alcuni articoli in base al rilievo che né dalle disposizioni né dalla motivazione del provvedimento si può desumere quali siano i diritti concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti sia in contrasto con le varie disposizioni del trattato; che, per quanto riguarda l'importazione, la messa in commercio, l'allacciamento, l'installazione e/o la manutenzione degli apparecchi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono in pratica i diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita, a due o più, il numero di dette imprese sulla base di criteri non aventi caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

- designa, diversamente da tali criteri, numerose imprese in concorrenza, o

- conferisce a ciascuna impresa, diversamente da detti criteri, vantaggi di natura giuridica o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Detta definizione non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE.

7. considerando che l'esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera circolazione di tali apparecchiature sia per quanto riguarda l'importazione e la commercializzazione degli apparecchi di telecomunicazioni, comprese le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengono commercializzati, sia per quanto concerne l'allacciamento, l'installazione o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti, un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato né ad allineare i propri prezzi sui costi poiché non esiste alcun pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori; che, tenendo conto del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature esiste tipicamente un'ampia gamma di apparati di telecomunicazioni nonché del probabile sviluppo dei mercati nei quali è presente finora un numero limitato di fabbricanti, qualsiasi diritto speciale che direttamente o indirettamente - per esempio non prevedendo una procedura di autorizzazione pubblica e non discriminatoria - limiti il numero di imprese autorizzate ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere alla manutenzione di detti apparati, è in grado di produrre effetti aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi;

che tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative contrarie all'articolo 30 del trattato; che nessuna delle caratteristiche specifiche delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite o dei mercati della loro vendita e manutenzione è tale da giustificare il trattamento discriminatorio di cui potrebbero essere oggetto, sul piano normativo, rispetto ad altri apparecchi terminali di telecomunicazione; che, di conseguenza, è necessario abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione, all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e alla manutenzione delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di impegnarsi in una delle attività soprammenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

8. considerando che le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite devono ottemperare ai requisiti essenziali armonizzati dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio (5) con particolare riferimento all'uso efficiente delle bande di frequenza; che sarà possibile vigilare sull'osservanza di questi requisiti essenziali in parte mediante il rilascio di licenze di concessione dei servizi; che un coordinamento dei requisiti essenziali verrà attuato in gran parte grazie all'adozione di norme tecniche comuni e all'armonizzazione delle condizioni di concessione delle licenze; che, qualora tali condizioni non siano armonizzate, gli Stati membri dovranno comunque modificare le loro norme; che, in entrambi i casi, gli Stati membri devono nel frattempo garantire che l'applicazione di tali norme tecniche non determini ostacoli agli scambi commerciali;

9. considerando che l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi relativi all'allacciamento delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via satellite comporta di necessità il riconoscimento del diritto di allacciare queste apparecchiature alle reti commutate gestite dagli organismi di telecomunicazioni (OT) in modo che i concessionari dei servizi possano offrirli al pubblico;

10. considerando che la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (6), modificata dall'accordo SEE, dispone che siano aboliti i diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni; che, tuttavia, i servizi di comunicazione via satellite sono esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;

11. considerando che, con sentenza 17 novembre 1992, cause riunite C-271/90, C-281/90, C-289/90, Spagna/Commissione (7), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità della direttiva 90/388/CEE; che, tuttavia, la Corte ha annullato la direttiva nella parte in cui si riferisce ai diritti speciali in base al rilievo che né dall'articolo né dalla motivazione del provvedimento risulta con precisione quali tipi di diritti speciali siano concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti sia in contrasto con le norme del trattato; che, pertanto, è necessario definire tali diritti nella presente direttiva; che, per quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono, in concreto, i diritti concessi dagli Stati membri ad un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita, a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire tali servizi, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire tali servizi, o

- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi di natura legale o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire gli stessi servizi di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

che detta definizioni non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato;

che nel settore dei servizi di telecomunicazioni siffatti vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare possono consistere, fra l'altro, nel diritto di effettuare acquisti obbligatori nell'interesse generale in deroga alle vigenti norme nel settore dell'urbanistica oppure nella possibilità di ottenere autorizzazioni senza necessità di esperire le procedure ordinarie;

12. considerando che, se uno Stato membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di telecomunicazioni via satellite grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 59 del trattato, ove essa non sia giustificata con riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o diretti ad altri Stati membri; che, nel caso dei servizi offerti dalle reti di comunicazione via satellite, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazione via satellite ed altri sistemi di comunicazione basati su tecniche spaziali o terrestri; che, di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi soddisfino i requisiti essenziali relativi alle comunicazioni via satellite, non è giustificato un trattamento normativo diverso di queste ultime; che, d'altro canto, i diritti speciali consistenti esclusivamente in vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare non precludono in linea di massima l'accesso al mercato da parte di altre imprese; che la compatibilità di detti diritti con il trattato deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata;

13. considerando che i diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni via satellite sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate; che tali diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da questi organismi, rafforzando quindi detta posizione, e che i diritti esclusivi concessi nel campo delle comunicazioni via satellite sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;

14. considerando che questi diritti esclusivi che limitano l'accesso al mercato hanno altresì l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni via satellite che sarebbero teoricamente possibili, ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore; che, dato che le loro decisioni d'investimento si bassano probabilmente su diritti esclusivi, le imprese in questione si trovano spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo di tecnologie terrestri, mentre i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie di comunicazione via satellite; che gli organismi di telecomunicazioni hanno in genere dato la preferenza allo sviluppo di collegamenti terrestri a fibre ottiche, mentre alle comunicazioni via satellite si è fatto prevalentemente ricorso come soluzione tecnica di ultima istanza, quando il costo delle alternative terrestri risultava proibitivo oppure per applicazioni quali la radiodiffusione di dati e/o la radiodiffusione televisiva, trascurandone le intrinseche caratteristiche di teconologia di trasmissione pienamente complementare; che, pertanto, nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni via satellite, situazione incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;

15. considerando che, tuttavia, laddove si tratti della prestazione di servizi via satellite, le procedure per la concessione delle licenze e le procedure di dichiarazione sono giustificate se ed in quanto siano intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali, fatto salvo il principio di proporzionalità; che la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione; che, per esempio nel caso della fornitura di un servizio via satellite che implica esclusivamente l'uso di una stazione ausiliaria a terra VSAT (ricezione con antenna molto piccola) in uno Stato membro, quest'ultimo dovrebbe imporre soltanto obblighi di dichiarazione;

16. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni; che, in forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente agli Stati membri di mantenere in vigore, per il momento, i diritti esclusivi in relazione ai servizi di telefonia vocale; che i servizi di telefonia vocale sono definiti, nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE, come la forniturea al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale; che, nel caso del trasporto diretto e della commutazione della voce su una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, tale fornitura al pubblico in generale può avvenire unicamente quando tale rete sia allacciata alla rete pubblica commutata; che, per quanto riguarda tutti i servizi diversi dalla telefonia vocale, non si giustifica alcun trattamento speciale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, in particolare se si tiene conto del contributo del tutto marginale di tali servizi al fatturato globale degli organismi di telecomunicazioni;

17. considerando che la fornitura di servizi attraverso una rete per collegamenti via satellite per la diffusione di programmi radiotelevisi rappresenta un servizio di telecomunicazioni ai fini della presente direttiva ed è quindi soggetta alle disposizioni in essa contenute; che, nonostante l'abolizione di alcuni diritti speciali ed esclusivi con riferimento alle stazioni terrestri per collegamenti via satellite adibite alla sola ricezione dei segnali e non allacciate alla rete pubblica in uno Stato membro e l'abolizione di diritti speciali ed esclusivi con riferimento ai servizi per collegamenti via satellite previsti per emittenti pubbliche o private, il contenuto dei servizi di radiodiffusione via satellite al pubblico forniti attraverso le bande di frequenza previste dai regolamenti sulle radiocomunicazioni sia per i servizi di radiodiffusione via satellite che per i servizi via satellite fissi continuerà ad essere oggetto di specifiche normative nazionali adottate dagli Stati membri nell'osservanza del diritto comunitario e, pertanto, non rientra nel disposto della presente direttiva;

18. considerando che la presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento equivalente nei paesi terzi;

19. considerando che l'offerta, da parte dei gestori dei satelliti, di capacità del segmento spaziale per sistemi di comunicazione via satellite nazionali, privati o internazionali a gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite risulta tuttora soggetta, da parte delle autorità di regolamentazone di alcuni Stati membri, a restrizioni diverse da quelle compatibili con gli accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti richieste dagli impegni internazionali assunti dagli Stati membri; che queste restrizioni aggiuntive sono in contrasto con l'articolo 59 del trattato, dal quale risulta che a detti gestori dei satelliti deve essere garantita piena libertà di fornire i loro servizi in tutto il territorio della Comunità una volta ottenuta la licenza in uno Stato membro;

20. considerando che nella maggior parte degli Stati membri i test per accertare se le stazioni terrestri per collegamenti via satellite dei gestori autorizzati diversi dai gestori nazionali siano conformi alle specifiche che disciplinano l'accesso tecnico ed operativo alla capacità dei sistemi intergovernativi di satelliti vengono effettuati ad opera del firmatario del paese sul cui territorio è in funzione la stazione; che tali valutazioni della conformità vengono pertanto effettuate da fornitori di servizi che sono concorrenti; che ciò è incompatibile con le norme del trattato, in particolare con l'articolo 3, lettera g) e con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86; che gli Stati membri devono pertanto provvedere affinché tali valutazioni di conformità vengano effettuate direttamente fra il gestore della rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite in questione e l'organizzazione intergovernativa stessa, sotto la supervisione delle sole autorità di controllo competenti;

21. considerando che la maggior parte della capacità disponibile del segmento spaziale viene offerta dalle organizzazioni internazionali di satelliti; che le tariffe per l'uso di tale capacità risultano tuttora elevate in molti Stati membri per il fatto che la capacità stessa può essere acquistata esclusivamente dall'organismo che ha firmato in rappresentanza dello Stato membro in questione; che siffatta esclusiva, sancita da alcuni Stati membri, determina la compartimentazione del mercato interno con pregiudizio dei clienti che chiedono di acquistare tale capacità; che, in conseguenza di ciò, il Consiglio, nella sua risoluzione del 19 dicembre 1991, ha esortato gli Stati membri a migliorare ed ampliare l'accesso ai segmenti spaziali delle organizzazioni intergovernative che gestiscono i sistemi via satellite; che, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio di sistemi separati, provvedimenti restrittivi assunti in forza di convenzioni internazionali firmate da alcuni Stati membri potrebbero anch'essi produrre effetti incompatibili con il diritto comunitario, in quanto limitano l'offerta di servizi a danno dei consumatori nel senso precisato dall'articolo 86, lettera b) del trattato; che, nell'ambito delle organizzazioni internazionali di satelliti, sono in corso revisioni dei rispettivi atti costitutivi, in particolare allo scopo di migliorare l'accesso a sistemi distinti, nonché l'impianto e l'esercizio di questi ultimi; che, per mettere la Commissione in grado di svolgere i compiti di vigilanza assegnatile dal trattato, è necessario predisporre opportuni strumenti per aiutare gli Stati membri ad adempiere agli obblighi di cooperazione sanciti dall'articolo 5, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 234, paragrafo 2 del trattato;

22. considerando che, nel valutare le misure della presente direttiva, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato sanciti dall'articolo 2, nonché di quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete terrestre non è ancora sufficientemente sviluppata e che protrebbe giustificare da parte di questi Stati membri, ove occorra, per quanto riguarda i servizi via satellite, la proroga fino al 1o gennaio 1996 del termine previsto per l'applicazione effettiva della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/301/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) L'ultima frase del primo trattino è sostituita dal seguente testo:

« Rientrano tra i terminali anche le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite. »

b) Sono aggiunti i seguenti trattini:

« - "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

- designa , non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti, o

- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di importare, immettere in commercio, di allacciare, di installare e/o di provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

- "apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate o soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere ("ricetrasmittenti") o unicamente per ricevere ("riceventi") segnali di radiocomunicazioni via satelliti od altri sistemi nello spazio. »

2) All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gli Stati membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi provvedono alla soppressione di tutti i diritti esclusivi nonché dei diritti speciali i quali

a) limitano a due o più il numero delle imprese ai sensi dell'articolo 1 non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

b) designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti ai sensi dell'articolo 1. »

3) All'articolo 3, il primo trattino è sostituito dai seguenti:

« - per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni e/o l'installazione quando le apparecchiature non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 93/97/CEE del Consiglio (8)() oppure, in assenza di tali regolamentazioni, quando tali apparecchiature non soddisfano i requisiti essenziali indicati nell'articolo 4 della suddetta direttiva. In assenza di regole tecniche comuni o di condizioni di regolamentazione armonizzate, le norme nazionali deveno essere proporzionate ai suddetti requisiti essenziali e devono essere notificate alla Commissione nell'osservanza delle disposizioni della direttiva 83/189/CEE;

- per gli altri apparecchi terminali, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni quando tali apparecchi non rispondono alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 91/263/CEE del Consiglio (9)() o, in assenza di tali regolamentazioni, non soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 4 di tale direttiva.

»

Articolo 2

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è così modificato:

i) Il secondo trattino è sostituito dal seguente:

« - "diritti esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica; ».

ii) Viene inserito un nuovo trattino dopo il terzo trattino:

« - "diritti speciali", i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,

- limita a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

- designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attività, o

- conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti; ».

iii) Il quarto trattino è sostituito dal seguente:

« - "servizi di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione, e i servizi via satellite; ».

iv) Dopo il quarto trattino sono inseriti i seguenti trattini:

« - "reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite", un complesso di due o più stazioni terrestri (unità terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;

- "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrestri per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono perlomeno nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale ("collegamento ascendente") mediante stazioni terrestri per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrestri ("collegamento discendente");

- "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;

- "servizi via satellite", la fornitura di servizi di comunicazione via satellite e/o di servizi di rete via satellite ».

v) Al sesto trattino, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« Tali motivi sono la sicurezza della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, la tutela della sfera privata nonché, nel caso dei servizi di rete via satellite, l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via satellite ed altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni terrestri o spaziali. »

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La presente direttiva non si applica al servizio telex e alle radiocomunicazioni mobili terrestri. »

2) L'articolo 2 è così modificato:

a) Il primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri aboliscono le misure atte a concedere:

a) diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, e

b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

c) diritti speciali che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi di telecomunicazioni.

Essi adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascun gestore venga garantito il diritto di fornire qualsiasi servizio di telecomunicazioni che non sia la telefonia vocale. »

b) Sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli Stati membri comunicano i criteri che adottano per la concessione delle autorizzazioni, nonché le condizioni associate a autorizzazioni e le procedure di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra.

Gli Stati membri continuano ad informare la Commissione di ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure per la concessione delle licenze o a modificare le procedure vigenti. »

3) L'articolo 6 è così modificato:

a) Dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti commi:

« Gli Stati membri provvedono affinché, nell'imporre ai fornitori dei servizi eventuali canoni nell'ambito di regimi di autorizzazione, questi si basino su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.

I canoni e i criteri sui quali essi si basano, nonché eventuali modificazioni, sono pubblicati in forme atte a rendere facilmente accessibili le relative informazioni.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro nove mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, e in seguito nel caso di modificazioni, le modalità in base alle quali le suddette informazioni vengono rese accessibili. La Commissione provvede regolarmente a pubblicare gli estremi delle notificazioni. »

b) È aggiunto il comma seguente:

« Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano, nel loro territorio, tutti i fornitori del segmento spaziale ad accertare che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da utilizzare in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione sia conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento spaziale. »

Articolo 3

Gli Stati membri che sono parti di convenzioni intenazionali istitutive delle organizzazioni internazionali Intelsat, Inmarsat, Eutelsat e Intersputnik per la gestione di servizi via satellite, comunicano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, le informazioni in loro possesso relative a qualsiasi misura atta a recare pregiudizio all'osservanza delle norme di concorrenza del trattato CE o a compromettere il raggiungimento degli scopi della presente direttiva o delle direttive del Consiglio in materia di telecomunicazioni.

Articolo 4

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza degli articoli 1 e 2 della presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. C 8 del 14. 1. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 42 del 15. 2. 1993, pag. 30.

(3) GU n. L 131 del 27. 5. 1988, pag. 73.

(4) Racc. 1991, pag. I-1223.

(5) GU n. L 290 de 24. 11. 1993, pag. 1.

(6) GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 10.

(7) Racc. 1992, pag. I-5833.

(8)() GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

(9)() GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.

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