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Document 31994L0038

Direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

OJ L 217, 23.8.1994, p. 8–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 147 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 147 - 156
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 222 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 97 - 106
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 97 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/38/oj

31994L0038

Direttiva 94/38/CE della Commissione del 26 luglio 1994 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 23/08/1994 pag. 0008 - 0017
edizione speciale finlandese: capitolo 5 tomo 6 pag. 0147
edizione speciale svedese/ capitolo 5 tomo 6 pag. 0147


DIRETTIVA 94/38/CE DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 1994 che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che nell'esaminare una domanda motivata di inserimento o esclusione di un ciclo di formazione dall'elenco figurante nell'allegato C o nell'allegato D la Commissione verifica in particolare, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 92/51/CEE, se il diploma che sancisce il ciclo di formazione in questione conferisce al titolare un livello di formazione professionale elevato, equiparabile a quello conferito dal ciclo di studi postsecondari di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, punto i) della presente direttiva e un analogo livello di responsabilità e di funzioni;

considerando che la Germania ha presentato domande motivate di modifica degli allegati C e D che l'Italia ha presentato una domanda motivata di modifica dell'allegato C;

considerando in particolare che occorre modificare il riferimento alla qualifica professionale di esperto in cinesiterapia in Germania a causa di una modifica legislativa che ha introdotto in tale paese un nuovo titolo professionale senza tuttavia modificare la struttura della formazione stessa;

considerando in particolare che i cicli di formazione che vengono aggiunti all'allegato C per quanto riguarda la Germania hanno una struttura identica a quella dei cicli di formazione in esso già figuranti per la stessa Germania, l'Italia e il Lussemburgo al paragrafo « 1. Settore paramedico e sociopedagogico » di questo allegato;

considerando che l'Italia ha modificato il ciclo di formazione dei ragionieri e dei periti commerciali di modo che esso rientra ormai nell'ambito della direttiva 89/48/CEE del Consiglio (2), che si è constatato riguardo ai consulenti del lavoro che il ciclo di formazione ricadente nell'ambito della direttiva 89/48/CEE era ormai divenuto la via di formazione principale per tale professione; che per questi motivi è opportuno escludere i cicli di formazione relativi a queste due professioni dall'allegato C, potendo i titolari delle qualifiche che rientrano nell'ambito della direttiva 92/51/CEE far valere la clausola dell'assimilazione di cui all'articolo 1, lettera a), secondo comma della direttiva 89/48/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 92/51/CEE, le disposizioni di questa direttiva non sono applicabili alle attività che sono oggetto di una delle direttive elencate nell'allegato A, ivi comprese le direttive rese applicabili all'esercizio di attività subordinate di cui all'allegato B, anche se il cittadino di uno Stato membro ha seguito uno dei corsi a struttura particolare citati all'allegato D;

considerando in particolare che i cicli di formazione iscritti all'allegato D e relativi alla Germania presentano strutture simili a taluni cicli di formazione inclusi nell'allegato C e sono tutti caratterizzati da una durata totale di almeno tredici anni, di cui almeno tre di formazione professionale;

considerando che, in conformità con l'articolo 17, paragrafo 2 della direttiva del Consiglio 92/51/CEE e al fine di rafforzare l'efficacia del sistema generale è opportuno che gli Stati membri i cui cicli di formazione sono elencati nell'allegato D comunichino un elenco dei diplomi interessati alla Commissione;

considerando che per agevolare la comprensione degli allegati C e D è opportuno pubblicare, in allegato, gli elenchi modificati;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15 della direttiva 92/51/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli elenchi così modificati dei corsi di formazione citati negli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE figurano nell'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o ottobre 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1994.

Per la Commissione

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 25.

(2) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

ALLEGATO I

1. L'allegato C è modificato nel modo seguente:

1) Al punto « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « In Germania »

a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - cinesiterapeuta ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)], »

b) sono aggiunti i seguenti trattini:

« - assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],

- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],

- dietista ["Diaetassistent(in)"],

- tecnico farmaceutico ("Pharmazieingenieur"), corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca appartenevano,

- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"] ».

2) Al punto « 4. Settore tecnico », alla voce « In Italia »

- è soppresso il terzo trattino, avente il testo:

« - ragioniere e perito commerciale »,

- è soppresso il quarto trattino, avente il testo:

« - consulente del lavoro »,

- il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

« - nel caso dei periti agrari da un tirocinio pratico di almeno due anni ».

2. L'allegato D è modificato come segue:

È aggiunto il seguente paragrafo:

« In Germania,

le seguenti formazioni regolamentate,

- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technische(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmaennischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich gepruefter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplomato dello stato, aventi una durata complessiva di almeno tredici anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e che comprendono:

- o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

- o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachsule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto;

- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ["Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprueft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e che comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente;

- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per una durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e che comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. »

(1) Dal 1o giugno il titolo professionale di « Krankengymnast (in) » è sostituito da quello di « Physiotherapeut (in) ». Tuttavia, i membri di questa professione che hanno ottenuto il loro diploma prima di tale data possono, se vogliono, continuare a portare il titolo di « Krankengymnast (in) ».

(2) La durata di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (« Abitur »), ossia tredici anni di formazione preliminare o la qualifica necessaria per accedere alle « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife »), ossia dodici anni di formazione preliminare.

ALLEGATO I

1. L'allegato C è modificato nel modo seguente:

1) Al punto « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « In Germania »

a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - cinesiterapeuta ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)], »

b) sono aggiunti i seguenti trattini:

« - assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],

- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],

- dietista ["Diaetassistent(in)"],

- tecnico farmaceutico ("Pharmazieingenieur"), corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca appartenevano,

- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"] ».

2) Al punto « 4. Settore tecnico », alla voce « In Italia »

- è soppresso il terzo trattino, avente il testo:

« - ragioniere e perito commerciale »,

- è soppresso il quarto trattino, avente il testo:

« - consulente del lavoro »,

- il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

« - nel caso dei periti agrari da un tirocinio pratico di almeno due anni ».

2. L'allegato D è modificato come segue:

È aggiunto il seguente paragrafo:

« In Germania,

le seguenti formazioni regolamentate,

- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technische(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmaennischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich gepruefter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplomato dello stato, aventi una durata complessiva di almeno tredici anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e che comprendono:

- o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

- o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachsule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto;

- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ["Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprueft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e che comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente;

- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per una durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e che comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. »

(1) Dal 1o giugno il titolo professionale di « Krankengymnast (in) » è sostituito da quello di « Physiotherapeut (in) ». Tuttavia, i membri di questa professione che hanno ottenuto il loro diploma prima di tale data possono, se vogliono, continuare a portare il titolo di « Krankengymnast (in) ».

(2) La durata di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (« Abitur »), ossia tredici anni di formazione preliminare o la qualifica necessaria per accedere alle « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife »), ossia dodici anni di formazione preliminare.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii) 1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania

- infermiere(a) puericultore(trice) (« Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger »),

- cinesiterapeuta [« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) »],

- ergoterapeuta [« Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in) » (1)],

- ortofonista [« Logopaede(in) »],

- ortottico(a) [« Orthoptist(in) »],

- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »],

- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [« Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in) »],

- assistente tecnico medico di laboratorio [« medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in) »],

- assistente tecnico medico in radiologia [« medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in) »],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [« medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik »],

- assistente tecnico in medicina veterinaria [« veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in) »],

- dietista [« Diaetassistent(in) »],

- tecnico farmaceutico (« Pharmazieingenieur »), corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Laender che ad essa appartenevano,

- infermiere(a) psichiatrico(a) [« Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger »],

- logoterapeuta [« Sprachtherapeut(in) »],

in Italia

- odontotecnico,

- ottico,

- podologo,

in Lussemburgo

- assistente tecnico medico in radiologia [« assistant(e) technique médical(e) en radiologie »],

- assistente tecnico medico di laboratorio [« assistant(e) technique médical(e) de laboratoire »],

- infermiere(a) psichiatrico(a) [« infirmier(ière) psychiatrique »],

- assistente tecnico medico in chirurgia [« assistant(e) technique médical(e) en chirurgie »],

- infermiere(a) puericultore (puericultrice) [« infirmier(ière) puériculteur(trice) »],

- infermiere(a) anestesista [« infirmier(ière) anesthésiste »],

- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [« masseur(euse) diplômé(e) »],

- educatore (educatrice) [« éducateur(trice) »],

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

- almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

2. Settore dei mastri artigiani (« Mester »/« Meister »/« Maître ») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca

- ottico (« optométriste »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

- ortopedico, meccanico ortopedico (« orthopaedimekaniker »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

- calzolaio ortopedico (« orthopaediskomager »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

in Germania,

- ottico (« Augenoptiker »),

- meccanico dentista (« Zahntechniker »),

- ortopedico (« Bandagist »),

- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici (« Hoergeraete-Akustiker »),

- meccanico ortopedico (« Orthopaediemechaniker »),

- calzolaio ortopedico (« Orthopaedieschuhmacher »),

in Lussemburgo

- ottico (« opticien »),

- meccanico dentista (« mécanicien dentaire »),

- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici (« audioprothésiste »),

- meccanico ortopedico (« mécanicien orthopédiste-bandagiste »),

- calzolaio ortopedico (« orthopédiste-cordonnier »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca

- comandante della marina mercantile (« skipsfoerer »),

- secondo ufficiale (« overstyrmand »),

- timoniere, ufficiale di guardia (« enestyrmand, vagthavende, styrmand »),

- ufficiale di guardia (« vagthavende styrmand »),

- direttore di macchina (« maskinchef »),

- primo ufficiale di macchina (« 1. maskinmester »),

- primo ufficiale di macchina/ufficiale di guardia (« 1. maskinmester/vagthavende maskinmester »),

in Germania

- comandante « AM » (« Kapitaen AM »),

- comandante « AK » (« Kapitaen AK »),

- ufficiale di coperta « AMW » (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »),

- ufficiale di coperta « AKW » (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »),

- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina « CT » (« Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen »),

- macchinista « CMa » - primo ufficiale di macchina (« Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen »),

- direttore di macchina « CTW » (« Schiffbetriebstechniker CTW »),

- macchinista « CMaW » - ufficiale di macchina unico responsabile (« Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier »),

in Italia

- ufficiale di coperta,

- ufficiale di macchina,

nei Paesi Bassi

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) »],

- motorista diplomato per la navigazione costiera (« diploma motordrijver »),

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

- per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

- per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata,

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio,

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della Convenzione STCW (Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania

- comandante « BG » pesca (« Kapitaen BG/Fischerei »),

- comandante « BK » pesca (« Kapitaen BK/Fischerei »),

- ufficiale di coperta « BGW » pesca (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »),

- ufficiale di coperta « BKW » pesca (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei »),

nei Paesi Bassi

- pilota di nave, meccanico, di V (« stuurman werktuigkundige V »),

- meccanico di IV di nave da pesca (« werkuigkundige IV visvaart »),

- pilota di IV di nave da pesca (« stuurman IV visvaart »),

- pilota di nave, meccanico, di VI (« stuurman werktuigkundige VI »),

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della Convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

in Italia

- geometra,

- perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati,

- nel caso del geometra, o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,

- nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall'esame di Stato,

nei Paesi Bassi

- ufficiale giudiziario (« gerechtsdeurwaarder» ),

che è un ciclo di studi di formazione professionale della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni di istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto « National Vocational Qualification » o in quanto « Scottish Vocational Qualifications »

I seguenti corsi di formazione:

- funzionario scientifico di laboratorio medico (« Medical laboratory scientific officer »),

- ingegnere elettrotecnico minerario (« Mine electrical engineer»),

- ingegnere meccanico minerario (« Mine mechanical engineer »),

- assistente sociale diplomato - igiene mentale (« Approval social worker - Mental Health »),

- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria (« Probation officer »),

- odontoterapeuta (« Dental therapist »),

- odontoigienista (« Dental hygienist »),

- ottico diplomato (« Dispensing optician »),

- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza (« Mine deputy »),

- curatore fallimentare (« Insolvency practitioner »),

- notaio abilitato (« Conveynacer » « Licensed conveyancer »),

- protesista (« Prothetist »),

- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Thirst mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Second Mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- terzo ufficiale - navi mercantili/passaggeri - illimitato (« Third mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Deck officer - Freight/passenger ships - unrestricted »),

- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata (« Engineer officer - Freight passenger ships - unlimited trading area »),

- consultente in materia di marchi (« Trade mark agent »),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto « National Vocational Qualifications » (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal « National Council for Vocational Qualifications » o ammesse in Scozia in quanto « Scottish Vocational Qualifications », dei livelli 3 e 4 del « National Framework of Vocational Qualifications » del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b), PRIMO COMMA, TERZO TRATTINO Nel Regno Unito

i corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto « National Vocational Qualifications » (NVQ), dal National Council for Vocational Qualifications, o ammessi in Scozia in quanto « Scottish Vocational Qualifications », dei livelli 3 e 4 del « National Framework of Vocational Qualifications » del Regno Unito.

I livelli 3 e 4 corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania

le seguenti formazioni regolamentate:

- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [« technische(r) Assistent(in) »] e di assistente commerciale [« kaufmaennische(r) Assistent(in) »], alle professioni sociali (« soziale Berufe ») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [« staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in) »], aventi una durata complessiva di almeno tredici anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario (« mittlerer Bildungsabschluss ») e comprendono:

- o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

- o almeno due anni in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto;

- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [« Techniker(in) »], periti di economia aziendale [« Betriebswirt(in) »], progettisti [« Gestalter(in) »] e assistenti familiari [« Familienpfleger(in) »] sanciti da un diploma statale (« staatlich geprueft »), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale (« Berufsschule ») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente;

- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per una durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

(1) Dal 1o giugno 1994 il titolo professionale di « Krankengymnast(in) » è sostituito da quello di « Physiotherapeut(in) ». Tuttavia, i membri di questa professione che hanno ottenuto il loro diploma prima di tale data possono, se lo vogliono, continnuare a portare il titolo di « Krankengymnast(in) ».

(2) La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (« Abitur »), ossia tredici anni di formazione preliminare o la qualifica necessaria per accedere alle « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife »), ossia dodici anni di formazione preliminare.

ALLEGATO I

1. L'allegato C è modificato nel modo seguente:

1) Al punto « 1. Settore paramedico e sociopedagogico », alla voce « In Germania »

a) il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

« - cinesiterapeuta ["Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)" (1)], »

b) sono aggiunti i seguenti trattini:

« - assistente tecnico medico di laboratorio ["medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in radiologia ["medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in)"],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale ["medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik"],

- assistente tecnico in medicina veterinaria ["veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in)"],

- dietista ["Diaetassistent(in)"],

- tecnico farmaceutico ("Pharmazieingenieur"), corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca appartenevano,

- infermiere(a) psichiatrico(a) ["Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger"],

- logoterapeuta ["Sprachtherapeut(in)"] ».

2) Al punto « 4. Settore tecnico », alla voce « In Italia »

- è soppresso il terzo trattino, avente il testo:

« - ragioniere e perito commerciale »,

- è soppresso il quarto trattino, avente il testo:

« - consulente del lavoro »,

- il sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

« - nel caso dei periti agrari da un tirocinio pratico di almeno due anni ».

2. L'allegato D è modificato come segue:

È aggiunto il seguente paragrafo:

« In Germania,

le seguenti formazioni regolamentate,

- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico ["technische(e) Assistent(in)"] e di assistente commerciale ["kaufmaennischer(e) Assistent(in)"], alle professioni sociali ("soziale Berufe") nonché alla professione di insegnante di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce ["staatlich gepruefter(e) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)"] diplomato dello stato, aventi una durata complessiva di almeno tredici anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario ("mittlerer Bildungsabschluss") e che comprendono:

- o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata ("Fachschule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

- o almeno due anni in una scuola specializzata ("Fachsule"), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto;

- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici ["Techniker(in)"], periti di economia aziendale ["Betriebswirte(in)"], progettisti ["Gestalter(in)"] e assistenti familiari ["Familienpfleger(in)"] sanciti da un diploma statale ("staatlich geprueft"), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale ("Berufsschule") di almeno tre anni e che comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente;

- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per una durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e che comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato. »

(1) Dal 1o giugno il titolo professionale di « Krankengymnast (in) » è sostituito da quello di « Physiotherapeut (in) ». Tuttavia, i membri di questa professione che hanno ottenuto il loro diploma prima di tale data possono, se vogliono, continuare a portare il titolo di « Krankengymnast (in) ».

(2) La durata di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (« Abitur »), ossia tredici anni di formazione preliminare o la qualifica necessaria per accedere alle « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife »), ossia dodici anni di formazione preliminare.

ALLEGATO II

ELENCO DEI CICLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE CONTEMPLATI NELL'ARTICOLO 1, LETTERA a), PRIMO COMMA, SECONDO TRATTINO, PUNTO ii) 1. Settore paramedico e sociopedagogico

I seguenti corsi di formazione:

in Germania

- infermiere(a) puericultore(trice) (« Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger »),

- cinesiterapeuta [« Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in) »],

- ergoterapeuta [« Beschaeftigungs- und Arbeitstherapeut(in) » (1)],

- ortofonista [« Logopaede(in) »],

- ortottico(a) [« Orthoptist(in) »],

- educatore(trice) riconosciuto(a) dallo Stato [« Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in) »],

- educatore(trice) terapeuta riconosciuto(a) dallo Stato [« Staatlich anerkannte(r) Heilpaedagoge(in) »],

- assistente tecnico medico di laboratorio [« medizinisch-technischer(e) Laboratoriums-Assistent(in) »],

- assistente tecnico medico in radiologia [« medizinisch-technischer(e) Radiologie-Assistent(in) »],

- assistente tecnico medico in diagnostica funzionale [« medizinisch-technischer(e) Assistent(in) fuer Funktionsdiagnostik »],

- assistente tecnico in medicina veterinaria [« veterinaermedizinisch-technischer(e) Assistent(in) »],

- dietista [« Diaetassistent(in) »],

- tecnico farmaceutico (« Pharmazieingenieur »), corsi dispensati prima del 31 marzo 1994 sul territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca o dei Laender che ad essa appartenevano,

- infermiere(a) psichiatrico(a) [« Psychiatrische(er) Krankenschwester/Krankenpfleger »],

- logoterapeuta [« Sprachtherapeut(in) »],

in Italia

- odontotecnico,

- ottico,

- podologo,

in Lussemburgo

- assistente tecnico medico in radiologia [« assistant(e) technique médical(e) en radiologie »],

- assistente tecnico medico di laboratorio [« assistant(e) technique médical(e) de laboratoire »],

- infermiere(a) psichiatrico(a) [« infirmier(ière) psychiatrique »],

- assistente tecnico medico in chirurgia [« assistant(e) technique médical(e) en chirurgie »],

- infermiere(a) puericultore (puericultrice) [« infirmier(ière) puériculteur(trice) »],

- infermiere(a) anestesista [« infirmier(ière) anesthésiste »],

- massaggiatore (massaggiatrice) diplomato(a) [« masseur(euse) diplômé(e) »],

- educatore (educatrice) [« éducateur(trice) »],

qualifiche ottenute dopo aver partecipato a corsi di formazione professionale aventi durata complessiva di almeno tredici anni di cui:

- almeno tre anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame, eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno sei mesi o un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto, o

- almeno due anni di formazione professionale in una scuola specializzata, che si conclude con un esame ed è completata da una pratica professionale di almeno un anno o un tirocinio professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto.

2. Settore dei mastri artigiani (« Mester »/« Meister »/« Maître ») che rappresenta formazioni relative alle attività artigianali non contemplate dalle direttive di cui all'allegato A

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca

- ottico (« optométriste »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui cinque di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di due anni e mezzo, impartita dall'istituto di insegnamento professionale e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

- ortopedico, meccanico ortopedico (« orthopaedimekaniker »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di dodici anni e mezzo, di cui tre e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica, di un semestre, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di tre anni, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

- calzolaio ortopedico (« orthopaediskomager »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di tredici anni e mezzo, di cui quattro e mezzo di formazione professionale, suddivisa in una formazione teorica di due anni, impartita dall'istituto di insegnamento professionale, e una formazione pratica di due anni e mezzo, acquisita nell'impresa, che si conclude con un esame riconosciuto riguardante l'attività artigianale e dà diritto al titolo di « Mester »,

in Germania,

- ottico (« Augenoptiker »),

- meccanico dentista (« Zahntechniker »),

- ortopedico (« Bandagist »),

- tecnico otoiatrico esperto in apparecchi acustici (« Hoergeraete-Akustiker »),

- meccanico ortopedico (« Orthopaediemechaniker »),

- calzolaio ortopedico (« Orthopaedieschuhmacher »),

in Lussemburgo

- ottico (« opticien »),

- meccanico dentista (« mécanicien dentaire »),

- tecnico otoiatrico, esperto in apparecchi acustici (« audioprothésiste »),

- meccanico ortopedico (« mécanicien orthopédiste-bandagiste »),

- calzolaio ortopedico (« orthopédiste-cordonnier »),

il cui ciclo di formazione ha una durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno cinque anni in un quadro di formazione strutturato; tale formazione è in parte acquisita nell'impresa e in parte dispensata dall'istituto di insegnamento professionale e si conclude con un esame che si deve superare per poter esercitare a titolo autonomo, o come salariato avente una responsabilità di livello comparabile, un'attività considerata artigianale.

3. Settore marittimo

a) Navigazione marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Danimarca

- comandante della marina mercantile (« skipsfoerer »),

- secondo ufficiale (« overstyrmand »),

- timoniere, ufficiale di guardia (« enestyrmand, vagthavende, styrmand »),

- ufficiale di guardia (« vagthavende styrmand »),

- direttore di macchina (« maskinchef »),

- primo ufficiale di macchina (« 1. maskinmester »),

- primo ufficiale di macchina/ufficiale di guardia (« 1. maskinmester/vagthavende maskinmester »),

in Germania

- comandante « AM » (« Kapitaen AM »),

- comandante « AK » (« Kapitaen AK »),

- ufficiale di coperta « AMW » (« Nautischer Schiffsoffizier AMW »),

- ufficiale di coperta « AKW » (« Nautischer Schiffsoffizier AKW »),

- direttore di macchina - primo ufficiale di macchina « CT » (« Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen »),

- macchinista « CMa » - primo ufficiale di macchina (« Schiffsmaschinist CMa - Leiter von Maschinenanlagen »),

- direttore di macchina « CTW » (« Schiffbetriebstechniker CTW »),

- macchinista « CMaW » - ufficiale di macchina unico responsabile (« Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier »),

in Italia

- ufficiale di coperta,

- ufficiale di macchina,

nei Paesi Bassi

- pilota di piccola nave da trasporto (con complemento) [« stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling) »],

- motorista diplomato per la navigazione costiera (« diploma motordrijver »),

qualifiche ottenute dopo corsi di formazione:

- in Danimarca, della durata di nove anni di ciclo primario, seguiti da un corso di formazione di base e/o da un servizio in mare di durata variabile tra diciassette e trentasei mesi e completati:

- per l'ufficiale di guardia, da un anno di formazione professionale specializzata,

- per le altre professioni, da tre anni di formazione professionale specializzata,

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

- in Italia, della durata complessiva di tredici anni, di cui almeno cinque di formazione professionale concludentesi con un esame e completati, se necessario, da un tirocinio,

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata complessiva di quattordici anni, di cui almeno due presso una scuola professionale specializzata, e completati da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della Convenzione STCW (Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia).

b) Pesca marittima

I seguenti corsi di formazione:

in Germania

- comandante « BG » pesca (« Kapitaen BG/Fischerei »),

- comandante « BK » pesca (« Kapitaen BK/Fischerei »),

- ufficiale di coperta « BGW » pesca (« Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei »),

- ufficiale di coperta « BKW » pesca (« Nautischer Schiffsoffizier BKW/Fischerei »),

nei Paesi Bassi

- pilota di nave, meccanico, di V (« stuurman werktuigkundige V »),

- meccanico di IV di nave da pesca (« werkuigkundige IV visvaart »),

- pilota di IV di nave da pesca (« stuurman IV visvaart »),

- pilota di nave, meccanico, di VI (« stuurman werktuigkundige VI »),

che sono formazioni:

- in Germania, di una durata complessiva compresa fra quattordici e diciotto anni, di cui un ciclo di formazione professionale di base di tre anni e un periodo di servizio in mare di un anno, seguito da uno-due anni di formazione professionale specializzata completata, se del caso, da una pratica professionale di navigazione di due anni,

- nei Paesi Bassi, comportanti un ciclo di studi della durata compresa fra tredici e quindici anni, di cui almeno due anni presso una scuola professionale specializzata, completato da un periodo di pratica professionale di dodici mesi,

e che sono riconosciuti nel contesto della Convenzione di Torremolinos (Convenzione internazionale del 1977 sulla sicurezza dei pescherecci).

4. Settore tecnico

I seguenti corsi di formazione:

in Italia

- geometra,

- perito agrario,

che sono cicli di studi tecnici secondari della durata complessiva di almeno tredici anni, di cui otto di scolarità obbligatoria più cinque anni di studi secondari, tre dei quali concentrati sulla professione, concludentisi con un esame di maturità tecnica e completati,

- nel caso del geometra, o da un tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale, ovvero da un'esperienza professionale di cinque anni,

- nel caso dei periti agrari, da un tirocinio pratico di almeno due anni,

seguito dall'esame di Stato,

nei Paesi Bassi

- ufficiale giudiziario (« gerechtsdeurwaarder» ),

che è un ciclo di studi di formazione professionale della durata complessiva di diciannove anni, di cui otto anni di scolarità obbligatoria più otto anni di studi secondari comprendenti quattro anni di istruzione tecnica sancita da un esame di Stato e completata da tre anni di formazione teorica e pratica concentrata sull'esercizio della professione.

5. Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in quanto « National Vocational Qualification » o in quanto « Scottish Vocational Qualifications »

I seguenti corsi di formazione:

- funzionario scientifico di laboratorio medico (« Medical laboratory scientific officer »),

- ingegnere elettrotecnico minerario (« Mine electrical engineer»),

- ingegnere meccanico minerario (« Mine mechanical engineer »),

- assistente sociale diplomato - igiene mentale (« Approval social worker - Mental Health »),

- funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria (« Probation officer »),

- odontoterapeuta (« Dental therapist »),

- odontoigienista (« Dental hygienist »),

- ottico diplomato (« Dispensing optician »),

- sorvegliante di miniera addetto alla sicurezza (« Mine deputy »),

- curatore fallimentare (« Insolvency practitioner »),

- notaio abilitato (« Conveynacer » « Licensed conveyancer »),

- protesista (« Prothetist »),

- primo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Thirst mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- secondo ufficiale - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Second Mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- terzo ufficiale - navi mercantili/passaggeri - illimitato (« Third mate-Freight/passenger ships - unrestricted »),

- ufficiale di coperta - navi mercantili/passeggeri - illimitato (« Deck officer - Freight/passenger ships - unrestricted »),

- ufficiale di macchina - navi mercantili/passeggeri - area commerciale illimitata (« Engineer officer - Freight passenger ships - unlimited trading area »),

- consultente in materia di marchi (« Trade mark agent »),

che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto « National Vocational Qualifications » (NVQ) o approvate o riconosciute equivalenti dal « National Council for Vocational Qualifications » o ammesse in Scozia in quanto « Scottish Vocational Qualifications », dei livelli 3 e 4 del « National Framework of Vocational Qualifications » del Regno Unito.

Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico o specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

ELENCO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CON STRUTTURA PARTICOLARE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, LETTERA b), PRIMO COMMA, TERZO TRATTINO Nel Regno Unito

i corsi di formazione professionale regolamentati che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto « National Vocational Qualifications » (NVQ), dal National Council for Vocational Qualifications, o ammessi in Scozia in quanto « Scottish Vocational Qualifications », dei livelli 3 e 4 del « National Framework of Vocational Qualifications » del Regno Unito.

I livelli 3 e 4 corrispondono alle seguenti definizioni:

- Livello 3: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti svariati in contesti molto diversi. Per la maggior parte di carattere complesso e non ordinario, comportano un notevole livello di responsabilità ed autonomia, e le funzioni esercitate comportano spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone.

- Livello 4: competenza nell'esecuzione di un'ampia gamma di compiti complessi, di carattere tecnico e specializzato, in contesti molto diversi e con un considerevole livello di responsabilità personale ed autonomia. Le funzioni esercitate a questo livello comportano spesso la responsabilità di lavori effettuati da altre persone e la ripartizione delle risorse.

In Germania

le seguenti formazioni regolamentate:

- i corsi di formazione professionale regolamentati che preparano alle professioni di assistente tecnico [« technische(r) Assistent(in) »] e di assistente commerciale [« kaufmaennische(r) Assistent(in) »], alle professioni sociali (« soziale Berufe ») nonché alla professione di insegnante statale di riabilitazione alla respirazione e all'uso della parola e della voce [« staatlich gepruefte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in) »], aventi una durata complessiva di almeno tredici anni che presuppongono il superamento del primo ciclo dell'insegnamento secondario (« mittlerer Bildungsabschluss ») e comprendono:

- o almeno tre anni (2) di formazione professionale in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono eventualmente completati da un ciclo di specializzazione di uno o due anni, che si conclude con un esame,

- o almeno due anni e mezzo di formazione professionale in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno sei mesi o da un tirocinio professionale di almeno sei mesi in un istituto riconosciuto,

- o almeno due anni in una scuola specializzata (« Fachschule »), che si concludono con un esame e sono completati da una pratica professionale di almeno un anno in un istituto riconosciuto;

- i corsi di formazione professionale regolamentati per tecnici [« Techniker(in) »], periti di economia aziendale [« Betriebswirt(in) »], progettisti [« Gestalter(in) »] e assistenti familiari [« Familienpfleger(in) »] sanciti da un diploma statale (« staatlich geprueft »), per una durata totale di almeno sedici anni, che presuppongono l'assolvimento dell'obbligo scolastico o di una formazione equivalente (per una durata di almeno nove anni) nonché il conseguimento di una formazione in scuola professionale (« Berufsschule ») di almeno tre anni e comprendono, in seguito ad una pratica professionale di almeno due anni, una formazione a tempo pieno per almeno due anni o una formazione a tempo parziale di durata equivalente;

- i corsi di formazione professionale regolamentati e i corsi di formazione continua regolamentati di una durata complessiva di almeno quindici anni, che presuppongono, in linea di massima, l'assolvimento dell'obbligo scolastico (per una durata di almeno nove anni) e una formazione professionale completa (in generale tre anni) e comprendono, in linea di massima, una pratica professionale di almeno due anni (in generale tre anni) nonché un esame nel quadro della formazione continua, per la cui preparazione sono generalmente adottate misure di formazione complementare parallele alla pratica professionale (almeno 1 000 ore) o a tempo pieno (almeno un anno).

Le autorità tedesche comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco dei cicli di formazione interessati dal presente allegato.

(1) Dal 1o giugno 1994 il titolo professionale di « Krankengymnast(in) » è sostituito da quello di « Physiotherapeut(in) ». Tuttavia, i membri di questa professione che hanno ottenuto il loro diploma prima di tale data possono, se lo vogliono, continnuare a portare il titolo di « Krankengymnast(in) ».

(2) La durata minima di tre anni può essere ridotta a due se l'interessato è in possesso della qualifica necessaria per accedere all'università (« Abitur »), ossia tredici anni di formazione preliminare o la qualifica necessaria per accedere alle « Fachhochschulen » (la « Fachhochschulreife »), ossia dodici anni di formazione preliminare.

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