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Document 31994L0034

Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

OJ L 237, 10.9.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 3 - 4
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 286 - 287
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 175 - 176
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 21 - 22

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/34/oj

31994L0034

Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1994 che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 10/09/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 27 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 27 pag. 0003


DIRETTIVA 94/34/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

considerando che le norme di armonizzazione adottate nel settore degli additivi non devono incidere sull'applicazione delle disposizioni degli Stati membri in vigore alla data del 1° gennaio 1992 che vietano l'impiego di determinati additivi in alcuni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali e preparati nel territorio di tali Stati membri, sempreché tali disposizioni non abbraccino tutto un insieme di prodotti alimentari comprendente prodotti non contemplati dal presente dispositivo, e per il quale le disposizioni comunitarie autorizzano l'uso di additivi;

considerando che tali prodotti possono essere contraddistinti da un'apposita etichettatura;

considerando che non deve essere ostacolata la libera circolazione dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi;

considerando che le disposizioni previste non devono incidere sulla libertà di stabilimento nonché sulla produzione e sulla vendita nel territorio di ciascuno Stato membro dei prodotti alimentari conformi alle disposizioni delle direttive relative agli additivi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 89/107/CEE (4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 3 bis

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), il Consiglio, su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 100 A del trattato, autorizza gli Stati membri a continuare a vietare l'impiego di determinati additivi nella produzione di taluni prodotti alimentari specifici ritenuti tradizionali, a condizione che:

- il divieto sia già in vigore alla data del 1° gennaio 1992;

- gli Stati membri in questione autorizzino la produzione e la vendita nel proprio territorio di tutti i prodotti alimentari non ritenuti tradizionali e conformi alle disposizioni dell'articolo 3.

2. Fatti salvi i regolamenti (CEE) n. 2081/92 (1) e (CEE) n. 2082/92 (2), gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° luglio 1994, l'elenco dei prodotti alimentari che ritengono tradizionali, esponendone in dettaglio i motivi, nonché le relative disposizioni legislative che vietano l'impiego di determinati additivi in tali prodotti alimentari.

Anteriormente al 1° aprile 1995 la Commissione presenta al Consiglio una proposta sui criteri da applicare per ritenere tradizionale un prodotto, nonché sui divieti nazionali che possono rimanere in vigore conformemente a tali criteri.

Il Consiglio decide sulla proposta.

3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, fino al momento in cui il Consiglio avrà deliberato ai sensi del paragrafo 2, i divieti notificati alla Commissione ai sensi del primo comma del paragrafo 2, purché siano conformi alle condizioni generali di cui al paragrafo 1.

(1) Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 24 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari (GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9).»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

E. KLEPSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BALTAS

(1) GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 1.

(2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 4.

(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28. 6. 1993, pag. 117), confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 75).

(4) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

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