EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0800

94/800/CE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

OJ L 336, 23.12.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 038 P. 3 - 310
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 021 P. 80 - 81
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 074 P. 3 - 4

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj

Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement
Related international agreement

31994D0800

94/800/CE: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 23/12/1994 pag. 0001 - 0002
edizione speciale in lingua ceca capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua estone capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua lituana capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua lettone capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua maltese capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua polacca capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81
edizione speciale in lingua slovena capitolo 11 tomo 21 pag. 80 - 81


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

(94/800/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 54, 57, 66 e 75, l'articolo 84, paragrafo 2 e gli articoli 99, 100, 100 A, 113 e 235 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, secondo comma,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale (1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo (2),

considerando che i negoziati commerciali multilaterali aperti nell'ambito del GATT in applicazione della dichiarazione dei ministri adottata a Punta del Este il 20 settembre 1986 hanno portato alla stesura dell'atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che i rappresentanti della Comunità e degli Stati membri hanno firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 l'atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e, con riserva di conclusione, l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che l'insieme delle concessioni e degli impegni reciproci negoziati della Commissione a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ripresi negli accordi multilaterali incorporati nell'atto finale, costituisce un risultato complessivamente soddisfacente ed equilibrato;

considerando che una parte delle concessioni e degli impegni reciproci in questione, negoziati della Commissione a nome della Comunità europea e degli Stati membri e alcuni paesi partecipanti ai negoziati, sono incorporati altresì negli accordi speciali plurilaterali che figurano nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;

considerando che alcuni di questi impegni e di queste concessioni sono stati negoziati bilateralmente con l'Uruguay per quanto riguarda le carni bovine, a margine dell'Uruguay Round;

considerando che la competenza della Comunità di concludere accordi internazionali deriva non soltanto da un mandato specifico conferito del trattato, ma può risultare altresì da altre disposizioni del trattato e da atti adottati, nell'ambito di tali disposizioni, dalle istituzioni della Comunità;

considerando che, ove norme comunitarie siano state adottate per raggiungere gli obiettivi del trattato, gli Stati membri non possono, al di fuori delle istituzioni comuni, assumere impegni che possano ripercuotersi su tali norme a alterarne la portata;

considerando che una parte degli impegni figuranti nell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, rientra nelle competenze della Comunità ai sensi dell'articolo 113 del trattato; che inoltre, per quanto concerne la parte restante, alcuni impegni riguardano le norme comunitari adottate in virtù degli articoli 43, 54, 57, 66 e 75, dell'articolo 84, paragrafo 2 e degli articoli 99, 100, 100 A e 235 e possono pertanto essere assunti soltanto dalla Comunità;

considerando in particolare che l'indicazione degli articoli 100 e 235 del trattato quale base giuridica della presente decisione è giustificata in quanto l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, concerne, da un lato, la direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo e agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (1), e la direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (2), che si basano sull'articolo 100 del trattato e, dall'altro, il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (3), fondato sull'articolo 235 del trattato;

considerando che nessun atto di diritto comunitario è stato ancora adottato sulla base dell'articolo 73 C del trattato;

considerando che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

1. Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:

- l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo;

- le decisioni e dichiarazioni dei ministri, nonché l'intesa sugli impegni nel settore dei servizi finanziari, incorporati nell'atto finale dell'Uruguay Round.

2. I testi degli accordi e atti di cui al presente articolo sono acclusi alla presente decisione.

3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere all'atto previsto all'articolo XIV dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio allo scopo di impegnare la Comunità europea, relativamente alla parte di tale accordo di sua competenza.

Articolo 2

1. Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi plurilaterali che figurano nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

2. I testi degli accordi di cui al presente articolo sono acclusi alla presente decisione.

3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere agli atti previsti dagli accordi di cui al presente articolo allo scopo di impegnare la Comunità europea, relativamente alla parte di tali accordi di sua competenza.

Articolo 3

1. È approvato a nome della Comunità europea l'accordo con l'Uruguay relativo alle carni bovine.

2. Il testo del suddetto accordo è accluso alla presente decisione.

3. Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

(1) Parere reso il 23 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere emesso il 14 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(1) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 225 del 20. 8. 1990, pag. 6.

(3) GU n. L 11 del 14. 1. 1994, pag. 1.

Top