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Document 31994D0259

94/259/CECA: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1994, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico ILVA) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

OJ L 112, 3.5.1994, p. 64–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/259/oj

31994D0259

94/259/CECA: Decisione della Commissione, del 12 aprile 1994, relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico ILVA) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 112 del 03/05/1994 pag. 0064 - 0070


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1994 relativa alla concessione da parte dell'Italia di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico ILVA) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (94/259/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'accaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

considerando quanto segue:

I L'industria siderurgica comunitaria sta attraversando la sua crisi più grave dalla prima metà degli anni ottanta. Le difficoltà sono dovute al generale rallentamento dell'economia, che ha avuto notevoli ripercussioni sull'attività industriale in generale e sull'industria siderurgica in particolare, comportando un forte squilibrio tra offerta e domanda, accompagnato da un crollo dei prezzi. Inoltre il mercato mondiale in generale è fiacco, quello comunitario risente della pressione delle importazioni e il contenzioso commerciale con gli Stati Uniti ha pregiudicato in notevole misura le esportazioni comunitarie verso tale mercato. Tutti questi fattori hanno concorso ad aggravare la situazione finanziaria di quasi tutte le imprese siderurgiche della Comunità.

II In applicazione delle decisioni della Commissione 89/218/CECA (1), 90/89/CECA (2) e 92/17/CECA (3), riguardanti la concessione da parte dell'Italia di aiuti alle imprese siderurgiche del settore pubblico, la Commissione ha autorizzato ingenti aiuti di Stato a favore dell'ILVA, impresa siderurgica italiana del settore pubblico, durante il periodo compreso tra il 1988 e il 1991, per aiutarla a realizzare un programma di ristrutturazione che prevedeva in particolare, da una parte, la chiusura di impianti di produzione di acciaio liquido per 2 700 000 t/anno, di laminazione a caldo per 1 180 000 t/anno e di laminazione di acciaio liquido pari a 385 000 t/anno e di laminati a caldo pari a 510 000 t/anno, nonché la soppressione di 27 196 posti di lavoro, cioè il 38,7 % dell'organico dell'impresa nel 1988. Tutto ciò avrebbe dovuto ripristinare, in condizioni normali di mercato e grazie ad un controllo rigoroso sull'attuazione del piano e sulla gestione, l'efficienza economico-finanziaria dell'impresa.

Nonostante questo considerevole impegno di ristrutturazione, l'ILVA non ha raggiunto negli anni successivi l'obiettivo del ripristino dell'efficienza economico-finanziaria; anzi, dopo il 1991 ha continuato ad accumulare perdite e ha incontrato difficoltà nel conservare la propria posizione sul mercato.

Alla fine del 1992, il totale dei debiti del gruppo ILVA, combinando le attività CECA e CEE, ammontava a 7 600 Mrd di LIT, con un quoziente di indebitamento (Debt/Equity ratio) di 8,24. Quanto all'esercizio 1993, si può stimare che l'indebitamento raggiungerà circa 10 067 Mrd di LIT, superando così il fatturato.

Il conferimento di 650 Mrd di LIT operato dall'IRI nel capitale dell'ILVA ha indotto la Commissione ad avviare, in data 8 luglio 1992, il procedimento previsto dall'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA della Commissione (4) (codice di aiuti alla siderurgia), nei confronti degli aiuti insiti in detto conferimento, che non poteva essere considerato un apporto di capitale secondo la prassi normale delle società in economia di mercato.

Inoltre, da una parte, la persistente concessione di crediti, principalmente per effetto della responsabilità limitata dell'unico azionista previsto dall'articolo 2362 del codice civile 6tutti italiano, ad un gruppo di imprese pubbliche come il gruppo ILVA, dalla struttura finanziaria fortemente squilibrata e che registrava ingenti perdite fin dal 1991, e, dall'altra, il progetto dell'IRI di assumere a proprio carico la maggior parte dell'indebitamento del gruppo ILVA hanno indotto la Commissione ad estendere, in data 7 luglio 1993, il procedimento precedentemente avviato per ricomprendervi anche gli elementi di aiuto contenuti nei due succitati interventi.

Nell'aprire e quindi nell'estendere il procedimento disposto dal summenzionato articolo 6, paragrafo 4, la Commissione ha infatti ritenuto che tutti gli interventi sopra menzionati contenessero elementi di aiuti di Stato illegittimi, incompatibili con l'articolo 4, lettera c) del trattato CECA e con le disposizioni della decisione n. 3855/91/CECA.

Con lettera del 13 dicembre l'Italia ha comunicato alla Commissione il nuovo progromma di riassetto e privatizzazione del gruppo ILVA approvato dall'IRI nel settembre 1993, informandola inoltre degli impegni assunti, in particolare, in ordine alla privatizzazione del gruppo entro il 1994 e alla vendita del 100 % del capitale delle società interessate.

Obiettivi principali del citato programma è la privatizzazione del gruppo siderugico entro il 1994 mediante cessione diretta sul mercato, in tempi brevi, delle partecipazioni detenute dall'ILVA o dall'IRI. Il programma prevede inoltre la chiusura completa degli impianti siderurgici di Bagnoli, la riduzione della capacità produttiva per quel que riguarda i prodotti finiti laminati a caldo a Taranto, nella misura di 1,2 Mio t/anno entro il 30 giugno 1994, e l'obbligo, a carico dell'acquirente degli impianti di Taranto, di sopprimere, entro 6 mesi dalla data del contratto di vendita, una capacità pari a 0,5 Mio t/anno per i prodotti finiti laminati a caldo.

La riorganizzazione del gruppo ILVA si opererà, in particolare, tramite la scissione del nucleo centrale di attività dell'impresa in due nuove società, l'ILP (ILVA Laminati piani Srl) e l'AST (Acciai speciali Terni Srl), per le quali la redditività rispetto al capitale investito e rispetto ai fondi propri consentirebbe l'immediata privatizzazione.

Nel caso specifico, l'ILP si concentrerà sulle attività relative ai prodotti piani in acciaio ordinario nelle località di Taranto, Novi Ligure, Torino Laf, Genova Cornigliano e Marghera.

L'AST concentrerebbe invece l'attività sui prodotti piani in acciaio speciale e inossidabile degli impianti di Terni e di Torino.

Il resto del gruppo, denominato ILVA Residua, sarà posto in liquidazione, previa cessione ai privati di tutte le società e gruppi che possano essere venduti, come ad esempio: Dalmine (tubi), Ise (produzione di elettricità). Cogne (prodotti lunghi in acciai speciali), Sidermar (trasporto marittimo), TDI e ICMI.

Inoltre, l'ILVA Residua si accollerà temporaneamente tutto il personale destinato al licenziamento o al pensionamento anticipato. Il taglio occupazionale riguarderebbe complessivamente 11 500 posti di lavoro, con una riduzione del 28 % degli addetti del gruppo ILVA al 31 dicembre 1992.

Oltre al conferimento fatto dall'IRI per 650 Mrd di LIT, il gruppo ILVA beneficerà di altri interventi pubblici destinati a finanziare il citato programma. L'IRI prenderà a carico un debito residuo pari a 2 943 Mrd di LIT. Una volta realizzato questo programma, infatti, l'indebitamento del gruppo ILVA, pari a 10 067 Mrd di LIT, sarà diminuito soltanto di 7 124 Mrd di LIT, di cui 4 166 Mrd di LIT grazie ai ricavi provenienti dalla vendita di attività e 2 958 Mrd di LIT grazie al trasferimento di debiti alle società cedute.

L'IRI dovrà accollarsi le spese connesse al proseguimento delle attività dell'ILVA Residua fino al momento della sua liquidazione, spese che ammontano a 1 197 Mrd di LIT. In totale, l'intervento pubblico raggiungerebbe i 4 790 Mrd di LIT.

III Applicando gli stessi criteri imposti in occasione di precedenti ristrutturazioni dell'industria siderurgica della Comunità, la Commissione ha esaminato il succitato programma dal punto di vista della capacità di assicurare il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria delle imprese in questione. Assistita da esperti esterni, la Commissione ha individuato gli impianti produttivi di laminati a caldo che possono essere chiusi senza compromettere l'efficienza economico-finanziaria delle società di nuova costituzione. Fra tutte le opzioni esaminate, essa ne ha concretamente individuate sei che non potrebbero mettere in pericolo l'efficienza.

La Commissione ha concluso che, grazie ad una rigorosa esecuzione del programma di riassetto e privatizzazione, il gruppo ILVA, e più precisamente le nuove società costituite, l'ILP e l'AST, avrebbero ragionevoli possibilità di conseguire l'efficienza economico-finanziaria entro il 1994, in normali condizioni di mercato.

IV Il forte deterioramento del mercato dell'accaio comunitario, constatato dopo la metà del 1990, ha messo in gravi difficoltà il settore siderurgico in vari Stati membri, tra cui l'Italia. Il consolidamento e il risanamento economicofinanziario della struttura dell'industria siderurgica italiana contribuisce al conseguimento degli obiettivi del trattato CECA, in particolare di quelli indicati agli articoli 2 e 3. La Commissione ritiene che, nel rispetto delle condizioni specifiche dettate dall'interesse comune della Comunità e che figurano nella presente decisione, gli interventi pubblici operati dall'Italia siano necessari e proporzionati all'effetto perseguito.

La Comunità si trova quindi di fronte ad una fattispecie non specificamente prevista dal trattato CECA ma nella quale è necessario intervenire. In tale situazione, occorre avvalersi dell'articolo 95, primo comma del trattato per consentire alla Comunità di attuare gli scopi definiti negli articoli iniziali del trattato stesso.

V Per limitare il più possibile le conseguenze per la concorrenza, occorre che l'industria siderurgica italiana del settore pubblico contribuisca in misura determinante all'adeguamento strutturale ancora necessario in detto settore, mediante riduzioni di capacità realizzate come contropartite dell'aiuto approvato a titolo eccezionale.

A tale riguardo, il programma dell'Italia prevede le riduzioni e le chiusure sopra enumerate. Per quel che riguarda gli impianti di Taranto, le riduzioni di capacità, pari a 1,2 Mio t/anno, saranno irreversibili e comporteranno la demolizione dei due forni di riscaldo annessi rispettivamente al treno a larghi nastri a caldo n. 1 e al treno per lamiere grosse.

Quanto alla chiusura degli impianti di Bagnoli, questa ne comporta la rottamazione, ovvero lo smantellamento con vendita al di fuori dell'Europa.

Per quanto attiene alla condizione da imporre all'acquirente dell'ILP, la riduzione di capacità di 0,5 Mio t/anno potrà comportare la demolizione di un forno di riscaldo al laminatoio n. 2 di Taranto o la demolizione di altri impianti italiani localizzati altrove, a condizione che fabbricassero prodotti finiti laminati a caldo fino alla data della privatizzazione e che appartengano al nuovo proprietario dell'ILP. Tale demolizione dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del contratto di vendita.

Per contribuire efficacemente alla riduzione dell'attuale sovraccapacità nel settore siderurgico comunitario, occorre che, a parte gli aumenti di capacità dovuti ad incrementi di produttività, le citate riduzioni e chiusure non vengano compensate da investimenti atti ad accrescere la residua capacità di fabbricazione di acciaio grezzo e di prodotti finiti laminati a caldo delle imprese oggetto del programma, e ciò per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima chiusura di capacità o dall'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nell'ambito del programma.

VI La concessione dell'aiuto al funzionamento deve limitarsi allo stretto necessario.

Di conseguenza, nel caso in cui i ricavi delle cessioni superassero gli importi previsti, l'eccedente sarà destinato a ridurre l'indebitamento a carico dell'IRI, diminuendo quindi l'ammontare degli aiuti. Per contro, ove i citati ricavi fossero inferiori ai valori previsti, un corrispondente incremento dell'importo degli aiuti necessari potrebbe essere ammesso a fronte delle contropartite menzionate, in particolare della chiusura degli impianti di Bagnoli, purché tale importo non superi il tetto di 750 Mrd di LIT. A tale riguardo, occorre mettere in rilievo che il rigoroso rispetto dell'impegno assunto dall'Italia di vendere il 100 % del capitale delle società destinate alla privatizzazione e di realizzare detta privatizzazione entro il 1994 contribuirà non solo al buon esito del programma di riassetto e privatizzazione, grazie alla sua attuazione alle condizioni e nei termini previsti, ma anche a contenere l'importo degli aiuti entro il tetto menzionato.

Per impedire che le nuove società beneficino di un nuovo intervento pubblico in forma di riporto dei crediti di imposta sugli utili futuri, le imprese ILP e AST non dovranno fruire di crediti di imposta per le perdite pregresse del gruppo ILVA, essendo tali perdite ripianate grazie agli aiuti di Stato.

Occorre inoltre vigilare sul rispetto delle corrette regole di concorrenza per quel che riguarda le condizioni di privatizzazione. Ne deriva che le acquisizioni di imprese o le assunzioni di partecipazioni maggioritarie da parte di investitori privati non devono essere finanziate con aiuti di Stato. Le acquisizioni dovranno inoltre essere accessibili a tutti gli interessati e non essere subordinate a condizioni discriminatorie.

Oltre a vigilare affinché, per tutta la durata del programma di riassetto e privatizzazione, l'aiuto approvato garantisca sufficienti prospettive di efficienza economico-finanziaria per l'ILP e l'AST alla fine del periodo di privatizzazione (fine 1994), occorre garantire che tali imprese non ottengano, sin dall'inizio, in seguito alla ristrutturazione finanziaria dell'industria siderurgica del settore pubblico un vantaggio sleale rispetto ai concorrenti, quale deriverebbe da una riduzione dei loro oneri finanziari netti a un livello inferiore al 3,5 % e 3,2 % dei rispettivi fatturati, percentuali corrispondenti rispettivamente alla media comunitaria nel sottosettore dei prodotti piani in acciaio ordinario e in quello dei prodotti in acciaio inossidabile. Nel caso specifico, occorre che l'indebitamento del gruppo ILVA trasferito a dette imprese sia situato ad un livello sufficientemente elevato, afinché i conseguenti oneri finanziari netti siano allineati sulle citate medie comunitarie.

La Commissione deve inoltre accertare in particolare che, fatto salvo il finanziamento del programma di riassetto e privatizzazione, qualsiasi finanziamento proveniente da prestiti alle imprese sotto controllo sia erogato alle normali condizioni di mercato. Essa deve assicurarsi inoltre che non vi sia né remissione di debiti né trattamento preferenziale dei debiti nei confronti dello Stato.

Occorre infine vigilare affinché l'aiuto approvato non venga utlizzato per pratiche di concorrenza sleale e non alteri le condizioni degli scambi nell'industria siderurgica della Comunità in misura contraria al comune interesse.

VII L'applicazione della presente decisione esige che la Commissione sorvegli da vicino l'attuazione del programma in questione e ciò fino alla sua piena realizzazione.

A tal fine, occorre che l'Italia fornisca tutta la sua cooperazione ed invii alla Commissione due volte all'anno rapporti particolareggiati riguardanti:

- le riduzioni di capacità,

- gli investimenti,

- le riduzioni di personale,

- la produzione e gli effetti sul mercato,

- i risultati finanziari,

- la privatizzazione,

- la costituzione delle nuove imprese.

Il primo rapporto dovrebbe pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1994 e i seguenti ogni sei mesi. L'ultimo rapporto dovrebbe pervenirle entro il 15 settembre 1998.

Per consentire agli Stati membri di seguire l'attuazione del programma in oggetto e il versamento dei relativi aiuti, la Commissione elaborerà, sulla base dei rapporti dell'Italia, relazioni semestrali che saranno sottoposte al Consiglio entro, rispettivamente, il 1o maggio e il 1o novembre, in modo che si possa svolgere, se necessario, un dibattito in seno al Consiglio stesso. In particolare, se un'impresa beneficiaria di un aiuto a titolo dell'articolo 95 del trattato prevede di partecipare ad un investimento inteso a creare o ad ampliare una capacità, la Commissione ne informa il Consiglio sulla base di una relazione che illustri i finanziamenti e dimostri l'assenza di aiuti pubblici.

Oltre al sistema di controllo istituito dai rapporti presentati dall'Italia, la Commissione può far compiere gli accertamenti necessari presso le imprese beneficiarie, conformemente all'articolo 47 del trattato CECA, per verificare l'esattezza delle informazioni suddette e in particolare l'osservanza delle condizioni previste nelle sue decisioni.

In tale contesto, qualora uno Stato membro denunci alla Commissione che l'aiuto di Stato permette ad una delle società beneficiarie interessate di praticare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvierà un'indagine, in particolare a titolo dell'articolo 60 del trattato.

D'altra parte, qualora sulla base delle informazioni ricevute constati che non sono state rispettate le condizioni previste nelle sue decisioni a titolo dell'articolo 95 del trattato, la Commissione può esigere la sospensione del pagamento degli aiuti e/o il rimborso degli aiuti già versati. Qualora l'Italia non dovesse conformarsi agli obblighi che le sono imposti da una tale decisione, si applicherebbe l'articolo 88 del trattato.

Inoltre, se dovesse constatare, sulla base dei rapporti degli Stati membri, che si sono prodotti sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sui quali si era fondata la valutazione dell'efficienza economico-finanziaria, la Commissione potrebbe chiedere che i rapporti suindicati siano forniti trimestralmente e potrebbe esigere dall'Italia che siano presi idonei provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

La Commissione potrebbe inoltre decidere, caso per caso, di esercitare il suo controllo su base trimestrale; potrebbe anche decidere di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso dell'Italia, di esaminare i risultati del controllo e riferirne agli Stati membri.

VIII In considerazione di quanto precede, la Commissione può, in applicazione dell'articolo 95 del trattato, autorizzare l'aiuto in oggetto, con riserva del rispetto delle condizioni imposte. L'ammontare dell'aiuto che, in virtù della presente decisione, è considerato compatibile con il buon funzionamento del mercato comune è stato calcolato in modo da permettere l'efficienza economico-finanziaria delle imprese interessate entro la fine del 1994. Per questo motivo, qualora detta efficienza non fosse realizzata a tale data, l'Italia si asterrà dal chiedere per tali imprese qualsiasi nuova deroga a titolo dell'articolo 95 del trattato.

La Commissione chiuderà simultaneamente il procedimento avviato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 della decisione n. 3855/91/CECA, per quanto riguarda gli aiuti autorizzati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli importi massimi di aiuto qui di seguito indicati, che l'Italia ha intenzione di concedere, direttamente o tramite la sua « holding » pubblica IRI, al gruppo siderurgico ILVA e in particolare all'ILVA Residua, possono considerarsi compatibili con il corretto funzionamento del mercato comune, purché soddisfino le condizioni in appresso enunciate ai punti da 2 a 5 e agli articoli da 2 a 6:

a) i conferimenti dell'IRI nel capitale del gruppo che assommano a 650 Mrd di LIT;

b) l'assunzione a carico da parte dell'IRI dell'indebitamento residuo, a concorrenza di un massimo di 2 974 Mrd di LIT. Tuttavia, qualora i ricavi della cessione delle imprese interessate fossero inferiori agli importi previsti, si può ammettere che l'IRI si accolli un maggiore indebitamento residuo, entro il limite di 750 Mrd di LIT.

Qualora invece i ricavi di tali cessioni superassero gli importi previsti, le somme eccedenti sono destinate a ridurre l'indebitamento assunto a carico dall'IRI e quindi a diminuire l'ammontare degli aiuti;

c) l'assunzione a carico da parte dell'IRI delle spese di ristrutturazione e di liquidazione, a concorrenza di un massimo di 1 197 Mrd di LIT.

2. L'ammontare degli aiuti è stato calcolato per consentire l'efficienza economico-finanziaria delle imprese in questione entro la fine del 1994. Qualora detta efficienza non sia conseguita entro tale data, l'Italia si astiene dal chiedere per tali imprese un'ulteriore deroga a titolo dell'articolo 95 del trattato.

3. Inoltre, gli aiuti non possano essere utilizzati a fini di concorrenza sleale.

4. L'Italia rispetta rigorosamente gli inderogabili impegni di vendere la totalità del capitale delle società oggetto della privatizzazione e di realizzare la privatizzazione stessa entro il 1994.

5. Fermo restando il finanziamento del programma di riassetto e privatizzazione approvato dalla Commissione e oggetto della presente decisione, qualsiasi finanziamento mediante prestiti all'impresa sotto controllo viene concesso alle normali condizioni di mercato. Le imprese del gruppo ILVA non beneficeranno di remissioni di debiti né di un trattamento preferenziale per i loro debiti nei confronti dello Stato.

Articolo 2

L'Italia vigila affinché il gruppo ILVA:

1) chiuda completamente e definitivamente gli impianti di laminazione a caldo di Bagnoli;

2) riduca irreversibilmente di 1,2 Mio di t la capacità di produzione di prodotti finiti laminati a caldo di Taranto, tramite la demolizione dei forni di riscaldo annessi, rispettivamente, al treno a larghi nastri a caldo n. 1 e al treno per lamiere grosse;

3) attui una diminuzione di capacità di 0,5 Mio t/anno o tramite la demolizione di un forno di riscaldo al laminatoio n. 2 di Taranto, ovvero mediante demolizione di altri impianti italiani localizzati altrove, purché detti impianti abbiano fabbricato prodotti finiti laminati a caldo sino alla data della privatizzazione ed appartengano al nuovo proprietario dell'ILP. Tale demolizione dovrà avvenire entro sei mesi dalla data del contratto di vendita;

4) chiuda gli impianti di Bagnoli procedendo alla loro rottamazione, ovvero al loro smantellamento e vendita al di fuori dell'Europa;

5) non aumenti, al di là degli incrementi di capacità dovuti ad aumento di produttività, le restanti capacità di produzione delle imprese contemplate dal programma in questione, e ciò per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima chiusura o dell'ultimo versamento di aiuti relativi ad investimenti effettuati nell'ambito del programma.

Articolo 3

1. Le acquisizioni delle imprese da parte di investitori privati non sono finanziate con aiuti di Stato. Inoltre, tali acquisizioni sono accessibili a tutti gli interessati e non sono subordinate a condizioni discriminatorie.

2. I ricavi della cessione della società del gruppo ILVA sono destinati integralmente a ridurre l'indebitamento del gruppo.

3. L'ammontare dei debiti rilevati dalle nuove società, ILVA Laminati piani Srl (ILP) e Acciai speciali Terni Srl (AST), porta il livello dei loro oneri finanziari netti rispettivamente al 3,5 % e al 3,2 % del fatturato annuo.

4. L'ILP e l'AST non beneficiano di crediti di imposta per le perdite pregresse del gruppo ILVA coperte da aiuti di Stato.

5. Le imprese beneficiarie attuano tutte le misure contenute nel programma di riassetto e privatizzazione del gruppo ILVA comunicato alla Commissione, secondo il calendario ivi previsto.

Articolo 4

1. L'Italia assicura piena collaborazione al seguente sistema di controllo della presente decisione:

a) L'Italia presenta alla Commissione due volte all'anno, rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 settembre, un rapporto contenente le informazioni particolareggiate, specificate nell'allegato, in merito alle imprese che beneficiano delle proposte a titolo dell'articolo 95 del trattato.

Il primo rapporto deve pervenire alla Commissione entro il 15 marzo 1994 e l'ultimo entro il 15 settembre 1998, salvo diversa decisione della Commissione.

b) I rapporti contengono tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di eseguire il controllo sull'attuazione del programma di riassetto e privatizzazione e, in particolare, forniscono tutti i dati finanziari necessari affinché la Commissione possa verificare l'adempimento delle condizioni stabilite.

I rapporti contengono inoltre tutte le informazioni dettagliate previste all'allegato, il quale può essere modificato alla luce del'esperienza acquisita dalla Commissione in sede di applicazione del regime di controllo. L'Italia è tenuta ad esigere che le imprese beneficiarie forniscano tutte le informazioni necessarie che, in altre circostanze, potrebbero essere considerate riservate.

2. Sulla base dei rapporti, la Commissione compila a sua volta relazioni semestrali da sottoporre al Consiglio, rispettivamente entro il 1o maggio e il 1o novembre, per consentire eventualmente a quest'ultimo di discuterle. In particolare, se un'impresa che abbia beneficiato di un aiuto a titolo dell'articolo 95 del trattato prevede di partecipare ad un investimento inteso a creare o ad ampliare una capacità produttiva, la Commissione ne informa il Consiglio sulla base di una relazione illustrante le modalità di finanziamento e comprovante l'assenza di aiuti pubblici.

Articolo 5

1. La Commissione si riserva di decidere che i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 siano presentati con periodicità trimestrale. Essa si riserva inoltre di incaricare un consulente indipendente, scelto con il consenso dell'Italia, di valutare i risultati del controllo, di intraprendere i necessari accertamenti e di riferire agli Stati membri.

2. La Commissione può far compiere gli accertamenti necessari presso le imprese beneficiarie, conformemente all'articolo 47 del trattato, per verificare l'esattezza delle informazioni comunicate nei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e in particolare il rispetto delle condizioni stabilite nelle sue decisioni.

In tale contesto, qualora uno Stato membro denunci alla Commissione che gli aiuti di Stato consentono ad una delle imprese beneficiarie di praticare la sottoquotazione dei prezzi, la Commissione avvia un'inchiesta, in particolare a norma dell'articolo 60 del trattato.

3. Nella verifica dei rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la Commissione si accerta, in particolare, del rispetto delle condizioni fissate all'articolo 1, paragafo 5.

Articolo 6

1. Senza pregiudizio delle sanzioni che ha il potere d'imporre in virtù del trattato CECA, la Commissione può esigere la sospensione del pagamento degli aiuti e/o il rimborso degli aiuti già pagati, qualora constati, sulla base delle informazioni ricevute, che le condizioni stabilite nella presente decisione non sono rispettate. Qualora l'Italia non si conformi agli obblighi impostigli da tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato.

2. Qualora accerti, sulla base dei rapporti dell'Italia, che si sono verificati sensibili scostamenti rispetto ai dati finanziari sulla cui base è stata valutata l'efficienza economico-finanziaria, la Commissione chiede che i rapporti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 vengano forniti ogni trimestre e può esigere dall'Italia che siano presi idonei provvedimenti per rafforzare le misure di ristrutturazione dell'impresa beneficiaria dell'aiuto.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1994.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 76.

(2) GU n. L 61 del 10. 3. 1990, pag. 19.

(3) GU n. L 9 del 15. 1. 1992, pag. 16.

(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 57.

ALLEGATO

Informazioni richieste dalla Commissione a) Riduzioni di capacità

- Data (effettiva o prevista) di cessazione della produzione,

- data (effettiva o prevista) di smantellamento (1) dell'impianto,

- se l'impianto viene venduto, data (effettiva o prevista) di vendita, identità e paese dell'acquirente,

- prezzo di vendita.

b) Investimenti

- Particolari dell'investimento realizzato,

- data di completamento,

- costo dell'investimento, fonti di finanziamento e importo degli eventuali aiuti connessi all'investimento stesso,

- data di versamento degli aiuti.

c) Riduzioni di personale

- Numero e calendario delle soppressioni di posti di lavoro,

- costo totale,

- ripartizione del finanziamento dei costi.

d) Produzione e vendite

- Produzione mensile di acciaio grezzo e di prodotti finiti per categoria,

- prodotti venduti, con specificazione dei volumi, dei prezzi e dei mercati.

e) Risultati finanziari

- Andamento di una serie di indicatori finanziari atti a valutare i progressi realizzati verso il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria (i risultati e gli indicatori finanziari devono essere presentati in maniera tale da consentire un confronto con il piano di ristrutturazione finanziaria dell'impresa),

- livello degli oneri finanziari,

- particolari e calendario degli aiuti ricevuti e costi coperti dagli stessi,

- condizioni degli eventuali nuovi prestiti (da qualsiasi fonte).

f) Privatizzazione

- Prezzo di vendita e trattamento delle passività in corso,

- destinazione dei proventi della vendita,

- data di vendita,

- situazione finanziaria della società al momento della vendita.

g) Costituzione di una nuova società o nuovi impianti con estensione delle capacità

- Identità di ciascun partecipante del settore pubblico o privato,

- fonti dei finanziamenti dei partecipanti per la costituzione della nuova società o la realizzazione dei nuovi impianti,

- condizioni della partecipazione degli azionisti privati e pubblici,

- struttura della direzione della nuova società.

(1) Secondo la definizione data nella decisione n. 3010/91/CECA della Commissione (GU n. L 286 del 16. 10. 1991, pag. 20).

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