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Document 31993L0076

Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)

OJ L 237, 22.9.1993, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 168 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 168 - 170
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 163 - 165
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 90 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 90 - 92

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2006; abrogato da 32006L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/76/oj

31993L0076

Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 22/09/1993 pag. 0028 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 2 pag. 0168
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 2 pag. 0168


DIRETTIVA 93/76/CEE DEL CONSIGLIO del 13 settembre 1993 intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica (SAVE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 130 S e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che con la risoluzione del 16 settembre 1986 il Consiglio ha stabilito nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1985 e la convergenza delle politiche degli Stati membri (4);

considerando che il Consiglio (Ministri dell'ambiente e dell'energia) ha convenuto, nella sessione del 29 ottobre 1990, che la Comunità e gli Stati membri, dando per certo che altri paesi preminenti si assumano un impegno analogo e riconoscendo gli obiettivi individuati da alcuni Stati membri per stabilizzare o ridurre le emissioni entro date differenti, sono disposti a prendere misure intese a conseguire, entro il 2000, la stabilizzazione delle emissioni globali di biossido di carbonio ai livelli del 1990 nell'intera Comunità; che è stato ugualmente convenuto che gli Stati membri che partono da livelli di consumo di energia relativamente bassi e quindi registrano basse emissioni, misurate pro capite o secondo altro criterio appropriato, sono autorizzati a fissare, in materia di biossido di carbonio, obiettivi e/o strategie corrispondenti al loro sviluppo economico e sociale, migliorando nel contempo l'efficienza energetica delle loro attività economiche;

considerando che con la decisione 91/565/CEE il Consiglio ha adottato il programma SAVE inteso a migliorare l'efficienza energetica nella Comunità (5);

considerando che secondo l'articolo 130 R del trattato l'azione della Comunità in materia ambientale deve avere come obiettivo un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; che tra queste risorse naturali, i prodotti petroliferi, il gas naturale e i combustibili solidi costituiscono le fonti essenziali di energia ma al contempo le principali fonti di emissione di biossido di carbonio;

considerando che, poiché in nessun'alta parte del trattato sono previsti i poteri necessari per legiferare sugli aspetti del programma di cui alla presente direttiva connessi con il settore dell'energia, si deve ricorrere anche all'articolo 235 del Trattato stesso;

considerando che i settori residenziale e terziario assorbono il 40 % circa del consumo finale di energia della Comunità e sono ancora in espansione e che tale evoluzione accentuerà il relativo consumo di energia e quindi le emissioni di biossido di carbonio;

considerando che la presente direttiva è intesa a preservare la qualità dell'ambiente e ad assicurare una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali, che sono problemi di competenza non esclusivamente comunitaria;

considerando che per limitare le emissioni di biossido di carbonio e migliorare l'utilizzazione razionale dell'energia è necessario uno sforzo collettivo di tutti gli Stati membri, comportante misure a livello comunitario;

considerando che le misure devono essere stabilite dagli Stati membri, secondo il principio di sussidiarietà, in base ai potenziali miglioramenti in materia di efficienza energetica, di costo-efficacia, di fattibilità tecnica e di impatto ambientale;

considerando che, tramite un'informazione obiettiva sui parametri energetici degli edifici, la certificazione energetica contribuirà a favorire una migliore trasparenza del mercato immobiliare e a incoraggiare gli investimenti di risparmio energetico;

considerando che la fatturazione a carico di chi occupa l'edificio, delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici calcolate in proporzione appropriata sulla base del consumo effettivo contribuisce al risparmio di energia nel settore residenziale; che è opportuno che gli occupanti degli edifici in questione possano essi stessi regolare il proprio consumo in materia di riscaldamento e acqua calda e fredda; che le raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Consiglio nel campo della fatturazione delle spese di riscaldamento e di acqua calda per usi igienici (6) sono state applicate soltanto in due Stati membri e che una forte percentuale delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici è ancora fatturata su basi diverse dal consumo di energia;

considerando che occorre promuovere nel settore pubblico la realizzazione di investimenti di risparmio di energia tramite nuove modalità di intervento finanziario; che, in questa prospettiva, gli Stati membri devono permettere e sfruttare al massimo le possibilità offerte dal sistema di finanziamento tramite terzi;

considerando che gli edifici avranno un'incidenza sul consumo di energia a lungo termine; che i nuovi edifici devono pertanto essere dotati di un isolamento termico efficace e rispondente alle condizioni climatiche locali; che ciò vale anche per gli edifici pubblici in cui le pubbliche autorità dovrebbero dare l'esempio nella considerazione degli aspetti ambientali ed energetici;

considerando che una manutenzione regolare delle caldaie ne permette una corretta regolazione, secondo le loro caratteristiche specifiche, ai fini d'una prestazione ottimale dal punto di vista dell'ambiente e dell'energia;

considerando che il settore industriale si presta in genere ad un miglior impiego dell'energia nel rispetto degli obiettivi economici che gli sono propri; che il ricorso a diagnosi energetiche, già esistente soprattutto presso imprese ad elevato consumo di energia, dovrebbe essere promosso per consentire miglioramenti significativi a livello dell'efficienza energetica di questo settore;

considerando che un miglioramento dell'efficienza energetica in tutte le regioni della Comunità rafforzerà la coesione economica e sociale nella Comunità, come previsto dall'articolo 130 A del Trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva mira alla realizzazione da parte degli Stati membri dell'obiettivo di limitare le emissioni di biossido di carbonio grazie a un miglioramento dell'efficienza energetica, particolarmente mediante l'elaborazione e l'attuazione di programmi nei settori seguenti:

- certificazione energetica degli edifici,

- fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda per usi igienici sulla base del consumo effettivo,

- del finanziamento tramite terzi degli investimenti di efficienza energetica nel settore pubblico,

- isolamento termico degli edifici nuovi,

- controllo periodico delle caldaie,

- diagnosi energetiche presso imprese ad elevato consumo di energia.

I programmi possono comprendere disposizioni legislative e regolamentari nonché strumenti economici e amministrativi, l'informazione, l'istruzione e accordi volontari il cui effetto sia oggettivamente valutabile.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi concernenti la certificazione energetica degli edifici. La certificazione energetica degli edifici, consistente nella descrizione dei loro parametri energetici, deve permettere l'informazione dei potenziali utenti di un edificio circa la sua efficienza energetica.

Se del caso, la certificazione può anche comprendere opzioni per migliorare tali parametri energetici.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi concernenti la fatturazione delle spese di riscaldamento, climatizzazione ed acqua calda calcolate in proporzione appropriata sulla base del consumo effettivo. Tali programmi permettono di ripartire i relativi costi tra gli utenti di un edificio o di una sua parte tenendo conto dei consumi di calore, d'acqua fredda e calda di ogni occupante. Gli edifici o parti di edificio interessati sono quelli provvisti di un impianto centrale di riscaldamento, climatizzazione o acqua calda per usi domestici. Gli occupanti di tali edifici dovrebbero poter regolare essi stessi il loro consumo in materia di riscaldamento e d'acqua calda e fredda.

Articolo 4

Gli Stati membri stabiliscono ed attuano programmi atti a permettere nel settore pubblico il finanziamento degli investimenti di efficienza energetica tramite terzi.

Ai sensi della presente direttiva per « finanziamento tramite terzi » si intende la fornitura globale dei servizi di diagnosi, installazione, gestione, manutenzione e finanziamento di un investimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica secondo modalità per le quali il recupero del costo di questi servizi è in funzione, in tutto o in parte, del livello di risparmio energetico.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi affinché gli edifici nuovi siano isolati termicamente in modo efficace in una prospettiva a lungo termine secondo norme stabilite dagli Stati membri tenendo conto delle condizioni o zone climatiche e dell'uso dell'edificio.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi per il controllo periodico degli impianti di riscaldamento di potenza utile superiore a 15 kilowatt allo scopo di migliorarne le condizioni di funzionamento sotto il profilo del consumo energetico e di limitare le emissioni di biossido di carbonio.

Articolo 7

Gli Stati membri stabiliscono e attuano programmi intesi a promuovere periodiche diagnosi energetiche negli stabilimenti industriali ad elevato consumo di energia per migliorarne l'efficienza energetica e limitare le emissioni di biossido di carbonio e possono attuare disposizioni simili per altre imprese ad elevato consumo di energia.

Articolo 8

Gli Stati membri determinano la portata dei programmi di cui agli articoli da 1 a 7 in base ai miglioramenti potenziali in materia di efficienza energetica, di costo-efficacia, di fattibilità tecnica e di impatto ambientale.

Articolo 9

Gli Stati membri presentano ogni due anni alla Commissione relazioni sui risultati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente direttiva. Essi la informano delle scelte fatte nel loro pacchetto di misure. Inoltre, a richiesta, essi forniscono alla Commissione la giustificazione delle scelte operate per quanto riguarda il contenuto dei programmi, tenuto conto dell'articolo 8.

Per esaminare le relazioni degli Stati membri la Commissione è assistita dal comitato consultivo di cui alla decisione 91/565/CEE secondo la procedura prevista all'articolo 6 di tale decisione.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e/o le altre misure specificate nell'articolo 1 necessarie per conformarsi alla presente direttiva il più rapidamente possibile e non oltre il 31 dicembre 1994. Si chiede agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano a tal fine disposizioni regolamentari o legislative, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Questo vale, per analogia, per la trasposizione dei programmi sotto altre forme.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno e/o delle altre misure di cui all'articolo 1 che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 179 del 16. 7. 1992, pag. 8.

(2) GU n. C 176 del 28. 6. 1993.

(3) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 134.

(4) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

(6) Raccomandazione 76/493/CEE (GU n. L 140 del 28. 5. 1976, pag. 12). Raccomandazione 77/712/CEE (GU n. L 295 del 18. 11. 1977, pag. 1). Risoluzione del 9. 6. 1980 (GU n. C 149 del 18. 6. 1980, pag. 3). Risoluzione del 15. 1. 1985 (GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1).

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