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Document 31993L0039

Direttiva 93/39/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali

OJ L 214, 24.8.1993, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 024 P. 178 - 186
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 024 P. 178 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/39/oj

31993L0039

Direttiva 93/39/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali

Gazzetta ufficiale n. L 214 del 24/08/1993 pag. 0022 - 0030
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 24 pag. 0178
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 24 pag. 0178


DIRETTIVA 93/39/CEE DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1993 che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istutisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare provvedimenti destinati all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso del periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della seconda direttiva 75/319/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (4), prevede che la Commissione presenti al Consiglio una proposta contenente tutte le misure appropriate per eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione delle specialità medicinali;

considerando che nell'interesse della sanità pubblica e del consumatore dei medicinali la decisione sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali deve basarsi esclusivamente su criteri di qualità, sicurezza ed efficacia; che tali criteri sono stati ampiamente armonizzati dalla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali (5), dalla direttiva 75/319/CEE e dalla direttiva 75/318/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali (6); che tuttavia gli Stati membri devono disporre a titolo eccezionale del potere di vietare sul proprio territorio l'uso di medicinali che contravvengono a principi oggettivamente definiti di ordine pubblico o di pubblica moralità;

considerando che, ad eccezione dei medicinali soggetti alla procedura di autorizzazione comunitaria centralizzata, istituita con il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (7), un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale rilasciata da uno Stato membro in linea di principio deve essere riconosciuta dalle autorità competenti degli altri Stati membri, salvo vi siano fondati motivi di ritenere che l'autorizzazione di detto medicinale presenti un rischio per la sanità pubblica; che in caso di disaccordo tra Stati membri in merito alla qualità, sicurezza od efficacia di un medicinale, il comitato per le specialità medicinali operante presso l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali deve effettuare una valutazione scientifica del problema per arrivare ad una decisione univoca sul tema del disaccordo, vincolante per gli Stati membri interessati; che tale decisione deve essere presa secondo una procedura rapida che garantisca una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che per garantire una migliore tutela della sanità pubblica ed evitare un'inutile duplicazione dei lavori d'istruzione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, gli Stati membri devono elaborare sistematicamente relazioni di valutazione per ogni medicinale da essi autorizzato e scambiarsi a richiesta tali relazioni; che inoltre uno Stato membro deve poter sospendere l'istruzione di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale già oggetto di esame da parte di un altro Stato membro, in vista del riconoscimento della decisione presa da quest'ultimo Stato membro;

considerando che a seguito dell'instaurazione del mercato interno è possibile soprassedere a controlli specifici che garantiscono la qualità dei medicinali importati da paesi terzi solo se la Comunità ha già preso le opportune disposzioni per accertarsi che i necessari controlli siano stati effettuati nel paese di esportazione;

considerando l'opportunità di regolamentare e migliorare la collaborazione e gli scambi di informazioni tra Stati membri per quanto riguarda la vigilanza sulle specialità medicinali, ed in particolare il controllo degli effetti collaterali negativi nelle reali condizioni d'uso, attraverso sistemi nazionali di farmacovigilanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 65/65/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

Nessun medicinale può essere immesso in commercio in uno Stato membro senza aver ottenuto un'autorizzazione all'immissione in commercio dalle autorità competenti di detto Stato membro a norma della presente direttiva oppure una autorizzazione all'immissione in commercio concessa a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (*).

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le competenze delle autorità degli Stati membri sia in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali sia per quanto concerne la loro inclusione nel campo d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione malattia, sulla base di condizioni sanitarie, economiche e sociali.

(*) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.»

2) All'articolo 4, dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

«Il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale deve essere stabilito nella Comunità. Per quanto concerne i medicinali già autorizzati alla data di applicazione della presente direttiva, lo Stato membro aplica, se del caso, tale disposizione in occasione del rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 10.»

3) All'articolo 4, secondo comma, i punti 6 e 11 sono sostituiti dal testo seguente:

« 6. Posologia, forma farmaceutica, metodo e via di somministrazione e durata presunta di stabilità.

Se necessario, i motivi delle misure cautelative e di sicurezza per la conservazione del prodotto, la sua somministrazione ai pazienti e l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il prodotto presenta per l'ambiente.»

«11. Copia di ogni autorizzazione ottenuta in un altro Stato membro o in un paese terzo ad immettere in commercio il medicinale di cui trattasi, unitamente all'elenco degli Stati membri ove sia in corso l'esame di una domanda di autorizzazione presentata ai sensi della presente direttiva, copia del riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto dal richiedente ai sensi dell'articolo 4 bis oppure approvato dalle autorità competenti dello Stato membro in conformità dell'articolo 4 ter, copia dell'etichetta dell'imballaggio proposta in conformità dell'articolo 6 delle direttiva 92/27/CEE o approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in conformità dell'articolo 10 della medesima direttiva, nonché i particolari di qualsiasi decisione di rifiuto dell'autorizzazione, sia nella Comunità che in un paese terzo, con relativa motivazione.

Queste informazioni sono aggiornate regolarmente.»

4) L'articolo 4 ter è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 ter

Le autorità competenti di uno Stato membro che rilasciano l'autorizzazione di cui all'articolo 3 informano il responsabile dell'immissione in commercio del relativo medicinale del riassunto delle caratteristiche del prodotto da esse approvato. Esse prendono tutti i provvedimenti necessari affinché le informazioni contenute nel riassunto siano conformi a quelle accettate al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio o successivamente. Le autorità competenti trasmettono all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali copia dell'autorizzazione insieme al riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 4 bis.

Esse redigono inoltre una relazione di valutazione e formulano osservazioni sul fascicolo per quanto riguarda i risultati delle prove analitiche, farmaco-tossicologiche e cliniche del medicinale interessato. La relazione di valutazione è aggiornata ogniqualvolta pervengano nuove informazioni rilevanti ai fini della valutazione della qualità, sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi.»

5) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

La presente direttiva non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle legislazioni nazionali in questione.»

6) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la procedura per l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale si concluda entro duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda convalidata.

2. Qualora uno Stato membro rilevi che una domanda di autorizzazione presentata dopo il 1o gennaio 1995 è già effettivamente all'esame in un altro Stato membro per quanto riguarda il medicinale, lo Stato membro interessato può decidere di sospendere l'esame approfondito della domanda in attesa della relazione di valutazione elaborata dall'altro Stato membro in conformità dell'articolo 4 ter.

Lo Stato membro interessato informa l'altro Stato membro e il richiedente della decisione di sospendere l'esame approfondito della domanda. Non appena ha concluso l'esame della domanda ed ha preso una decisione, l'altro Stato membro trasmette una copia della relazione di valutazione allo Stato membro interessato.

Entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione lo Stato membro interessato riconosce la decisione dell'altro Stato membro e il riassunto delle caratteristiche del prodotto da esso approvato oppure, se ritiene che l'autorizzazione del medicinale presenti un rischio per la sanità pubblica (*), applica le procedure di cui agli articoli da 10 a 14 della direttiva 75/319/CEE.

(*) I termini "rischio per la sanità pubblica " si riferiscono alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia del medicinale.»

7) Inserire l'articolo 7 bis seguente:

«Articolo 7 bis

A decorrere dal 1o gennaio 1998, quando uno Stato membro è informato ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, punto 11, che un altro Stato membro ha autorizzato un medicinale oggetto di domanda di autorizzazione nello Stato membro interessato, esso chiede immediatamente all'autorità dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di trasmettergli la relazione di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 4 ter.

Entro novanta giorni dalla ricezione della relazione di valutazione lo Stato membro interessato riconosce la decisione del primo Stato membro e il riassunto delle caratteristiche del prodotto da esso approvato oppure, se ritiene che l'autorizzazione del medicinale presenti un rischio per la sanità pubblica (*), applica la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 della direttiva 75/319/CEE.

(*) I termini "rischio per la sanità pubblica " si riferiscono alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia del medicinale.»

8) L'articolo 9 bis è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9 bis

Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il responsabile dell'immissione in commercio tiene conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di preparazione e di controllo di cui all'articolo 4, secondo comma, punti 4 e 7, ed introduce le modifiche necessarie affinché il medicinale sia fabbricato e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati. Tali modifiche devono essere approvate dalle autorità competenti dello Stato membro interessato.»

9) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 10

1. L'autorizazzione ha una durata di validità di cinque anni ed è rinnovabile per periodi quinquennali su richiesta presentata dal titolare almeno tre mesi prima della scadenza e dopo l'esame, da parte dell'autorità competente, di un fascicolo in cui figura, in particolare, lo stato dei dati della farmacovigilanza e le altre informazioni pertinenti per la sorveglianza del medicinale.

2. In circostanze eccezionali e previa consultazione del richiedente, l'autorizzazione può essere soggetta a taluni oblighi specifici, tra cui:

- procedere a studi complementari dopo il rilascio dell'autorizzazione;

- notificare gli effetti collaterali negativi del medicinale.

Tali decisioni eccezionali vengono prese solo per motivi obiettivi e verificabili, conformi alle disposizioni contenute nella parte 4, punto G dell'allegato della direttiva 75/318/CEE.»

Articolo 2

Il comitato previsto all'articolo 2 ter della direttiva 75/318/CEE del Consiglio è denominato «comitato permanente per i medicinali per uso umano».

Articolo 3

La direttiva 75/319/CEE è modificata come segue:

1) Il capitolo III è sostituito dal testo seguente:

«CAPITOLO III

Comitato per le specialità medicinali

Articolo 8

1. Allo scopo di agevolare l'adozione di decisioni comuni da parte degli Stati membri riguardo all'autorizzazione di medicinali per uso umano sulla base di criteri scientifici di qualità, sicurezza ed efficacia e allo scopo di realizzare in tal modo la libera circolazione dei medicinali nella Comunità, è istituito un comitato per le specialità medicinali, di seguito denominato "il comitato ". Detto comitato fa parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali instituita dal regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medinali (*), di seguito denominata "l'Agenzia ".

2. Oltre agli altri compiti conferitigli dal diritto comunitario, il comitato esamina tutte le questioni riguardanti il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di un medicinale, ad esso sottoposte conformemente alla presente direttiva.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

(*) GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 1.

Articolo 9

1. Affinché un'autorizzazione rilasciata da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 65/65/CEE sia riconosciuta da uno o più Stati membri in base alla procedura prevista del presente capitolo, il titolare dell'autorizzazione presenta domanda alle autorità competenti dello o degli Stati membri interessati, allegandovi le informazioni e i documenti di cui agli articoli 4, 4 bis e 4 ter della direttiva 65/65/CEE. Egli dichiara che tale fascicolo è identico a quello accettato dal primo Stato membro, ovvero indica qualsiasi eventuale aggiunta o modifica. In quest'ultima ipotesi, egli attesta che il riassunto delle caratteristiche del prodotto proposto ai sensi dell'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE è identico a quello accettato dal primo Stato membro in conformità dell'articolo 4 ter della direttiva 65/65/CEE. Inoltre, egli attesta che tutti i fascicoli presentati nell'ambito di questa procedura sono identici.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio comunica al comitato la domanda, gli segnala gli Stati membri interessati e le date di presentazione della domanda, inviando altresì copia dell'autorizzazione rilasciata dal primo Stato membro. Egli invia inoltre al comitato copia di ogni eventuale altra autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da altri Stati membri per il medesimo medicinale e specifica se una domanda di autorizzazione è attualmente all'esame di uno Stato membro.

3. Fatti salvi i casi previsti all'articolo 7 bis della direttiva 65/65/CEE, prima di presentare la domanda il titolare dell'autorizzazione informa lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione su cui si basa la domanda che sarà presentata una domanda ai sensi della presente direttiva, comunicando inoltre le eventuali aggiunte al fascicolo originale; detto Stato membro può chiedere al richiedente di fornirgli tutte le informazioni e i documenti che gli consentano di verificare che i fascicoli presentati sono identici.

Inoltre, il titolare dell'autorizzazione chiede allo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale di preparare una relazione di valutazione in merito alla specialità medicinale di cui trattasi o, eventualmente, di aggiornare le relazioni di valutazione che già esistessero. Detto Stato membro elabora la relazione di valutazione, ovvero la aggiorna, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

All'atto della presentazione della domanda conformemente al paragrafo 1, lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale trasmette la relazione di valutazione allo Stato membro o agli Stati membri interessati alla domanda.

4. Tranne nel caso eccezionale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, ciascuno Stato membro riconosce l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal primo Stato membro entro novanta giorni dalla ricezione della domanda e della relazione di valutazione. Esso ne informa lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale, gli altri Stati membri interessati alla domanda, il comitato e il responsabile dell'immissione in commercio.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 4, quando uno Stato membro ritenga che vi siano fondati motivi di presumere che l'autorizzazione del medicinale interessato presenti un rischio per la sanità pubblica (*), esso ne informa immediatamente il richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione iniziale, gli altri Stati membri interessati alla domanda e il comitato. Lo Stato membro fornisce una motivazione approfondita della propria posizione ed indica i provvedimenti idonei a correggere le insufficienze della domanda.

2. Tutti gli Stati membri interessati si adoperano il più possibile per giungere ad un accordo sulle misure da prendere in merito alla domanda. Essi consentono al richiedente di presentare oralmente o per iscritto il suo punto di vista. Tuttavia, se entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 4, non hanno raggiunto un accordo, gli Stati membri sottopongono la questione al comitato ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 13.

3. Entro il termine previsto al paragrafo 2, gli Stati membri interessati trasmettono al comitato una relazione particolareggiata delle questioni sulle quali non hanno raggiunto un accordo, specificando i motivi del disaccordo. Copia di queste informazioni è inviata al richiedente.

4. Non appena è stato informato del rinvio della questione al comitato, il richiedente trasmette immediatamente allo stesso copia delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

(*) L'espressione "rischio per la sanità pubblica " concerne la qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

Articolo 11

Quando uno stesso medicinale è stato oggetto di varie domande di autorizzazione all'immissione in commercio, presentate ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della direttiva 65/65/CEE, e quando uno o più Stati membri hanno emesso decisioni divergenti in merito all'autorizzazione di detto medicinale, alla sua sospensione o al suo ritiro dal mercato, uno Stato membro o la Commissione o il responsabile dell'immissione in commercio possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della procedura prevista all'articolo 13.

Lo Stato membro interessato, il responsabile dell'immissione in commercio o la Commissione specificano chiaramente la questione sottoposta per parere al comitato e, se del caso, ne informano il responsabile dell'immissione in commercio.

Gli Stati membri e il responsabile dell'immissione in commercio trasmettono al comitato tutte la informazioni disponibili riguardanti la questione.

Articolo 12

In casi particolari aventi interesse comunitario, gli Stati membri o la Comunità oppure il richiedente o il titolare dell'autorizzazione possono adire il comitato ai fini dell'applicazione della procedura di cui all'articolo 13 prima che sia stata presa una decisione su una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, sulla sospensione o revoca di un'autorizzazione, oppure su qualsiasi altra modifica delle condizioni di autorizzazione rivelatasi necessaria in particolare per tener conto delle informazioni raccolte conformemente al capitolo V bis.

Lo Stato membro interessato o la Commissione specificano chiaramente la questione sottoposta per parere al comitato e ne informano il responsabile dell'immissione in commercio.

Gli Stati membri e il responsabile dell'immissione in commercio trasmettono al comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.

Articolo 13

1. Quando è fatto riferimento alla procedura descritta nel presente articolo, il comitato esamina la questione ed emette un parere motivato entro novanta giorni dalla data in cui gli è stata sottoposta.

Tuttavia, nei casi sottoposti al comitato ai sensi degli articoli 11 e 12, questo termine può essere prorogato di altri novanta giorni.

In caso di urgenza e su proposta del presidente il comitato può imporre un termine più breve.

2. Per esaminare la questione il comitato può designare uno dei propri membri come relatore. Esso può inoltre nominare singoli esperti per una consulenza su questioni specifiche. Nella nomina, il comitato definisce i compiti degli esperti e specifica il termine per l'espletamento di tali compiti.

3. Nei casi di cui agli articoli 10 ed 11 il comitato, prima di emettere un parere, dà facoltà al responsabile dell'immissione in commercio di presentare esplicazioni scritte o orali.

Nel caso di cui all'articolo 12, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale può essere invitato a presentare esplicazioni orali o scritte.

Qualora lo ritenga necessario, il comitato può invitare altre persone a fornirgli informazioni riguardanti la questione all'esame.

Il comitato può sospendere il decorso del termine di cui al paragrafo 1 per consentire al responsabile dell'immissione in commercio di preparare le sue esplicazioni.

4. Se dal parere del comitato risulta che:

- la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione, oppure

- il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente ai sensi dell'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE deve essere modificato, oppure

- l'autorizzazione deve essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l'uso sicuro ed efficace della specialità medicinale, inclusa la farmacovigilanza, oppure

- un'autorizzazione all'immissione in commercio deve essere sospesa, modificata o revocata,

l'Agenzia ne informa immediatamente il responsabile dell'immissione in commercio. Entro quindici giorni dalla ricezione del parere questi può comunicare per iscritto all'Agenzia che intende presentare ricorso. In tal caso egli trasmette all'Agenzia una motivazione particolareggiata del suo ricorso entro sessanta giorni a decorrere dalla ricezione del parere. Entro sessanta giorni dalla ricezione dei motivi del ricorso, il comitato decide se rivedere il proprio parere e le conclusioni sul ricorso devono essere allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5.

5. Entro trenta giorni dalla sua adozione, l'Agenzia trasmette il parere definitivo del comitato agli Stati membri, alla Commissione e al responsabile dell'immissione in commercio unitamente ad una relazione contenente la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte.

In caso di parere favorevole al rilascio o al mantenimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale, al parere vanno allegati i seguenti documenti:

a) il progetto di riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all'articolo 4 bis della direttiva 65/65/CEE;

b) eventuali condizioni cui è sogetta l'autorizzazione ai sensi del paragrafo 4.

Articolo 14

1. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, la Commissione elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria.

Qualora il progetto di decisione preveda il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, vanno allegati i documenti di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettere a) e b).

Qualora eccezionalmente il progetto di decisione si discosti dal parere dell'Agenzia, la Commissione allega le precise motivazioni delle differenze.

Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente.

2. La decisione definitiva sulla domanda è adottata conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 ter.

3. Il regolamento interno del comitato di cui all'articolo 37 ter viene modificato per tener conto delle competenze che gli sono conferite dalla presente direttiva.

Le modifiche prevedono quanto segue:

- tranne nei casi di cui al paragrafo 1, terzo comma, il parere del comitato permanente è formulato per iscritto;

- agli Stati membri è concesso un periodo di almeno ventotto giorni per trasmettere alla Commissione osservazioni scritte sul progetto di decisione;

- gli Stati membri possono richiedere per iscritto che il progetto di decisione sia discusso dal comitato permanente, fornendo una motivazione particolareggiata.

Qualora la Commissione ritenga che le osservazioni scritte di uno Stato membro sollevino considerevoli nuovi problemi di natura scientifica o tecnica, che nel parere formulato dall'Agenzia non sono stati affrontati, il presidente sospende la procedura e rinvia la domanda all'Agenzia affinché sia riesaminata.

La Commissione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente paragrafo conformemente alla procedura prevista all'articolo 37 bis.

4. La decisione adottata secondo la procedura prevista nel presente articolo è inviata agli Stati membri interessati e al responsabile dell'immissione in commercio. Gli Stati membri rilasciano o revocano l'autorizzazione all'immissione in commercio, ovvero modificano le condizioni dell'autorizzazione secondo quanto previsto dalla decisione, entro trenta giorni dalla notifica. Essi ne informano la Commissione e il comitato.

5. La procedura prevista negli articoli 8 e 14 non si applica nei casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 92/73/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo d'appliciazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici (*).

(*) GU n. L 297 del 13. 10. 1992, pag. 8.

Articolo 15

Le domande di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata secondo le disposzioni del presente capitolo, presentate dal responsabile dell'immissione in commercio, sono sottoposte a tutti gli Stati membri che hanno precedentemente autorizzato la specialità medicinale interessata.

La Commissione, in consultazione con l'Agenzia, prende gli opportuni provvedimenti per esaminare le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Tali provvedimenti devono prevedere un sistema di notifica o procedure amministrative per le modifiche d'importanza minore nonché definire con precisione la nozione di "modifica d'importanza minore ".

La Commissione adotta i provvedimenti sotto forma di regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 bis.

Le procedure stabilite agli articoli 13 e 14 si applicano, per analogia, alle modifiche delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti sottoposti alla valutazione della Commissione.

Articolo 15

bis

1. Se uno Stato membro ritiene necessario, per la tutela della sanità pubblica, modificare le condizioni di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata conformemente alle disposizioni del presente capitolo, oppure sospendere o revocare l'autorizzazione, esso ne informa immediatamente il comitato, ai fini dell'applicazione delle procedure di cui agli articoli 13 e 14.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 12, in casi eccezionali, quando è indispensabile un provvedimento urgente a tutela della sanità pubblica, e fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva, uno Stato membro può sospendere l'immissione in commercio e l'uso della specialità medicinale interessata nel suo territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri, non oltre il giorno feriale successivo, dei motivi che lo hanno indotto a prendere tale decisione.

Articolo 15

ter

Gli articoli 15 e 15 bis si applicano, per analogia, alle specialità medicinali autorizzate dagli Stati membri a seguito di un parere del comitato emesso anteriormente al 1o gennaio 1995 in conformità dell'articolo 14 della direttiva 87/22/CEE.

Articolo 15

quater

1. L'Agenzia pubblica una relazione annuale sull'applicazione delle procedure stabilite nel presente capitolo e trasmette tale relazione, a titolo informativo, al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Entre il 1o gennaio 2001, la Commissione pubblica una relazione approfondita sull'applicazione delle procedure stabilite nel presente capitolo e propone le eventuali modifiche che risultassero necessarie per migliorare tali procedure.

Il Consiglio delibera, alle condizioni previste dal trattato, su proposta della Commissione entro un anno dalla presentazione.»

2) All'articolo 22, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«La persona qualificata può essere esonerata dalla responsabilità di effetuare i controlli di cui alla lettera b) di medicinali importati da un paese terzo, quando la Comunità ha concluso con il paese esportatore accordi atti a garantire che il produttore applichi norme di buona fabbricazione perlomeno equivalenti a quelle previste dalla Comunità e che i controlli suddetti siano stati eseguiti nel paese di esportazione.»

3) Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente capitolo V bis:

«CAPITOLO V bis

Farmacovigilanza

Articolo 29

bis

Ai fini dell'emanazione delle opportune decisioni normative riguardanti le specialità medicinali autorizzate nella Comunità, e considerate le informazioni sugli effetti collaterali negativi dei medicinali in condizioni normali d'impiego, gli Stati membri istituiscono un sistema di farmacovigilanza allo scopo di raccogliere informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali, in particolare per quanto riguarda gli effetti collaterali negativi dei medicinali per l'uomo, nonché valutare scientificamente tali informazioni.

Queste ultime devono essere collegate ai dati concernenti il consumo dei medicinali.

Questo sistema deve anche raccogliere informazioni sull'uso improprio frequentemente osservato dei medicinali nonché sul grave abuso dei medesimi.

Articolo 29

ter

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- effetto collaterale negativo: una reazione nociva e non voluta che si verifica alle dosi normalmente somministrate all'uomo per la profilassi, la diagnosi o la terapia di un'affezione o per modificare una funzione fisiologica;

- grave effetto collaterale negativo: un effetto collaterale letale, che minaccia la sopravvivenza, che crea invalidità, incapacità o che provoca o prolunga il ricovero in ospedale;

- effetto collaterle inatteso: un effetto collaterale non menzionato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto;

- grave e inatteso effetto collaterale: un effetto collaterale sia grave sia inatteso.

Articolo 29

quater

Il responsabile dell'immissione in commercio deve disporre a titolo stabile e continuativo di una persona specificamente qualificata, incaricata della farmacovigilanza.

Quest'ultima è responsabile:

a) dell'istituzione e del funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutti i presunti effetti collaterali negativi comunicate al personale della società e ai rappresentanti farmaceutici, siano raccolte e ordinate in un unico luogo;

b) dell'elaborazione per le autorità competenti delle relazioni di cui all'articolo 29 quinquies, nella forma stabilita da tali autorità, conformemente agli orientamenti nazionali o comunitari pertinenti;

c) della trasmissione di una risposta rapida ed esauriente ad ogni richiesta dell'autorità competente di informazioni supplementari ai fini della valutazione degli effetti positivi e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni riguardanti il volume delle vendite o delle prescrizioni del medicinale interessato.

Articolo 29

quinquies

1. Il responsabile dell'immissione in commercio è tenuto a registrare tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi segnalati dal personale sanitario e a notificarli alle autorità competenti immediatamente, e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Inoltre, egli deve tenere un rapporto dettagliato di tutti gli altri casi di presunti effetti collaterali negativi comunicatigli da personale sanitario.

Fatte salve altre eventuali condizioni stabilite per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tali rapporti vanno presentati alle autorità competenti immediatamente su richiesta o almeno ogni sei mesi durante i primi due anni dal rilascio dell'autorizzazione e una volta l'anno nei tre anni successivi. In seguito i rapporti sono inviati ad intervalli di cinque anni unitamente alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione, oppure immediatamente su richiesta. I rapporti sono corredati di una valutazione scientifica.

Articolo 29

sexies

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti atti ad incoraggiare i medici e gli altri operatori sanitari a comunicare alle autorità competenti i casi di presunti effetti collaterali negativi.

Gli Stati membri possono stabilire specifici obblighi per il personale medico, riguardo alla comunicazione di casi gravi o imprevisti di presunti effetti collaterali negativi, in particolare quando tale comunicazione è una condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Articolo 29

septies

Gli Stati membri si assicurano che tutti i casi di presunti gravi effetti collaterali negativi siano portati immediatamente a conoscenza dell'Agenzia e del responsabile dell'immissione in commercio, e comunque entro quindici giorni dalla comunicazione.

Articolo 29

octies

Per agevolare lo scambio delle informazioni sulla farmacovigilanza all'interno della Comunità, la Commissione previa consultazione dell'Agenzia, degli Stati membri e delle parti interessate, elabora una guida dettagliata per la raccolta, il controllo e la presentazione delle relazioni sugli effetti collaterali negativi. Tale guida tiene conto dei lavori di armonizzazione internazionale in materia di terminologia e di classificazione nel settore della farmacovigilanza.

Articolo 29

nonies

Lo Stato membro che, valutata una relazione su effetti collaterali negativi, ritenga di dover modificare, sospendere o revocare un'autorizzazione all'immissione in commercio, ne informa immediatamente l'Agenzia e il responsabile dell'immissione in commercio.

In caso di urgenza, lo Stato membro interessato può sospendere l'immissione in commercio del medicinale, purché ne informi l'Agenzia al più tardi il primo giorno feriale successivo.

Articolo 29

decies

Le modifiche eventualmente necessarie per aggiornare le disposizioni del presente capitolo al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 bis.»

4) Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente capitolo:

«CAPITOLO VI bis

Procedure del comitato permanente

Articolo 37

bis

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 37

ter

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura di cui al presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i medicinali per uso umano.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.»

5) Nell'articolo 19 bis della direttiva 75/319/CEE il riferimento all'articolo 2 quater della direttiva 75/318/CEE è sostituito dal riferimento all'articolo 37 bis.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1995, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 7. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TROEJBORG

(1) GU n. C 330 del 31. 12. 1990, pag. 18 e

GU n. C 310 del 30. 11. 1991, pag. 22.(2) GU n. C 183 del 15. 7. 1991, pag. 187 e

GU n. C 150 del 31. 5. 1993.(3) GU n. C 269 del 14. 10. 1991, pag. 84.(4) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/27/CEE (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 8).(5) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/27/CEE (GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 8.)(6) GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/507/CEE della Commissione (GU n. L 270 del 26. 9. 1991, pag. 32).(7) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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