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Document 31993D0580

93/580/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa all' istituzione di un sistema comunitario di scambio d' informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori

OJ L 278, 11.11.1993, p. 64–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/580/oj

31993D0580

93/580/CEE: DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa all' istituzione di un sistema comunitario di scambio d' informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori

Gazzetta ufficiale n. L 278 del 11/11/1993 pag. 0064 - 0069


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa all'istituzione di un sistema comunitario di scambio d'informazioni per taluni prodotti suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori

(93/580/CEE)IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che nel contesto del mercato interno, e in particolare al fine di preservarne il funzionamento, è necessario che gli Stati membri e la Commissione siano informati sulle misure dirette a limitare o a vietare la commercializzazione o l'uso di prodotti;

considerando che, per tale motivo, la vigente legislazione comunitaria prevede procedure di notifica da seguire in caso di pericoli derivanti da prodotti conformi a detta legislazione nonché una procedura di scambio rapido d'informazioni per i prodotti di consumo, da seguire in caso di pericolo grave ed immediato; che in generale non esistono invece procedure che consentano agli Stati membri di essere informati della presenza sul mercato di uno Stato membro di prodotti che non rispondono alla legislazione comunitaria o nazionale e che presentano un certo rischio per la salute o sicurezza del consumatore, pur senza determinare un pericolo grave ed immediato;

considerando che la direttiva 92/59/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (3) prevede, dal momento della sua attuazione in data 29 giugno 1994, l'introduzione di una procedura di notifica per i prodotti che non siano oggetto di una procedura equivalente prescritta da una normativa comunitaria specifica;

considerando che l'abolizione dei controlli alle frontiere intracomunitarie rende necessaria l'anticipazione di taluni provvedimenti previsti dall'articolo 7 della direttiva 92/59/CEE affinché gli Stati membri e la Commissione dispongano di una procedura di scambio di informazioni sui prodotti in questione;

considerando che tale procedura deve pertanto essere applicata a qualsiasi prodotto di consumo non conforme alla norma pertinente e suscettibile di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori senza peraltro presentare un pericolo grave e immediato e nei confronti del quale uno Stato membro abbia deciso di adottare provvedimenti restrittivi, sempre che il prodotto in questione non formi oggetto di una delle procedure comunitarie di notifica equivalenti;

considerando che la presente decisione non si applica ai prodotti qui di seguito enumerati, nella misura in cui sono soggetti a procedure comunitarie di notifica: prodotti agricoli, prodotti alimentari, prodotti cosmetici, prodotti a base di tabacco, materiali ed oggetti che entrano in contatto con i prodotti alimentari, medicinali, dispositivi medici compresi gli strumenti di diagnosi in vitro, prodotti fitosanitari;

considerando che con la decisione 89/45/CEE (4) il Consiglio ha istituito un sistema di avvertimento, il quale prevede una procedura di scambio rapido d'informazioni fra gli Stati membri e la Commissione applicabile ai prodotti di consumo che rappresentino un pericolo grave e immediato; che, per ragioni d'efficacia, occorre rifarsi alla struttura di tale sistema di scambio d'informazioni adeguandola opportunamente all'obiettivo prefisso;

considerando che, nell'ambito di tale procedura, è opportuno prevedere l'impiego di un modulo uniforme che indichi ai destinatari la natura delle informazioni oggetto di notifica;

considerando che qualora si constati, nell'ambito del funzionamento del mercato interno, che determinati prodotti di consumo, a causa della loro non conformità alla normativa pertinente, rischiano di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori, è necessario procedere ad un'informazione adeguata a livello comunitario, in modo da consentire l'adozione dei provvedimenti del caso; che la presente decisione costituisce una misura collaterale alla soppressione dei controlli tecnici alle frontiere interne; che le disposizioni della presente decisione, corrispondenti ad altre procedure in vigore e ispirate a quelle previste dall'articolo 7 della direttiva 92/59/CEE, sono necessarie al fine di garantire un adeguato scambio di informazioni; che esse si limitano a quanto strettamente necessario a tal fine;

considerando che le misure stabilite dalla presente decisione non dovrebbero pregiudicare meccanismi di cooperazione amministrativa nel quadro della realizzazione del mercato interno;

considerando che il trattato non prevede per l'azione in parola poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ogni Stato membro che decida di adottare misure regolamentari, legislative o amministrative per impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso sul suo territorio di un prodotto o di un lotto di prodotti, a causa della sua non conformità alla pertinente normativa comunitaria o nazionale e del fatto che rischia di compromettere la salute o la sicurezza dei consumatori se usato in condizioni normali e prevedibili, ne trasmette notifica alla Commissione. Qualora sia possibile, il produttore, il distributore o l'importatore del prodotto o lotto di prodotti viene preventivamente consultato.

Il primo comma non si applica se le misure concernono un incidente che presenta un effetto locale e che è, in ogni caso, limitato al territorio dello Stato membro interessato.

2. Le informazioni riguardanti il prodotto o lotto di prodotti di cui al paragrafo 1 sono fornite secondo il modello riportato all'allegato I e trasmesse alla Commissione secondo la procedura prevista all'allegato II.

3. Non appena ricevute tali informazioni, la Commissione ne verifica la conformità alle disposizioni della presente decisione e, dopo aver proceduto, se del caso, alle consultazioni con le parti interessate, le trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai prodotti destinati ai consumatori, salvo i prodotti destinati esclusivamente ad uso professionale.

La presente decisione si applica sempreché la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non sia prescritta da una specifica legislazione comunitaria.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro indica alla Commissione l'autorità o le autorità nazionali competenti designate per trasmettere o ricevere le informazioni di cui all'articolo 1. Non appena ricevuta tale indicazione, la Commissione la trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 4

In casi motivati, e se le autorità competenti dello Stato membro che trasmettono le informazioni ai sensi della presente decisione lo richiedono, tali informazioni sono considerate riservate.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 29 giugno 1994.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

(1) GU n. C 347 del 31. 12. 1992, pag. 11.

(2) GU n. C 115 del 26. 4. 1993, pag. 211.

(3) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 24.

(4) GU n. L 17 del 21. 1. 1989, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 90/352/CEE (GU n. L 173 del 6. 7. 1990, pag. 49).

ALLEGATO I

SISTEMA COMUNITARIO DI SCAMBIO D'INFORMAZIONI Applicazione della decisione 93/580/CEE 1. Stato membro che emette la notifica

(Nome e indirizzo della persona con cui prendere contatto per eventuali informazioni supplementari)

2. Data della notifica

3. Categoria di prodotti

4. Descrizione del prodotto, del relativo imballaggio (*) (**) e dell'etichettatura

Denominazione del prodotto:

Denominazione della marca:

(*) Specificare tutti i particolari necessari alla precisa identificazione del prodotto [materiale(i) colore, dimensioni].

(**) Indicare il numero del modello e altri contrassegni.

5. Dati riguardanti il produttore

Nome:

Indirizzo:

6. Dati riguardanti l'importatore

Nome:

Indirizzo:

7. Dati riguardanti il distributore

Nome:

Indirizzo:

8. Paese di origine

9. Dove è stato trovato il prodotto?

9a) Presso (segnare la casella)

il dettagliante il grossista altri

10. Natura del rischio

(Precisare il rischio e gli eventuali requisiti cui il prodotto non corrisponde, specificando, se del caso, i particolari ed eventualmente i risultati delle prove effettuate sul prodotto e gli eventuali infortuni occorsi)

11. Particolari delle misure adottate

(Specificarne la portata, la data di entrata in vigore e la giustificazione)

12. Informazioni supplementari

(In particolare, se i prodotti in questione sono in vendita in altri Stati membri)

ALLEGATO II

PROCEDURE DI TRASMISSIONE Le notifiche che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere per i prodotti rientranti nelle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione sono inviate, per telecopia o telescrivente, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

Servizio « Politica dei consumatori »

Unità 3 - Sicurezza generale dei prodotti e dei servizi

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Numero di fax: (32) 2 296 43 23

Numero di telex: COMEU B 21877

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