EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3713

Regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell' articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

OJ L 378, 23.12.1992, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 13 - 13
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 13 - 13

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1995; abrogato da 395R0529

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3713/oj

31992R3713

Regolamento (CEE) n. 3713/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell' articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all' indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 23/12/1992 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 12 pag. 0013
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 3713/92 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1992 che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 (1), relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino,

considerando che taluni paesi terzi hanno chiesto alla Commissione di essere inseriti nell'elenco dei paesi terzi menzionato all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 e hanno fornito le informazioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 (2);

considerando che, da un primo esame delle informazioni trasmesse è emerso che le norme relative alla produzione e alle misure di controllo applicate in alcuni di questi paesi sembrano ampiamente soddisfare i requisiti di equivalenza previsti all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2092/91; che, tuttavia, l'esame di certi punti non è stato ancora sufficientemente approfondito in modo da consentire di prendere una decisione in merito all'inclusione dei paesi terzi in causa nell'elenco di cui all'articolo 11, paragrafo 1 entro il 1o gennaio 1993, ossia entro la data prevista per l'applicazione di questa disposizione;

considerando che è perciò opportuno avvalersi della possibilità di rinviare la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, possibilità accordata dall'articolo 16, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento in oggetto; che tale data dovrebbe essere differita di un periodo per quanto possibile breve, che consenta però ai paesi terzi interessati di trasmettere gli elementi informativi ancora mancanti ed alla Commissione di concludere l'esame delle informazioni fornite;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 è rinviata per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i prodotti importati in provenienza dai seguenti paesi terzi:

- l'Argentina, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Instituto Argentino para la Certificación y la Promoción de los Productos Biológicos » o la « Fundación de Alimentos Ecológicos Argentinos » certifichino che sono stati ottenuti con metodi di produzione biologici;

- l'Austria, limitatamente ai prodotti per i quali i servizi di ogni Land, competenti per i controlli generali sui prodotti alimentari, certifichino che sono stati ottenuti con metodi di produzione biologici;

- l'Australia, limitatamente ai prodotti per i quali lo « Australian Quarantine and Inspection Service » (AQUIS) certifichi che sono stati ottenuti con metodi di produzione biologici;

- Israele, limitatamente ai prodotti per i quali il ministero dell'agricoltura, dipartimento « Protezione dei vegetali » (DPPI), oppure il ministero dell'industria e del commercio, servizio « ispezione dei prodotti alimentari e vegetali destinati all'esportazione », certifichino che sono stati ottenuti con metodi di produzione biologici;

- la Svizzera, limitatamente ai prodotti per i quali la « Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbau-Organisationen » (VSBLO) certifichi che sono stati ottenuti con metodi di produzione biologici.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

Top