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Document 31992R2455

Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

OJ L 251, 29.8.1992, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 12
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 3 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2003; abrogato da 32003R0304

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2455/oj

31992R2455

Regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 251 del 29/08/1992 pag. 0013 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92 DEL CONSIGLIO del 23 luglio 1992 relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1734/88(4) riguarda le esportazioni e importazioni di taluni prodotti chimici pericolosi;

considerando che è necessario modificare il suddetto regolamento per mettere in atto la procedura dell'«assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC);

considerando che in questa occasione conviene sostituire il regolamento (CEE) n. 1734/88 con il presente regolamento;

considerando che talune disposizioni della legislazione comunitaria, in particolare delle direttive 76/769/CEE(5) e 79/117/CEE(6) , prevedono restrizioni all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi e vietano l'immissione sul mercato e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive negli Stati membri della Comunità; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi;

considerando che la direttiva 67/548/CEE(7) stabilisce le disposizioni cui sono soggetti l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi negli Stati membri; che tali disposizioni non si applicano a detti prodotti chimici quando essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi; che è necessario garantire che le norme applicabili nella Comunità per l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici pericolosi vengano applicate a detti prodotti quando essi sono destinati all'esportazione;

considerando che il commercio internazionale di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni in vari paesi d'esportazione ha causato preoccupazioni a livello internazionale per quanto riguarda la protezione dell'uomo e dell'ambiente;

considerando che è necessario adottare misure per la protezione dell'uomo e dell'ambiente, sia nella Comunità che nei paesi terzi;

considerando che sistemi di notifica, d'informazione e di PIC riguardanti il commercio internazionale di tali sostanze sono stati elaborati nel quadro di organizzazioni internazionali, in particolare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

considerando che la Comunità ed i suoi Stati membri hanno attivamente partecipato ai lavori di queste e altre organizzazioni internazionali riguardanti sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni; che è opportuno che la Comunità dia seguito ai risultati dei suddetti lavori mediante procedure comunitarie uniformi;

considerando che le esportazioni di prodotti chimici a cui si applica il presente regolamento dovrebbero essere soggette ad una procedura comune di notifica che permetta alla Comunità di segnalare ai paesi terzi tali esportazioni;

considerando che è necessario informare tutti gli Stati membri delle notifiche ricevute da paesi terzi per quanto riguarda l'importazione nella comunità di sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni in base alla legislazione di tali paesi;

considerando che le procedure comuni di notifica dovrebbero anche fornire la base per un adeguato scambio di informazioni nella Comunità, comprese le informazioni sull'attuazione del sistema di notifica internazionale;

considerando che a tal fine la Commissione presenterà relazioni periodiche al Parlamento europeo e al Consiglio, in particolare in merito ad eventuali reazioni del paese di destinazione;

considerando che la risoluzione 88/C 170/01(8) invita la Commissione a presentare proposte per un adeguamento del regolamento (CEE) n. 1734/88 al fine di introdurre un sistema PIC simile a quello introdotto dall'UNEP e dalla FAO;

considerando che è opportuno che i cittadini degli Stati membri siano protetti ad un livello non inferiore a quello previsto per i cittadini di altri paesi di importazione che applicano il sistema internazionale PIC;

considerando che è auspicabile creare un unico punto di contatto per l'interazione comunitaria con il sistema internazionale PIC per il coordinamento e la divulgazione delle informazioni;

considerando che è opportuno stabilire condizioni comuni per l'importazione e l'esportazione di sostanze incluse nel sistema PIC;

considerando che l'allegato I elenca i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e che tale elenco dovrebbe essere riesaminato periodicamente e modificato, se necessario; che qualsiasi modifica dell'allegato I dovrebbe essere apportata sulla base di proposte della Commissione al riguardo e dovrebbe essere oggetto di una decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento ha lo scopo di istituire un sistema comune di notifica e di informazione relativo alle importazioni ed esportazioni da o verso paesi terzi di taluni prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e di applicare il sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC) istituito dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)(9) .

2. Il presente regolamento ha anche lo scopo di assicurare che le disposizioni della direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per l'uomo o per l'ambiente immesse sul mercato degli Stati membri si applichino a tali sostanze anche quando queste sono esportate da uno Stato membro verso paesi terzi.

3. Il presente regolamento non si applica alle sostanze o ai preparati importati o esportati a fini di analisi o di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 2, qualora le quantità siano sufficientemente ridotte perché non vi sia rischio di conseguenze negative sulla salute umana o sull'ambiente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1) prodotto chimico soggetto a notifica:

qualsiasi sostanza chimica elencata nell'allegato I ed i preparati contenenti tale sostanza per i quali sussista l'obbligo di etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria, in ragione della presenza di sostanze chimiche comprese nell'allegato I;

2) prodotto chimico soggetto al sistema PIC:

qualsiasi prodotto chimico elencato nell'allegato II, sia puro, sia sotto forma di preparato, fabbricato o ricavato dalla natura, salvo se la sua concentrazione nel preparato non è tale da richiederne l'etichettatura ai sensi della legislazione comunitaria;

3) prodotto chimico vietato:

qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali;

4) prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni:

qualsiasi prodotto chimico il cui impiego sia stato definitivamente vietato per qualsiasi fine con disposizioni regolamentari governative, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;

5) esportazione:

a) l'esportazione definitiva o temporanea di prodotti che soddisfino i requisiti dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato;

b) la riesportazione di prodotti che non soddisfino i requisiti di cui alla lettera a), sottoposti a regime doganale diverso dal regime di transito;

6) importazione:

l'introduzione materiale nel territorio doganale della Comunità di prodotti sottoposti a regime doganale diverso dal regime di transito;

7) assenso preliminare in conoscenza di causa o PIC:

il principio secondo il quale le spedizioni internazionali di prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni per motivi di protezione della salute umana o dell'ambiente non possono essere effettuate senza relativa autorizzazione, nei casi in cui questa sia prescritta, ovvero in contrasto con la decisione dell'autorità nazionale designata del paese di importazione;

8) numero di riferimento:

il numero attribuito dalla Commissione ad ogni prodotto chimico soggetto a notifica esportato per la prima volta in un paese terzo; questo numero resta immutato ad ogni esportazione successiva dello stesso prodotto chimico dalla Comunità verso lo stesso paese terzo;

9) etichettatura:

informazioni figuranti su un'etichetta, relative al potenziale pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente derivanti dall'uso del prodotto chimico; non si tratta degli obblighi di etichettatura per il trasporto delle merci pericolose;

10) ricerca e sviluppo scientifici:

la sperimentazione scientifica, le analisi o la ricerca chimica effettuate in condizioni controllate; essa include la determinazione delle proprietà, degli effetti e dell'efficacia intrinseche, nonché la ricerca scientifica finalizzata allo sviluppo del prodotto.

Articolo 3

Designazione dell'autorità

1. Ciascuno Stato membro designa le autorità, in appresso denominate «autorità designate», competenti in materia di procedure di notifica e di informazione previste nel presente regolamento. Esso ne informa la Commissione.

2. Per quanto concerne la partecipazione della Comunità al sistema internazionale PIC, la Commissione opera in qualità di autorità designata comune per ricevere le informazioni dagli organismi competenti nel sistema internazionale PIC e per fornire informazioni a tali organismi sulle decisioni comuni prese in stretta collaborazione e consultazione con gli Stati membri conformemente all'articolo 5.

Articolo 4

Esportazione in paesi terzi

1. Quando un prodotto chimico soggetto a notifica deve essere esportato dalla Comunità in un paese terzo per la prima volta successivamente alla data in cui diventa oggetto delle disposizioni del presente regolamento, l'esportatore comunica all'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito, non più tardi di 30 giorni prima dell'esportazione, le informazioni, contenute nell'allegato III, necessarie per permettere all'autorità designata di effettuare una notifica. L'autorità designata prende le misure necessarie per assicurare che le competenti autorità del paese di destinazione ricevano notifica dell'esportazione prevista. Tale notifica, che, se possibile, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima che avvenga l'esportazione, deve essere conforme alle prescrizioni dell'allegato III.

Qualora l'esportazione di una sostanza chimica si riferisca ad una situazione di emergenza in cui il ritardo può mettere in pericolo la salute pubblica o l'ambiente del paese d'importazione, si può derogare interamente o in parte al primo comma, a discrezione dell'autorità designata dello Stato membro di esportazione.

L'autorità designata invia copia di tale notifica alla Commissione che la trasmette alle autorità designate degli altri Stati membri e al Registro internazionale delle sostanze chimiche potenzialmente tossiche (RISCPT).

La Commissione attribuisce un numero di riferimento a ciascuna notifica ricevuta e lo comunica immediatamente alle autorità designate degli Stati membri. Essa pubblica periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco di detti numeri di riferimento e precisa il prodotto chimico in questione e il paese terzo di destinazione. Fino a quando il pertinente numero di riferimento non sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'esportatore deve ritenere che non sia stata mai effettuata in precedenza una siffatta esportazione, a meno che egli riceva dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito il pertinente numero di riferimento attribuito precedentemente dalla Commissione.

2. L'autorità designata dello Stato membro interessato informa quanto prima la Commissione di eventuali reazioni rilevanti del paese di destinazione. La Commissione garantisce che gli altri Stati membri siano informati, al più presto, della reazione di tale paese.

3. Per qualsiasi successiva esportazione dalla Comunità nello stesso paese terzo del prodotto chimico in questione l'esportatore deve provvedere affinché il prodotto esportato sia accompagnato da un riferimento al numero della notifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o ottenuto dall'autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito, conformemente al paragrafo 1, quarto comma.

4. Una nuova notifica ai sensi del paragrafo 1 deve essere effettuata per le esportazioni che hanno luogo dopo che sono state apportate modifiche di rilievo alla legislazione comunitaria relativa alla commercializzazione ed all'impiego o all'etichettatura delle sostanze in questione o qualora vengano apportate alla composizione dei preparati in questione modifiche di entità tale da necessitare una modifica dell'etichettatura di tale preparato. La nuova notifica deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III e deve indicare che è una revisione di una precedente notifica. L'avviso relativo alle necessità di una nuova notifica è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La Commissione invia le nuove notifiche alle autorità nazionali designate dei paesi che hanno ricevuto notifica delle esportazione dalla Comunità delle sostanze o preparati in questione nei sei mesi che precedono dette modifiche di rilievo nella legislazione comunitaria.

5. Per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri e la Commissione tengono in considerazione la necessità di tutelare la riservatezza dei dati e i diritti di proprietà, sia negli Stati membri sia nei paesi di destinazione.

I seguenti elementi non sono considerati riservati:

- denominazioni della sostanza;

- denominazioni del preparato;

- denominazioni delle sostanze di cui all'allegato I contenute nel preparato e la loro percentuale nel preparato;

- denominazioni delle principali impurità delle sostanze di cui all'allegato I;

- nome del fabbricante o dell'esportatore;

- informazioni relative alle precauzioni da prendere, compresa la categoria di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze;

- dati fisico-chimici relativi alle sostanze;

- risultati, per sommi capi, dei testi tossicologici ed ecotossicologici;

- possibili modi per rendere innocua la sostanza;

- informazioni contenute nella scheda in cui figurano le avvertenze di sicurezza;

- paese di destinazione.

Articolo 5

Partecipazione al sistema internazionale di notifica e di «assenso preliminare in conoscenza di causa» (PIC)

1. La Commissione notifica agli organi competenti del sistema internazionale PIC i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità (allegato I). Essa fornisce tutte le relative informazioni, in particolare sull'identità dei prodotti chimici, sulla loro pericolosità, sulle prescrizioni comunitarie e sulle misure precauzionali necessarie. Essa specifica anche le relative azioni di controllo e i motivi che le determinano.

2. La Commissione invia immediatamente agli Stati membri le informazioni che essa riceve in merito ai prodotti chimici soggetti al sistema PIC e alle decisioni dei paesi terzi in materia di divieti o condizioni di importazione per tali prodotti chimici. La Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, i rischi connessi con detti prodotti chimici. La Commissione adotta le decisioni, comprese quelle provvisorie, secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE. Successivamente, essa informa il RISCPT se l'importazione nella Comunità di tali prodotti chimici è ammessa, vietata o limitata.

Al momento di prendere una tale decisione, devono essere osservati i seguenti principi:

a) qualora una sostanza o un preparato siano vietati dalla legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione per l'uso vietato deve essere rifiutato;

b) qualora una sostanza o un preparato siano soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione è concesso a determinate condizioni; le condizioni adeguate sono decise caso per caso;

c) qualora una sostanza o un preparato non siano né vietati né soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione comunitaria, l'assenso all'importazione è di norma concesso; tuttavia, se la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, ritiene che debba essere presentata una proposta al Consiglio per vietare o assoggettare a rigorose restrizioni una sostanza o un preparato non prodotti nella Comunità, possono essere imposte condizioni temporanee di importazione, definite caso per caso, finché il Consiglio non abbia preso una decisione sulla proposta di rigorosa restrizione permanente o di divieto permanente;

Qualora una sostanza o un preparato siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella legislazione di uno o più Stati membri, la Commissione, dietro richiesta scritta dello Stato membro interessato, prende una decisione sulla risposta da dare al RISCPT, tenendo conto del divieto e delle rigorose restrizioni vigenti nello Stato membro di cui trattasi.

Qualora sia possibile, la Commissione ricorre alle procedure comunitarie esistenti e si assicura che la risposta non sia in contrasto con la legislazione comunitaria in vigore.

3. L'allegato II è costituito:

a) dall'elenco internazionale dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni soggetti al sistema PIC istituito dall'UNEP e dalla FAO;

b) da un elenco dei paesi che partecipano al sistema PIC;

c) dalle decisioni dei suddetti paesi (compresi gli Stati membri) relative alle importazioni dei prodotti chimici inclusi nell'elenco di cui alla lettera a).

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri le informazioni che riceve riguardo a modifiche relative alle lettere a), b) e c). Tali modifiche sono pubblicate periodicamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

4. L'esportatore deve conformarsi alle decisioni del paese di destinazione che partecipa al sistema PIC.

5. Qualora un paese di importazione che partecipa al sistema PIC non risponda o risponda con una decisione provvisoria che non riguarda l'importazione, viene mantenuto lo statu quo per quanto riguarda l'importazione del prodotto chimico. Ciò significa che tale prodotto non deve essere esportato senza il consenso esplicito del paese importatore, a meno che non si tratti di un pesticida registrato nel paese d'importazione o di un prodotto chimico il cui uso o la cui importazione sia stata autorizzata da un'altra misura presa dal paese d'importazione.

Articolo 6

Violazioni

Gli Stati membri prendono le opportune misure legali o amministrative in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 7

Imballaggio ed etichettatura

1. I prodotti chimici pericolosi destinati all'esportazione sono soggetti a norme relative all'imballaggio e all'etichettatura stabilite in conformità della direttiva 67/548/CEE o, se del caso, di altre direttive relative ai preparati pericolosi(10) , applicabili nello Stato membro da cui le merci devono essere esportate o in cui sono state prodotte. Tale obbligo non pregiudica l'osservanza di condizioni specifiche del paese terzo di importazione. L'etichetta deve soddisfare solo le prescrizioni del paese terzo di importazione, purché tali prescrizioni garantiscano che l'etichetta contiene tutte le informazioni relative alla salute, alla sicurezza e all'ambiente che sarebbero richieste per l'impiego nella Comunità.

2. Le informazioni contenute nell'etichetta devono essere fornite, per quanto possibile, nella(e) lingua(e), o in una o più delle lingue principali del paese di destinazione o della zona in cui sarà usato il prodotto.

Articolo 8

Notifica da parte di paesi terzi

1. Se l'autorità designata di uno Stato membro riceve una notifica dall'autorità competente di un paese terzo relativa all'esportazione nella Comunità di un prodotto chimico la cui fabbricazione, impiego, trattamento, consumo, trasporto e/o vendita siano soggetti a divieti o a sostanziali restrizioni di legge di tale paese, essa invia immediatamente alla Commissione una copia della notifica unitamente a tutte le informazioni pertinenti.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli altri Stati membri le notifiche ricevute direttamente o indirettamente, unitamente a tutte le informazioni disponibili in materia.

3. La Commissione procede periodicamente ad una valutazione delle informazioni ricevute tramite gli Stati membri o direttamente dai paesi terzi e, se del caso, sottopone al Consiglio le opportune proposte.

Articolo 9

Scambio di informazioni e attività di vigilanza

1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione informazioni relative al funzionamento del sistema di notifica previsto dal presente regolamento.

2. La Commissione redige periodicamente relazioni sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni comportano, tra l'altro, informazioni sulla partecipazione ai sistemi internazionali di notifica e di assenso preliminare in conoscenza di causa, sull'esaustività o meno del loro campo di applicazione e sul modo in cui i paesi terzi vi si conformano.

3. Per quanto riguarda le informazioni fornite ai sensi dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dell'esigenza di tutelare la riservatezza dei dati, nonché i diritti di proprietà.

Articolo 10

Se, per quanto concerne sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato I, uno Stato membro applica un sistema nazionale che comporta procedure d'informazione con paesi terzi analoghe a quelle previste dal presente regolamento, esso ne informa la Commissione specificando le sostanze in questione.

La Commissione comunica questa informazione agli altri Stati membri.

Articolo 11

Aggiornamento degli allegati

1. L'elenco dei prodotti chimici di cui all'allegato I è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione, in particolare alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, con particolare riferimento alle informazioni ricevute conformemente all'articolo 10 e in base all'evoluzione delle norme comunitarie relative alla commercializzazione e all'impiego, nonché agli sviluppi nell'ambito dell'OCSE, dell'UNEP e della FAO. L'elenco viene modificato, se del caso, mediante decisioni che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Nel determinare se una disposizione pubblica debba qualificarsi come un divieto o rigorosa restrizione, è necessario prendere in considerazione l'effetto di tale disposizione su una delle tre principali categorie d'uso. Queste sono:

a) prodotti fitosanitari;

b) prodotti chimici industriali;

c) prodotti chimici destinati al consumo.

Nell'allegato I deve figurare se la disposizione vieta o limita rigorosamente, per ragioni sanitarie o ambientali, l'uso di un prodotto chimico che rientra in una di queste categorie.

2. Gli emendamenti introdotti dall'UNEP e dalla FAO nell'elenco delle sostanze chimiche soggette al sistema internazionale PIC ed alle decisioni PIC dei paesi importatori (allegato II) vengono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

3. Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato III al progresso scientifico e tecnico sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE.

Articolo 12

1. Il regolamento (CEE) n. 1734/88 è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1734/88 devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore tre mesi dopo il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1992.

Per il Consiglio Il Presidente J. COPE

(1) GU n. C 17 del 25. 1. 1991, pag. 16.

(2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 112.

(3) GU n. C 191 del 22. 7. 1991, pag. 17.

(4) GU n. L 155 del 22. 6. 1988, pag. 2.

(5) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/339/CEE (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 64).

(6) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 36. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/188/CEE (GU n. L 92 del 13. 4. 1991, pag. 42).

(7) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 79/831/CEE (GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10).

(8) GU n. C 170 del 29. 6. 1988, pag. 1.

(9) Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni sui prodotti chimici nel commercio internazionale, decisione 14/27 del consiglio direttivo dell'UNEP del 17 giugno 1987, modificata nel maggio 1989; codice di condotta internazionale della FAO sulla distribuzione e l'impiego di pesticidi, Roma 1986, modificato nel novembre 1989.

(10) - Direttiva 78/631/CEE (GU n. L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13), modificata, da ultimo, dalla direttiva 84/291/CEE (GU n. L 144 del 30. 5. 1984, pag. 1).- Direttiva 88/379/CEE (GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14), modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/492/CEE (GU n. L 275 del 5. 10. 1990, pag. 35).

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni per determinati usi dalla legislazione comunitaria, a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente Prodotto chimico

Numero CAS

(a)

Numero EINECS

(b)

Categoria d'uso

(c)

Limitatzioni d'uso

(d)

1. Ossido mercurico21908-53-2244-654-7prr

2. Cloruro mercuroso (calomelano)10112-91-1233-307-5prr

3. Altri composti inorganici del mercuriopv

4. Composti di alchilmercurioprr

5. Composti alcossialchil- e arlimercuricipv

6. Aldrin309-00-2206-215-8prr

7. Clordano 57-74-9200-349-0pv

8. Dieldrin60-57-1200-484-5pv

9. DDT50-29-3200-024-3pv

10. Endrin72-20-8200-775-7prr

11. HCH contenente meno del 99,0 % d'isomero

gamma608-73-1210-168-9pv

12. Eptacloro76-44-8200-962-3pv

13. Esaclorobenzene118-74-1204-273-9pv

14. Canfecloro (toxafene)8001-35-2232-283-3pv

15. Bifenili policlorurati (PCB), eccetto bifenili mono e

diclorurati1336-36-3215-648-1iv

16. Terfenili policlorurati (PCT)61788-33-8262-968-2iv

17. Preparati con un contenuto di PCB o PCT superiore allo 0,01% in pesoiv

18. Tris (2,3-dibromopropil) fosfato126-72-7204-799-9irr

19. Tris-aziridinil-fosfinossido545-55-1208-892-5irr

20. Bifenil polibromurati (PBB)irr

21. Crocidolite12001-28-4irr

22. Nitrofene1836-75-5217-406-0pv

23. 1,2-dibromoetano106-93-4203-444-5pv

24. 1,2-dicloroetilene107-06-2203-458-1pv

(a) CAS = Chemical Abstracts Service.

(b) EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

(c) Categoria d'uso:

p = prodotto fitosanitario;

i = sostanza chimica industriale.

(d) Limitazione d'uso:

rr = rigorose restrizioni;

v = vietato.

ALLEGATO II

Prodotti chimici soggetti al sistema internazionale PIC e decisioni PIC dei paesi importatori [Articolo 5, paragrafo 3, lettere a), b) e c)]

ALLEGATO III

Informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 4 1. Identità della sostanza o preparato da esportare:

1.1. Sostanze:

- denominazione della nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);

- altre denominazioni (denominazione corrente, denominazione commerciale, sigla);

- numero EINECS e numero CAS, se disponibili;

- principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.

1.2. Preparati

- denominazione commerciale o designazione del preparato;

- per ogni sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come specificato al punto 1.1.

2. Informazioni relative alle precauzioni da prendere, compresa la categoria di pericolo e rischio e le avvertenze di sicurezza.

3. Nome, indirizzo, numero di telefono e numero di telex e/o di telefax dell'autorità designata dalla quale si possono ottenere ulteriori informazioni.

4. Riassunto delle restrizioni di legge vigenti con i motivi che le giustificano.

5. Data prevista d'esportazione.

6. Numero di riferimento.

7. Paese di destinazione.

8. Categoria d'uso.

9. Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo, se possibile.

Le suddette informazioni dovrebbero essere fornite su un modulo di notifica di esportazione il cui modello figura in appresso.

COMMISSIONE

DELLE

COMUNITÀ EUROPEE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/92

NOTIFICA DI ESPORTAZIONE PER PRODOTTI CHIMICI VIETATI O SOGGETTI A RIGOROSE RESTRIZIONI

1. NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE: .

2. ESPORTAZIONE DI UN PRODOTTO CHIMICO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE RESTRIZIONI(1):

Denominazione(i) del prodotto chimico: .

Numero EINECS: .

Numero CAS: .

3. ESPORTAZIONE DI UN PREPARATO CONTENENTE UNO O PIÙ PRODOTTI CHIMICI VIETATI O SOGGETTI A RIGOROSE RESTRIZIONI(2) :

Denominazione(i) del preparato: .

Codice di etichettatura del preparato: .

Nome(i) del (dei) prodotto(i) chimico(i) costituente(i) vietato(i) o soggetto(i) a rigorose restrizioni:

i) % nel preparato: .

Numero EINECS: .

Numero CAS: .

ii)% nel preparato: .

Numero EINECS: .

Numero CAS: .

4.PAESE DI DESTINAZIONE:

Data prevista per la prima esportazione: .

Quantitativo stimato del prodotto chimico che sarà esportato nel paese di destinazione nell'anno successivo (se possibile): .

5.AUTORITÀ NAZIONALI DESIGNATE:

nella Comunità europea

nel paese d'importazione

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Rappresentante del paese d'esportazione:

Timbro ufficiale:

.

Firma: .

Data: .

(1)Completare il riquadro 2 o 3.

Nota: Dati chimici e legali sul retro.

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AD UN PRODOTTO VIETATO O SOGGETTO A RIGOROSE RESTRIZIONI

DENOMINAZIONE(I) CHIMICA(CHE):

Numero EINECS: .

Numero CAS: .

Categoria(e) d'uso: .

NORME DI ETICHETTATURA PER UN PRODOTTO CHIMICO:

Classificazione: .

Codice: .

Dicitura relativa ai rischi:

Dicitura relativa alle avvertenze di sicurezza:

RIASSUNTO DELLE AZIONI DI CONTROLLO E USO(I) CONTROLLATO(I):

RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA O NAZIONALE:

MOTIVI A SOSTEGNO DELL'AZIONE DI CONTROLLO:

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Nota: Se il preparato contiene più di un prodotto chimico vietato o soggetto a rigorose restrizioni nella Comunità europea, occorrerà allegare altri fogli informativi sugli altri prodotti chimici componenti.

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