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Document 31992R2075

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

OJ L 215, 30.7.1992, p. 70–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 217 - 223
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 217 - 223
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 29 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 77 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 77 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogato da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2075/oj

31992R2075

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 215 del 30/07/1992 pag. 0070 - 0076
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0217
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0217


REGOLAMENTO (CEE) N. 2075/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli debbono andare di pari passo con l'attuazione di una politica agricola comune e che tale politica deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati, che potrà assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

considerando che la politica agricola comune è volta a conseguire gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ed in particolare, nel settore del tabacco greggio, la stabilizzazione dei mercati e la garanzia di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; che tali obiettivi possono essere realizzati adeguando le risorse al fabbisogno, soprattutto mediante una politica della qualità;

considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, richiede un cambiamento radicale del regime comunitario che ha sinora disciplinato tale mercato, pur salvaguardando la coltura del tabacco da parte dei produttori tradizionali; che questo cambiamento consiste nel semplificare i meccanismi di gestione del mercato, nel contenere la produzione tenendo conto, al tempo stesso, del fabbisogno del mercato e delle esigenze di bilancio, e nel rafforzare i mezzi di controllo, onde garantire che i meccanismi di gestione realizzino pienamente gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che le diverse varietà di tabacco possono essere classificate in gruppi, in base ad analogie nei metodi di coltivazione e nei costi di produzione e tenendo conto delle denominazioni impiegate negli scambi internazionali;

considerando che, vista la situazione concorrenziale sul mercato, è necessario un sostegno a favore dei coltivatori tradizionali di tabacco incentrando tale sostegno su un regime di premi che consenta lo smaltimento del tabacco nella Comunità;

considerando che il regime dei premi può essere gestito efficacemente mediante contratti di coltivazione conclusi tra il coltivatore e l'impresa di prima trasformazione, che garantiscono al tempo stesso uno sbocco stabile ai coltivatori ed un approvvigionamento regolare all'impresa di trasformazione; che il versamento al produttore, da parte dell'impresa di trasformazione, di un importo pari al premio, fin dal momento della consegna del tabacco oggetto del contratto e conforme a determinati requisiti qualitativi, fornisce un sostegno ai coltivatori ed agevola nel contempo la gestione del regime dei premi;

considerando che, per limitare la produzione di tabacco nella Comunità e disincentivare nello stesso tempo la produzione di varietà difficili da smaltire, occorre stabilire un limite di garanzia globale massimo per la Comunità, da ripartire annualmente in limiti di garanzia specifici per ciascun gruppo di varietà;

considerando che per garantire il rispetto dei limiti di garanzia occorre istituire, per un periodo limitato, un regime di quote di trasformazione; che spetta agli Stati membri il compito di ripartire, in via transitoria ed entro i limiti di garanzia stabiliti, le quote di trasformazione tra le imprese interessate e che le regole comunitarie previste a tal fine mirano ad un'equa ripartizione, basata sui quantitativi trasformati in passato, senza tuttavia tener conto delle produzioni anomale constatate; che saranno adottate le misure necessarie per l'ulteriore ripartizione delle quote fra i produttori in condizioni soddisfacenti; che gli Stati membri che posseggono i dati necessari potranno ripartire le quote tra i produttori in base alla loro produzione degli anni scorsi;

considerando che è indispensabile che un'impresa di prima trasformazione non concluda contratti di coltivazione eccedenti la quota di trasformazione attribuitale; che occorre pertanto limitare il rimborso del premio al massimo al quantitativo corrispondente alla quota di trasformazione;

considerando che in un primo tempo occorre limitare al 1997 il periodo d'applicazione dei regimi di premi e di contenimento della produzione, in modo da poter riesaminare tali regimi in base all'esperienza ed adeguarli eventualmente per il periodo successivo;

considerando che ai fini del risanamento del mercato del tabacco e di un miglioramento qualitativo della produzione possono risultare utili varie misure di orientamento della produzione; che in particolare un aiuto specifico consentirà alle associazioni di produttori di contribuire a migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione; che un programma di ricerca finanziato mediante una diminuzione del premio consentirà inoltre di adeguare maggiormente la produzione di tabacco alle esigenze comunitarie in materia di sanità pubblica; che è infine necessario un programma di riconversione per i produttori della varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIC e ibridi di Geudertheimer, in considerazione dell'importanza della coltivazione di queste varietà per l'economia di alcune regioni della Comunità;

considerando che la realizzazione di un mercato interno presuppone l'introduzione di un sistema unico degli scambi alle frontiere esterne;

considerando che è possibile rinunciare a qualsiasi restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, per non lasciare il mercato comunitario indifeso in caso di eventuali perturbazioni dovute a situazioni eccezionali, occorre consentire alla Comunità di decidere rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando inoltre che circostanze impreviste di mercato potrebbero rendere necessarie misure eccezionali di sostegno, da decidersi dalla Commissione;

considerando che la realizzazione di un mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi opportuno applicare al settore del tabacco le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in seguito agli obblighi derivanti dal presente regolamento, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4);

considerando che, viste le esperienze passate, è indispensabile rafforzare i controlli nel settore del tabacco; che determinati poteri di controllo potrebbero essere attribuiti ad un'agenzia di controllo autonoma, per tener conto delle esigenze specifiche di questo mercato;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che il passaggio dal regime istituito con il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (5) al regime previsto dal presente regolamento deve avvenire nelle migliori condizioni; che a tal fine possono essere necessarie misure transitorie; che occorre inoltre rendere il nuovo regolamento pienamente applicabile solamente a partire dal raccolto 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio comporta disposizioni concernenti:

- un regime di premi;

- misure di orientamento e di contenimento della produzione;

- un regime degli scambi con i paesi terzi.

Essa concerne i tabacchi greggi o non lavorati ed i cascami di tabacco del codice NC 2401.

Articolo 2

Le varietà di tabacco greggio sono classificate nei seguenti gruppi:

a) Flue cured:

Tabacchi essiccati in forni, con circolazione d'aria, temperatura e grado igrometrico sotto controllo;

b) Light air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, senza lasciarli fermentare;

c) Dark air cured:

Tabacchi essiccati all'aria, al coperto, e lasciati fermentare naturalmente prima di essere commercializzati;

d) Sun cured:

Tabacchi essiccati al sole;

e) Fire cured:

Tabacchi essiccati al fuoco;

f) Basma (sun cured);

g) Katerini (sun cured);

h) Kaba Koulac (classico) e simili (sun cured).

In allegato sono indicate le varietà di ciascun gruppo.

TITOLO I Regime di premi

Articolo 3

1. A partire dal raccolto 1993 e sino al raccolto 1997 è istituito un regime di premi che prevede un importo unico per le varietà di tabacco che rientrano in uno stesso gruppo.

2. Tuttavia, è concesso un importo supplementare per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania e Francia. Tale importo è pari al 50 % della differenza tra il premio concesso a queste varietà a norma del paragrafo 1 e il premio applicabile al raccolto 1992.

3. Il premio mira a sostenere il reddito del produttore la cui produzione risponda alle esigenze del mercato e a consentire lo smaltimento del tabacco prodotto nella Comunità.

Articolo 4

1. Secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il Consiglio fissa l'importo del premio e gli importi supplementari per raccolto, tenendo conto in particolare delle possibilità di smaltimento passate e di quelle prevedibili, in condizioni di concorrenza normali, per i vari tabacchi sul mercato comunitario e sul mercato mondiale.

2. L'importo del premio è fissato:

a) per chilogrammo di tabacco in foglia che non abbia subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;

b) per ogni gruppo di tabacco greggio.

Articolo 5

La concessione del premio è soggetta in particolare alle seguenti condizioni:

a) provenienza del tabacco da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

b) sussistenza di requisiti qualitativi;

c) fornitura del tabacco in foglia dal produttore all'impresa di prima trasformazione in base ad un contratto di coltivazione.

Articolo 6

1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:

- impegno dell'impresa di prima trasformazione di versare al coltivatore al momento della consegna, oltre al prezzo d'acquisto, un importo pari al premio per il quantitativo contrattuale effettivamente fornito;

- impegno del coltivatore di consegnare all'impresa di prima trasformazione tabacco greggio conforme ai requisiti qualitativi.

2. L'organismo competente rimborsa l'importo del premio all'impresa di prima trasformazione, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna del tabacco da parte del coltivatore e del versamento dell'importo di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Tali modalità riguardano in particolare:

- la delimitazione delle zone di produzione per ciascuna varietà;

- i requisiti qualitativi del tabacco consegnato;

- gli elementi complementari del contratto di coltivazione e il termine ultimo per la sua conclusione;

- l'eventuale obbligo dell'impresa di prima trasformazione di costituire una cauzione nel caso di domande di anticipi, nonché le modalità per la costituzione e lo svincolo di tale cauzione;

- le condizioni specifiche per la concessione del premio quando il contratto di coltivazione sia concluso con un'associazione di produttori;

- le disposizioni da applicare in caso di inadempimento degli obblighi che incombono al coltivatore o all'impresa di prima trasformazione.

TITOLO II Regime di contenimento della produzione

Articolo 8

È fissato per la Comunità un limite di garanzia globale massimo di 350 000 tonnellate di tabacco greggio in foglia per ogni raccolto. Tuttavia, per il raccolto 1993, il limite è di 370 000 tonnellate.

Entro tale limite il Consiglio stabilisce annualmente, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia specifici per ogni gruppo di varietà tenendo conto, in particolare, della situazione di mercato e delle condizioni socio-economiche e agronomiche delle zone di produzione interessate.

Articolo 9

1. A tutela dell'osservanza dei limiti di garanzia è istituito, dal raccolto 1993 al raccolto 1997, un regime di quote di trasformazione.

2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, ripartisce per ogni raccolto, tra gli Stati membri produttori, i quantitativi disponibili per ogni gruppo di varietà.

3. In base ai quantitativi stabiliti secondo il paragrafo 2 e fatto salvo il paragrafo 4, per i raccolti 1993 e 1994 gli Stati membri ripartiscono in via transitoria le quote di trasformazione tra le imprese di prima trasformazione, in misura proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione nel triennio precedente l'anno dell'ultimo raccolto, ripartita per gruppo di varietà. Tuttavia, non si tiene conto dei quantitativi prodotti e conferiti del raccolto 1992. Tale ripartizione lascia impregiudicate le modalità di ripartizione delle quote di trasformazione per i raccolti successivi.

Le imprese di prima trasformazione che hanno avviato la propria attività dopo l'inizio del periodo di riferimento ottengono un quantitativo proporzionale alla media dei quantitativi loro conferiti per la trasformazione durante il periodo della loro attività.

Alle imprese di prima trasformazione che iniziano la loro attività durante l'anno del raccolto o durante l'anno precedente gli Stati membri riservano il 2 % dei quantitativi totali di cui dispongono per ogni gruppo di varietà. Entro tale percentuale dette imprese ottengono un quantitativo non superiore al 70 % della loro capacità di trasformazione, purché offrano sufficienti garanzie di efficienza e di durata della loro attività.

4. Tuttavia, gli Stati membri possono ripartire direttamente le quote tra i produttori, purché dispongano dei dati precisi necessari in merito alla produzione di tutti i coltivatori, con riferimento ai tre raccolti che precedono l'ultimo raccolto, per quanto riguarda le varietà e le quantità prodotte e consegnate alle imprese di trasformazione.

5. All'atto della ripartizione delle quote di trasformazione di cui ai paragrafi 3 e 4, nel calcolo della produzione di riferimento non si tiene conto, in particolare, dei quantitativi di tabacco greggio prodotti in eccedenza rispetto ai quantitativi massimi garantiti applicabili in forza del regolamento (CEE) n. 727/70.

Se del caso, viene tenuto conto della produzione solamente entro il limite della quota di trasformazione attribuita negli anni presi in considerazione.

Articolo 10

Un'impresa di prima trasformazione non può concludere contratti di coltivazione ed ottenere il rimborso dell'importo del premio per quantitativi superiori alla quota di trasformazione assegnata all'impresa stessa o al produttore.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente titolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23. Esse riguardano in particolare il sistema di ripartizione delle quote di cui all'articolo 9, paragrafo 5 e i presupposti per la distribuzione delle quote a livello dei produttori, con particolare riferimento alla loro situazione precedente.

TITOLO III Misure di orientamento della produzione

Articolo 12

1. Nell'intento di concentrare l'offerta e di adeguarla alle esigenze qualitative del mercato, è concesso un aiuto specifico pari al 10 % del premio, quando i contratti di coltivazione siano conclusi da un'impresa di prima trasformazione e un'associazione di produttori riconosciuta e le forniture oggetto dei contratti riguardano l'intera produzione dei membri di tale associazione.

2. L'aiuto specifico è versato all'associazione di produttori allo scopo di migliorare l'organizzazione e l'orientamento della produzione.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali modalità prevedono in particolare disposizioni concernenti:

- la definizione dell'associazione di produttori che può beneficiare dell'aiuto specifico;

- le condizioni di riconoscimento dell'associazione;

- l'utilizzazione dell'aiuto specifico.

Articolo 13

1. È istituito un Fondo comunitario di ricerca e d'informazione nel settore del tabacco. Il Fondo è finanziato mediante una ritenuta non superiore all'1 % del premio al momento del pagamento.

2. Il Fondo finanzia e coordina programmi di ricerca e d'informazione volti ad approfondire le conoscenze sugli effetti nocivi del tabacco e sulle misure preventive e curative adeguate, nonché ad orientare la produzione comunitaria verso le varietà e qualità di tabacco meno nocive possibile.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 14

Un programma triennale di riconversione dalle varietà Mavra, Tsebelia, Forchheimer Havanna IIc e ibridi di Geudertheimer verso altre varietà più richieste dal mercato, o verso altre colture agricole, è deciso dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 23. Il programma è attuato a partire dal raccolto 1993. Esso può contenere misure specifiche volte a compensare gli eventuali minori redditi connessi alla riconversione.

TITOLO IV Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 15

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroghe decise dalla Commissione, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 23, sono vietate negli scambi con i paesi terzi:

a) la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

b) l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 16

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce o rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni, tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate opportune misure negli scambi con i paesi terzi, fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. Qualora si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in proposito entro 24 ore dal ricevimento della richiesta.

3. Entro il termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ogni Stato membro può deferire la misura adottata dalla Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO V Disposizioni generali e transitorie

Articolo 17

Per far fronte a circostanze impreviste di mercato possono essere adottate misure eccezionali di sostegno del mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 23. Tali misure possono essere adottate solamente nella misura e per la durata strettamente necessarie a sostenere il mercato.

Articolo 18

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 19

Le spese sostenute in applicazione dei titoli I e III sono considerate come spese ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 20

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie nel settore del tabacco greggio. A tal fine notificano alla Commissione, entro i sei mesi successivi all'adozione del presente regolamento, le disposizioni pratiche di gestione e di controllo che intendono adottare. Entro i tre mesi successivi a tale notifica la Commissione approva tali disposizioni o ne chiede gli opportuni adeguamenti. In quest'ultimo caso lo Stato membro provvede quanto prima ad adeguare le proprie misure. Qualsiasi modifica delle disposizioni nazionali è immediatamente notificata dagli Stati membri alla Commissione, che la esamina secondo le stesse modalità.

2. Ciascuno Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli nel quadro del regime comunitario sul tabacco. Tuttavia, gli Stati membri il cui limite di garanzia si situa, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, al di sotto di 45 000 tonnellate possono decidere di non costituire una tale agenzia.

3. L'agenzia gode di piena autonomia amministrativa. Essa è investita dallo Stato membro interessato di tutti i poteri necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa assegnati.

Essa è costituita da agenti il cui numero e la cui formazione siano appropriati all'espletamento dei suddetti compiti.

4. Prima dell'inizio di ciascuna campagna, lo Stato membro interessato elabora, su proposta dell'agenzia, un bilancio previsionale ed un programma d'attività intesi a garantire la corretta applicazione del regime di premi, che sono poi trasmessi dallo Stato membro alla Commissione. Questa può chiedere allo Stato membro, fatte salve le responsabilità di quest'ultimo, qualsiasi modifica del bilancio previsionale e del programma che ritenga opportuna.

Agenti della Commissione possono seguire in qualsiasi momento tutte le attività svolte dall'agenzia.

L'agenzia trasmette periodicamente allo Stato membro ed alla Commissione relazioni sulle attività svolte. Le relazioni devono riferire in merito alle difficoltà eventualmente riscontrate e formulare, se del caso, proposte di miglioramento del regime di controllo.

5. Le spese effettive dell'agenzia sono coperte dal bilancio generale delle Comunità europee nella misura del 50 %; lo Stato membro interessato finanzia il rimanente 50 %.

6. L'importo annuo delle spese effettive di cui al paragrafo 5 è deciso dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dagli Stati membri interessati. Tale importo è concesso previa constatazione, da parte della Commissione, che l'agenzia in questione è stata costituita ed ha assolto i suoi compiti. Per facilitare la costituzione ed il funzionamento dell'agenzia, l'importo in questione può essere anticipato durante l'anno in più rate, in base al bilancio annuale dell'agenzia, elaborato di concerto con lo Stato membro e la Commissione prima della fine di ottobre di ogni anno successivo.

7. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché gli agenti di controllo, designati in forza dei paragrafi 2, 3 e 4,

- abbiano accesso agli impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione,

- possano consultare i dati contabili o altri documenti utili per i controlli ed ottenere copie o estratti,

- possano richiedere tutte le informazioni utili.

8. La Commissione stabilisce le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 21

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano i dati necessari per l'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di questi dati sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 22

È istituito un comitato di gestione per il tabacco, in appresso denominato «comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 23

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 24

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 25

L'applicazione del presente regolamento tiene conto, parallelamente ed in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 26

Anteriormente al 1o aprile 1996, la Commissione presenta al Consiglio una proposta relativa ai regimi previsti dai titoli I e II, applicabili a partire dal raccolto 1998. Il Consiglio delibera su tale proposta secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 27

Le misure transitorie eventualmente necessarie per agevolare il passaggio dal regime del regolamento (CEE) n. 727/70 a quello del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 23.

Articolo 28

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è abrogato con effetto dal raccolto 1993.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal raccolto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. C 295 del 14. 11. 1991, pag. 10.(2) GU n. C 94 del 13. 4. 1992.(3) GU n. C 98 del 21. 4. 1992, pag. 18.(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1).(5) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1).

ALLEGATO

CLASSIFICAZIONE IN GRUPPI DELLE VARIETÀ DI TABACCO I. FLUE CURED

Virginia

Virgin D e ibridi derivati

Bright

II. LIGHT AIR CURED

Burley

Badischer Burley e ibridi derivati

Maryland

III. DARK AIR CURED

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

Paraguay e ibridi derivati

Dragon vert e ibridi derivati

Philippin

Petit Grammont (Flobecq)

Semois

Appelterre

Nijkerk

Misionero e ibridi derivati

Rio Grande e ibridi derivati

Forchheimer Havanna IIc

Nostrano del Brenta

Resistente 142

Gojano

Ibridi di Geudertheimer

Beneventano

Brasile Selvaggio e varietà simili

Burley fermentato

Havana

IV. FIRE CURED

Kentucky e ibridi derivati

Moro di Cori

Salento

V. SUN CURED

Xanti-Yakà

Perustitza

Samsun

Erzegovina e varietà simili

Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1

Kaba Koulak non classico

Tsebelja

Mavra

VI. Basmas

VII. Katerini e varietà simili

VIII. Kaba Koulak Classico

Elassona

Myrodata Agrinion

Zichnomyrodata

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