EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0014

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

OJ L 76, 23.3.1992, p. 21–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 80 - 86
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 80 - 86
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 363 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 109 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 109 - 115

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrogato da 32006L0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/14/oj

31992L0014

Direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

Gazzetta ufficiale n. L 076 del 23/03/1992 pag. 0021 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0080


DIRETTIVA 92/14/CEE DEL CONSIGLIO del 2 marzo 1992 sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1) ,

visto il parere del Parlamento europeo(2) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale(3) ,

considerando che l'applicazione delle norme sulle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione ha conseguenze significative per la prestazione dei servizi di trasporto aereo, in particolare se tali norme impongono restrizioni riguardo alla durata di vita utile degli aerei utilizzati dalle compagnie aeree; che la direttiva 80/51/CEE(4) stabilisce valori limite per tali emissioni sonore;

considerando che la direttiva 89/629/CEE del Consiglio(5) limita l'iscrizione nei registri degli Stati membri agli aerei che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988); che la suddetta direttiva specifica che il limite alla registrazione costituisce soltanto una prima fase;

considerando che il programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale(6) indica chiaramente la rilevanza del problema del rumore e in particolare la necessità di svolgere un'azione contro il rumore causato dal traffico aereo;

considerando che, a causa della sempre maggiore congestione degli aeroporti della Comunità, è necessario utilizzare nel miglior modo le strutture esistenti, e che ciò sarà possibile solo con l'impiego di aerei ammissibili sotto il profilo ambientale;

considerando che i lavori svolti dalla Comunità in cooperazione con altri organismi internazionali indicano che per essere benefica all'ambiente qualsiasi regola relativa alla non iscrizione nei registri deve essere corredata da misure intese a limitare l'utilizzazione degli aerei che non soddisfano le norme del capitolo 3 dell'allegato 16;

considerando che a tal fine si devono introdurre, secondo uno scadenzario adeguato, regole comuni per garantire che prevalga in tutta la Comunità un approccio armonizzato per completare le disposizioni esistenti; che dette regole diventano particolarmente importanti visto il recente impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo;

considerando che il rumore degli aerei deve essere ulteriormente ridotto, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche;

considerando che è opportuno iscrivere nei registri degli Stati membri solo gli aerei subsonici civili a reazione che soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3; che un programma di ritiro graduale dai registri degli Stati membri degli aerei che non soddisfano le norme di cui al capitolo 3 agevolerebbe sia le compagnie aeree che i fabbricanti;

considerando che è opportuno dedicare particolare attenzione ai problemi dei paesi in via di sviluppo;

considerando che in caso di problemi tecnici o economici è opportuno concedere deroghe limitate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a limitare l'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione, quali definiti nell'articolo 2.

2. La presente direttiva riguarda gli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34 000 kg o il cui allestimento interno massimo certificato per quel dato tipo di aereo corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, sedili riservati all'equipaggio esclusi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o aprile 1995, gli aerei subsonici civili a reazione dotati di motore con coefficiente di diluizione inferiore a 2 non possano operare negli aeroporti situati sul loro territorio se non dispongono di un certificato acustico:

a) conforme alle norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988), o

b) conforme alle norme specificate nell'allegato 16 della suddetta convenzione, volume 1, parte II, capitolo 2, purché il certificato individuale di navigabilità sia stato rilasciato per la prima volta da meno di 25 anni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal 1o aprile 2002, tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi al paragrafo 1, lettera a).

3. Il territorio di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende i dipartimenti d'oltremare contemplati nell'articolo 227, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 3

Agli aerei che sono enumerati nell'allegato non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) purché:

a) questi aerei subsonici civili a reazione, muniti di certificazione acustica secondo le norme specificate nell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume I, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), operino verso aeroporti della Comunità durante un periodo di riferimento di dodici mesi tra il 1986 ed il 1990, scelto di comune accordo con gli Stati interessati; e

b) questi aerei siano stati immatricolati nei paesi in via di sviluppo indicati nell'allegato nell'anno di riferimento e continuino ad essere utilizzati da persone fisiche o giuridiche stabilite in detti paesi.

Articolo 4

Gli Stati membri possono accordare deroghe al termine di 25 anni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) per un periodo non superiore a tre anni complessivi, nel caso degli aerei per cui la compagnia aerea in questione possa dimostrare che lo svolgimento delle proprie attività risulterebbe altrimenti pregiudicata in maniera eccessiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri accordano deroghe all'articolo 2, paragrafo 1 nel caso degli aerei che non soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3, ma che possono essere modificati per soddisfare tali norme purché:

a) esista e sia disponibile un impianto di conversione adeguato per il tipo di aereo in questione;

b) gli aerei dotati di tali impianti rispondano alle norme di cui all'allegato 16, capitolo 3, determinate secondo le norme e procedure tecniche accettate dagli Stati membri, fino a quando siano stabilite norme e procedure comuni a livello comunitario;

c) la compagnia aerea in questione abbia ordinato gli impianti anteriormente al 1o aprile 1994;

d) sia stata accettata dalla compagnia la data di consegna più ravvicinata per questa modifica.

2. Gli Stati membri possono accordare deroghe all'articolo 2 nel caso degli aerei di interesse storico.

Articolo 6

Gli Stati membri possono accordare, sulla base del principio «una deroga per ogni aereo comandato», deroghe all'articolo 2, paragrafo 1 nel caso degli aerei per cui, anteriormente al 1o aprile 1994, sia stata effettuata l'ordinazione di un aereo di sostituzione conforme alle norme di cui all'allegato 16, capitolo 3, purché la compagnia abbia accettato la data di consegna più ravvicinata.

Articolo 7

Salvo l'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, alle compagnie aeree non può essere richiesto, in base all'articolo 2, paragrafo 1, di ritirare dal registro gli aerei che non soddisfano le norme specificate nell'allegato 16, capitolo 3, in misura annua superiore al 10 % della flotta complessiva di aerei subsonici civili a reazione.

Articolo 8

In singoli casi, gli Stati membri possono autorizzare l'uso temporaneo sugli aeroporti situati nel loro territorio di aerei che non possono essere utilizzati sulla base di altre disposizioni della presente direttiva. Tale deroga è limitata agli:

a) aerei la cui utilizzazione ha un carattere tanto eccezionale da rendere ingiustificato il rifiuto di una deroga temporanea;

b) aerei che effettuano voli non commerciali a scopo di modifica, riparazione o manutenzioni.

Articolo 9

1. Ogni Stato membro che accorda deroghe conformemente agli articoli da 4 a 7 ne informa le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della propria decisione.

2. Ogni Stato membro riconosce le deroghe accordate da un altro Stato membro per un aereo immatricolato nel registro di detto Stato.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1992.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commisione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1992.

Per il Consiglio Il Presidente Joâo PINHEIRO

(1) GU n. C 111 del 26. 4. 1991, pag. 5.

(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992.

(3) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 89.

(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26. Direttiva modificata dalla direttiva 83/206/CEE (GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15).

(5) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27.

(6) GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DEGLI AEREI CHE BENEFICIANO DI UNA DEROGA CONFORMEMENTEALL'ARTICOLO 3

ALGERIA AereoTipoRegistrazioneOperatoreB-727-2D67T-VEHAIR ALGERIE

B-727-2D67T-VEIAIR ALGERIE

B-727-2D67T-VEMAIR ALGERIE

B-727-2D67T-VEPAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEEAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEGAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEJAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEKAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VELAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VENAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEDAIR ALGERIE

B-737-2D67T-VEQAIR ALGERIE

BURKINA FASO B-707-336CXT-ABXNAGANGANNI

CILE B-707-331CCC-CUEFAST AIR CARRIER SF

REPUBBLICA DOMINICANA B-707-399CHI-442CTDOMINICANA DE AVIACIÓN

EGITTO B-707-328CSU-DAAZAS AIRLINE

B-707-336CSU-DACZAS AIRLINE

B-737-266SU-BBXEGYPT AIR

B-737-266SU-AYLEGYPT AIR

B-737-266SU-AYKEGYPT AIR

B-737-266SU-AYIEGYPT AIR

B-737-266SU-BBWEGYPT AIR

B-737-266SU-AYOEGYPT AIR

GANA F-28-20009G-ABZGHANA AIRWAYS CORPORATION

KENIA DC-8-635Y-ZEBAFRICAN SAFARI AIRWAYS Ltd

LIBIA B 727-2L55A-DICLIBYIAN ARAB AIRLINES

B 727-2L55A-DIBLIBYIAN ARAB AIRLINES

B 727-2L55A-DIALIBYIAN ARAB AIRLINES

B 727-2L55A-DIDLIBYIAN ARAB AIRLINES

B 727-2L55A-DIELIBYIAN ARAB AIRLINES

MAURITANIA F-28-40005T-CLFAIR MAURITANIE

F-28-40005T-CLGAIR MAURITANIE

MAROCCO B 727-2B6CN-RMOROYAL AIR MAROC

B 727-2B6CN-CCFROYAL AIR MAROC

B 727-2B6CN-CCGROYAL AIR MAROC

B 727-2B6CN-CCHROYAL AIR MAROC

B 727-2B6CN-CCWROYAL AIR MAROC

B 737-2B6CN-RMIROYAL AIR MAROC

B 737-2B6CN-RMJROYAL AIR MAROC

B 737-2B6CN-RMKROYAL AIR MAROC

B 707-351CCN-RMBROYAL AIR MAROC

B 707-351CCN-RMCROYAL AIR MAROC

NIGERIA B 707-351C5N-ASYEAS CARGO AIRLINES

B 707-338C5N-ARQDAS AIR CARGO

B 707-3F9C5N-ABKNIGERIA AIRWAYS Ltd

RUANDA B 707-328C9XR-JAAIR RWANDA

SUDAN B 707-338CST-ALPTRANS ARABIAN AIR TRANSPORT

PARAGUAY DC-8-63ZP-CCHLÍNEAS AÉREAS PARAGUAYAS (AIR PARAGUAY)

URUGUAY B-707-387BCX-BNUPRIMERAS LÍNEAS URUGUAYAS DE NAVEGACIÓN

AÉREA

SWAZILAND DC-8F-543D-ADVAFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS (PTY) Ltd

TUNISIA B-727-2H3TS-JHTTUNIS AIR

ZAIRE B-707-329C90-CBSSCIBE AIRLIFT

ZIMBABWE B-707-330BZ-WKUAIR ZIMBABWE

B-707-330BZ-WKVAFRICAN AIRLINES INTERNATIONAL

Top