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Document 31991R2069

REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 1991 recante modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo di seminativi per la campagna 1991/1992

OJ L 191, 16.7.1991, p. 19–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/2069/oj

31991R2069

REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/91 DELLA COMMISSIONE dell' 11 luglio 1991 recante modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo di seminativi per la campagna 1991/1992 -

Gazzetta ufficiale n. L 191 del 16/07/1991 pag. 0019 - 0024


REGOLAMENTO (CEE) N. 2069/91 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 1991 recante modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo di seminativi per la campagna 1991/1992

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1703/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, che istituisce un regime di ritiro temporaneo di seminativi per la campagna 1991/1992 e che prevede per detta campagna misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi della produzione previsto nel regolamento (CEE) n. 797/85 (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1703/91, alcune colture possono essere escluse dal regime in oggetto; che l'esclusione di dette colture, mediante compilazione di un elenco delle colture prese in considerazione, comprendente i principali seminativi, consente di delimitare il campo di applicazione del regime e ne facilita il controllo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del precitato regolamento, gli importi dell'aiuto valevoli per le regioni in cui non si applica il regime di ritiro dei seminativi previsto dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (3), devono essere determinati sulla base dei criteri enunciati all'articolo 1 bis del medesimo; che, tenuto conto di tali criteri, occorre fissare gli importi dell'aiuto;

considerando che la superficie minima da ritirare, fissata in 0,5 ha, garantisce l'efficacia del regime; che, per tener conto delle diversità climatiche ed agronomiche, sono necessarie disposizioni relative al manto vegetale, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91, che attribuiscano agli Stati membri un'ampia scelta del manto da utilizzare;

considerando che le modalità di controllo devono tener conto delle differenze derivanti dalle possibilità di scelta lasciate agli Stati membri in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1703/91; che, in particolare, nel quadro della seconda opzione, è opportuno affidare agli Stati membri il compito di istituire, di concerto con la Commissione, un idoneo dispositivo per la verifica dei piani di utilizzazione e delle domande di aiuto mediante telerilevamento, e prevedere che la realizzazione e il finanziamento delle operazioni relative a quest'ultimo siano a carico della Commissione;

considerando che, a fini di controllo, è necessario definire gli elementi che devono figurare nei piani di utilizzazione e nelle domande di aiuto e, nel contempo, determinare la percentuale minima di controlli da espletare, nonché le conseguenze da trarre dalle eventuali irregolarità accertate;

considerando che, nell'ambito del controllo di plausibilità di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1703/91, l'uso dei documenti amministrativi inoltrati dai produttori nel quadro di un regime specifico offre garanzie sufficienti quanto alle verifiche abitualmente effettuate nell'ambito di tali regimi;

considerando che è necessario determinare le modalità di rimborso ai sensi dell'articolo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1703/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che coltiva seminativi può beneficiare del regime di ritiro temporaneo di seminativi dalla produzione previsto dal regolamento (CEE) n. 1703/91, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, seminativo è qualsiasi terreno adibito, per il raccolto 1991, alle coltivazioni di cui:

- all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio (1);

- all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio (2);

- all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (3), codici NC 1201 00 90, 1205 00 90 e 1206 00 90;

- all'allegato I del presente regolamento.

Nei cinque nuovi Laender della Germania, i seminativi soggetti nel 1991 al regime nazionale di ritiro delle terre sono considerati seminativi ai sensi del presente regolamento.

3. Le percentuali di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91 si applicano ai seminativi coltivati per il raccolto 1991. TITOLO I Requisiti relativi ai seminativi ritirati

Articolo 2

1. Ai fini del presente regolamento, la messa a riposo è il ritiro dalla produzione di un seminativo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2. I seminativi messi a riposo conformemente al presente regolamento devono occupare una superficie di almeno 0,5 ha in proprietà compatta.

2. Le superfici messe a riposo devono essere oggetto, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91, di una manutenzione che garantisca la permanenza di un manto vegetale adeguato. Esse non devono essere utilizzate a scopo di lucro, né per fini agricoli, né per altri fini.

3. Su istanza motivata di uno Stato membro, la Comissione può autorizzare, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la sostituzione dell'obbligo di mantenere il manto vegetale con l'obbligo di praticare le operazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche, eliminare le erbe infestanti e prevenire gli incendi. Detta autorizzazione viene accordata per le regioni in cui le condizioni climatiche non consentono la permanenza di un manto vegetale adeguato.

4. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1703/91, il « manto vegetale » è, a scelta dello Stato membro:

- una vegetazione spontanea, nel qual caso si applica l'articolo 1, paragrafo 4, lettera a), ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1703/91;

- e/o un impianto vegetale composto di una o più specie, nel qual caso le colture autorizzate sono stabilite dallo Stato membro.

Il manto vegetale di cui al comma precedente deve essere falciato al momento opportuno, onde evitare la proliferazione di erbe infestanti. Il materiale vegetale ottenuto dalla falciatura non può essere rimosso prima del 31 agosto 1992.

Lo Stato membro può autorizzare, qualora le circostanze climatiche lo rendano necessario, l'interramento del prodotto della falciatura prima del 31 agosto 1992. In tal caso, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione.

5. Le misure adeguate a favore dell'ambiente, di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1703/91, possono riguardare, in particolare, la protezione delle acque e la salvaguardia della flora e della fauna selvatiche. A tal fine uno Stato membro può esigere un manto vegetale specifico o un particolare trattamento di quest'ultimo. TITOLO II Dichiarazione di coltivazione 1991 e regime di controllo

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di cui all'articolo 1, i produttori interessati devono presentare alle autorità competenti, entro il termine ultimo fissato dallo Stato membro conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1703/91, il piano di utilizzazione della superficie agricola utilizzata totale della loro azienda per il 1991. Detto piano deve indicare segnatamente:

- cognome, nome e indirizzo del titolare;

- superficie agricola utilizzata totale dell'azienda, con gli estremi catastali o una documentazione riconosciuta equipollente dall'ente preposto al controllo, come una carta o una fotografia aerea atta ad individuare con precisione l'ubicazione delle superfici;

- l'utilizzazione di ciascuna parcella, con eventuale indicazione delle produzioni successive.

Articolo 4

1. Gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 istituiscono un regime di controllo casuale sul posto, concernente almeno il 3 % dei piani di utilizzazione presentati.

2. Il controllo verte principalmente sull'esistenza delle colture dichiarate nel piano di utilizzazione.

3. La verifica delle superfici viene effettuata con ogni mezzo idoneo.

Articolo 5

1. Salvo il disposto dell'articolo 6, gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 controllano mediante telerilevamento aereo o spaziale i piani di utilizzazione presentati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima del 31 dicembre 1991, il numero dei piani di utilizzazione per regione amministrativa o agricola.

3. I necessari controlli sono organizzati conformemente all'articolo 13.

Articolo 6

1. Gli Stati membri che hanno optato per la soluzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91 possono adempiere gli obblighi di controllo dei piani di utilizzazione procedendo ad un controllo di plausibilità secondo l'articolo 8, secondo trattino di detto regolamento.

2. Ai fini dell'articolo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1703/91, un documento amministrativo vincolante è qualsiasi documento presentato da un produttore entro il 31 luglio 1991 nel quadro di un regime amministrativo specifico, recante almeno le stesse indicazioni previste all'articolo 3.

Il regime amministrativo summenzionato deve prevedere un controllo sul posto dei documenti di cui trattasi e l'irrogazione di sanzioni adeguate in caso di falsa dichiarazione. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà conferita dal presente articolo presentano, su richiesta della Commissione, le prove dei controlli espletati.

Articolo 7

Il dichiarante è escluso dal beneficio del regime di ritiro temporaneo se:

- dal controllo del piano di utilizzazione risulta una differenza superiore al 10 % rispetto ai seminativi ammissibili;

- viene accertata l'esistenza di terreni a riposo in una parcella dichiarata coltivata. TITOLO III Domanda di aiuto per il ritiro temporaneo dei seminativi e regime di controllo

Articolo 8

Qualsiasi coltivatore di seminativi che abbia presentato il piano di utilizzazione della superficie agricola della sua azienda previsto dall'articolo 3 presenta, entro il termine fissato dallo Stato membro e comunque non oltre il 15 dicembre 1991, una domanda di aiuto.

Articolo 9

La domanda di aiuto reca almeno le seguenti indicazioni:

- cognome, nome e indirizzo del richiedente;

- la superficie agricola utilizzata complessiva dell'azienda, espressa in ettari e in are, con la distinzione tra le superfici gestite in proprio e quelle in affitto;

- la superficie, espressa in ettari e in are, adibita alle varie colture;

- la superficie, espressa in ettari e in are, per parcella, dei terreni a riposo e il tipo di manto vegetale prescelto;

- quando tali informazioni non siano già state fornite in applicazione dell'articolo 3, secondo trattino, gli estremi catastali delle superfici di cui ai trattini precedenti oppure una documentazione riconosciuta equipollente dall'ente preposto al controllo delle superfici, come ad esempio una carta o una fotografia aerea o spaziale che consenta alle autorità di controllo di individuare con precisione l'ubicazione delle superfici;

- la dichiarazione del richiedente, pena l'inammissibilità della domanda, che la domanda d'aiuto riguarda tutte le superfici delle categorie indicate ai trattini precedenti.

Articolo 10

1. Gli Stati membri di cui agli articoli 4 e 6 istituiscono una procedura di controllo amministrativo e materiale che garantisca il rispetto dei criteri per la concessione dell'aiuto. Essi effettuano controlli casuali per verificare l'esattezza delle domande presentate.

2. I controlli sul posto vertono, in ogni unità amministrativa competente, su almeno il 5 % delle domande presentate.

Articolo 11

Nel corso del controllo di cui all'articolo 10 devono essere visitate tutte le superfici dell'azienda del richiedente e verificate le relative colture.

La superficie dei seminativi ammissibili e dei terreni a riposo deve essere determinata con ogni mezzo appropriato.

Articolo 12

La percentuale di cui all'articolo 10, paragrafo 2 è aumentata del 10 % qualora dal controllo delle domande di aiuto risulti che, in un'unità amministrativa, il 20 % delle domande verificate ha dato luogo a rettifiche a detrimento dei richiedenti. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

1. Il controllo di cui all'articolo 5 è organizzato dagli Stati membri di concerto con la Commissione e prevede un dispositivo di riscontro, mediante telerilevamento, dei piani di utilizzazione 1991 e delle domande di aiuto 1992.

2. Il dispositivo di cui al paragrafo 1 comprende come minimo, per ciascuno Stato membro:

- la selezione di un campione di dichiarazioni da verificare, corrispondente ad almeno l'8 % del totale;

- l'interpretazione fotografica di immagini o fotografie da cui si possano riconoscere i manti vegetali tra il 1991 e il 1992 e che consentano di valutare la superficie di ciascuna delle parcelle da ispezionare;

- la verifica sul posto, ad opera delle autorità competenti, di tutte le domande per le quali non sia possibile accertare l'esattezza delle dichiarazione sulla base dell'interpretazione fotografica.

3. La realizzazione ed il finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 2, secondo trattino, sono a carico della Commissione.

Articolo 14

L'importo massimo dell'aiuto, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91, è stabilito nell'allegato II. Detto importo è convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo valido per i cereali il 1o luglio 1991.

Articolo 15

1. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91, la superficie da considerare ai fini del versamento dell'aiuto è costituita dalle parcelle messe a riposo che raggiungono il limite minimo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto al più tardi il 31 dicembre 1992.

Articolo 16

Se dal controllo risulta nella domanda di aiuto, una sensibile eccedenza, fino al 10 % e di un ettaro al massimo, tra la superficie dichiarata e quella accertata, l'aiuto è calcolato sulla base di quest'ultima, previa deduzione dell'eccedenza constatata.

Se l'eccedenza suddetta è superiore a detti limiti, la domanda è respinta.

Articolo 17

Di ogni ispezione è redatto processo verbale ove vanno indicati, tra l'altro, i motivi del sopralluogo se si applica l'articolo 13, il numero di parcelle ispezionate, quelle che sono state misurate, le tecniche di misurazione impiegate, nonché i motivi per cui la domanda è stata respinta o parzialmente accolta.

Articolo 18

Se il controllo non può essere eseguito per fatto del richiedente, la domanda è respinta. Nel caso di forza maggiore, i relativi elementi probatori devono essere forniti per iscritto dall'interessato nel termine di 10 giorni dalla data della verifica prevista. TITOLO IV Rimborso del prelievo di corresponsabilità riscosso per la campagna 1991/1992

Articolo 19

Ogni imprenditore che abbia presentato domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 8 ha diritto al rimborso del prelievo di corresponsabilità dovuto nel corso della campagna 1991/1992, secondo le modalità definite nel presente titolo.

Articolo 20

1. L'imprenditore di cui all'articolo 19 integra la domanda di aiuto con una domanda di rimborso del prelievo di corresponsabilità trattenuto sui cereali venduti nel corso della campagna 1991/1992. La domanda di rimborso deve essere corredata dai documenti giustificativi comprovanti che l'onere del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è stato sostenuto dal richiedente.

2. La domanda di cui al paragrafo 1 verte sulla totalità dei rimborsi relativi alle vendite di cereali nel corso della campagna 1991/1992. Essa è inoltrata entro il 31 agosto 1992.

3. Il prelievo di corresponsabilità viene rimborsato entro il 31 dicembre 1992. TITOLO V Disposizioni generali

Articolo 21

1. Nel caso di indebito pagamento dell'aiuto e/o di indebito rimborso del prelievo di correspondabilità, i relativi importi sono recuperati, maggiorati di un interesse calcolato in funzione del tempo trascorso tra l'erogazione di tali importi ed il rimborso degli stessi da parte del beneficiario. Gli Stati membri stabiliscono il tasso d'interesse da applicare a questo calcolo, in base ai tassi d'interesse interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato eseguito il versamento ai richiedenti, maggiorato del 2 %.

2. Nel caso di irregolarità grave relativa all'importo del prelievo di corresponsabilità, il richiedente è inoltre escluso dal beneficio del regime previsto dal presente regolamento.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati agli enti o uffici pagatori e da questi dedotti dalle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 22

Gli Stati membri adottano i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare relativi alle verifiche documentali, nonché i provedimenti destinati ad evitare la presentazione di una pluralità di domande per la medesima superficie. A tale scopo, essi provvedono per quanto possibile ad informatizzare i dati risultanti dalle domande di aiuto e dalle domande di rimborso.

Articolo 23

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti emanati in applicazione del presente regolamento. Essi trasmettono inoltre alla Commissione, entro il 31 gennaio 1993, una relazione esauriente in merito all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (5) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. (6) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

ALLEGATO I

Prodotti supplementari ammissibili al regime di ritiro temporaneo di seminativi

Sono ammissibili i seminativi adibiti alle seguenti colture per il raccolto 1991:

Codice NC Designazione delle merci 1001 90 10 Spelta destinata alla semina 1005 10 Granturco destinato alla semina 1007 00 10 Sorgo a grani ibrido destinato alla semina 1201 00 10 Fave di soia destinate alla semina 0713 10 11

0713 10 19 Piselli destinati alla semina 0713 50 10 Fave e favette destinate alla semina 1205 00 10 Semi di ravizzone o di colza destinati alla semina 1206 00 10 Semi di girasole destinati alla semina

(1) GU n. L 84 del 28. 3. 1989, pag. 25.

(2) GU n. L 84 del 28. 3. 1989, pag. 27.

(3) GU n. L 207 del 19. 7. 1989, pag. 14.

ALLEGATO II

A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1703/91, gli importi massimi del premio sono fissati come segue:

in ECU/ha

- Spagna: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 777/89 (1)

Non irrigate

- regioni svantaggiate: 123,8

- altre: 143,3

Irrigate

- coltura estensiva: 228,8

- coltura semi-intensiva: 260,3

- coltura intensiva: 345,3

- Francia: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 778/89 (2): 100

- Italia: Regioni di cui al regolamento (CEE) n. 2157/89 (3): 380

- Portogallo: 100.

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