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Document 31991R1312

Regolamento (CEE) n. 1312/91 della Commissione, del 17 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di olio di girasole alla Romania

OJ L 123, 18.5.1991, p. 40–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1312/oj

31991R1312

Regolamento (CEE) n. 1312/91 della Commissione, del 17 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di olio di girasole alla Romania

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 18/05/1991 pag. 0040 - 0043


REGOLAMENTO (CEE) N. 1312/91 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1991 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio per la fornitura di olio di girasole alla Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Romania e alla Bulgaria; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità;

considerando che la Romania ha chiesto la fornitura di 20 000 t di olio di girasole non raffinato, in considerazione della situazione di emergenza e delle capacità della propria industria di trasformazione; che è opportuno accogliere tale domanda e definire le modalità di fornitura di una prima partita, a titolo sperimentale; che tale prodotto, non disponibile all'intervento, deve essere mobilitato sul mercato comunitario;

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante gara; che tale procedura deve consentire di fissare alle condizioni migliori le spese relative alla fornitura, in primo luogo il prezzo del prodotto, nonché il costo del trasporto fino al luogo di destinazione indicato in Romania;

considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (5);

considerando che, per la determinazione delle spese di fornitura di oli di semi e di costituzione delle cauzioni, nonché al fine di evitare distorsioni del mercato e di carettere monetario, è opportuno applicare i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (7);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Si procede mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio e del presente regolamento, alla fornitura di 5 000 t di olio di girasole greggio (non raffinato) alla Romania.

La fornitura comprende:

1) la mobilitazione sul mercato della Comunità di olio di girasole non raffinato di qualità sana, leale e mercantile con le seguenti caratteristiche:

- acidità (FFA) di base: 2 %, massimo 3 %,

- acqua e impurità: massimo 0,5 %;

2) la consegna della merce sfusa,

- se trasportata per via marittima:

franco molo di sbarco nel porto di Costanta (FRIAL SA, Constanta, tel. 916/833 00)

- se trasportata con altro mezzo di trasporto:

franco luogo di scarico a destinazione (ULCOM SA, Slobozia, Chaussée Amara 3, tel. 910/136 50),

entro il 10 luglio. Articolo 2

1. Gli interessati partecipano alla gara secondo le seguenti modalità:

- le offerte possono essere inviate con lettera raccomandata all'ufficio della Commissione sotto indicato o depositate contro ricevuta; in tal caso esse sono presentate in busta chiusa recante l'indicazione « Aiuto d'urgenza alla Romania - Regolamento (CEE) n. 1312/91 ». Tale busta sigillata è contenuta a sua volta in una busta recante l'indirizzo sotto indicato;

- le offerte possono altresì essere trasmesse mediante telecomunicazione scritta.

Esse devono pervenire o essere depositate in forma integrale entro le ore 12 del 28 maggio 1991, pena l'irricevibilità.

Commissione delle Comunità europee

Divisione Semi oleosi e prodotti proteici

Edificio Loi 120, Ufficio 7/132

Rue de la Loi 200

B - 1049 Bruxelles

(telex AGREC 22037B/25670B)

(telefax Bruxelles 236 43 17/236 20 05)

2. L'offerta è valida soltanto se:

a) reca esatto riferimento alla fornitura di cui all'articolo 1 e al presente regolamento,

b) riporta il nome e l'indirizzo dell'offerente stabilito nella Comunità,

c) riguarda la totalità del quantitativo specificato all'articolo 1,

d) indica un importo in ecu per tonnellata, relativo all'esecuzione dell'intera fornitura. L'offerta indica separatamente le spese di trasporto marittimo,

e) indica il mezzo di trasporto utilizzato, l'indirizzo del magazzino di partenza; in caso di trasporto marittimo, l'indicazione del porto d'imbarco nella Comunità,

f) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 15 ecu per tonnellata a favore della Commissione.

L'offerta non conforme alle disposizioni del presente articolo o contenente disposizioni diverse da quelle stabilite per la gara non è valida. L'offerta non può essere modificata né ritirata. Articolo 3

1. Sulla base delle offerte ricevute,

- la fornitura è aggiudicata all'offerente che abbia indicato l'importo più basso,

- eventualmente, la fornitura può essere aggiudicata, in particolare qualora le offerte presentate siano superiori ai prezzi normalmente praticati sul mercato.

2. Entro i tre giorni lavorativi successivi al termine fissato per la presentazione delle offerte, la Commissione informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, dell'esito della loro partecipazione alla gara. Se del caso, essa comunica immediatamente all'aggiudicatario, mediante telecomunicazione scritta, l'assegnazione della fornitura. Articolo 4

1. In caso di mancato accoglimento dell'offerta o di mancata assegnazione della fornitura, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f) è immediatamente svincolata.

2. Le esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) per l'aggiudicatario: la costituzione della cauzione di fornitura di cui all'articolo 5. Articolo 5

Entro i cinque giorni successivi alla notifica dell'assegnazione della fornitura, l'aggiudicatario trasmette all'organismo indicato all'articolo 6 la prova della costituzione, a favore di detto organismo, di una cauzione di fornitura pari al 10 % dell'importo dell'offerta, conformemente al titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Articolo 6

L'aggiudicatario presenta, entro il 31 agosto 1991, la domanda di pagamento della fornitura all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è situato il magazzino di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e) o dello Stato membro del porto d'imbarco in caso di trasporto per via marittima. La domanda deve essere accompagnata:

- dall'originale del certificato di presa in consegna redatto sul modello che figura in allegato, rilasciato dal rappresentante dell'ente Prodexport SA, Piazza Walter Marcineanu 1, Bucarest (tel. 15 55 95),

- dalla copia del documento di trasporto marittimo,

- dall'attestato rilasciato dall'organismo di cui all'articolo 7 al termine dei controlli.

Il pagamento della fornitura si effettua per la quantità netta indicata nel certificato di presa in consegna. Articolo 7

L'aggiudicatario si sottopone ai controlli effettuati dall'organismo designato dalla Commissione e che gli verrà comunicato per tempo. Ai fini di tale controllo, l'aggiudicatario comunica all'organismo i luoghi di magazzinaggio ed eventualmente di condizionamento del prodotto oggetto della forntitura, nonché il porto d'imbarco, la nave noleggiata e la data di carico. Articolo 8

1. In relazione alla fornitura, l'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste.

Il quantitativo consegnato è considerato soddisfacente se il peso netto constatato all'atto della presa in consegna da parte del beneficiario è inferiore dell'1 % al massimo rispetto al quantitativo previsto.

2. La cauzione di fornitura è svincolata quando l'aggiudicatario presenta all'organismo d'intervento interessato i documenti di cui all'articolo 6. Articolo 9

I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (7) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

ALLEGATO

CERTIFICATO DI PRESA CONSEGNA

Il sottoscritto:

(cognome, nome, ragione sociale)

agente in nome di , per conto del governo

certifica che le merci sopra elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1312/91 della Commissione, sono state prese in consegna:

- Luogo e data della presa in consegna:

- Tipo di prodotto:

- Quantitativo preso in consegna (peso netto in tonnellate):

- Imballaggio:

Osservazioni:

Firma:

Data:

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