EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0439

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

OJ L 237, 24.8.1991, p. 1–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 22 - 44
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 317 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 002 P. 62 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 003 P. 7 - 30

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; abrogato da 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/439/oj

31991L0439

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 24/08/1991 pag. 0001 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 4 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 4 pag. 0022


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida (91/439/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che, ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione;

considerando che una prima tappa in questo senso è stata compiuta con la prima direttiva 80/1263/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1980, relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria(4), che ha definito il modello comunitario di patente nazionale e il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri delle patenti di guida nazionali nonché la sostituzione della patente di quei titolari che trasferiscono la loro residenza normale o il loro luogo di lavoro da uno Stato membro ad un altro; che si devono proseguire i progressi compiuti in tal senso;

considerando che è opportuno adattare il modello comunitario di patente nazionale definito dalla direttiva 80/1263/CEE per tener conto segnatamente dell'armonizzazione delle categorie e delle sottocategorie di veicoli e per facilitare la comprensione delle patenti sia all'interno che all'esterno della Comunità;

considerando che, per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, è necessario fissare condizioni minime per il rilascio della patente di guida;

considerando che l'articolo 3 della direttiva 80/1263/CEE stabilisce che le disposizioni definitive volte a generalizzare nella Comunità le categorie di veicoli di cui all'articolo medesimo, devono essere adottate senza possibilità di deroga, come pure le condizioni di validità delle patenti di guida;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di suddividere tali categorie di veicoli per permettere segnatamente di accedere gradualmente alla guida dei medesimi al fine della sicurezza stradale e per tener conto delle situazioni nazionali esistenti;

considerando che occorre adottare disposizioni specifiche per consentire l'accesso alla guida dei veicoli a persone affette da minorazioni fisiche;

considerando che l'articolo 10 della direttiva 80/1263/CEE prevede una maggiore armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida; che a tal fine occorre definire le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida degli autoveicoli, nonché strutturare

l'esame di guida in funzione di questi concetti e ridefinire le norme minime riguardo ai requisiti fisici e psichici della guida di detti veicoli;

considerando che le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea;

considerando inoltre che, per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I.

2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.

3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.

Articolo 2

1. La sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida figura nell'emblema disegnato a pagina 1 del modello comunitario di patente di guida.

2. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida.

3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono apportare al modello che figura nell'allegato I le modifiche necessarie per l'elaborazione elettronica della patente di guida.

Articolo 3

1. La patente di guida di cui all'articolo 1 autorizza a guidare i veicoli delle seguenti categorie:

categoria A

-motocicli, con o senza sidecar;

categoria B

-autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

-complessi composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 3 500 kg e in cui la massa massima autorizzata del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

categoria B + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio il cui insieme non rientri nella categoria B;

categoria C

-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata superi 3 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria C + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

categoria D

-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

categoria D + E

-complessi di veicoli agganciati composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

2. Nell'ambito delle categorie A, B, B + E, C, C + E, D e D + E può essere rilasciata una patente specifica per guidare i veicoli delle seguenti sottocategorie;

sottocategoria A1

-motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm3, e di potenza massima di 11 kW;

sottocategoria B1

-veicoli a motore a tre e a quattro ruote;

sottocategoria C1

-autoveicoli diversi da quelli della categoria D, la cui massa massima autorizzata supera 3 500 kg senza peraltro eccedere 7 500 kg; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

sottocategoria C1 + E

-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

sottocategoria D1

-autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad 8 ma non supera i 16, sempre escluso il posto del conducente; agli autoveicoli di questa sottocategoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

sottocategoria D1 + E

-complessi di veicoli agganciati composti da una motrice rientrante nella sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg, sempre che:

-la massa massima autorizzata del complesso così formato non superi 12 000 kg e la massa massima del rimorchio non ecceda la massa a vuoto della motrice;

-il rimorchio non sia utilizzato per il trasporto di persone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intende:

-per «veicolo a motore», ogni veicolo munito di un motore di propulsione, che circola su strada con mezzi propri, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie;

-per «triciclo» e «quadriciclo», ogni veicolo rispettivamente a tre o a quattro ruote che rientra nella categoria B, la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o munito di motore termico ad accensione comandata di cilindrata superiore a 50 cm3, o avente altro motore di potenza equivalente. La massa a vuoto non può eccedere 550 kg. La massa a vuoto dei veicoli a propulsione elettrica non deve tener conto della massa delle batterie.

Gli Stati membri possono stabilire norme più rigorose in materia di massa a vuoto e prevederne altre concernenti, per esempio, la cilindrata massima o la potenza;

-per «motociclo», ogni veicolo a due ruote la cui velocità massima, per costruzione, è superiore a 50 km/ora o, se il veicolo è munito di motore termico di propulsione, di cilindrata superiore a 50 cm3. Il sidecar è assimilato a questo tipo di veicolo;

-per «autoveicolo», un veicolo a motore che non sia un motociclo, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di cose, ovvero al traino su strada di veicoli utilizzati per il trasporto di persone o di cose. Questo termine comprende anche i filobus, ossia i veicoli collegati con una rete elettrica che non circolano su rotaie, ma non i trattori agricoli e forestali;

-per «trattore agricolo o forestale», ogni veicolo a motore, su ruote o cingolato, avente almeno due assi, la cui funzione principale risiede nella capacità di traino: specialmente concepito per trainare, spingere, trasportare o azionare macchine, attrezzature o rimorchi destinati ad essere impiegati nelle aziende agrarie o forestali, la cui utilizzazione per il trasporto su strada di persone o di cose o per il traino su strada di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose è solo accessoria.

4. Previa consultazione della Commissione e sempreché ne sia fatta menzione sulla patente, gli Stati membri possono derogare alle velocità indicate al paragrafo 3, secondo e terzo trattino, a condizione di stabilire velocità inferiori.

5. Per la sottocategoria A1, gli Stati membri possono imporre norme restrittive complementari.

6. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono esentare dall'applicazione del presente articolo alcuni tipi particolari di autoveicoli, come i veicoli speciali per minorati fisici.

Articolo 4

1. La patente di guida menziona le condizioni alle quali il conducente è abilitato a condurre.

2. Se, a causa di deficienze fisiche, viene autorizzata la guida soltanto per taluni tipi di veicoli o per veicoli adattati, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 7 verrà effettuata a bordo di un tale veicolo.

Articolo 5

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:

a)la patente per le categorie C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;

b)la patente per le categorie B + E, C + E, D + E può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C o D.

2. La validità della patente di guida è fissata come segue:

a)la patente convalidata per le categorie C + E o D + E è convalidata anche per guidare complessi della categoria B + E;

b)la patente convalidata per la categoria C + E è convalidata anche per la categoria D + E se il suo titolare è già in possesso di patente per la categoria D.

3. Per guidare sul territorio nazionale, gli Stati membri possono accordare la seguente equipollenza:

a)i tricicli e i quadricicli a motore possono essere guidati con una patente della categoria A o A1;

b)i motocicli leggeri possono essere guidati con una patente della categoria B.

4. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare sul loro territorio la guida:

a)di autoveicoli della categoria D1 (non oltre 16 posti a sedere, escluso quello del conducente, e una massa massima autorizzata di 3 500 kg, escluse le attrezzature specializzate destinate al trasporto di minorati fisici) da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di patente di guida della categoria B, sempreché tali autoveicoli siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali e siano guidati da volontari non retribuiti;

b)di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3 500 kg da parte di persone di età non inferiore a 21 anni e in possesso da almeno due anni di una patente di guida della categoria B, sempre che tali autoveicoli siano essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre 9 persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all'uso che è stato loro assegnato.

Articolo 6

1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:

a)16 anni:

-per la sottocategoria A1

-per la sottocategoria B1

b)18 anni:

-per la categoria A; tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/

peso superiore a 0,16 kW/kg), è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;

-per le categorie B, B + E;

-per le categorie C, C + E e per le sottocategorie C1, C1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada(5).

c)21 anni:

-per le categorie D, D + E e le sottocategorie D1, D1 + E, fatte salve le disposizioni previste per la guida di tali autoveicoli dal regolamento (CEE)

n. 3820/85.

2. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lettera b), primo trattino, ultima frase.

3. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni.

Articolo 7

1. Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:

a)al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;

b)alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.

2. Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia.

3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando

tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.

5. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro.

Articolo 8

1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.

2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.

3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.

4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2, la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.

Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro.

5. La sostituzione di una patente di guida in seguito a smarrimento o furto può essere ottenuta presso le autorità competenti dello Stato in cui il titolare ha la propria residenza normale; queste ultime procedono alla sostituzione in base alle informazioni in loro possesso o, se del caso, in base ad un attestato delle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato la patente iniziale.

6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, vengono indicati sulla patente.

Tale sostituzione può essere effettuata solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione. In caso di spostamento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo potrà non applicare le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.

Articolo 10

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri definiscono le equipollenze tra le categorie delle patenti rilasciate anteriormente all'attuazione della presente direttiva e le categorie di cui all'articolo 3.

Previo accordo della Commissione, gli Stati membri hanno facoltà di apportare nelle rispettive legislazioni nazionali le modifiche necessarie all'applicazione del disposto dell'articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 11

Cinque anni dopo la messa in applicazione della presente direttiva e su proposta della Commissione, il Consiglio esamina le disposizioni nazionali relative alle sottocategorie facoltative eventualmente create in conformità dell'articolo 3, ai fini della loro armonizzazione o della loro soppressione.

Articolo 12

1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 1996.

2. Allorché gli Stati membri le adottano, tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono

corredate del riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.

3. Gli Stati membri si assistono reciprocamente nell'applicazione della presente direttiva e si scambiano, se occorre, le informazioni sulle patenti che essi hanno registrato.

Articolo 13

La direttiva 80/1263/CEE è abrogata a decorrere dal

1o luglio 1996.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991.

Per il ConsiglioIl PresidenteH. VAN DEN BROEK

(1)GU n. C 48 del 27. 2. 1989, pag. 1.

(2)GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 40.

(3)GU n. C 159 del 26. 6. 1989, pag. 21.

(4)GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

(5)GU n. L 370 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO COMUNITARIO DELLA PATENTE DI GUIDA 1.Il colore della patente comunitaria è rosa e le sue dimensioni, tutto compreso, sono le seguenti:

-altezza 106 mm

-larghezza 222 mm

2.La patente si compone di 6 pagine:

pagina 1: contiene:

-la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente di guida;

-la menzione dello Stato membro che rilascia la patente (facoltativa);

-la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la patente, come segue:

B:BelgioIRL:Irlanda

DK:DanimarcaI:Italia

D:GermaniaL:Lussemburgo

GR:GreciaNL:Paesi Bassi

E:SpagnaP:Portogallo

F:FranciaUK:Regno Unito

-la dicitura «patente di guida», stampata in grassetto nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente. Essa è apposta in caratteri piccoli, dopo adeguato spazio, nelle altre lingue delle Comunità europee;

-la dicitura «modello delle Comunità europee», stampata nella(e) lingua(e) dello Stato membro che rilascia la patente.

pagina 2: contiene:

1.cognome del titolare

2.nome del titolare

3.data e luogo di nascita del titolare

4.designazione dell'autorità competente che rilascia la patente (nonché luogo e data di rilascio e timbro dell'autorità)

5.numero della patente

6.fotografia del titolare

7.firma del titolare

8.residenza, domicilio o indirizzo postale (menzione facoltativa)

pagine 3 e 4:

contengono le (sotto)categorie di autoveicoli, la data di rilascio della (sotto)categoria, il periodo di validità, il timbro dell'autorità (bollo, ecc.), le eventuali indicazioni addizionali o restrittive sotto forma codificata rispetto a ciascuna (sotto)categoria in questione.

Le sottocategorie non previste nella legislazione nazionale di uno Stato membro possono non essere menzionate sulla patente di guida rilasciata da tale Stato membro.

I codici utilizzati a pagina 4 saranno stabiliti come segue:

-codici da 1 a 99:

codici comunitari armonizzati

-codici 100 e oltre:

codici nazionali validi unicamente per circolare nel territorio dello Stato che ha rilasciato la patente.

La data del primo rilascio di ciascuna categoria deve essere ritrascritta a pagina 3 all'atto di qualsiasi sostituzione o scambio successivo.

pagina 5:

questa pagina può contenere qualsiasi informazione, come ad esempio:

-gli eventuali periodi di decadenza del diritto di guidare,

-le infrazioni gravi commesse nel territorio dello Stato di residenza normale e prese in considerazione nell'ambito del sistema di controllo del conducente vigente in tale Stato.

pagina 6: contiene:

-le convalide limitate al territorio dello Stato che le ha accordate per equipollenza o per categorie di autoveicoli non comprese nella presente direttiva (nonché le date di rilascio e di validità, ecc.);

-gli spazi riservati all'iscrizione (facoltativa) dei cambiamenti di residenza del titolare.

3.Le scritte che figurano sulle pagine diverse da pagina 1 sono redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la patente.

Lo Stato membro che desideri redigere tali scritte in una lingua nazionale diversa dalle lingue seguenti (danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco), redigerà una versione bilingue della patente utilizzando una delle suddette lingue, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

4.Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare:

-nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza

-nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio

sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.

In deroga al punto 2, le patenti di guida rilasciate dal Regno Unito potranno non contenere la fotografia del titolare per un periodo massimo di 10 anni dopo l'adozione della presente direttiva.

ALLEGATO II

I.CONOSCENZE, CAPACITÀ E COMPORTAMENTI LEGATI ALLA GUIDA DI UN AUTOVEICOLO

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le seguenti disposizioni valgono sia per le categorie che le sottocategorie, tranne quando queste ultime sono esplicitamente menzionate.

1.Preambolo

I conducenti di qualsiasi veicolo a motore dovranno avere, ai fini di una guida sicura, le conoscenze, le capacità e i comportamenti che consentano loro di:

-riconoscere i pericoli generati dalla circolazione e valutarne la gravità;

-avere la perfetta padronanza del loro veicolo per non dar luogo a situazioni pericolose e reagire in maniera adeguata qualora tali situazioni si presentino;

-osservare le norme di legge in materia di circolazione stradale, segnatamente quelle che hanno lo scopo di prevenire gli incidenti stradali e di garantire la scorrevolezza del traffico;

-individuare i difetti tecnici più importanti del loro veicolo, segnatamente quelli che pregiudicano la sicurezza, e provvedere a che vi sia posto opportuno rimedio;

-tener conto di tutti i fattori che influiscono sul comportamento dei conducenti (alcole, fatica, difetti della vista, ecc.) per conservare appieno l'uso delle capacità necessarie alla sicurezza della guida;

-contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti, in particolare dei più deboli e dei più esposti, mediante un atteggiamento attento alla personalità altrui.

2.Conoscenze

I conducenti dovranno poter dimostrare di possedere una conoscenza ed una buona comprensione nei seguenti campi:

2.1l'importanza della vigilanza e degli atteggiamenti nei confronti degli altri utenti;

2.2.gli elementi meccanici legati alla sicurezza della guida; poter riconoscere le difettosità più correnti che possono pregiudicare, segnatamente, il sistema di direzione (sterzo), di sospensione, di frenatura, i pneumatici, le luci, i proiettori, gli indicatori di direzione, i catadiottri, i retrovisori, i tergicristalli, i lavavetri, il sistema di scappamento e le cinture di sicurezza;

2.3.i più importanti principi relativi all'osservanza delle distanze di sicurezza tra veicoli, alla distanza di frenatura e alla tenuta di strada del veicolo in varie condizioni meteorologiche e secondo lo stato delle carreggiate;

2.4.le funzioni di percezione, valutazione e decisione, in particolare tempi di reazione, e le modifiche nel comportamento del conducente, legate agli effetti dell'alcole, delle droghe e dei medicinali, degli stati emotivi e della stanchezza;

2.5.i rischi specifici legati all'inesperienza degli altri utenti della strada, alle categorie di utenti più esposte, come i bambini, i pedoni, i ciclisti e le persone che hanno una mobilità ridotta;

2.6.i rischi inerenti alla circolazione ed alla guida dei vari tipi di veicoli e alle diverse condizioni di visibilità dei loro conducenti;

2.7.i rischi legati ai diversi stati della carreggiata, e segnatamente alle loro variazioni con le condizioni atmosferiche, con l'ora del giorno o della notte;

2.8.le caratteristiche dei diversi tipi di strade e le disposizioni di legge che ne derivano;

2.9.i dispositivi di sicurezza dei veicoli, segnatamente l'utilizzazione delle cinture di sicurezza e i dispositivi di sicurezza riguardanti i bambini;

2.10.le norme di utilizzazione del veicolo in relazione con l'ambiente (uso appropriato del segnalatore acustico, consumo moderato di carburante, limitazione delle emissioni inquinanti, ecc.);

2.11.le norme di legge in materia di circolazione stradale, in particolare quelle riguardanti la segnaletica, le regole di precedenza e le limitazioni di velocità;

2.12.la normativa relativa ai documenti amministrativi connessi con l'utilizzazione del veicolo;

2.13.le disposizioni generali indicanti quale comportamento deve adottare il conducente in caso di incidente (collocare segnali, avvertire o dare l'allarme) nonché le misure che esso può prendere, se del caso, per soccorrere le vittime di incidenti stradali;

2.14.i fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate.

3.Capacità

Le prescrizioni che seguono valgono sempreché siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

3.1.I conducenti dovranno essere capaci di prepararsi ad una guida sicura:

3.1.1.verificando lo stato dei pneumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico;

3.1.2.effettuando le necessarie regolazioni al fine di assumere una posizione corretta al posto di guida;

3.1.3.regolando i retrovisori e aggiustando la cintura di sicurezza;

3.1.4.controllando la chiusura delle porte.

3.2.I conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo:

-il volante

-l'acceleratore

-la frizione

-ilcambio

-il freno a mano e a pedale

nelle seguenti condizioni:

3.2.1.avviando il motore e partendo senza scosse (sia in piano, che in salita o in discesa);

3.2.2.accelerando fino ad una velocità conveniente mantenendo il veicolo su una traiettoria rettilinea anche durante i cambi di velocità;

3.2.3.adattando la velocità al momento di un cambio di direzione ad un incrocio a destra o a sinistra, eventualmente in spazi limitati, e controllando la traiettoria del veicolo;

3.2.4.effettuando una retromarcia, mantenendo una traiettoria rettilinea ed utilizzando la corsia adatta per effettuare la svolta a destra o a sinistra ad un incrocio;

3.2.5.invertendo la marcia utilizzando la marcia avanti e la retromarcia;

3.2.6.frenando per arrestarsi con precisione, utilizzando, se necessario, la capacità massima di frenatura del veicolo;

3.2.7.parcheggiando il veicolo e lasciando un posto di parcheggio (parellelo, obliquo o perpendicolare) in marcia avanti e in retromarcia, sia in piano che in salita e in discesa.

3.3.Nelle condizioni indicate al punto 3.2, i conducenti dovranno essere capaci di utilizzare i seguenti comandi secondari del veicolo: tergicristalli, lavavetri, dispositivi antiappannamento e di regolazione dell'aerazione o del riscaldamento, illuminazione, ecc.

4.Comportamenti

4.1.I conducenti dovranno poter effettuare tutte le manovre ordinarie in situazioni di circolazione normali, con perfetta sicurezza, osservando tutte le precauzioni richieste:

4.1.1.facendo attenzione (anche con l'aiuto dei retrovisori) al profilo della strada, alla segnaletica, ai rischi presenti o prevedibili;

4.1.2.comunicando con gli altri utenti della strada mediante i segnali autorizzati;

4.1.3.reagendo efficacemente in caso di pericolo alle effettive situazioni di rischio;

4.1.4.rispettando le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale nonché le istruzioni delle persone autorizzate a regolare la circolazione;

4.1.5.rispettando gli altri utenti della strada.

4.2.I conducenti dovranno inoltre possedere, in talune situazioni del traffico, la capacità richiesta per potere con tutta sicurezza:

4.2.1.lasciare il ciglio del marciapiede e/o il posto di parcheggio;

4.2.2.circolare occupando una corretta posizione sulla carreggiata ed adattando la velocità alle condizioni del traffico e al tracciato della strada;

4.2.3.mantenere le distanze tra veicoli;

4.2.4.cambiare corsia;

4.2.5.superare veicoli in parcheggio ed in sosta, come pure ostacoli vari;

4.2.6.incrociare veicoli, anche in passaggi stretti;

4.2.7.effettuare sorpassi in varie situazioni;

4.2.8.abbordare ed attraversare passaggi a livello;

4.2.9.abbordare ed attraversare intersezioni;

4.2.10.effettuare la svolta a destra e a sinistra alle intersezioni o per lasciare la carreggiata;

4.2.11.prendere le necessarie precauzioni lasciando il veicolo.

5.Prescrizioni specifiche per la guida dei veicoli delle categorie A, B, C, D, B+E, C+E e D+E

5.1.Categoria A

I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno inoltre saper:

5.1.1.aggiustare il casco e verificare gli altri dispositivi di sicurezza propri di questo tipo di veicolo;

5.1.2.sollevare il cavalletto centrale o la stampella laterale del motociclo e spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto;

5.1.3.posteggiare la motocicletta issandola sul cavalletto o sulla stampella;

5.1.4.effettuare un'inversione ad U;

5.1.5.conservare l'equilibrio del veicolo a varie velocità, anche a bassa velocità, e in svariate situazioni di guida, anche in occasione del trasporto di un passeggero;

5.1.6.inclinare in curva.

5.2.Categorie C, D, C+E e D+E

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:

5.2.1.ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;

5.2.2.influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;

5.2.3.normativa in materia di pesi e dimensioni;

5.2.4.normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione del cronotachigrafo;

5.2.5.principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore;

5.2.6.precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango;

5.2.7.lettura di una carta stradale.

Inoltre, essi dovranno essere capaci di:

5.2.8.verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);

5.2.9.utilizzare i vari sistemi di frenatura;

5.2.10.utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;

5.2.11.adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore del medesimo.

5.3.Categorie B, B+E, C, C+E e D+E

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:

5.3.1.conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.

5.4.Categorie B+E, C+E e D+E

I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:

5.4.1.procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima.

5.5.Categoria D

I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:

5.5.1.delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;

5.5.2.del comportamento da assumere in caso di incidente;

5.5.3.essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo.

6.Utilizzazione del veicolo

Ogni conducente dovrà saper utilizzare il proprio veicolo su vari tipi di strade, tanto in zona urbana quanto in aperta campagna, in svariate condizioni (atmosferiche, di luminosità, di densità di traffico, ecc.)

II.REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA Gli Stati membri adotteranno le necessarie disposizioni per accertare che i futuri conducenti abbiano effettivamente le conoscenze, le capacità e i comportamenti connessi con la guida di un autoveicolo. L'esame istituito a tal fine dovrà comportare:

-una prova di verifica delle conoscenze;

-una prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

Tale esame dovrà svolgersi nelle condizioni indicate in appresso.

7.Prova di verifica delle conoscenze

7.1.Forma

La forma sarà scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possegga le necessarie conoscenze relative alle materie indicate nei punti 2 e 5 del presente allegato.

Il candidato ad una categoria di patente che sia già titolare di un'altra categoria può essere dispensato dalle disposizioni comuni di cui al punto 7 del presente allegato.

7.2.Contenuto della prova riguardante tutte le categorie di veicoli

Nell'elenco che segue, si fa riferimento al punto 2 del presente allegato.

7.2.1.La prova verterà obbligatoriamente su ciascuno dei punti elencati nell'ambito dei seguenti argomenti, mentre il contenuto per singolo punto è lasciato all'iniziativa di ciascuno Stato membro.

7.2.1.1.norme di legge in materia di circolazione stradale

punto 2.11;

7.2.1.2.il conducente

punti 2.1 e 2.4;

7.2.1.3.la strada

punti 2.3, 2.7 e 2.8;

7.2.1.4.gli altri utenti della strada

punti 2.5 e 2.6;

7.2.1.5.regolamento generale e varie

punti 2.12, 2.13 e 2.14.

7.2.2.La prova prevista al precedente punto 7.2.1 sarà integrata da un controllo aleatorio relativamente ad uno dei punti seguenti: 2.2, 2.9 e 2.10 concernenti il veicolo.

7.3.Disposizioni specifiche riguardanti le categorie C, D, C + E e D + E

La prova prevista al precedente punto 7.2 sarà integrata per i candidati alla guida dei veicoli delle categorie C, D, C + E e D + E:

7.3.1.da un controllo obbligatorio concernente i seguenti punti che si riferiscono al punto 5 del presente allegato.

7.3.1.1.Categorie C, D, C + E e D + E

punti 5.2.3 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E), 5.2.4 (eccettuata l'utilizzazione del cronotachigrafo prevista al punto 9.1.3.1) e 5.2.5 (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E)

7.3.1.2.Categoria D

punti 5.5.1 e 5.5.2

7.3.2.da un controllo aleatorio vertente su uno dei punti seguenti: 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.6.

8.Prova di controllo delle capacità e dei comportamenti

8.1.Veicolo e suo equipaggiamento

8.1.1.La guida di un veicolo munito di cambio di velocità manuale è subordinata al superamento di un esame di controllo delle capacità e dei comportamenti, sostenuto su un veicolo munito di cambio di velocità manuale.

Se il candidato sostiene l'esame di controllo delle capacità e dei comportamenti su un veicolo munito di cambio di velocità automatico, ciò deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame. Ogni patente di guida recante tale menzione potrà essere utilizzata solo per la guida di un veicolo munito di cambio di velocità automatico.

Per «veicolo munito di cambio di velocità automatico» si intende un veicolo nel quale solo un'azione sull'acceleratore o sul freno permette di far variare la demoltiplicazione tra motore e ruote.

8.1.2.I veicoli sui quali devono essere sostenute le prove di controllo delle capacità e dei comportamenti devono soddisfare i seguenti criteri minimi. Gli Stati membri possono prevedere requisiti più vincolanti per tali criteri o aggiungerne altri.

Categoria A

-accesso graduale [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, prima frase]: motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cm3 che raggiunge una velocità di almeno 100 km/h;

-accesso diretto [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, seconda frase]: motociclo senza sidecar avente una potenza di almeno 35 kW;

Categoria B

veicolo della categoria B a 4 ruote, che deve poter raggiungere la velocità di almeno 100 km/h;

Categoria B + E

complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1 000 kg, che raggiunge la velocità di 100 km/h e che non rientra nella categoria B;

Categoria C

veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10 000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocità di 80 km/h;

Categoria C + E

vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18 000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18 000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Categoria D

veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Categoria D + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1 250 kg e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Sottocategorie facoltative

Sottocategoria A1

motociclo senza sidecar con cilindrata non inferiore a 75 cm3;

Sottocategoria B1

triciclo o quadriciclo a motore che deve raggiungere una velocità di almeno 60 km/h;

Sottocategoria C1

veicolo della sottocategoria C1 la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 4 000 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Sottocategoria C1 + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è di almeno 2 000 kg, con una lunghezza di almeno 8 metri e che raggiunge una velocità di almeno 80 km/h;

Sottocategoria D1

veicolo della sottocategoria D1 che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;

Sottocategoria D1 + E

complesso costituito da un veicolo d'esame della sottocategoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non è inferiore a 1 250 kg e che deve raggiungere la velocità di almeno 80 km/h.

8.2.Capacità e comportamenti che saranno verificati in sede di prova

Le seguenti disposizioni valgono sempre che siano compatibili con le caratteristiche del veicolo.

8.2.1.Preparazione del veicolo

I candidati dovranno dimostrare di essere capaci di accingersi ad una guida sicura soddisfacendo obbligatoriamente alle prescrizioni seguenti che si riferiscono al punto 3.1 del presente allegato. Punti 3.1.2, 3.1.3 (per quanto riguarda la cintura di sicurezza, soltanto se prevista dalla legislazione) e 3.1.4.

8.2.2.Padronanza tecnica del veicolo

I candidati sovranno dimostrare di essere capaci di utilizzare i comandi del veicolo soddisfacendo obbligatoriamente all'effettuazione corretta delle seguenti operazioni e manovre che si riferiscono al punto 3.2 del presente allegato. Punti 3.2.1 (partenza in piano e, possibilmente, in salita), 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.6 (eccettuata l'utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo che è prevista al punto 10.1.1).

Le manovre di cui ai punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.7 saranno esaminate per sondaggio (almeno due manovre sull'insieme dei tre punti, una delle quali comportante una retromarcia). Le manovre previste al punto 3.2.5 potranno non essere verificate per le categorie di veicoli C, D, B + E,

C + E e D + E. I candidati al conseguimento di una patente per queste ultime categorie dovranno effettuare obbligatoriamente una retromarcia, descrivendo una curva il cui tracciato sarà lasciato all'iniziativa degli Stati membri.

8.2.3.Comportamenti nel traffico

I candidati dovranno effettuare obbligatoriamente tutte le seguenti operazioni che si riferiscono al paragrafo 4 del presente allegato in normali situazioni di circolazione, con perfetta sicurezza e con le precauzioni richieste. Punti 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9 e 4.2.10, nonché le operazioni previste ai punti 4.2.6, 4.2.7 e 4.2.8 qualora se ne presenti l'occasione.

8.3.Disposizioni specifiche concernenti le categorie A, C, D, C + E, D + E

I candidati alla guida dei veicoli delle categorie A, C, D, C + E e D + E dovranno effettuare obbligatoriamente, oltre alle operazioni suindicate, quelle che si riferiscono al punto 5 del presente allegato e che sono riportate qui di seguito.

8.3.1.Categoria A

Punti 5.1.2 (sollevare il cavalletto di stazionamento o la stampella laterale della moto ed eventualmente spostare il veicolo senza l'ausilio del motore, camminandovi accanto), 5.1.3 e 5.1.6. L'aggiustamento del casco sarà verificato qualora il casco sia obbligatorio per legge. Per le verifiche di cui al punto 5.1.1 si procederà in modo aleatorio. La conservazione dell'equilibrio (punto 5.1.5) verrà verificata obbligatoriamente a varie velocità, anche a bassa velocità, e in svariate situazioni di guida, ad eccezione del trasporto di passeggeri di cui al punto 9.1.2.1.

8.3.2.Categorie C, D, C + E, D + E

Punti 5.2.8, 5.2.9 (salvo C1 e D1), 5.2.10 (salvo C1 e D1) e 5.2.11 (salvo C1 e D1).

8.3.3.Categoria D

Punto 5.5.3.

9.Prova di verifica delle conoscenze o prova di controllo delle capacità e dei comportamenti

9.1.Le capacità ed i comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati saranno oggetto di esame obbligatorio, ma è lasciato all'iniziativa degli Stati membri fissare se lo saranno nel corso della prova di verifica delle conoscenze o nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti.

9.1.1.Tutte le categorie

9.1.1.1.verifiche, aleatorie, dello stato: dei penumatici, delle luci e dei proiettori, dei catadiottri, del sistema di direzione, dei freni, degli indicatori di direzione e del segnalatore acustico.

9.1.1.2.necessarie precauzioni da prendere lasciando il veicolo.

9.1.2.Categoria A

9.1.2.1.conservazione dell'equilibrio in caso di trasporto di un passeggero.

9.1.3.Categorie C, D, C + E, D + E

9.1.3.1.utilizzazione del cronotachigrafo.

9.1.4.Categoria C + E

9.1.4.1.agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e suo sganciamento da quest'ultima;

9.1.4.2.sicurezza del carico del veicolo.

10.Prova facoltativa di controllo delle capacità e dei comportamenti

Nel corso della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti potranno essere esaminati capacità e comportamenti dei candidati nei campi in appresso indicati.

10.1.Tutte le categorie

10.1.1.utilizzazione della capacità massima di frenatura del veicolo.

10.2.Categoria A

10.2.1.inversione di marcia aU.

10.3.La lettura di una carta stradale potrà essere controllata in sede di prova di verifica delle conoscenze o in sede di prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (salvo per C1,

C1 + E, D1 e D1 + E).

11.Valutazione della prova di controllo delle capacità e dei comportamenti

In ciascuna delle situazioni di guida, la valutazione verterà sull'abilità dimostrata dal candidato nel manovrare i diversi comandi del veicolo e sulla padronanza di cui lo stesso darà prova nell'inserirsi nella circolazione con perfetta sicurezza. Nel corso della prova, l'esaminatore dovrà avvertire una sensazione di sicurezza. Gli errori di guida o un comportamento pericoloso che pregiudichino la sicurezza immediata del veicolo d'esame, dei suoi passeggeri o degli altri utenti della strada, che abbiano richiesto o meno l'intervento dell'esaminatore o dell'accompagnatore, comporteranno il fallimento della prova. L'esaminatore sarà tuttavia libero di decidere se convenga o meno condurre a termine la prova pratica.

Gli esaminatori devono aver ricevuto una formazione per valutare correttamente la capacità dei candidati a guidare con tutta sicurezza. Il lavoro degli esaminatori deve essere controllato e supervisionato da un'autorità autorizzata dallo Stato membro affinché le disposizioni relative alla valutazione degli errori vengano applicate correttamente ed in modo omogeneo, conformemente alle norme definite nel presente allegato.

12.Durata dell'esame

La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per la valutazione delle capacità e dei comportamenti prescritta ai precedenti punti 8 e 9. Il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non dovrà in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le categorie A, B, B + E, e 45 minuti per le altre categorie.

13.Luogo dell'esame

La parte dell'esame destinata a valutare la padronanza tecnica del veicolo può svolgersi su un terreno speciale. Quella destinata a valutare i comportamenti nella circolazione avrà luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati, su strade di rapido transito e su autostrade, nonché sulle strade urbane, presentanti i vari tipi di difficoltà che un conducente potrebbe incontrare. È auspicabile che l'esame possa svolgersi in diverse condizioni di densità del traffico.

14.I veicoli utilizzati per la prova di verifica dei comportamenti e delle capacità messi in circolazione anteriormente al 31 luglio 1991 potranno essere utilizzati dopo tale data soltanto per un periodo di tempo non superiore a tre anni se non sono conformi ai criteri fissati per simili veicoli nel presente allegato, punto 8.1.2.

ALLEGATO III

NORME MINIME CONCERNENTI L'IDONEITÀ FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE DEFINIZIONI

1.Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

1.1.Gruppo 1

conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

1.2.Gruppo 2

conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e

D1 + E

1.3.La legislazione nazionale potrà prevedere disposizioni al fine di applicare ai conducenti di veicoli rientranti nella categoria B e che utilizzano la patente di guida per scopi professionali (taxi, ambulanze, ecc.) le disposizioni previste nel presente allegato per i conducenti del gruppo 2.

2.Per analogia, i candidati al rilascio o al rinnovo di una patente di guida sono classificati nel gruppo cui apparterranno quando il permesso sarà rilasciato o rinnovato.

ESAMI MEDICI

3.Gruppo 1

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.

4.Gruppo 2

i candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale.

5.Gli Stati membri potranno esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.

VISTA

6.Il candidato alla patente di guida dovrà sottoporsi ad esami appropriati per accertare la compatibilità della sua acutezza visiva con la guida dei veicoli a motore. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista sia adeguata, il candidato dovrà essere esaminato da una autorità medica competente. Durante questo esame, l'attenzione dovrà essere rivolta in particolare sulla acutezza visiva, sul campo visivo, sulla visione crepuscolare e sulle malattie progressive degli occhi.

Le lenti intraoculari non devono essere considerate lenti correttive ai fini del presente allegato.

Gruppo 1

6.1.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una acutezza visiva binoculare, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,5 utilizzando i due occhi insieme. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se dall'esame medico risulta che il campo visivo è inferiore a 120° sul piano orizzontale salvo casi eccezionali debitamente giustificati da parere medico favorevole e da prova pratica positiva, o che l'interessato è colpito da un'altra affezione della vista tale da pregiudicare la sicurezza della guida. Qualora si scopra o si accerti una malattia degli occhi progressiva, la patente potrà essere rilasciata o rinnovata con esame periodico praticato da un'autorità medica competente.

6.2.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida che ha una perdita funzionale totale della vista di un occhio o che utilizza soltanto un occhio, per esempio in caso di diplopia, deve avere una acutezza visiva di almeno 0,6, se del caso con correzione ottica. L'autorità medica competente dovrà certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo abbastanza lungo perché l'interessato vi si sia adattato e che l'acutezza visiva di tale occhio è normale.

Gruppo 2

6.3.Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva dei due occhi, se del caso con correzione ottica, di almeno 0,8 per l'occhio più sano e di almeno 0,5 per l'occhio meno sano. Se i valori di 0,8 e 0,5 sono raggiunti con correzione ottica, l'acutezza non corretta di ogni occhio deve essere pari a 0,05, oppure la correzione dell'acutezza minima (0,8 e 0,5) deve essere ottenuta con lenti la cui potenza non può superare più o meno 4 diottrie oppure con l'ausilio di lenti a contatto (visione non corretta = 0,05). La correzione deve essere ben tollerata. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata se il candidato o il conducente non ha un campo visivo binoculare normale oppure se è colpito da diplopia.

UDITO

7.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo 2, con parere dell'autorità medica competente; l'esame medico terrà conto, segnatamente, delle possibilità di compensazione.

MINORATI DELL'APPARATO LOCOMOTORE

8.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da affezioni o anomalie del sistema locomotore, che rendano pericolosa la guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

8.1.La patente di guida con condizioni restrittive può essere rilasciata, se del caso, previo esame di un'autorità medica competente, al candidato o conducente fisicamente minorato. Il parere deve basarsi su una valutazione medica dell'affezione o dell'anomalia in questione ed eventualmente su una prova pratica; deve essere completato con l'indicazione del tipo di adattamento di cui il veicolo deve essere dotato, nonché della necessità o meno dell'uso di un apparecchio ortopedico, sempre che dalla prova di controllo delle capacità e del comportamento risulti che con tali dispositivi la guida non è pericolosa.

8.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato colpito da una affezione evolutiva con la riserva che l'interessato si sottoponga a controlli periodici per accertare se sia sempre capace di guidare il veicolo con piena sicurezza.

La patente di guida senza controllo medico regolare può essere rilasciata o rinnovata quando la minorazione si sia stabilizzata.

Gruppo 2

8.3.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9.Le affezioni che possono esporre il conducente o candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa mancanza del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

Gruppo 1

9.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

9.2.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

9.3.Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa sarà valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

9.4.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato a un parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

Gruppo 2

9.5.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DIABETE MELLITO

10.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

Gruppo 2

10.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

MALATTIE NEUROLOGICHE

11.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da un'affezione neurologica grave, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato.

A tal fine, i disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori sensitivi, sensoriali, tropici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento, saranno considerati in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida potrà in tal caso essere subordinato ad esami periodici ove sussista un rischio di aggravamento.

12.Le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore.

Gruppo 1

12.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, con esame effettuato da un'autorità medica competente e controllo medico regolare. Quest'ultima valuterà la natura reale dell'epilessia o gli altri disturbi della coscienza, la sua forma e la sua evoluzione clinica (per esempio, nessuna crisi da due anni), il trattamento seguito e i risultati terapeutici.

Gruppo 2

12.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che presenti o possa presentare crisi di epilessia o altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza.

TURBE PSICHICHE

Gruppo 1

13.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

-colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumatismi o interventi neurochirurgici;

-colpito da ritardo mentale grave;

-colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità

salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con un controllo medico regolare.

Gruppo 2

13.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

ALCOLE

14.Il consumo di alcole costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

Gruppo 1

14.1.La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcole.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza nei confronti dell'alcole, al termine di un periodo constatato di astinenza e con parere di un medico autorizzato e un controllo medico regolare.

Gruppo 2

14.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

DROGHE E MEDICINALI

15.Abuso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza nei confronti di sostanze psicotrope, o che, pur non essendone dipendente, ne faccia regolarmente abuso, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

Consumo regolare

Gruppo 1

15.1.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che consumi regolarmente sostanze psicotrope, di qualsiasi forma, capaci di compromettere la sua capacità a guidare senza pericolo, nel caso in cui la quantità assorbita sia tale da avere un'influenza nefasta sulla guida. Lo stesso vale per qualsiasi altro medicinale o associazione di medicinali che abbiano influenza sull'idoneità alla guida.

Gruppo 2

15.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

AFFEZIONI RENALI

Gruppo 1

16.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che soffra di insufficienza renale grave, con parere di un medico autorizzato e a condizione che l'interessato sia sottoposto a controlli medici periodici.

Gruppo 2

16.2.La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che soffra d'insufficienza renale grave irreversibile, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati con parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

DISPOSIZIONI VARIE

Gruppo 1

17.1.La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo o un innesto artificiale avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare.

Gruppo 2

17.2.L'autorità medica competente terrà in debito conto i rischi e i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

18.In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da una affezione non indicata nei paragrafi precedenti, che possa costituire o determinare una incapacità funzionale tale da compromettere la sicurezza stradale al momento della guida di un veicolo a motore, salvo nel caso in cui la domanda sia appoggiata dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente con controllo medico regolare.

Top