EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3201

Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

OJ L 309, 8.11.1990, p. 1–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 41 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 41 - 125

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; abrogato da 32002R0753

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3201/oj

31990R3201

Regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 08/11/1990 pag. 0001 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 35 pag. 0041
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 35 pag. 0041


REGOLAMENTO (CEE) N. 3201/90 DELLA COMMISSONE del 16 ottobre 1990 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istiuisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90(2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5, e l'articolo 81,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio(3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3886/89(4), stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ; che è necessario adottare modalità di applicazione recanti le necessarie precisazioni e norme specifiche di attuazione dei principi enunciati dal predetto regolamento, dal regolamento (CEE) n. 822/87 e dal regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2043/89(6) ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione, del 26 marzo 1981, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2776/90(8), è stato ripetutamente modificato ;

che, ai fini di una maggiore chiarezza e in occasione di nuove modifiche, è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile ;

considerando che, in sede di applicazione delle norme per la designazione e la presentazione dei vini, è opportuno basarsi sulle tradizioni e sugli usi delle regioni viticole della Comunità, sempreché tali tradizioni ed usi siano compatibili con i principi di un mercato unico ; che inoltre è opportuno evitare ogni possibilità di confusione nell'impiego dei termini che compaiono sulle etichette e offrire al consumatore informazioni quanto più possibile chiare e complete, nei limiti consentiti dalle dimensioni delle etichette ;

considerando che, onde concedere all'imbottigliatore una certa libertà per quanto riguarda il modo di presentare le indicazioni obbligatorie sulle etichette e per consentire l'impiego di etichette supplementari per tutte le indicazioni obbligatorie prescritte per i vini importati, è opportuno prevedere che dette indicazioni obbligatorie vengano raggruppate nello stesso campo visivo e non più su una sola ed unica etichetta ;

considerando che talune indicazioni e precisazioni hanno valore commerciale o possono rafforzare il prestigio del prodotto senza peraltro essere assolutamente necessarie ; che sembra opportuno consentirle nella misura in cui sono giustificate e non creano malintesi circa la qualità del prodotto ; che, dato il carattere specifico di talune di queste indicazioni, appare tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di limitare le facoltà concesse agli interessati ;

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore sulla provenienza dei vini risultanti dalla mescolanza di uve o dal taglio di prodotti originari di più Stati membri, occorre prescrivere l'altezza dei caratteri utilizzati per l'indicazione dei termini vino di vari paesi della Comunità europea ; che la stessa considerazione vale per l'indicazione dei termini analoghi per i vini da tavola vinificati in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state raccolte le uve ; che occorre, inoltre, mediante opportune disposizioni relative all'altezza massima dei caratteri, evitare la possibiltà di confusione tra alcuni vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica e i vini di qualità prodotti in regioni determinate, nel prosieguo denominati v.q.p.r.d.;

considerando che, onde faciltare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno pubblicare un elenco delle diciture relative a una qualità superiore dei vini importati, riconosciute dalla Comunità alle condizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 ;

considerando che, per evitare che il consumatore sia indotto in errore sulla qualità di un vino importato nella Comunità è d'uopo evitare che, sull'etichetta di un vino importato, la traduzione di un'indicazione relativa ad una qualità superiore sia identica ad una dicitura in lingua tedesca utilizzata conformemente alla normativa comunitaria ;

considerando che il volume nominale dei recipienti che possono essere utilizzati per il condizionamento dei vini e dei mosti di uve negli scambi intracomunitari, è disciplinato dalla direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati(9), modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE(10) ; che è opportuno precisare le modalità per l'indicazione sull'etichetta del volume nominale dei prodotti interessati ; che, per consentire lo smaltimento dei prodotti già condizionati, occorre prevedere che tali prodotti non possono più essere utilizzati dopo lo scadere dei periodi transitori fissati da tale direttiva ;

considerando che, ai fini di una migliore informazione del consumatore, in caso di imbottigliamento per conto terzi occorre precisare che, con la dicitura imbottigliato per . . ., deve essere indicato il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento(11) ; che, se uno Stato membro ha previsto, in caso di imbottigliamento per conto terzi, l'indicazione obbligatoria del nome di chi ha effettuato tale imbottigliamento, occorre distinguere, mediante esplicite indicazioni, tra l'imbottigliatore e la persona che ha proceduto per suo conto all'operazione ;

considerando che occorre precisare la formulazione delle indicazioni che figurano sull'etichetta, relative al nome o alla ragione sociale dell'imbottigliatore, allo speditore, a una persona fisica o giuridica o a un gruppo di tali persone, contenenti termini che si riferiscano ad un'azienda agricola ; considerando che, per evitare un'errata opinione del consumatore sul paese in cui è stato effettuato l'imbottigliamento del prodotto, occorrerebbe precisare la o le lingue ufficiali da utilizzare per l'indicazione dei termini che sull'etichetta devono precedere il nome e la ragione sociale dell'imbottigliatore ;

considerando che l'indicazione dello Stato membro in cui il vino è stato imbottigliato è divenuta obbligatoria ; che occorre pertanto precisare il modo in cui tale indicazione deve figurare sull'etichettatura ; che è stata ammessa la possibilità di esprimere talune indicazioni per mezzo di un codice ; che, per facilitare l'aggiornamento e la lettura di detti codici, è d'uopo disporre che essi vengano fissati dallo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore ;

considerando che, per garantire un'informazione obiettiva del consumatore, è opportuno disporre che l'indicazione sull'etichetta della gradazione alcolometrica effettiva, della gradazione alcolometrica totale dei vini e della massa volumica sia sottoposta alle stesse norme in tutto il territorio della Comunità ;

considerando che, nell'interesse del consumatore, è opportuno precisare che la gradazione alcolometrica effettiva o totale indicata sull'etichetta è quella riscontrata all'analisi ; che, a fini di semplificazione, la cifra che esprime detta gradazione alcolometrica deve tuttavia poter essere arrotondata entro certi limiti ;

considerando che in Germania l'uso vuole che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve sia effettuata in gradi Oechsle ; che a motivo di tale uso, non è ancora possibile prevedere un ulteriore allineamento sul regime comunitario per la misurazione della massa volumica dei mosti di uve ; che è pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio sino 31 agosto 1991, nel corso del quale la Germania può autorizzare che la massa volumica dei mosti di uve messi in circolazione sul suo territorio sia espressa in gradi Oechsle ;

considerando che, per evitare l'impiego abusivo delle sole indicazioni facoltative autorizzate è opportuno specificare espressamente i casi nei quali sono ammesse delle raccomandazioni :

considerando che, per evitare che una raccomandazione relativa all'immissione di un vino per fini religiosi costituisca un pretesto per l'impiego di pratiche enologiche non autorizzate dalle disposizioni comunitarie o nazionali, occorre precisare a quali condizioni tale raccomandazione è ammessa ; che dette condizioni devono tener conto delle esigenze di taluni riti religiosi ;

considerando che, per garantire il controllo e la protezione dei vini da tavola che possono beneficiare di una delle diciture Landwein, vin de pays, vino tipico, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, ïßíïò ôïðéêüò, vino de la tierra, vinho de mesa regional nonché ai fini di una corretta informazione degli organi competenti degli Stati membri incaricati di vigilare al rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo, è opportuno che gli Stati membri produttori comunichino alla Commissione tutte le informazioni utili relative alla designazione di tali vini ;

considerando che, è opportuno fissare un elenco dei vini importati le cui condizioni di produzione sono state riconosciute equivalenti a quelle dei vini v.q.p.r.d. o dei vini da tavola recanti un'indicazione geografica ;

considerando che, per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno pubblicare i sinonimi dei nomi delle varietà di vite che possono essere impiegati per la designazione dei vini originari della Comunità nonché i nomi e, se del caso, i sinonimi delle varietà di viti che possono essere impiegati per la designazione dei vini importati ;

considerando che i nomi di varietà di viti identici o contenenti riferimenti a nomi di unità geografiche possono dar luogo a confusioni circa l'origine geografica dei vini con essi designati ; che, onde ridurre il rischio di confusione, è opportuno consentire agli Stati membri di prescrivere che tale nome sia indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino una certa altezza ;

considerando che, per mantenere correnti di scambio tradizionali con taluni paesi terzi, occorre prevedere per taluni vini di detti paesi delle deroghe ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (CEE) n. 2392/89 ; che, per facilitare le esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America, è opportuno prevedere che l'indicazione dell'anno di raccolta sull'etichetta dei vini comunitari in causa sia conforme alle norme applicabili alla produzione interna di detto paese ;

considerando che, nella misura in cui le precisazioni concernenti il modo di elaborazione, il tipo del vino e un colore particolare non sono definite dalle norme dello Stato membro produttore o del paese terzo esportatore, è opportuno prevedere talune norme nel presente regolamento ; che occorre inoltre indicare i termini entro i quali le informazioni in causa possono essere fornite ;

considerando che, tenuto conto dell'importanza che riveste la menzione del tenore di zucchero residuo ai fini della descrizione di determinati tipi di vino, occorre subordinare l'impiego dei termini che indicano il tenore di zucchero residuo all'osservanza di criteri analitici ;

considerando che, allo scopo di promuovere un vino, è opportuno consentire che le informazioni di ordine storico relative al vino in causa, all'impresa di imbottigliamento o ad altra impresa appartenente ad una persona fisica o giuridica che abbia partecipato al circuito commerciale del vino siano indicate su una parte dell'etichetta separata da quella recante le indicazioni obbligatorie ;

considerando che l'organizzazione di concorsi rappresenta un mezzo efficace per invogliare i produttori di vino e i commercianti a impegnarsi per emergere nella gara in base alla qualità dei vini da essi commercializzati ; che le distinzioni assegnate ai vini migliori in questi concorsi costituiscono un'informazione preziosa per il consumatore ; che per assicurare uno svolgimento obiettivo di tali concorsi occorre introdurre alcune norme comunitarie che gli organizzatori di tali concorsi devono rispettare ;

considerando che l'indicazione che un vino è stato imbottigliato nell'azienda viticola in cui le uve da cui è ottenuto sono state raccolte e vinificate, o in condizioni equivalenti, esprime l'idea che tutte le fasi della produzione di detto vino si sono svolte sotto la gestione e la responsabilità della fiducia di una parte degli acquirenti ; che occorre quindi precisare le diciture che possono essere utilizzate per fornire tale informazione ;

considerando che in Francia la bottiglia del tipo flûte d'Alsace è tradizionalmente riservata a determinati v.q.p.r.d. ; che sembra opportuno mantenere questa restrizione senza peraltro limitare l'impiego di detta bottiglia per i vini originari di altri paesi ;

considerando che le bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil nonché bottiglie di tipo simile sono state adoperate da molto tempo in alcune regioni della Comunità e in alcuni paesi terzi ; che questo tipo di bottiglie può ricordare alcune caratteristiche o una certa origine del vino in causa ; che dato il carattere tradizionale di queste forme di bottiglia, è opportuno riservarne l'impiego per i vini per i quali detto impiego rientra in una prassi leale in uso da diversi anni, prassi considerata tradizionale senza tuttavia mettere in causa la commercializzazione di vini in questo tipo di bottiglie, che è opportuno pubblicare l'elenco dei vini che possono essere presentati in queste bottiglie ; che per facili-

tare il passaggio dall'attuale regime in Portogallo al regime comunitario è indispensabile esonerare i vini portoghesi spediti in altri Stati membri dall'applicazione delle norme relative all'utilizzazione delle bottiglie del tipo in questione ;

considerando che esiste un rischio di utilizzazione fraudolenta del mosto di uve concentrato rettificato per arricchire o edulcorare vini o altri prodotti alimentari ; che è pertanto necessario prevedere che tale prodotto possa essere messo in circolazione solamente in condizioni restrittive che garantiscono un efficace controllo del trasporto e dell'utilizzazione ;

considerando che, per motivi di igiene e di tutela della salute pubblica, è opportuno prescrivere l'apposizione di determinate diciture sui recipienti utilizzati per il trasporto dei vini e dei mosti ;

considerando che, per facilitare il controllo dell'imbottigliamento dei vini e dei mosti di uve, è necessario dare agli Stati membri, in applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89 la facoltà di prescrivere o di approvare un sistema per l'indicazione della data d'imbottigliamento ;

considerando che, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89, gli Stati membri possono ammettere l'impiego della parola vino accompagnata da un nome di frutta e sotto forma di denominazione composta per la designazione di prodotti ottenuti dalla fermentazione di frutta diversa dall'uva, nonché altre denominazioni composte comportanti la parola vino ; che si rendono necessari provvedimenti per evitare confusioni con altri prodotti del settore vitivinicolo ;

considerando che, per non compromettere le esportazioni di vino verso gli Stati Uniti d'America è opportuno prevedere una norma specifica da indicarsi nell'etichettatura, relativa all'anno di raccolto ;

considerando che sono necessarie misure transitorie per i prodotti la cui designazione e presentazione non corrispondono alle disposizioni vigenti in materia ;

considerando che, per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere che talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento non si applichino ai quantitativi di vino di trascurabile entità, quali sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve(12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1772/90(13) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le indicazioni obbligatorie sull'etichetta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89, nonché quelle rese obbligatorie dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 21, paragrafo 2, o dalla Commissione in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 dello stesso regolamento :

-devono essere raggruppate in un unico campo visivo, sulla stessa etichetta o su varie etichette apposte sul recipiente oppure direttamente sul recipiente stesso, e

-devono essere presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono stampate e da poter essere distinte nettamente dal complesso delle altre diciture o degli altri disegni.

È tuttavia ammesso che le indicazioni obbligatorie relative all'importatore possano figurare fuori del campo visivo nel quale figurano le altre indicazioni obbligatorie.

2. Le indicazioni facoltative sull'etichetta menzionate all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 2 dello stesso regolamento (CEE) n. 2392/89, possono :

-figurare sulla stessa etichetta recante le indicazioni obbligatorie o su una o più etichette complementari,

-essere stampate direttamente sul recipiente.

Tuttavia, l'indicazione facoltativa di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) dello stesso regolamento, dei termini Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç ïßíïò ôï÷éêüò e vinho da mesa regional è raggruppata con le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, primo comma.

Articolo 2

1. I termini di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punti ii) e iii) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figurano sull'etichetta dei preimballaggi in caratteri dello stesso tipo dell'altezza minima, per quanto riguarda le lettere più piccole, di :

-3 mm, se il volume nominale del recipiente è inferiore a 20 cl ;

-5 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore o uguale a 20 cl e inferiore o uguale a 100 cl ;

-6 mm, se il volume nominale del recipiente è superiore a 100 cl.

2. Qualora, in applicazione dell'articolo 72, paragrafo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 822/87, sull'etichetta di un vino da tavola figuri un indicazione geografica non accompagnata dalla dicitura Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, o ïßíïò ôïðéêüò, o vinho de mesa regional, tale indicazione geografica è iscritta in caratteri uniformi e di pari dimensioni. L'altezza dei caratteri non può essere superiore a quella dei caratteri utilizzati per la dicitura vino da tavola.

Articolo 3

1. Le diciture vino di qualità prodotto in una regione determinata o v.q.p.r.d. o una dicitura equivalente in un'altra lingua ufficiale della Comunità o, eventualmente :

-Qualitätswein e Qualitätswein mit Prädikat, appelation d'orgine contrôlée, appellation contrôlée e appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure,

-denominazione di origine controllata e denominazione di origine controllata e garantita,

-marque nationale, completata da Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée

-ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò åëåã÷ïìÝíç, ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò áíùôÝñáò ðïéüôçôáò,

-denominación de origen, e denominación de origen calificada,

-denominação de origem denominação de origem controlada e indicação de proveni~encia regulamentada,

di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87, sono indicate sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata.

Le diciture specifiche tradizionali di cui al primo comma, salvo quelle di cui al primo e quarto trattino, sono indicate sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata. Tuttavia, quando sull'etichetta dei v.q.p.r.d. francesi recanti la dicitura appellation contrôlée o dei v.q.p.r.d. greci figura il nome di un'azienda, di una varietà di vite o di un marchio, il nome della regione determinata è ripetuto tra i termini appellation e contrôlée o dopo i termini ïíïìáóßá ðñïåëåýóåùò, il tutto indicato in caratteri dello stesso tipo, delle stesse dimensioni e dello stesso colore.

Sull'etichetta, le diciture specifiche tradizionali di cui al primo comma sono indicate per esteso, senza abbreviazioni. In tutti gli altri casi, possono essere utilizzate le abbreviazioni seguenti :

-Q.b.A., Q.b.A.m.Pr.,

-A.O.C. e V.D.Q.S.,

-D.O.C. e D.O.C.G.,

-M.N.,

-Ï.Ð.Å. e Ï.Ð.Á.Ð.,

-D.O.,

-I.P.R.

In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, i termini marque nationale possono figurare su un'etichetta complementare.

2. Le diciture Kabinett, Spätlese, Auslese,

Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein sono indicate in caratteri dello stesso tipo e della stessa altezza di quelli utilizzati per il nome della regione determinata e, se del caso, per il nome dell'unità geografica più piccola della regione determinata.

3. Le diciture di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 che possono completare quelle indicate al paragrafo 1 sono le seguenti :

a)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. tedeschi :

-Weißherbst,

-Schillerwein,

-Liebfrauenmilch,

-Liebfraumilch ;

b)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. francesi :

-Grand,

-Premier (Première),

-Cru,

-1er cru,

-Grand cru,

-Grand Vin,

-Vin fin,

-Ordinaire,

-Grand ordinaire,

-Supérieur(e),

-Cru classé,

-1er cru classé,

-2e cru classé,

-Grand cru classe,

-1er Grand cru classé,

-Cru Bourgeois,

-Villages,

-Clos,

-Camp,

-Edelzwicker,

-Schillerwein,

-Réserve,

-Passetoutgrain,

-Vin noble,

-Petit,

-Haut ;

c)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. italiani :

-riserva,

-riserva speciale,

-superiore,

-classico,

-recioto,

-sciacchetrà,

-est! est!! est!!!,

-cacc'e mmitte,

-amarone,

-vergine,

-scelto,

-Auslese,

-vino nobile,

-Buttafuoco,

-Sangue di Giuda.

La menzione Auslese è riservata ai v.q.p.r.d. aventi diritto alla denominazione Kalterer See ;

d)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. lussemburghesi :

-vin classé,

-premier cru,

-gran premier cru ;

e)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. spagnoli :

-Vino noble,

-Superior ;

f)per quanto riguarda i v.q.p.r.d. portoghesi :

-superior,

-escolha ;

-reserva,

g)per quanto riguarda i v. q. p. r. d. greci :

-áðü äéáëå÷ôïýò áìðåëþíåò, grand cru,

-åðéëïãÞ Þ åðéëåãìÝíïò, réserve,

-åéäéêÞ åðéëïãÞ Þ åéäéêÜ åðéëåãìÝíïò, grand e réserve.

Tali diciture figurano in caratteri di dimensione uguale o inferiore a quella dei caratteri utilizzati per l'indicazione della regione determinata..

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono ammesse come indicazioni relative ad una qualità superiore soltanto quelle che figurano nell'elenco di cui all'allegato I.

Se un'indicazione relativa ad una qualità superiore ai sensi del primo comma deve essere tradotta in lingua tedesca per figurare nell'etichettatura di un vino importato, non può essere impiegato alcuno dei termini seguenti : Qualitätswein mit Prädikat, Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein, nonché spätgelesen, ausgelesen.

Articolo 4

1. Il volume nominale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicato sull'etichetta in ettolitri, litri, centilitri o millilitri, e espresso in cifre accompagnate dall'unità di misura utilizzata o dal simbolo di tale unità.

L'indicazione del volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatto a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.

2. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2392/89 nella designazione di un vino o di mosto d'uve destinati all'esportazione, il volume nominale, qualora le disposizioni del paese terzo interessato lo richiedano, può essere indicato nelle corrispondenti unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato 1 della direttiva 75/106/CEE.

Articolo 5

1. L'indicazione del nome o della ragione sociale dell'imbottigliatore, prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è completata, secondo il caso, con i termini :

-imbottigliatore o imbottigliato da ovvero, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, condizionatore o condizionato da,

e

-nel caso di imbottigliamento per conto terzi, imbottigliato per ovvero, se si tratta del riempimento di recipienti diversi dalle bottiglie, condizionato per.

Tuttavia, l'impiego di una delle indicazioni di cui al comma precedente non è obbligatorio qualora si faccia uso di una delle diciture di cui all'articolo 18, paragrafo 1.

Il nome o la ragione sociale :

-dello speditore o dell'importatore, indicati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2392/89, oppure

-di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di tali persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in causa, indicati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera h) dello stesso regolamento,

evidenziano l'attività professionale delle dette persone menzionando termini quali viticoltore raccolto da . . ., negoziante di vini, distribuito da . . ., importatore importato da . . ., o altri termini analoghi. Le disposizioni del presente comma si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 3.

Se il prodotto è imbottigliato o condizionato nello stesso Stato membro in cui è messo in circolazione, i termini riguardanti l'imbottigliatore o il condizionatore, menzionati al primo comma, sono indicati in una o più lingue ufficiali della Comunità agevolmente comprese dagli acquirenti dello Stato membro in parola.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, l'indicazione del nome o della ragione sociale di una delle persone o di un'associazione di persone di cui al paragrafo 1 può comprendere il nome dell'azienda di dette persone o un termine caratterizzante l'attività viticola di detta azienda.

3. L'indicazione nell'etichettatura del nome o della ragione sociale di una delle persone o delle associazioni di persone di cui al paragrafo 1 può contenere i termini :

-viticultor, cosechero, explotación agraria,

-Weingut, Weingutsbesitzer, Winzer, Weinbau,

-áìðåëïõñãüò-ïéíïðïéüò,

-estate,

-viticulteur, propriétaire récoltant,

-viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina, azienda agricola, contadino,

-proprietario viticultor,

o altri termini analoghi relativi ad un'azienda agricola soltanto se il prodotto in causa è stato ottenuto esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte dell'azienda viticola qualificata con uno di detti termini o di quella della persona qualificata con uno dei medesimi termini e se la vinificazione è stata effettuata nella stessa azienda.

I termini di cui al primo comma possono essere utilizzati al plurale nella ragione sociale di un'associazione di aziende viticole o di un'associazione di dette persone.

Le disposizioni del primo comma non concernono l'aggiunta di mosto di uve concentrato ai fini dell'aumento della gradazione alcolometrica naturale del prodotto in questione.

4. In caso di imbottigliamento per conto terzi, colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto altrui è da considerarsi come una persona o un'associazione di persone che hanno partecipato al circuito commerciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2392/89.

5. Lo speditore o l'imbottigliatore può indicare il nome o la ragione sociale delle persone fisiche o giuridiche o di un'associazione di tali persone che hanno partecipato al circuito commerciale del prodotto in questione soltanto se tale persona o tale associazione di persone ne abbia dato il consenso per iscritto.

Tuttavia, ove le disposizioni dello Stato membro rendano obbligatoria l'indicazione del nome o della ragione sociale di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi, non si applicano le disposizioni del comma precedente.

Nel caso d'imbottigliamento per conto terzi, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore e di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi sono indicati con i termini imbottigliato per . . . da . . . o condizionato per . . . da . . .. Il nome o la ragione sociale di colui che ha proceduto all'imbottigliamento per conto terzi possono essere indicati mediante un codice.

6. Lo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore e l'importatore dev'essere indicato sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata la loro sede. L'indicazione dello Stato membro può essere effettuata :

-per esteso, dopo l'indicazione del comune o della parte di comune, ovvero

-mediante la sigla postale, eventualmente associata al codice postale del relativo comune.

7. Quando si tratti di un vino importato conformemente all'articolo 25 del regolmento (CEE) n. 2392/89 designato senza indicazione geografica, o di un vino da tavola, il comune o la frazione in cui l'imbottigliatore o, secondo il caso, lo speditore o una persona fisica o giuridica ovvero un'associazione di persone aventi partecipato al circuito commerciale del vino importato o di un vino da tavola ha la propria sede principale, è indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri utilizzati, secondo il caso, per la dicitura vino da tavola o per indicare il nome del paese terzo d'origine.

Quando si tratti di un v.q.p.r.d. designato, se del caso, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera l), o di un vino importato designato in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), ed eventualmente paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89, il comune o la frazione in cui l'imbottigliatore o, se del caso, lo speditore o una persona fisica o giuridica ovvero un'associazione di persone aventi partecipato al circuito commerciale del v.q.p.r.d. o di un vino importato ha la propria sede principale, è indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata o le unità geografiche.

II primo e il secondo comma non si applicano quando il comune o la frazione sono indicati in codice conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2392/89.

Articolo 6

1. Per indicare il nome dell'azienda viticola nella quale il vino in questione è stato ottenuto conformemente al disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera m) del regolamento (CEE) n. 2392/89, i termini :

-caserio, finca, hacienda, monasterio, pago, predio,

-Schloß, Domäne, Burg,

-êýñãïò, ìïíáóôÞñé, êÜóôñï, âéëëá, êôÞìá, áñ÷ïíôéêü,

-Hall, abbey, manor,

-château, domaine,

-abbazia, castello,

-Palácio, Solar, Paço, Quinta, Casa, Vila,

nonché le loro illustrazioni, possono essere utilizzati soltanto se il vino e in causa proviene esclusivamente da uve raccolte nelle vigne facenti parte della stessa azienda viticola e se la vinificazione è stata effettuata in tale azienda.

2. Gli Stati membri produttori possono :

a)stabilire, per i vini ottenuti da uve raccolte nel loro territorio, criteri complementari in ordine all'utilizzazione dei termini e delle illustrazioni di cui al paragrafo 1 ;

b)limitare l'utilizzazione di uno o più di detti termini ed illustrazioni ad alcune categorie di vini ottenute nel loro territorio ;

c)riservare l'utilizzazione di altri termini ed illustrazioni analoghi per vini interamente ottenuti da uve raccolte nei vigneti facenti parte dell'azienda viticola o di un'associazione di aziende viticole designate con detti termini, a condizione che la vinificazione sia stata effettuata in detta azienda o da detta associazione ;

d)autorizzare che, per i vini ottenuti sul loro territorio, uno o più di tali termini, nella loro lingua ufficiale, ed una o più illustrazioni possano ugualmente far parte delle indicazioni relative all'imbottigliatore o a una persona fisica o giuridica o a un'associazione di tali persone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma.

3. L'indicazione del nome dell'azienda o dell'associazione di aziende viticole di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera l) del regolamento (CEE) n. 2392/89 si riferisce a termini analoghi a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c) dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2392/89 riguardano tutti i marchi, anche non depositati, purché siano conformi alle disposizioni comunitarie o a quelle dello Stato membro o degli Stati membri nel cui territorio geografico il prodotto è immesso in commercio.

Articolo 8

Le diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) all'articolo 11, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 25, paragrafo 2, lettera g) e all'articolo 26, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono quelle che precisano che le persone o le associazioni di persone in causa sono fornitori di un alto dignitario o di un'alta autorità conformemente alle disposizioni, alle consuetudini e agli usi dello Stato membro o del paese terzo destinatario.

Articolo 9

1. La gradazione alcolometrica effettiva di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicata in unità o mezza unità di percentuale vol.

Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato in applicazione del regolamento (CEE) n. 1108/82 della Commissione(14), la gradazione alcolometrica effettiva indicata non può essere né superiore né inferiore di oltre lo 0,5 % vol alla gradazione determinata dall'analisi.

Tuttavia, in sede di controllo dei v.q.p.r.d. conservati in bottiglia per oltre tre anni, i servizi competenti possono ammettere un'estensione della tolleranza dello 0,3 % vol.

La cifra corrispondente alla gradazione alcolometrica effettiva è seguita dal simbolo % vol e può essere preceduta dalle indicazioni gradazione alcolometrica effettiva o alcole effettivo oppure dall'abbreviazione alc e dev'essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se il volume nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl.

2. Oltre alla gradazione alcolometrica effettiva, il dato analitico che può essere indicato sull'etichetta dei vini e dei mosti di uve di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 25, paragrafo 2, lettera d), e all'articolo 26, paragrafo 2, lettera f) del regolamento (CEE) n. 2392/89, è espresso in tenore di zuccheri residui determinato mediante analisi. Esso deve essere espresso in grammi per litro.

Tuttavia, per la designazione dei prodotti imbottigliati sul loro territorio, gli Stati membri possono ammettere che il tenore di zuccheri residui sia completato o sostituito dall'indicazione della gradazione alcolometrica potenziale, completando la cifra relativa alla gradazione alcolometrica effettiva, con quella corrispondente alla gradazione alcolometrica potenziale, preceduta dal simbolo + e seguita dal simbolo % vol. Esso viene indicato per unità o decimo di unità di percentuale vol. La gradazione alcolometrica potenziale indicata non può superare la gradazione determinata mediante l'analisi, mentre può essere inferiore dello 0,2 % vol al massimo alla gradazione determinata mediante l'analisi.

3. Quando è indicato il titolo alcolometrico totale, in particolare quando si tratta di mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere né superiore né inferiore di più dello 0,5 % vol a quello determinato dall'analisi.

La cifra che indica il titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo % vol e preceduta dai termini titolo alcolometrico totale o alcole totale. Questa cifra dev'essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo.

4. La densità dei mosti di uve, concentrati o meno, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è indicata :

a)per quanto riguarda i mosti di uve, con l'espressione massa volumica, seguita dalla cifra corrispondente ; tuttavia, gli Stati membri produttori possono disporre che, per i mosti di uve immessi in circolazione nel loro territorio e per un periodo transitorio che scade il 31 agosto 1991, la massa volumica venga espressa in gradi Oechsle ;

b)per quanto riguarda i mosti di uve concentrati e i mosti di uve concentrati e rettificati, con l'espressione indice refrattometrico, seguita dalla cifra corrispondente.

5. La massa volumica indicata sull'etichetta non può essere superiore alla massa volumica effettivamente riscontrata all'analisi del prodotto in causa.

Articolo 10

1. Le raccomandazioni rivolte al consumatore per l'utilizzazione del vino ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono in particolare quelle riguardanti :

-i piatti con i quali il vino può essere servito ;

-il modo di servire il vino al consumatore ;

-i trattamenti del vino che presenti un certo deposito ;

-l'ammissione del vino per fini religiosi ;

-la conservazione del vino.

2. Le raccomandazioni relative all'ammissione di un vino per fini religiosi possono essere indicate soltanto a condizione che il vino, importato o no :

-possa essere offerto o immesso al consumo umano diretto in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87 e

-sia stato ottenuto in conformità delle norme particolari previste dalle autorità religiose interessate e che queste ultime abbiano manifestato per iscritto il loro accordo in merito a tale indicazione.

Tali raccomandazioni possono essere indicate soltanto nel commercio con le autorità religiose interessate, salvo per quanto riguarda i termini vino Kascher e vino Kascher per la Pasqua e le relative traduzioni, per i quali detta restrizione non è applicabile se le condizioni di cui al primo comma sono rispettate.

Articolo 11

1. Ogni stato membro produttore comunica alla Commissione, per quanto riguarda i vini da tavola designati come Landwein, vin de pays, vino tipíco, vino de la tierra, ïíïìáóßá êáôÜ ðáñÜäïóç, ïßíïò ôïðéêüò, o vinho de mesa regional in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :

-al più presto dopo la sua compilazione l'elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89, che possono essere utilizzati, nonché le regole che disciplinano l'uso delle diciture e dei nomi di cui sopra,

-le modifiche successive apportate all'elenco e alle disposizioni di cui al primo trattino.

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del primo comma.

2. L'elenco delle indicazione geografiche dei vini importati menzionato all'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato II.

I nomi iscritti in tale elenco sono indicati in modo da distinguerli chiaramente da altre indicazioni figuranti

sull'etichetta del vino importato in causa, in particolare rispetto alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89.

Articolo 12

1. L'elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato III.

2. L'elenco dei nomi delle varietà di viti e, se del caso, dei loro sinonimi, che possono essere utilizzati per la designazione di un vino importato in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 figura nell'allegato IV.

3. Gli Stati membri produttori possono prescrivere che il nome di una varietà contenente il nome di una regione determinata o di un'unità geografica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, o dell'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89 sia indicato sull'etichetta in caratteri le cui dimensioni non superino la metà di quelle dei caratteri usati per indicare la regione determinata o l'unità geografica.

4. Qualora il nome di varietà di o un suo sinonimo sia composto da più parole, tale designazione composta deve essere indicata sull'etichetta, senza diciture intermedie, in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione su una o due linee.

Articolo 13

1. In deroga all'articolo 29, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati :

a)-dalla Repubblica Sudafricana,

-dall'Australia,

-da Israele,

-dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I,

rechino una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, anche se il vino è ottenuto soltanto per 85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui porta il nome ;

b)dagli Stati Uniti d'America siano designati con :

-il nome di due o di tre counties situate nello stesso Stato o

-il nome di due o di tre Stati direttamente confinanti,

sempreché tale vino provenga interamente dalle counties o dagli Stati in parola ;

c)dagli Stati Uniti d'America, a decorrere dal 1° gennaio 1983, siano designati con il nome dello Stato, completato, se del caso, dal nome della county o della regione viticola in appresso indicate, anche se il vino in questione è ottenuto soltanto :

-per il 75 % da uve raccolte nello Stato che figura al capitolo 10 dell'elenco dell'allegato II o in una sola county di cui porta il nome, purché tale vino provenga interamente da uve raccolte nel territorio degli Stati Uniti d'America, oppure

-per l'85 % da uve raccolte nella regione viticola (viticultural area) definita dalle disposizioni statunitensi, purché tale vino provenga interamente da uve raccolte nello Stato o negli Stati nel cui territorio è situata la regione viticola in causa.

2. In deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati :

a)dall'Austria, dalla Bulgaria, dagli Stati Uniti d'America, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia siano designati con i nomi di due varietà di vite, purché tali vini provengano interamente dalle varietà indicate. In tal caso, la percentuale di ciascuna delle varietà utilizzate per l'elaborazione del vino può essere precisata, sempreché le disposizioni nazionali del paese in parola prevedano, per il mercato interno del paese terzo di cui il vino è orginario, tale precisazione.

b)-dalla Repubblica sudafricana,

-dall'Australia,

-dall'Austria,

-da Israele,

-dalla Nuova Zelanda,

-dalla Iugoslavia,

-dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I,

rechino il nome di una delle varietà di vite elencate nell'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve provenienti dalla varietà di cui porta il nome, purché questa sia determinante ai fini del carattere del vino stesso.

c)dagli Stati Uniti d'America, a decorrere dal 1° gennaio 1983, rechino il nome di una delle varietà elencate nell'allegato IV, anche se il vino è ottenuto soltanto per il 75 % da uve provenienti dalla varietà di cui porta il nome, purché questa sia determinante ai fini del carattere del vino in causa.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 è ammesso che i vini importati :

a)-dalla Repubblica sudafricana,

-dall'Australia,

-dall'Austria,

-da Israele,

-dall'Ungheria, designati con il termine di minöségi bor e non designati con un'altra indicazione relativa ad una qualità superiore, di cui al punto 7 dell'allegato I,

rechino l'indicazione dell'annata di raccolta, anche se il vino in causa è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nell'annata indicata.

b)dagli Stati Uniti d'America, rechino l'indicazione dell'annata di raccolta, anche se il vino in causa è ottenuto soltanto per il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata.

Articolo 14

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :

a)la designazione dei vini da tavola bianchi tedeschi recanti l'indicazione geografica Rhein può essere completata dalla locuzione Hock a condizione che detti vini provengano da varietà Riesling o Silvaner o da discendenti di dette varietà ;

b)la designazione di un vino da tavola francese può essere completata :

i)dalle locuzioni seguenti :

-vin nouveau,

-fruité ;

ii)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti :

-vin tuilé,

-pelure d'oignon,

-vin de café ;

iii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti :

-vin gris,

-gris de gris ;

iv)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti :

-ambré,

-doré

-blanc de blancs ;

c)la designazione di un vino da tavola italiano può essere completata :

i)dalle locuzioni seguenti :

-vino novello,

-vino fiore,

-vino giovane,

-vivace ;

ii)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti :

-rubino,

-cerasuolo,

-granato ;

iii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti :

-chiaretto,

-rosa ;

iv)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti :

-giallo,

-dorato,

-verdolino,

-platino,

-ambrato,

-paglierino,

-bianco da uve bianche ;

d)la designazione di un vino da tavola greco può essere completata :

i)per i vini rossi, da una delle locuzioni seguenti :

-ñïõìðéíß, rubis,

-êåñáìü÷ñïõò, tuilé ;

ii)per i vini rosati, da una delle locuzioni seguenti :

-êïêêéíÝëé, rosé ;

iii)per i vini bianchi, da una delle locuzioni seguenti :

-ëåõêüò Üðï ëåõêÝò óôáöõëÝò, blanc de blancs

-÷ñõóéêßôñéíïò, doré,

-á÷õñü÷ñïõò, pâle,

-êå÷ñéìðáñÝíéïò, ambré

iv)per tuti i vini da tavola, dai termini seguenti :

-íÝï êñáóß, vin jeune,

-êáéíïýñãéï êñïóß, vin nouveau ;

e)la designazione di un vino da tavola spagnolo può essere completata :

i)dai termini seguenti :

-Vino afrutado,

-Vino joven,

-Vino nuevo ;

ii)per i vini rossi, da uno dei termini seguenti :

-Aloque,

-Cárdeno,

-Clarete,

-Granate,

-Guinda,

-Morado,

-Ojo de gallo,

-Piel de cebolla,

-Teja,

-Tinto ;

iii)per i vini rosati, da uno dei termini seguenti :

-Carmín,

-Cereza,

-Naranja,

-Rosicler ;

iv)per i vini bianchi, da uno dei termini seguenti :

-Amarillo,

-Ámbar,

-Blanco de uva blanca,

-Blanco de uva tinta,

-Dorado,

-Gris,

-Leonado,

-Oro,

-Oro oscuro,

-Pajizo,

-Pálido,

-Topacio,

-Tostado,

-Verdoso ;

f)la designazione di un vino da tavola lussemburghese può essere completata dalle diciture seguenti :

-blanc de blancs,

-vin nouveau ;

g)la designazione di un vino da tavola portoghese può essere completata :

i)dai termini seguenti :

-Vinho novo,

-Vinho frutado ;

ii)per i vini rossi, da uno dei termini seguenti :

-Palhete o Palheto,

-Clarete ;

iii)per i vini bianchi, da uno dei termini seguenti :

-Branco de uvas brancas,

-Branco de uvas tintas.

2. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2392/89 possono essere utilizzati per la designazione di un vino da tavola originario :

a)della Germania, soltanto le locuzioni :

-Rotling,

-Der Neue ;

b)della Francia, soltanto le locuzioni :

-vin primeur,

-sur lie,

-vendange tardive.

Il termine vendange tardive può essere utilizzato solo in lingua francese ;

c)dell'Italia, soltanto le locuzioni :

-vino passito,

-vino santo,

-lacrima Christi,

-lacrima,

-rossissimo,

-kretzer ;

d)della Spagna, soltanto i termini :

-Corazón,

-Chacoli,

-Doble pasta,

-Lágrima,

-Primicia,

-Vendimia seleccionada,

-Vendimia temprana,

-Vino de consagrar,

-Vino enverado,

-Vino de misa,

-Vino de yema ;

e)del Portogallo, soltanto i termini :

-Vinho leve,

-Vinho de missa,

-Colheita seleccionada,

-Vinho com agulha.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 6, le sole precisazioni che possono essere utilizzate per la designazione di un v.q.p.r.d. norma dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono :

a)per i vini tedeschi :

-Rotling,

-Ehrentrudis,

-Affentaler,

-Badisch Rotgold

-Moseltaler,

-Riesling-Hochgewächs,

-Der Neue,

-Hock.

La locuzione Hock può essere utilizzata soltanto per la designazione di un vino bianco recante il nome di una delle regioni determinate Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheingau, Rheinhessen o Rheinpfalz e proveniente dalle varietà Riesling o Silvaner o dalle loro discendenti ;

b)per i vini francesi :

-vin jaune,

-vin de paille,

-pelure d'oignon,

-vin primeur,

-vin tuilé,

-vins gris,

-blanc de blancs,

-vin nouveau,

-sur lie,

-fruité,

-clairet, clairette,

-roussette,

-vendange tardive,

-claret,

-vin de café,

-sélection de grains nobles.

La locuzione vendange tardive può essere utilizzata solo in lingua francese.

La locuzione claret è riservata ai v.q.p.r.d. rossi aventi diritto alla denominazione Bordeaux.

La locuzione sélection de grains nobles è riservata ai v.q.p.r.d. aventi diritto ad delle seguenti dominazioni : Alsace, Sauternes, Barsac, Cadillac, Cérons, Loupiac, Sainte-Croix-du-Mont, Monbazillac, Bonnezeaux, Quarts de Chaume, Coteaux du Layon, Coteaux de l'Aubance, Graves supérieures, Jurançon. Tale locuzione può essere impiegata soltanto in lingua francese ;

c)per i vini italiani :

-passito,

-lacrima,

-lacrima Christi,

-sforzato, sfurzat,

-cannellino,

-vino santo,

-kretzer,

-rubino,

-granato,

-cerasuolo

-chiaretto,

-aranciato,

-giallo,

-paglierino,

-dorato,

-verdolino,

-ambrato,

-vivace,

-vino novello,

-vin nouveau,

-dunkel,

-vendemmia tardiva.

I termini Kretzer e Dunkel possono essere utilizzati solo per alcuni v.q.p.r.d. originari delle provincie di Bolzano e Trento. Il termine vin nouveau può essere utilizzato soltanto per v.q.p.r.d. originari della Valle d'Aosta. Il termini vendemmia tardiva possono essere utilizzati solo in lingua italiana.

d)per i vini spagnoli :

-Vino afrutado,Amarillo,

-Vino joven,Ambar,

-Vino nuevo,

-Aloque,Blanco de uva blanca,

-Cárdeno,Blanco de uva tinta,

-Clarete,Dorado,

-Granate,Gris,

-Guinda,Leonado,

-Morada,Oro,

-Ojo de gallo,Oro oscuro,

-Piel de cebolla,Pajizo,

Pálido,

-Teja,Topacio,

-Tinto,Tostado, Verdoso,

-Carmín,

-Cereza,Corazón,

-Naranja,Chacoli, Doble pasta,

-Rosicler,

-Lágrima,Vino de consagrar,

-Primicia,Vino enverado,

-Vendimia

seleccionada,

-Vendemia

temprana,Vino de yema ;

e)per i vini portoghesi :

-Vinho novo,

-Clarete,

-Palhete o Palheto,

-Vinho com agulha,

-Branco de uvas brancas,

-Branco de uvas tintas,

-Colheita seleccionada,

-Leve ;

f)per i vini lussemburghesi :

-blanc de blancs,

-vin nouveau ;

g)per i vini greci :

-ëåõêüò áðü ëåõêÜò óôáöõëáò, blanc de blancs.

4. I termini blanc de blancs di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e al paragrafo 3, lettere b) e f), i termini ëåõêüò áðü ëåõêÜò óôáöõëÜò, blanc de blancs di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3, lettera g), i termini bianco da uve bianche di cui al paragrafo 1, lettera c), e i termini blanco de uva blanca di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 3, lettera d), possono essere usati solo per la designazione di vini prodotti esclusivamente a partire da uve di varietà di vini classificate come varietà di uve bianche.

5. Nell'etichetta, l'indicazione delle locuzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è fatta in caratteri di dimensione non superiore a quella dei caratteri utilizzati per indicare l'area di produzione o la regione determinata.

II disposto del primo comma non si applica per l'indicazione dei termini Hock, Claret e Moseltaler.

6. Le precisazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 relative al modo di elaborazione, al tipo di prodotto o a un colore particolare possono essere utilizzate soltanto se sono indicate per un vino iscritto nell'elenco di cui all'allegato II.

7. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera k), dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera i) e dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera k) del regolamento (CEE) n. 2392/89 possono essere indicati secondo i casi, i termini seguenti :

a)sec, trocken, secco, o asciutto, dry, tør, îçñüò, seco, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo :

-di 4 g/l al massimo, oppure

-di 9 g/l al massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo ;

b)demi-sec, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, çìîçñïò, semiseco, o meio seco, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quello di cui alla lettera a) ma non superiore, al massimo, a :

-12 g/l, oppure

-18 g/l quando il tenore di acidità totale è fissato in applicazione del secondo comma, primo trattino ;

c)moelleux, lieblich, amabile, medium, medium sweet, halvsød, çìßãëõêïò, semidulce o meio doce, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo superiore a quelli di cui alla lettera b) ma non superiore al massimo a 45 g/l ;

d)doux, süß, dolce, sweet, sød, ãîíçó, dulce o, doce, soltanto a condizione che il vino in causa abbia un tenore di zucchero residuo non inferiore a 45 g/l.

Gli Stati membri, per quanto riguarda l'utilizzazione :

-dei termini di cui al primo comma, lettere b) e c), possono prescivere come criterio analitico complementare il tenore minimo di acidità totale,

-dei termini di cui al primo comma, lettera d), nel caso di alcuni v.q.p.r.d. ottenuti nel loro territorio, possono prescrivere un tenore minimo di zucchero residuo non inferiore a 35 g/l, a condizione che una tale esigenza risulti dalle disposizioni nazionali che ne disciplinano la produzione.

La Commissione provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, le misure adottate dagli Stati membri in applicazione del secondo comma.

Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, le disposizioni di cui al primo e secondo comma non escludono la possibilità per gli Stati membri di ammettere, per i vini commercializzati nel loro territorio, che il tenore di zucchero residuo che descrive il tipo di vino venga indicato mediante una cifra o un altro simbolo nell'ambito di una scala graduata.

Articolo 15

1. Le distinzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera p) e all'articolo 26, paragrafo 2, lettera n) del regolamento (CEE) n. 2392/89 si riferiscono ad una sola partita omogenea di vino proveniente, all'imbottigliamento, dallo stesso recipiente.

Tale vino deve essere disponibile in un quantitativo pari ad almeno 1 000 l e contenuto, ai fini della sua immissione in consumo, in recipienti di capacità nominale inferiore o ugale a 2 l,

-etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie, con l'indicazione del nome dell'unità geografica di cui sono originari, nonché dell'anno di raccolta delle uve utilizzate ;

-muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile.

Tutavia, ove la produzione risulti particolarmente scarsa per talune categorie di vini, gli Stati membri possono ammettere partite di vino inferiori a 1 000 l, ma non inferiori a 100 l.

2. Nel territorio della Comunità, una distinzione può essere attribuita soltanto ad un vino da tavola di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, ad un v.q.p.r.d. o ad un vino importato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 del suddetto regolamento, che sia stato esaminato in competizione con altri vini appartenenti alla stessa categoria e prodotti in condizioni comparabili nell'ambito di un concorso le cui regole siano state riconosciute da un'autorità competente designata dallo Stato membro sul cui territorio avviene il concorso.

Sono abilitati a organizzare concorsi e ad attribuire distinzioni ai vini che sono stati giudicati i migliori, soltanto :

-l'autorità di cui al primo comma,

-un organismo pubblico, professionale o privato le cui norme di gestione del concorso garantiscano imparzialità e che sia stato riconosciuto dall'autorità di cui al primo comma.

3. Concorsi che oltrepassino il territorio di uno Stato membro possono essere organizzati di comune accordo tra gli Stati membri interessati :

-dalla Commissione,

-da un'autorità o da un organismo pubblico, professionale o privato incaricato dagli Stati membri interessati di gestire il concorso,

-dall'Office international de la vigne et du vin.

Detti concorsi sono organizzati secondo regole riconosciute o stabilite, rispettivamente, dalla Commissione, dagli Stati membri interessati o dall'Office international de la vigne et du vin.

4. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'organizzazione dei concorsi devono, in particolare :

-garantire l'ammissibilità a tutti gli interessati,

-garantire una procedura obiettiva, senza discriminazione alcuna fra vini della stessa categoria e della stessa origine geografica ai quali si riferiscono i concorsi,

-prevedere una giuria costituita da persone qualificate che esamini i vini con una prova di degustazione cieca e li classifichi secondo la loro qualità intrinseca secondo un sistema di punteggio appositamente stabilito,

-fissare un numero limitato di distinzione da attribuire,

-prevedere il controllo di tutte le operazioni del concorso da parte di una autorità appropriata.

5. Una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto di un paese terzo può figurare sull'etichetta di un vino da tavola di

cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE)

n. 2392/89 di un v.q.p.r.d. o di un vino importato di cui all'articolo 26, paragrafo 1 di detto regolamento, soltanto :

-se la sua attribuzione può essere controllata in base ad un documento adeguato compilato a questo scopo o mediante una menzione apposta sull'attestato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87,

-se la Comunità ha riconosciuto, mediante la pubblicazione del nome e dell'indirizzo di tale organismo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, l'equivalenza fra le regole del concorso in questione e i criteri di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e degli organismi ufficialmente riconosciuti che sono abilitati ad attribuire distinzioni nonché il titolo dei concorsi che organizzano.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C :

-le informazione di cui al primo comma,

-se del caso, il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 3,

-il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 5.

Articolo 16

1. Il numero di controllo della qualità è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. o di un vino importato in modo da evitare qualsiasi rischio di confusione con altri numeri.

2. Il numero del recipiente è indicato sull'etichetta di un v.q.p.r.d. unitamente ad un termine indicante che trattasi di un numero di recipiente.

Articolo 17

1. Le informazioni relative :

-alla storia del vino in causa, a quella dell'impresa dell'imbottigliatore o a quella di un'impresa di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale,

-alle condizioni naturali o tecniche della viticoltura d'origine del vino,

-all'invecchiamento del vino,

di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera h), all'articolo 11, paragrafo 2, lettera t), all'articolo 25, paragrafo 2, lettera f) e all'articolo 26, paragrafo 2, lettera p) del regolamento (CEE) n. 2392/89, non possono figurare nella stessa parte -in una parte dell'etichetta nettamente separata da quella nella quale figurano dette indicazioni obbligatorie, o

-in una o più etichette complementari o sul pendaglio.

Le informazioni di cui al primo comma possono riguardare esclusivamente elementi verificabili.

2. In deroga al paragrafo 1, possono figurare nella stessa parte dell'etichetta nella quale figurano le indicazioni obligatorie :

a)informazioni brevi quali casa fondata nel. . . o viticoltori dal. . ., relative alla storia del vino in causa, a quella dell'impresa dell'imbottigliatore o a quella di un'impresa di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di persone che abbia partecipato al circuito commerciale ;

b)i termini :

-vino di colle e vino di collina, quando sono utilizzati nella designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. italiani in conformità delle disposizioni italiane concernenti la loro utilizzazione ;

-Bergwein per i vini importati originari dell'Austria, purché siano rispettate le disposizioni austriache in ordine all'utilizzazione di tale indicazione ;

c)le seguenti informazioni relative all'invecchiamento del vino :

i)per quanto riguarda i vini originari della Comunità :

-vin vieux per i v.q.p.r.d. francesi, purché siano rispettate le disposizioni francesi in ordine all'utilizzazione di tale dicitura,

-vecchio o invecchiato per i v.q.p.r.d. italiani, purché siano rispettate le disposizioni italiane in ordine all'utilizzazione di tali diciture,

-êÜäá o cava per i vini de tavola, purché siano rispettate le disposizioni greche in ordine all'utilizzazione di tali diciture,

-vino viejo, vino añejo, vino de crianza, cosecha. . ., añada. . ., reserva, gran reserva, per i v.q.p.r.d. spagnoli, purché siano rispettate le disposizioni spagnole in ordine all'utilizzazione di tali diciture,

-velho per i v.q.p.r.d. portoghesi, purché siano rispettate le disposizioni portoghesi in ordine all'utilizzazione di tale dicitura ;

ii)per quanto riguarda i vini originari dei paesi terzi :

-vin vieux per i vini importati originari del Marocco recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell'allegato II, capitolo 13, purché siano rispettate le disposizioni marocchine in ordine all'utilizzazione di tale dicitura,

-una dicitura in lingua inglese che precisi il numero di anni di invecchiamento in fusti o in bottiglie per i vini importati originari degli Stati Uniti,

-staro vino per in vini importati originari della Iugoslavia recanti una delle indicazioni geografiche che figurano nell'allegato II, capitolo 22, purché siano rispettate le condizioni iugoslave in ordine all'utilizzazione di tale dicitura.

Le diciture di cui al primo comma, lettere b) e c), non possono essere tradotte.

Tuttavia, le diciture di cui al primo comma, lettera b), possono essere tradotte in tedesco con il termine Hügelwein per i v.q.p.r.d. originari della provincia di Bolzano.

Articolo 18

1. Le diciture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q) del regolamento (CEE) n. 2392/89 sono :

a)per i vini tedeschi e i vini originari della provincia di Bolzano : Erzeugerabfüllung, tranne nel caso in cui un'associazione di aziende vitivinicole provveda all'imbottigliamento di un vino che non sia stato da essa ottenuto da uve fresche, pigiate o meno, ovvero da mosto di uve ; in tale eventualità può essere usata la menzione abgefüllt durch den Zusammenschluß von Weinbaubetrieben ;

b)per i vini francesi : mis en bouteille à la propriété, mise d'origine, mis en bouteille par les producteurs réunis e, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, mis en bouteille au château o mis en bouteille au domaine ;

c)per i vini italiani compresi i vini originari della provincia di Bolzano : imbottigliato dal viticoltore, imbottigliato all'origine, imbottigliato dalla cantina sociale, imbottigliato dai produttori riuniti ;

d)per i vini lussemburghesi : mise en bouteille par le viticulteur récoltant, mis en bouteille à la propriété mise d'origine, mis en bouteille a la coopérative e quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, mis en bouteille au domaine, mis en bouteille au château ;

e)per i vini britannici : bottled by the producer ;

f)per i vini greci : ÝìöéÜëùóç Üðü ôüí ðáñáãùãü, ÝìöéÜëùóç óôÞí áìðåëïõñãéêÞ ÝêìåôÜëëåõóç, Ýìöéáëùóç óôüí ôïðï ôÞò ðáñáãùãÞò, Ýìöéáëùóç ÜðüóìÜäá ðáñáãùãþí ;

g)per i vini spagnoli : embotellado en origen, embotellado en propiedad, embotellado en la explotación agraria, embotellado por el cosechero, embotellado por el productor, embotellado por la cooperativa ;

h)per i vini portoghesi : engarrafado na origem, engarrafado na propriedade, engarrafado pelo viticultor, engarrafado na Cooperativa, engarrafado na adega cooperativa, engarrafado pelo productor, e, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, engarrafado na quinta, engarrafado no palácio, engarrafado no solar, engarrafado na casa, engarrafado na herdade, engarrafado na vila.

Le diciture di cui al primo comma possono essere completate :

-dalla dicitura estate bottled se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), primo trattino o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), primo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89,

-dalla dicitura Sàå1Sà>bottled by the producer(s) se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), seconod o terzo trattino o all'articolo 11, paragrafo 2, lettera q), secondo o terzo trattino.

2. Le diciture di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera o) del regolamento (CEE) n. 2392/89 possono essere utilizzate quando sono ammesse dalle disposizioni applicabili sul mercato del paese terzo nel quale il vino è stato ottenuto.

3. Le diciture di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera r) del regolamento (CEE) n¹ 2392/89 sono :

a)per i vini francesi : mis en bouteille dans la région de production, mis en bouteille en . . ., o mis en bouteille dans la région de . . ., seguita dal nome della regiona determinata ;

b)per i vini italiani : imbottigliato nella zona di produzione, imbottigliato in . . ., seguita dal nome della regione determinata ;

c)per i vini lussemburghesi : mis en bouteille dans la région de production ;

d)per i vini spagnoli : embotellado en la zona de producción ;

e)per i vini portoghesi : engarrafado na região de producão, engarrafado na região de, seguita dal nome della regione determinata.

Le diciture di cui al primo comma possono essere indicate soltanto se l'imbottigliamento è stato effettuato nella regione determinata in causa o in stabilimenti situati in prossimità immediata di tale regione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 823/87 della Commissione.

4. Le diciture di cui ai paragrafi 1 e 3, si escludono a vicenda.

Articolo 19

1. I codici di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4 e all'articolo 28, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2392/89, sono fissati dallo Stato membro nel cui territorio hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore o l'importatore.

2. Nell'ambito di uno dei codici di cui al paragrafo 1, lo Stato membro è indicato mediante la sigla postale da anteporre agli altri elementi del codice.

Articolo 20

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per :

a)flûte d'Alsace : una bottiglia di vetro a corpo diritto, cilindrico, sormontato da un collo a profilo allungato e caratterizzato, approssimativamente, dai seguenti rapporti :

>NUM>altezza totale

>DEN>diametro di base = 5 : 1

Altezza della parte cilindrica =

>NUM>altezza totale

>DEN>3

b)Bocksbeutel o Cantil : una bottiglia di vetro a collo corto, di forma convessa ma appiattita, la cui base e la sezione trasversale al livello della convessità massima del corpo della bottiglia sono ellissoidali.

Il rapporto >NUM>(asse maggiore) >DEN>(asse minore) della sezione trasversale ellissoidale è pari, approssimativamente, a 2 : 1.

Il rapporto >NUM>(altezza del corpo convesso) >DEN>(collo cilindrico) della bottiglia è pari, approssimativamente, a 2,5 : 1.

2. In applicazione dell'all'articolo 37, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2392/89 :

a)l'utilizzazione delle bottiglie del tipo flûte d'Alsace è riservata per quanto concerne i vini prodotti con uve raccolte sul territorio francese, ai v.q.p.r.d. elencati nell'allegato V ;

b)l'utilizzazione delle bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil e delle bottiglie di tipo analogo che possono creare confusione con dette bottiglie è riservata :

i)per quanto riguarda i vini originari della Comunità unicamente ai vini elencati nell'allegato V.

L'allegato, su richiesta della Stato membro interessato, può essere completato fino al 31 agosto 1991 al più tardi, nella misura in cui sia dimostrato che tale presentazione deriva da un uso lealmente e tradizionalmente praticato in regioni o aree di produzione determinate della Comunità ;

ii)per quanto concerne i vini originari di un paese terzo, unicamente ai vini :

-che siano stati elaborati conformemente a disposizioni riconosciute dalla Commissione, equivalenti a quelle applicabili ad un v.q.p.r.d. in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 e per i quali sia stato comprovato che la presentazione in bottiglie di questo tipo costituiva, al 1° settembre 1976, un uso legalmente e tradizionalmente praticato nel paesi di origine, e che siano elencati nell'allegato V.

Tuttavia, fino al 31 agosto 1991, gli Stati membri ammettono la messa in vendita di tutti in vini importati, presentati in bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil o in bottiglie di tipo analogo, quando si tratta di importazioni tradizionali nella Comunità.

Fino al 31 dicembre 1990, l'utilizzazione riservata di cui al primo comma, lettera b), punto i), non concerne i vini di origine portoghese importati negli altri Stati membri.

Articolo 21

1. In applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 37, paragrafo 2 e dell'articolo 38, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2392/89, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione nella Comunità solo se condizionato in recipienti :

a)con volume nominale di 500 litri o meno ;

b)che :

siano muniti di un dispositivo di chiusura approvato dall'autorità competente e studiato in modo da evitare qualsiasi possibilità di contraffazione o di contaminazione,

oppure,

per la loro natura, non possano essere più impiegati dopo l'utilizzazione del loro contenuto ;

c)che rechino sull'etichetta o direttamente sul recipiente nello stesso campo visivo :

-le parole mosto di uve concentrato rettificato in caratteri alti almeno :

-= 20 mm per i recipienti di un volume nominale inferiore a 50 litri,

-= 60 mm per i recipienti di un volume nominale uguale o superiore a 50 litri ;

-il tenore di zucchero, in grammi di zucchero totale per litro e per chilogrammo,

-le altre indicazioni obbligatorie.

Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare, durante un periodo transitorio che terminerà il 31 dicembre 1991, il condizionamento in recipienti di 1 000, 2 000 e 5 000 litri a patto che le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), siano rispettate.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, il mosto di uve concentrato rettificato può essere messo in circolazione sfuso, in recipienti di un volume superiore a 500 litri, muniti di un sistema di piombatura o di un dispositivo di chiusura approvati dallo Stato membro, nel caso :

a)dell'uso di un recipiente, anche di un compartimento di cisterna, di un mezzo di trasporto, il cui carico è interamente destinato ad un unico stabilimento dove sarà utilizzato :

-durante l'elaborazione di un prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure

-per il condizionamento a norma del paragrafo 1 per la vendita ;

b)di un trasporto tra due impianti di una stessa impresa di produzione di mosto di uve concentrato rettificato.

Nel caso di cui al primo comma lettera a), il destinatario del trasporto informa dell'arrivo del mezzo di trasporto, prima dello scaricamento, l'autorità designata dallo Stato membro in cui lo stabilimento ha sede.

Articolo 22

In applicazione dell'articolo 37, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2392/89 e nel caso di recipienti di volume nominale di 10 ettolitri o più, utilizzati per il trasporto di vini e mosti di uve e conformi alle disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali degli Stati membri relative ai materiali ed oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti, deve essere indicata sui recipienti medesimi, in un punto ben visible e in caratteri indelebili :

-una dicitura specifica relativa al loro impiego per il trasporto di bevande, in una o più lingue ufficiali della Comunità, oppure

-una o eventualmente più delle diciture seguenti :

-para uso alimentario,

-til levnedsmidler,

-für Lebensmittel,

-êáôÜëëçëï ãéÜ Ýäþäéìá,

-for food use,

-pour contact alimentaire o convient pour aliment,

-per alimenti,

-voor levensmiddelen,

-próprio para contacto com géneros alimentícios.

Tali diciture devono essere apposte in caratteri dell'altezza minima di 120 mm.

Articolo 23

In applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, gli Stati membri possono prescrivere o approvare un sistema per l'indicazione della data di imbottigliamento per i vini ed i mosti di uve imbottigliati sul loro territorio.

Articolo 24

1. In applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2392/89 gli Stati membri possono ammettere contemporaneamente, per bevande di produzione nazionale, per bevande originari di altri Stati membri e per bevande importate, l'utilizzazione della parola vino :

a)se è accompagnata da un nome di frutto di cui al capitolo 8 della nomenclatura combinata e a condizione che la bevanda sia stata ottenuta mediante fermentazione alcolica dello stesso frutto ;

b)in altre denominazioni composte, in particolare :

-British wine,

-Irish wine.

2. Per evitare qualsiasi confusione tra i termini di cui al paragrafo 1 e le parole vino e vino da tavola, gli Stati membri vigilano affinché :

-la parola vino sia utilizzata soltanto sotto forma di denominazione composta e in nessun caso sotto forma isolata ;

-le denominazioni composte di cui al primo trattino siano indicate sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e colore e di un'altezza che permetta di distinguerle chiaramente da altre indicazioni.

Articolo 25

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, e dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, dal 1° gennaio 1983 la designazione di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. destinato ad essere esportato negli Stati Uniti d'America può comprendere l'indicazione dell'annata di raccolta solo a condizione che tale prodotto sia ottenuto almeno per il 95 % da uve raccolte nell'annata indicata.

Articolo 26

1. I vini e i mosti di uve designati e presentati in conformità delle disposizioni in materia vigenti al momento della loro immissione in circolazione e la cui designazione e presentazione non sono più conformi alle suddette disposizioni a seguito di una modifica di queste ultime possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

Le etichette recanti indicazioni, stampate in conformità delle disposizioni vigenti in materia al momento della loro messa in circolazione, divenute non conformi alle suddette disposizioni a seguito di una modifica di queste ultime, possono essere utilizzate per un anno a decorrere dalla data di applicazione della modifica in causa.

I preimballaggi sui quali sono direttamente stampate indicazioni, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, al momento della loro messa in circolazione divenute non conformi alle disposizioni suddette, a seguito di una modifica di queste ultime, possono essere utilizzati per un periodo di due anni a decorrere dalla data iniziale di applicazione della modifica in causa.

2. I vini e i mosti di uve originari della Grecia, designati e presentati in conformità delle disposizioni elleniche in vigore anteriormente al 1° gennaio 1981 e la cui designazione e presentazione non sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

3. I vini e i mosti di uve originari

-della Spagna, designati e presentati in conformità delle disposizioni comunitarie in materia di vini importati nonché delle disposizioni spagnole in vigore al 31 dicembre 1985,

-del Portogallo, designati e presentati in conformità delle disposizioni comunitarie nonché delle disposizioni portoghesi in vigore al 31 dicembre 1990, la cui designazione e presentazione non siano conformi alle disposizioni comunitarie per quanto riguarda i prodotti comunitari, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

4. I vini e i mosti di uve originari del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui designazione e presentazione sono conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990 ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita, messi in circolazione ed esportati sino ad esaurimento delle scorte.

Le etichette recanti indicazioni conformi alle disposizioni della Repubblica democratica tedesca vigenti prima del 3 ottobre 1990, ma non conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere utilizzate sino al 31 agosto 1991.

5. Le etichette recanti indicazioni

-conformi alle disposizioni comunitarie relative ai prodotti importati in provenienza dal Portogallo in vigore anteriormente al 1° gennaio 1991,

o

-conformi alle disposizioni portoghesi in vigore anteriormente a tale data ma non conformi alle disposizioni comunitarie relative ai prodotti originari della Comunità possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 1991.

6. I vini originari degli Stati Uniti d'America, la cui designazione e presentazione sono conformi a quelle del regolamento (CEE) n. 2392/89 e del presente regolamento, possono essere detenuti ai fini della vendita e messi in circolazione sino ad esaurimento delle scorte, sempreché siano stati importati nella Comunità, entro e non oltre il 31 dicembre 1982, sia escluso ogni rischio di confusione circa la natura, l'origine o la provenienza, la composizione dei vini in causa e che non comportino il nome di v.q.p.r.d.

7. Per i vini da tavola e per i v.q.p.r.d. destinati all'esportazione verso i paesi terzi, possone essere utilizzate etichette recanti indicazioni non conformi alla normativa comunitaria sempreché dette indicazioni rivestano un carattere obbligatorio nelle disposizioni del paese importatore interessato e non vi sia alcuna possibilità di confusione con un altro vino da tavola o un altro v.q.p.r.d.

Gli Stati membri possono subordinare l'utilizzazione di tali etichette ad una autorizzazione preventiva.

Articolo 27

In applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2392/89, il disposto dell'articolo 25, paragrafo 1 e dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d) dello stesso regolamento non si applica ai vini e ai mosti di uve originari del paesi terzi e da essi importati - che beneficiano delle esenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2390/89, limitatamente ai quantitativi ivi indicati, purché tali prodotti siano etichettati in conformià delle disposizioni del paese terzo di origine vigenti in materia.

mosti di uve e i vini presentati sotto forma di partite per quantitativi non superiori a 15 litri quali campioni commerciali non destinati alla vendita.

Articolo 28

1. Il regolamento (CEE) n. 997/81 è abrogato.

2. I richiami al regolamento abrogato sono da intendersi riferiti al presente regolamento e da leggersi secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato VI.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1990.

Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione

(1)GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2)GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.

(3)GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13.

(4)GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12.

(5)GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

(6)GU n. L 202 del 14. 7. 1989, pag. 1.

(7)GU n. L 106 del 16. 3. 1981, pag. 1.

(8)GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30.

(9)GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

(10)GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.

(11)GU n. L 209 del 21. 7. 1989, pag. 31.

(12)GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7.

(13)GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 3.

(14)GU n. L 133 del 14. 5. 1982, pag. 1.

ALLEGATO I

Elenco, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, delle indicazioni relative ad una qualità superiore che possono essere utilizzate per i vini importati

1.AFRICA DEL SUD

-Certified by the Wine and Spirit Board

-Wine of Origin Certified by the Wine and Spirit Board

-Wine of Origin Superior certified by the Wine and Spirit Board

-Special late harvest

-Noble late harvest

-Superior

2.ALGERIA

-appellation d'origine garantie

3.ARGENTINA

-vino fino

-vino reserva

-vino reservado

4.AUSTRIA

-Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

-Kabinett

-Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein

-Spätlese o Spätlesewein

-Auslese o Auslesewein

-Beerenauslese o Beerenauslesewein

-Ausbruch o Ausbruchwein

-Trockenbeerenauslese

-Eiswein

5.BULGARIA

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Katschestveno vino)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Visokokatschestveno vino s geografski proishod)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Visokokatschestveno vino s kontroliran proishod)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Beritba pri palna zrjalost)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Beritba na presrjalo grozde)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Beritba na botritisirano grozde)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Beritba na stafidirano grozde)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Podbor na presreli, botritisirani ili stafidirani zarna)

->INIZIO DI UN GRAFICO>

>FINE DI UN GRAFICO>

(Riserva)

6.CILE

-reservado

-gran vino

7.UNGHERIA

-minoségi bor

-különleges minoségü bor

-késoi szüretelésü bor

-válogatott szüretelésü bor

-töppedt szolobol készült bor

-Száraz Szamorodni

-Édes Szamorodni

-Aszubor

-Aszu

-Aszu 3 puttonyos

-Aszu 4 puttonyos

-Aszu 5 puttonyos

-Aszu 6 puttonyos

-Esszencia

-Aszu Esszencia

8.ISRAELE

-Yein Eichout completato o meno da uno dei seguenti termini :

-yayin mëeretz hacodesh (vino della terra santa)

-yayin mëeretz hatanach (vino del paese della Bibbia)

9.MAROCCO

-vin à appellation d'origine

-vin à appellation d'origine garantie

-vin supérieur

10.ROMANIA

-vinuri de calitate superiora (v.s.)

-vinuri de calitate superiora cu denumire de origine (v.s.o.)

-vinuri de calitate superiora cu denomire de origine si trepte de calitate (v.s.o.c.)

-cules la maturitate deplin Oa (cmd)

-cules tîrziu (ct)

-cules la maturitate de înnobilare (cmi)

-cules selectionat (cs)

-cules la înnobilarea boabelor (c.i.b.)

-vin din butoaie alese

-vin din vinotec Oa

-comoara pivnitei

11.SAN MARINO

-Superiore

12.SVIZZERIA

-attestierter Winzerwy

-Spätlese

-Beerliwein

-VITI

-Terravin

13.TUNISIA

-appellation d'origine contrôlée

-vin délimité de qualité supérieure (v.d.q.s.)

-vin supérieur

-qualité exceptionnelle

-cépage tardif (per i vini ottenuti dalla varietà Carignan)

-grand cru

-grand vin

-premier cru

-cuvée réservée

14.TURCHIA

-Kalite Sarap

15.IUGOSLAVIA

-kvalitetno vino sa geografskim poreklom o kakovostno vino z geografskim poreklom o kvalitetno vino so geografsko poteklo

-vrhunsko o Ocuveno vino sa geografskim poreklom o vrhunsko vino z geografskim poreklom o vrvno vino so geogravsko poteklo

-kontrolisano poreklo o kontrolirano poreklo o kontrolirano poteklo

-slu Ozbeno kontrolisano poreklo o slu Ozbeno kontrolirano poreklo o slu Ozbeno kontrolirano poteklo

-sopstvena berba o lastna trgatev o sopstvena berba

-berba u punoj zrelosti (probirna berba) o trgatev v polni zrelosti (izbor) o berba vo polna zrelost

-kasna berba o pozna trgatev o docna berba

-probirna berba bobica o jagodni izbor o probirna berba na zrna

-berba suvih bobica o suhi jagodni izbor o berba na suvi zrna

-originalnost zakonom za Osti´cena

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

1.Elenco dei v.q.p.r.d. francesi che possono essere presentati in bottiglie del tipo flûte d'Alsace.

-Alsace o vin d'Alsace,

-Crépy,

-Château-Grillet,

-Côtes de Provence, rosso e rosato,

-Cassis,

-Jurançon,

-Rosé de Béarn,

-Tavel, rosato.

2.Elenco dei vini che possono essere presentati in bottiglie del tipo Bocksbeutel o Cantil o bottiglie di tipo analogo :

1.In Germania, i vini di qualità prodotti nelle seguenti regioni determinate :

-Franconia,

-Baden :

-originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,

-originari delle frazioni Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt del comune di Baden-Baden.

2.In Italia, i vini di qualità prodotti nelle seguenti regioni determinate :

-Santa Maddalena (St. Magdalener),

-Valle Isarco (Eisacktaler), ottenuti dalle varietà Sylvaner e Müller-Thurgau,

-Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,

-Bozner Leiten,

-Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weißburgunder) e Moscato rosa (Rosenmuskateller),

-Greco di Bianco,

-Trentino, ottenuti dalla varietà Moscato.

3.In Grecia i vini seguenti :

-Agioritiko,

-Rombola Kephalonias,

-vini originari dell'isola Kephalonia,

-vini originari dell'isola di Paros.

ALLEGATO VI

>SPAZIO PER TABELLA>

Top