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Document 31990L0118

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

OJ L 71, 17.3.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 8 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/118/oj

31990L0118

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 17/03/1990 pag. 0034 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 32 pag. 0082
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 32 pag. 0082


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1990

relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

(90/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (1), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 88/661/CEE intende in particolare liberalizzare gradualmente gli scambi intracomunitari di suini riproduttori di razza pura; che a tal fine è necessario procedere ad un'armonizzazione complementare per quanto concerne l'ammissione di questi animali alla riproduzione;

considerando che le disposizioni sull'ammissione alla riproduzione riguardano sia gli animali che il loro sperma, i loro ovuli ed i loro embrioni;

considerando che a tale proposito occorre evitare che disposizioni nazionali sull'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni costituiscano un divieto, una restrizione od un ostacolo agli scambi intracomunitari, sia per quanto riguarda la monta naturale che la fecondazione artificiale o il prelevamento di ovuli o di embrioni;

considerando che non devono sussistere divieti, restrizioni od ostacoli in materia di riproduzione per le femmine riproduttrici di razza pura ed i loro ovuli ed embrioni;

considerando che la fecondazione artificiale costituisce un metodo importante per incrementare l'impiego dei migliori riproduttori e, quindi, per migliorare la specie suina; che occorre tuttavia evitare che venga deteriorato il patrimonio genetico, in particolare per quanto riguarda i riproduttori maschi, che devono presentare tutte le garanzie del loro valore genetico ed essere immuni da qualsiasi tara ereditaria;

considerando che è necessario distinguere l'ammissione alla fecondazione artificale dei suini riproduttori di razza pura e del loro sperma, che sono stati sottoposti in uno Stato membro a tutte le prove del controllo ufficiale previsto per la loro razza, dall'ammissione dei medesimi esclusivamente ai fini del controllo ufficiale;

considerando che è utile stabilire una procedura per risolvere gli eventuali conflitti, in particolare in caso di difficoltà nella valutazione dei risultati;

considerando che la prescrizione, secondo cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni devono essere stati manipolati da personale ufficialmente riconosciuto, può offrire le garanzie necessarie per il raggiugimento dell'obiettivo perseguito;

considerando che, data la situazione particolare esistente in Spagna ed in Portogallo, occorre prevedere una proroga dei termini per l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva in tali Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, non venga vietata, limitata od ostacolata:

- l'ammissione alla riproduzione delle femmine riproduttrici di razza pura,

- l'ammissione alla monta naturale dei maschi riproduttori di razza pura,

- l'utilizzazione di ovuli e di embrioni ottenuti da femmine riproduttrici di razza pura.

Articolo 2

1. Uno Stato membro non può vietare, limitare od ostacolare:

- l'ammissione alla fecondazione artificiale nel suo territorio di maschi riproduttori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma quando questi animali sono stati ammessi alla fecondazione artificiale in uno Stato membro in base al controllo delle loro attitudini ed alla valutazione del loro valore genetico, effettuati conformemente alla decisione 89/507/CEE della Commissione (1);

- l'ammissione, ai fini del controllo ufficiale, di maschi riproduttori di razza pura o l'utilizzazione del loro sperma entro i limiti quantitativi necessari all'esecuzione della prova delle attitudini e della valutazione del loro valore genetico, effettuati conformemente alla decisione 89/507/CEE da associazioni od organizzazioni ufficialmente riconosciute.

2. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 susciti conflitti, segnatamente in merito all'interpretazione dei risultati delle prove, gli operatori hanno il diritto di chiedere il parere di un esperto.

Sulla scorta del parere di questo esperto, possono essere adottate misure a richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura prevista all'articolo 4.

3. Le modalità generali di applicazione del paragrafo 2 sono adottate, se necessario, secondo la procedura prevista all'articolo 4.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, lo sperma, gli ovuli e gli embrioni, per poter essere commercializzati, siano raccolti, trattati e conservati da un centro o da personale ufficialmente riconosciuti.

Articolo 4

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista al presente articolo, il comitato zootecnico permanente, istituito con la decisione 77/505/CEE (2), delibera secondo le regole stabilite all'articolo 11 della direttiva 88/661/ CEE (3).

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Tuttavia, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese beneficiano di un periodo supplementare di due anni per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

(1) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

(1) GU n. L 247 del 23. 8. 1989, pag. 43.

(2) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 11.

(3) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

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