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Document 31990L0044

Direttiva 90/44/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1990, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

OJ L 27, 31.1.1990, p. 35–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 10 - 19
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 10 - 19
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 16 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 224 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 224 - 233

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrog. impl. da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/44/oj

31.1.1990   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 27/35


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 1990

che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

(90/44/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 79/373/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/235/CEE (5), fissa le regole per la commercializzazione dei mangimi composti nella Comunità;

considerando che, ai sensi della normativa comunitaria in vigore, gli Stati membri possono derogare in determinati casi alle regole comunitarie, in particolare per quanto riguarda l'etichettatura e la scelta degli ingredienti;

considerando che è opportuno, in vista del completamento del mercato interno, eliminare tutte le deroghe nazionali che possono ancora frenare la libera circolazione dei mangimi composti o che creano condizioni di concorrenza ineguali;

considerando che il metodo più adeguato per eliminare tutte le disparità attuali relative alle norme di etichettatura è di fissare — a livello comunitario — l'elenco delle dichiarazioni che il responsabile dell'etichettatura deve o può volontariamente fornire, secondo il caso;

considerando che, per quanto concerne l'etichettatura, la direttiva 79/373/CEE mira a informare obiettivamente e nel modo più preciso possibile l'allevatore sulla composizione e sull'impiego dei mangimi; che occorre quindi fare in modo che l'esattezza delle dichiarazioni fornite possa essere ufficialmente controllata in tutte le fasi della commercializzazione dei mangimi, conformemente alle disposizioni in materia contenute in detta direttiva;

considerando che la dichiarazione degli ingredienti che entrano nella composizione dei mangimi costituisce, in certi casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori;

considerando che la determinazione quantitativa degli ingredienti dei mangimi destinati agli animali da reddito crea attualmente, sul piano dl controllo, difficoltà a causa soprattutto della natura dei prodotti utilizzati, della complessità della miscela ottenuta o del processo di fabbricazione dei mangimi;

considerando che occorre pertanto — allo stadio attuale — orientarsi, almeno per i mangimi destinati agli animali da reddito, verso una formula di dichiarazione flessibile che si limiti all'indicazione dei componenti dell'alimento senza specificarne le quantità; che è inoltre necessario mantenere la possibilità di creare categorie che permettano di raggruppare sotto una denominazione comune vari ingredienti; che, siccome categorie di ingredienti sono già state determinate dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione (6) per gli alimenti composti destinati agli animali familiari, conviene adottare disposizioni analoghe per gli altri alimenti;

considerando che occorre prevedere disposizioni particolari per l'etichettatura degli alimenti destinati agli animali familiari per tener conto della peculiarità di questa categoria di mangimi;

considerando che il fabbricante di mangimi composti deve avere la possibilità di fornire all'allevatore anche informazioni diverse da quelle previste espressamente dalla direttiva 79/373/CEE; che occorre subordinare la presentazione di queste informazioni supplementari a determinate condizioni di queste informazioni supplementari a determinate condizioni o restrizioni per garantire una concorrenza leale tra i fabbricanti nonché un'informazione obiettiva dell'allevatore;

considerando che la direttiva 79/373/CEE consente attualmente agli Stati membri di esigere che i mangimi composti siano fabbricati con determinati ingredienti o non contengano taluni ingredienti; che è necessario abolire gli ostacoli derivanti da queste limitazioni mediante la compilazione, a livello comunitario, di un elenco degli ingredienti utilizzati per fabbricare mangimi composti e di un elenco di ingredienti il cui impiego deve essere vietato per motivi di carattere sanitario;

considerando che l'elenco degli ingredienti che possono entrare nella composizione dei mangimi non deve avere carattere esauriente, data l'estrema diversità dei prodotti e sottoprodotti che possono essere utilizzati, la costante evoluzione della tecnologia alimentare e l'esigenza di non limitare le possibilità di scelta dei fabbricanti; che conviene pertanto limitarsi a compilare un inventario dei principali ingredienti normalmente utilizzati per la fabbricazione dei mangimi composti;

considerando che questo inventario dovrà indicare le denominazioni comuni da usare per la designazione dei vari ingredienti nonché le descrizioni cui dovranno corrispondere per poter fruire di tali denominazioni;

considerando che la sola descrizione dei vari ingredienti potrebbe risultare insufficiente per distinguere prodotti molto vicini, ma di qualità a volte differente; che in questi casi particolari occorre prevedere la possibilità supplementare di stabilire requisiti minimi di composizione;

considerando che l'elenco degli ingredienti che possono essere usati per la fabbricazione di mangimi composti non ha carattere limitativo; che gli Stati membri debbono pertanto ammettere che i mangimi composti commercializzati all'interno della Comunità possano contenere ingredienti diversi da quelli che figurano nell'elenco, a condizione che si tratti di prodotti di qualità sana, leale e mercantile e che siano designati con denominazioni specifiche che evitino qualsiasi confusione con gli ingredienti che fruiscono di una denominazione stabilita sul piano comunitario;

considerando che la compilazione dell'elenco dei principali ingredienti normalmente utilizzati e commerciallizzati per la preparazione dei mangimi composti nonché la redazione dell'elenco degli ingredienti il cui impiego deve essere in futuro vietato sono misure di carattere scientifico; che, per agevolare l'adozione di queste misure, occorre seguire la procedura che instaura una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno al comitato permanente dei mangimi per animali;

considerando che per garantire il rispetto delle condizioni stabilite per i mangimi composti gli Stati membri devono prevedere appropriati controlli per sondaggio, non soltanto nel corso della commercializzazione ma anche durante la fabbricazione degli alimenti; che quest'ultima forma di controllo deve esercitarsi, in particolare, sulle scritture del fabbricante,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«g)

il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.»

2)

All'articolo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«l)

data di conservazione minima di un margine composto: la data fino alla quale tale mangime, in condizioni di conservazione appropriate, conserva tutte le sue proprietà specifiche.»

3)

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

1.   Gli Stati membri prescrivono che i mangimi composti possono essere commercializzati soltanto se sull'imballaggio, sul recipiente o su un'etichetta fissata allo stesso sono opposte, in apposito riquadro, le indicazioni sotto elencate, che devono essere bene in vista, chiaramente leggibili ed indelebili e che impegnano la responsabilità del produttore o del confezionatore, dell'importatore o del venditore o del distributore stabiliti all'interno della Comunità:

a)

denominazione “mangime completo”, “mangime complementare”, “mangime minerale”, “mangime melassato”, “mangime completo d'allattamento”, “mangime complementare d'allattamento”, secondo il caso;

b)

specie animale o categoria di animali alla quale il mangime composto è destinato;

c)

modalità d'impiego che indichino l'esatta destinazione del mangime e ne consentano un'utilizzazione adeguata;

d)

per tutti i mangimi composti salvo quelli destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ingredienti da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater;

e)

se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;

f)

a seconda dei casi, dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 3;

g)

nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo;

h)

quantità netta, espressa in unità di massa per i prodotti solidi e in unità di volme o di massa per i prodotti liquidi;

i)

data di conservazione minima, da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 1;

j)

numero di riferimento della partita qualora non sia indicata la data di fabbricazione.

2.   Gli Stati membri prescrivono che, qualora i mangimi composti siano commercializzati in autocisterne o veicoli analoghi o conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano riportate su un documento di accompagnamento. Ove si tratti di piccole quantità di mangimi destinati al consumatore diretto è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita.

3.   Gli Stati membri prescrivono che, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1, possano essere apposte nel riquadro previsto a tal fine al paragrafo 1 solo le seguenti indicazioni supplementari:

a)

marchio d'identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di etichettatura;

b)

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura;

c)

se del caso numero di riferimento della partita;

d)

paesi di produzione o di fabbricazione;

e)

prezzo del prodotto;

f)

denominazione o marca commerciale del prodotto;

g)

per i mangimi composti destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti; ingredienti da dichiarare conformemente all'articolo 5 quater;

h)

se del caso, le indicazioni in merito al disposto dell'articolo 14, lettera a);

i)

indicazioni circa lo stato fisico del mangime o il trattamento specifico da esso subito;

j)

se del caso, dichiarazioni dei componenti analitici nei casi previsti nella parte A dell'allegato;

k)

dichiarazioni previste nella parte B dell'allegato, nelle colonne 1, 2 e 4;

l)

la data di fabbricazione da indicare conformemente all'articolo 5 quinquies, paragrafo 2.

4.   Per i mangimi prodotti e commercializzati nel loro territorio, gli Stati membri possono:

a)

permettere che le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f) e lettera h) figurino soltanto su un documento di accompagnamento;

b)

prescrivere un numero di codice ufficiale che consenta di identificare il fabbricante, se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura.

5.   Gli Stati membri prescrivono che:

a)

nel caso di mangimi composti costituiti da non più di tre ingredienti, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) non sono necessarie se gli ingredienti impiegati risultano chiaramente dalla denominazione;

b)

nel caso di miscele di semi interi, le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) non sono necessarie ma possono tuttavia essere fornite;

c)

le denominazioni “mangime completo” o “mangime complementare” per i mangimi destinati ad animali familiari diversi da cani e gatti possono essere sostituite dalla denominazione “mangime composto”. In questo caso le indicazioni richieste o ammesse ai sensi del presente articolo sono quelle previste per i mangimi completi;

d)

la data di conservazione minima, la quantità netta ed il riferimento delle partite possono essere indicati fuori del riquadro riservato alle condizioni di marcatura di cui al paragrafo 1; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui esse sono indicate.

6.   Nel caso di mangimi composti per animali familiari, le denominazioni:

a)

in lingua inglese “compound feedingstuff”, “complementary feedingstuff” e “complete feedingstuff” possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni “compound pet food”, “complementary pet food” e “complete pet food”;

b)

nella lingua spagnola “pienso” può essere sostituita con “alimento”;

c)

in lingua olandese “mengvoeder”, “aanvullend diervoeder” e “volledig diervoerder” possono essere sostituite rispettivamente dalle denominazioni “samengesteld voeder”, “anvullend samengesteld voeder” e “volledig samengesteld voeder”.»

4)

Gli articoli 5 bis e 5 ter sono abrogati.

5)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 quater

1.   Quando si forniscono indicazioni in merito agli ingredienti, si devono citare tutti gli ingredienti utilizzati.

2.   Gli ingredienti vanno enumerati rispettando le seguenti norme:

a)

mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari: enumerazione degli ingredienti nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale;

b)

manginimi composti per animali familiari: enumerazione degli ingredienti con indicazione del loro tenore oppure nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

3.   Gli ingredienti sono designati con il loro nome specifico: tuttavia, conformemente, all'articolo 10, lettera a), saranno istituite categorie che raggruppano vari ingredienti; in tal caso l'indicazione del nome specifico dell'ingrediente potrà essere sostituita da quella della categoria a cui l'ingrediente appartiene.

L'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se uno degli ingredienti utilizzati non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in tal caso l'ingrediente, designato con il suo nome specifico, è citato nell'ordine d'importanza ponderale rispetto alle categorie.

4.   Se non è stata adottata alcuna misura ai sensi dell'articolo 10, lettera a) gli Stati membri possono mantenere le categorie di ingredienti da essi fissate e permettere che l'indicazione degli ingredienti sia sostituita da quella delle categorie.

5.   L'etichettatura dei mangimi composti per animali familiari può inoltre mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per caratterizzare il mangime in causa. In tal caso, il tenore minimo o massimo in percentuale, in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, oppure nell'elenco degli ingredienti, oppure menzionando l'ingrediente o gli ingredienti e la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti.

Articolo 5 quinquies

1.   La data di conservazione minima viene espressa con le indicazioni seguenti:

“da consumarsi entro …”, seguita dall'indicazione della data (giorno, mese e anno), per i mangimi molto deperibili dal punto di vista microbiologico;

“da consumarsi di preferenza entro …”, seguita dall'indicazione della data (mese e anno), per gli altri mangimi.

Qualora altre disposizioni della normativa comunitaria concernente i mangimi composti per animali prescrivano di indicare una data di conservazione minima, si dovrà indicarne una sola, ossia quella a scadenza più vicina.

2.   La data di fabbricazione è indicata con la seguente dicitura: “Fabbricato … (X giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata”.

In caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera d), la suddetta dicitura è seguita dalla segnalazione del posto in cui è indicata la data di conservazione minima.

Articolo 5 sexies

Il responsabile dell'etichettatura del mangime composto può fornire anche altre informazioni in aggiunta a quelle prescritte dalla presente direttiva.

Tuttavia, tali informazioni:

non possono precisare la presenza o il tenore di componenti analitici diversi da quelli da dichiarare a norma dell'articolo 5;

non devono indurre l'acquirente in errore, ad esempio attribuendo al mangime effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che il mangime possiede caratteristiche particolari, quando tutti i mangimi similari posseggono invece queste stesse caratteristiche;

non devono vantare proprietà terapeutiche, ossia la capacità di prevenire, curare o guarire malattie;

devono riguardare elementi oggettivi o misurabili che possano essere comprovati;

devono essere nettamente separate da tutte le indicazioni di cui all'articolo 5.»

6)

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che, in sede di commercializzazione dei mangimi composti, si applichino le disposizioni generali di cui alla parte A dell'allegato.»

7)

Gli articoli 7 e 8 sono abrogati.

8)

L'articolo 10 è sostituito dagli articoli seguenti:

«Articolo 10

Secondo la procedura prevista dall'articolo 13 e in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

a)

vengono stabilite, entro il 22 gennaio 1991, categorie che raggruppano vari ingredienti;

b)

è compilato un elenco non esauriente dei principali ingredienti normalmente utilizzati e commercializzati per la preparazione dei mangimi composti destinati a specie diverse dagli animali familiari; tale elenco stabilisce una denominazione ed una descrizione comune per ciascun prodotto; inoltre, in alcuni casi, possono altresì essere fissati requisiti minimi di composizione sempreché tali disposizioni risultino necessarie per consentire una migliore identificazione degli ingredienti;

c)

è stabilito l'elenco degli ingredienti il cui uso è vietato nei mangimi composti per motivi di protezione della salute umana e animale;

d)

possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico dei mangimi composti;

e)

sono adottate le modifiche da apportare all'allegato e agli elenchi di cui alle lettere b) e c).

Articolo 10 bis

1.   Gli Stati membri prescrivono che gli ingredienti che figurano sull'elenco di cui all'articolo 10, lettera b) possono essere dichiarati come tali solo con le denominazioni ivi previste e a condizione che soddisfino le descrizioni e gli eventuali requisiti minimi di composizione ivi indicati.

2.   Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, lettera c), gli Stati membri ammettono che possano essere utilizzati anche ingredienti diversi da quelli contenuti nell'elenco di cui all'articolo 10, lettera b) purché siano di qualità sana, leale e mercantile e purché siano dichiarati con altre denominazioni che non possano indurre in errore l'acquirente.»

9)

Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

Per la commercializzazione fra gli Stati membri, le indicazioni che figurano sull'imballaggio, sul recipiente o sull'etichetta fissata allo stesso sono redatte almeno in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario.»

10)

Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché durante la fabbricazione o la commercializzazione venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva.»

11)

Il testo dell'allegato è sostituito dalla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore il 22 gennaio 1992 le disposizione legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY


(1)  GU n. C 178 del 7. 7. 1988, pag. 4 e

GU n. C 100 del 21. 4. 1989, pag. 10.

(2)  GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 382.

(3)  GU n. C 23 del 20. 1. 1989, pag. 10.

(4)  GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

(5)  GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 54.

(6)  GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27.


ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Disposizioni generali

1.   I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso del mangime composto tal quale, salvo indicazione contraria.

2.   Il tenore d'acqua del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi:

il 7 % nei mangimi da allattamento e negli altri elementi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %;

il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

il 14 % negli altri mangimi composti.

Nel caso di mangimi composti aventi un tasso d'umidità inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore.

3.   Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non deve superare il 3,3 % rispetto alla sostanza secca nel caso dei mangimi composti contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e il 2,2 % rispetto alla sostanza secca negli altri casi.

Tuttavia, il tenore del 2,2 % può essere superato nel caso di:

mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati,

mangimi composti minerali,

mangimi composti contenenti per oltre il 50 % fettucce o polpa di barbabietole da zucchero,

mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con tenore di farina di pesce superiore al 15 %

e sempreché tale contenuto sia stato dichiarato in percentuale espressa rispetto al margine tale quale.

Nel caso di mangimi composti aventi un tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore.

4.   Il tenore di ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tasso di umidità del 12 %.

5.   Se, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti, esclusi quelli per gli animali familiari, almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l'articolo 3:

5.1.   se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato:

5.1.1.   Proteina greggia:

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %);

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

5.1.2.   Zuccheri totali:

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %);

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

5.1.3.   Amido e zuccheri totali più amido:

2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 10»);

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %;

5.1.4.   Grassi greggi:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'8 %);

0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all'8 %;

5.1.5.   Sodio, potassio e magnesio:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino al 7,5 %);

0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5 % (fino al 5 %);

il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 % (fino allo 0,7 %);

0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7 %;

5.1.6.   Fosforo totale e calcio:

1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16 %;

il 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16 % (fino al 12 %);

0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %);

il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 6 % (fino all'1 %);

0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1 %;

5.1.7.   Metionina, lisina e treonina:

il 15 % del tenore dichiarato;

5.1.8.   Cistina e triptofano:

il 20 % del tenore dichiarato;

5.2.   se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato:

5.2.1.   Acqua:

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %);

0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

5.2.2.   Ceneri gregge:

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %);

0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %;

5.2.3.   Cellulosa greggia:

1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 12 %;

il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %);

0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6 %;

5.2.4.   Ceneri insolubili in acido cloridrico:

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %;

il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 4 %);

0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 %;

5.3.   se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 5.1 e 5.2:

5.3.1.   Proteina greggia, grassi greggi, zuccheri totali, amido: tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 5.1;

Fosforo totale, calcio, potassio, magnesio, sodio, ceneri gregge, cellulosa greggia: tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 5.1 e 5.2.

6.   Se, a seguito dei controlli ufficiali previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti per gli animali familiari almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l'articolo 3:

6.1.   se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato:

6.1.1.   Proteina greggia:

3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %;

il 16 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 12,5 %);

2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %;

6.1.2.   Grassi greggi:

2,5 unità del tenore dichiarato;

6.2.   se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato:

6.2.1.   Acqua:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40 %;

il 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 40 % (fino al 20 %);

1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20 %;

6.2.2.   Ceneri gregge:

1,5 unità del tenore dichiarato;

6.2.3.   Cellulosa greggia:

1 unità del tenore dichiarato;

6.3.   se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 6.1 e 6.2:

6.3.1.   Proteina greggia:

Tolleranza doppia di quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.1;

6.3.2.   Grassi greggi:

Tolleranza identica a quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.2;

6.3.3.   Ceneri gregge, cellulosa greggia:

tolleranza tripla di quella ammessa per queste sostanze ai punti 6.2.2. e 6.2.3.

PARTE B

Dichiarazione dei componenti analitici

Mangimi per animali

Componenti analitici e relativi tenori

Specie animale o categoria di animali

(1)

(2)

Dichiarazioni obbligatorie, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f)

Dichiarazioni facoltative, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k)

(3)

(4)

Mangimi completi

Proteina greggia

Animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti

Animali familiari diversi dai cani e dai gatti

 

Grassi greggi

 

Cellulosa greggia

 

Ceneri gregge

 

Lisina

Suini

Animali diversi dai suini

 

Metionina

Pollame

Animali diversi dal pollame

 

Cistina

Tutti gli animali

 

Treonina

 

Triptofano

 

Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

 

Suini e ruminanti (dichiarazione con metodo ufficiale nazionale)

 

Amido

Tutti gli animali

 

Zuccheri totali (saccarosio)

 

Zuccheri totali + amido

 

Calcio

 

Sodio

 

Fosforo

 

Magnesio

 

Potassio

Mangimi complementari — Minerali

Proteina greggia

Tutti gli animali

 

Cellulosa greggia

 

Ceneri gregge

 

Grassi greggi

 

Lisina

 

Meteonina

 

Cistina

 

Treonina

 

Triptofano

 

Calcio

Tutti gli animali

 

Fosforo

 

Sodio

 

Magnesio

Ruminanti

Animali diversi dai ruminanti

 

Potassio

Tutti gli animali

Mangimi complementari — Melassati

Proteina greggia

Tutti gli animali

 

Cellulosa greggia

 

Zuccheri totali (saccarosio)

 

Ceneri gregge

 

Grassi greggi

 

Calcio

Tutti gli animali

 

Fosforo

 

Sodio

 

Potassio

 

Magnesio ≥ 0,5 %

Ruminanti

Animali diversi dai ruminanti

 

< 0,5 %

Tutti gli animali

Mangimi complementari — Altri

Proteina greggia

Animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti

Animali familiari diversi dai cani e dai gatti

 

Grassi greggi

 

Cellulosa greggia

 

Ceneri gregge

 

Calcio ≥ 5 %

Animali diversi dagli animali familiari

Animali familiari

 

< 5 %

Tutti gli animali

 

Fosforo ≥ 2 %

Animali diversi dagli animali familiari

Animali familiari

 

< 2 %

Tutti gli animali

 

Magnesio ≥ 0,5 %

Ruminanti

Animali diversi dai ruminanti

 

< 0,5 %

Tutti gli animali

 

Sodio

 

Potassio

 

Valore energetico

Pollame (dichiarazione con metodo CEE)

 

Suini e ruminanti (dichiarazione con metodo ufficiale nazionale)

 

Lisina

Suini

Animali diversi dai suini

 

Metionina

Pollame

Animali diversi dal pollame

 

Cistina

Tutti gli animali

 

Treonina

 

Triptofano

 

Amido

 

Zuccheri totali (saccarosio)

 

Zuccheri totali + amido

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