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Document 31989R2496

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/89 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1989 relativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall' elefante africano

OJ L 240, 17.8.1989, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/1990; abrogato da 390R0197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2496/oj

31989R2496

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/89 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 1989 relativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall' elefante africano -

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 17/08/1989 pag. 0005 - 0006


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2496/89 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1989

relativo al divieto di importare nella Comunità avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 610/89 (2), in particolare l'articolo 21,

visto il parere del comitato della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di faune selvatiche minacciate di estinzione,

considerando che, nonostante il sistema di quote istituito dalle parti contraenti delle convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, il commercio dell'avorio si svolge per lo più al di fuori di questo sistema e la caccia di frodo agli elefanti continua ad un ritmo intollerabile;

considerando che alcuni paesi produttori di avorio non sono attualmente in grado di esercitare un controllo adeguato sulla caccia agli elefanti e sul numero di zanne immesse sul mercato mondiale;

considerando che i paesi di transito e i paesi destinatari dell'avorio non son sono attualmente in grado di garantire che tutto l'avorio in commercio sia di provenienza lecita;

considerando che numerose parti contraenti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione ed in particolare molti tra i principali paesi di origine dell'elefante africano hanno proposto di trasferire questa specie dall'appendice II all'appendice I della convenzione;

considerando che se questa proposta fosse adottata dalla prossima conferenza delle parti contraenti della convenzione, prevista per l'ottobre 1989, porrebbe fine al commercio internazionale dell'avorio e degli altri prodotti ricavati dall'elefante a decorrere dal gennaio 1990;

considerando che i cacciatori di frodo ed i commercianti senza scrupoli approfitteranno, secondo tutte le previsioni, della situazione attuale fino alla data in cui l'inclusione dell'elefante africano nell'appendice I entra in vigore, per acquistare quanto più avorio possibile, portando così la caccia di frodo a livelli mai raggiunti sinora;

considerando che, per evitare il previsto aggravamento del fenomeno della caccia di frodo, i paesi di transito ed i paesi destinatari dovrebbero immediatamente proibire, tutte le importazioni di avorio ottenuto dall'elefante africano;

considerando che le importazioni nella Comunità di avorio ottenuto dall'elefante africano sono attualmente in contrasto con il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3626/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È vietato concedere licenze per l'importazione di avorio greggio o lavorato ottenuto dall'elefante africano (Loxodonta africana).

2. In deroga al paragrafo 1 le licenze di importazione possono essere concesse nei casi previsti in allegato. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni licenza rilasciata ai sensi di detta disposizione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1989.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 66 del 10. 3. 1989, pag. 24.

ALLEGATO

1. Le licenze d'importazione possono essere rilasciate per:

a) strumenti musicali costituiti in parte di avorio, la cui riesportazione dalla Comunità è comprovata,

b) oggetti di antiquariato,

c) trofei di caccia, qualora la licenza di caccia sia stata rilasciata per contribuire alla sopravvivenza della popolazione in questione (la Commissione determinerà, secondo la procedura definita all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, i paesi di origine per i quali il criterio si applicherà),

d) articoli domestici ed effetti personali (NB: i souvenir turistici non verranno esentati dal divieto d'importazione). È necessario presentare la licenza di esportazione rilasciata dal paese d'origine qualora quest'ultimo prescriva tale documento per l'esportazione dell'avorio lavorato.

2. È possibile dar seguito alle richieste di licenze d'importazione e concedere tali licenze qualora:

a) la presentazione delle richieste, o

b) il contratto o l'ordinativo che ha dato luogo al pagamento o alla spedizione della merce

siano antecedenti alla data alla quale lo Stato membro ha sospeso il rilascio delle licenze d'importazione, e comunque antecedenti al 4 luglio 1989. In questi casi il termine ultimo di validità delle licenze d'importazione sarà il 31 dicembre 1989.

3. Le autorità competenti informano la Commissione entro il 30 settembre 1989 e il 31 dicembre 1989 delle deroghe concesse al divieto d'importazione.

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