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Document 31989L0396

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

OJ L 186, 30.6.1989, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 72
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 172 - 173

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2012; abrogato da 32011L0091

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/396/oj

31989L0396

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0021 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 9 pag. 0071
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 9 pag. 0071


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (89/396/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che verrà a scadenza il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno;

considerando che l'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti; che essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE (5), non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite; che, da allora, certi Stati membri

hanno adottato disposizioni nazionali concernenti tale indicazione;

considerando che, a livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce ormai un obbligo generalizzato; che la Comunità è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale;

considerando che è pertanto opportuno adottare le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla creazione di un sistema comune di identificazione delle partite;

GU n. C 120 del 16. 5. 1989.

considerando che l'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione; che è tuttavia opportuno escludere taluni prodotti ed operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che la definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento; che questa definizione non potrebbe pertanto applicarsi a prodotti presentati alla rinfusa o che, per la loro specificità individiale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo;

considerando che, data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, spetta all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente;

considerando tuttavia che, per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è essenziale che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale;

considerando che il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 79/112/CEE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o condizionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2 1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come prevista dall'articolo 1, paragrafo 1.

2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica:

a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

- venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

- avviati verso organizzazioni di produttori o

- raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;

c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm$.

3. Gli Stati membri possono non richiedere, fino al 31 dicembre 1996, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate sulle quali è indicato in modo indelebile una dicitura e che pertanto non recano un'etichetta, né anello, né fascetta.

Articolo 3 La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o condizionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno della Comunità.

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni di etichettatura.

Articolo 4 Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che ad esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5 Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano nell'etichettatura, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1 può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6 La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni comunitarie specifiche.

La Commissione pubblica ed aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

Articolo 7 Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:

- permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990;

- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 20 giugno 1991; tuttavia, i prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

Gli Stati membri ne informano immediatamente la

Commissione.

Articolo 8 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. C 310 del 20. 11. 1987, pag. 2.

(2) GU n. C 167 del 27. 6. 1988, pag. 425 e(3) GU n. C 95 dell'11. 4. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

(5) Vedi pagina 17 della presente Gazetta ufficiale.

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