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Document 31989L0338

Direttiva 89/338/CEE del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

OJ L 142, 25.5.1989, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 5 - 8
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 5 - 8

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/09/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/338/oj

31989L0338

Direttiva 89/338/CEE del Consiglio del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

Gazzetta ufficiale n. L 142 del 25/05/1989 pag. 0003 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0005
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0005


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 27 aprile 1989 che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali (89/338/CEE)

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la direttiva 85/3/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 88/218/CEE (5), fissa i pesi, le dimensioni e certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci;

considerando che occorre fissare altresì i pesi e le dimensioni di altri veicoli, compresi quelli adibiti al trasporto di passeggeri, cioè i veicoli a motore a 2, 3 e 4 assi, compresi gli autosnodati, e i veicoli combinati a quattro assi;

considerando che bisogna tener conto dell'attrezzatura del veicolo (doppi pneumatici e sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti al livello comunitario) per fissare i pesi massimi autorizzati dei veicoli a motore a 3 e 4 assi nonché degli assi tandem dei veicoli a motore;

considerando che lo stato di taluni tratti della rete stradale in Irlanda e nel Regno Unito non consente al momento attuale di applicare tutte le disposizioni della presente direttiva; che è necessario quindi rinviare provvisoriamente l'applicazione di alcune di queste disposizioni nei due Stati membri suddetti; che il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, dovrà stabilire anteriormente al 1g luglio 1989 la data in cui tali deroghe avranno termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) alle dimensioni dei veicoli destinati a circolare su strada che abbiano almeno 4 ruote e una velocità massima superiore a 25 km/ora e adibiti:

- al trasporto di merci, quando hanno un peso massimo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, oppure

- al trasporto di persone, quando comprendono più di 9 posti a sedere, compreso quello del conducente;»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- "veicolo a motore", qualsiasi veicolo fornito di un motore a propulsione e circolante su strada con mezzi propri;

- "rimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore, ad esclusione dei semirimorchi, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

- "semirimorchio", qualsiasi veicolo destinato ad essere agganciato ad un veicolo a motore in modo che una parte del rimorchio poggi sul veicolo a motore e una parte sostanziale del suo peso e del peso del suo carico sia sopportata da tale veicolo, e che, per costruzione e attrezzatura, è adibito al trasporto di merci;

- "veicolo combinato":

- un autotreno costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un rimorchio, oppure

- un autoarticolato costituito da un veicolo a motore a cui è agganciato un semirimorchio;

- "veicolo frigorifero a parete spessa", qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F

dell'accordo del 1g settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), ed in cui lo spessore di ciascuna delle pareti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm;

- "autobus", qualsiasi veicolo comportante più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, che, per costruzione e attrezzatura, è destinato al trasporto di persone e dei loro bagagli. Può avere uno o due livelli e ad esso può essere agganciato anche un rimorchio per bagagli;

- "autosnodato", un autobus composto di due tronconi rigidi collegati tra loro da une sezione snodata. Su questo tipo di veicolo i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate soltanto in un'officina.

- "dimensioni massime autorizzate", le dimensioni massime del veicolo dichiarate ammissibili, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

- "peso massimo autorizzato", il peso massimo del veicolo a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione;

- "peso massimo autorizzato per asse", il peso massimo dell'asse o del gruppo di assi a pieno carico dichiarato ammissibile, ai fini del traffico internazionale a norma della presente direttiva, dalla competente autorità dello Stato nel quale il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione.»

3) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva:

- a decorrere dal 1g luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ad eccezione di quelle previste dai trattini che seguono;

- entro il 1g gennaio 1989 per quanto concerne l'applicazione del punto 1.2, lettera b) dell'allegato I;

- a decorrere dal 1g gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II;

- a decorrere dal 1g luglio 1991 per quanto concerne l'applicazione del punto 1 dell'allegato I relativo ai veicoli adibiti al trasporto di persone;

- a decorrere dal 1g gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4.1 dell'allegato I;

- a decorrere dal 1g gennaio 1993 per quanto concerne l'applicazione dei punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3, 2.4, 3.4.2, 3.5 e 4.3 dell'allegato I;

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle misure da essi adottate ai fini dell'applicazione della presente direttiva.»

4) L'articolo 8 è modificato come segue:

- il testo del paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 3 per quantoriguarda le norme di cui ai punti 2.2.1, 2.2.2, e 3.3.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.»;

- il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda la norma di cui al punto 3.4.1 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 dell'allegato I il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate.»;

- sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5. Le disposizioni dell'articolo 3 per quanto riguarda le norme di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.3, 2.4 e 3.4.2 dell'allegato I non sono applicabili temporaneamente in Irlanda e nel Regno Unito.

Tuttavia questi due Stati membri applicano l'articolo 3 ai veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4 dell'allegato I:

a) il cui peso per asse motore non superi le 10,5 tonnellate, e

b)

il cui peso totale a pieno carico non superi:

- 35 tonnellate per i veicoli di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.4,

- 17 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.1,

- 30 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.3.3, fatta salva l'osservanza delle condizioni specificate a detto punto e al punto 4.3,

- 27 tonnellate per i veicoli di cui al punto 2.4.

6. La Commissione presenta al Consiglio nel mese successivo all'adozione della presente direttiva e sulla base di quest'ultima una proposta concernente la data di scadenza della deroga di cui al para-

grafo 5.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su questa proposta anteriormente al 30 giugno 1989.»

5) L'allegato I è così modificato:

a) al punto 1.1 si aggiunge il trattino seguente:

. a) «2.2.3.3.

«- autosnodato

18,00 m».

b)

al punto 2.2 sono aggiunti i punti seguenti:

«2.2.3.

Autotreni a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un rimorchio a 2 assi

36 tonnellate

«2.2.4.

Autoarticolati a 4 assi composti da un veicolo a motore a 2 assi e da un semirimorchio a 2 assi, se la distanza assiale del semirimorchio:

"2.2.4.1.

è pari o superiore a 1,3 m e pari o inferiore a 1,8 m

36 tonnellate

«2.2.4.2.

è superiore a 1,8 m

36 tonnellate

di tolleranza quando il PMA del veicolo a motore (18 t) e il PMA dell'asse tandem del semirimorchio (20 t) sono rispettati e l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario.»;

+ 2 tonnellate

c)

sono aggiunti i seguenti punti:

«2.3.

Veicoli a motore

«2.3.1.

Veicoli a motore a 2 assi

18 tonnellate

«2.3.2.

Veicoli a motore a 3 assi

- 25 tonnellate

- 26 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario

«2.3.3.

Veicoli a motore a 4 assi con 2 assi direttivi

32 tonnellate quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensioni pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario

«2.4.

Autosnodati a 3 assi

28 tonnellate»;

d)

il punto 3 è così modificato:

- il punto 3.4 è così suddiviso:

- «3.4.

Asse motore

- «3.4.1.

L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2

11,5 tonnellate

- «3.4.2.

L'asse motore dei veicoli di cui ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4

11,5 tonnellate»;

- viene aggiunto il punto seguente:

- «3.5.

Assi tandem dei veicoli a motore

La somma dei pesi per asse di un tandem non deve superare, se la distanza (d) assiale:

- «3.5.1.

è inferiore a 1 m (d < 1,0 m)

11,5 tonnellate

- «3.5.2.

è pari o superiore a 1,0 m e inferiore a

1,3 m

(1,0 m 9 d < 1,3 m)

16 tonnellate

- «3.5.3.

è pari o superiore a 1,3 m e inferiore a

1,8 m

(1,3 m 9 d < 1,8 m)

- 18 tonnellate

- 19 tonnellate

quando l'asse motore è munito di doppi pneumatici e di sospensione pneumatiche o riconosciute equivalenti sul piano comunitario»;

e)

al punto 4 è aggiunto il punto seguente:

«4.3.

Peso massimo autorizzato in funzione dell'interasse

Il peso massimo autorizzato in tonnellate di un veicolo a motore a 4 assi non può superare 5 volte la distanza in metri tra il centro degli assi estremi del veicolo».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARRIONUEVO PEÑA

(1) GU n. C 90 dell'11. 9. 1971, pag. 25, GU n. C 16 del 18. 1. 1979, pag. 3 e GU n. C 173 del 2. 7. 1988, pag. 12.

(2) GU n. C 124 del 17. 12. 1971, pag. 63, GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 80 e GU n. C 187 del 18. 7. 1988,

pag. 209.

(3) GU n. C 61 del 10. 6. 1972, pag. 5, GU n. C 113 del 7. 5. 1980, pag. 14 e GU n. C 208 dell'8. 8. 1988, pag. 56.

(4) GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.

(5) GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 48.

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