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Document 31988R3207

Regolamento (CEE) n. 3207/88 del Consiglio del 17 ottobre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

OJ L 286, 20.10.1988, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 176 - 178
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 176 - 178
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 139 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 18 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 18 - 20

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3207/oj

31988R3207

Regolamento (CEE) n. 3207/88 del Consiglio del 17 ottobre 1988 che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 20/10/1988 pag. 0002 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 27 pag. 0176
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 27 pag. 0176


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3207/88 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, in appresso denominata « sistema armonizzato », la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito, con effetto dal 1o gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune ed alle esigenze delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 2771/75 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4000/87 della Commissione (5), conformemente alla nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che le uova in guscio cotte ed i prodotti d'uovo modellati, come le « uova oblunghe » di forma cilindrica, erano state classificate in una sottovoce della voce 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) della tariffa doganale comune rimasta in vigore sino al 31 dicembre 1987; che pertanto detti prodotti d'uovo non erano considerati compresi nell'allegato II del trattato; che, in seguito all'introduzione della nomenclatura combinata, tali prodotti sono ora classificati nel codice NC 0407 (Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte) o nel codice NC 0408 (Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti); che le uova in guscio cotte e i prodotti d'uovo modellati possono essere impiegati per gli stessi usi o in sostituzione delle uova conservate, sgusciate o meno; che le uova conservate sono comprese nell'allegato II del trattato e sono quindi menzionate nel regolamento (CEE) n. 2771/75; che appare logico e opportuno che anche le uova in guscio cotte e i prodotti d'uovo modellati vi siano inclusi;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4000/87;

considerando che, per tener conto dell'uso della nuova nomenclatura, è necessario adeguare vari regolamenti del settore delle uova; che solo le modifiche di carattere meramente tecnico si possono effettuare a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2658/87; che occorre pertanto prevedere che tutte le altre modifiche siano effettuate secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, purché esse siano riconducibili esclusivamente all'introduzione del sistema armonizzato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2771/75 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova si applica ai seguenti prodotti:

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // a) 0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 // Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte // b) 0408 11 10 0408 19 11 0408 19 19 0408 91 10 0408 99 10 // Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti ad uso alimentare // //

2. Ai sensi del presente regolamento sono da considerarsi:

a) "uova in guscio" le uova in guscio di volatili da cortile, fresche, conservate o cotte, diverse dalle uova da cova di cui alla lettera b);

b) "uova da cova" le uova di volatili da cortile destinate alla cova;

c) "prodotti sgusciati interi" le uova sgusciate di volatili da cortile, atte ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

d) "prodotti sgusciati separati" i gialli d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, anche con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti;

e) "trimestre" un periodo di tre mesi che inizia il 1o febbraio, il 1o maggio, il 1o agosto od il 1o novembre. »;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 4007/87 è abrogato.

Articolo 3

La Commissione effettua, secondo la procedura prevista all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75, gli adeguamenti tecnici che è necessario apportare ai regolamenti del Consiglio o della Commissione relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e che derivano dall'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) Parere reso il 14 ottobre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU n. C 237 del 12. 9. 1988, pag. 42.

(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 42.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

1.2 // // // Codice NC // Designazione delle merci // // // ex 0403 // Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti o di cacao // // // 1806 // Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao // // // ex 1901 // Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, contenenti polveri di cacao, non nominate né comprese altrove // // // 1902 11 00 // Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova // // // ex 1904 // Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, « corn flakes »); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati, contenenti cacao // // // ex 1905 // Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: // 1905 20 // Pane con spezie (panpepato) // 1905 30 // Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini // 1905 40 00 // Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati // 1905 90 40 // // 1905 90 50 // altri // 1905 90 60 // // 1905 90 90 // // // // ex 2105 00 // Gelati, contenenti cacao // // // ex 2208 90 // Bevande contententi alcole di distillazione, con aggiunta di uova o tuorlo d'uovo // // // ex 3502 10 // Ovoalbumina: // // altra: // 3502 10 91 // essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) // 3502 10 99 // altra » // //

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