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Document 31988L0388

Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

OJ L 184, 15.7.1988, p. 61–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 017 P. 77 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 017 P. 77 - 82
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 233 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 008 P. 223 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 008 P. 223 - 229

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2011; abrogato da 32008R1334

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1988/388/oj

31988L0388

Direttiva 88/388/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 15/07/1988 pag. 0061 - 0066
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0077
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0077


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1988

sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione

(88/388/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le differenze esistenti fra le legislazioni nazionali in materia di aromi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari; che esse possono creare condizioni di concorrenza ineguali e che esse hanno così un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è necessario ravvicinare dette legislazioni per conseguire la libera circolazione dei prodotti alimentari;

considerando che le legislazioni in merito agli aromi destinati ad essere impiegati nei produttori alimentari devono in primo luogo tener conto delle esigenze della tutela della salute umana, ma anche, entro i limiti necessari per la tutela della salute, delle esigenze economiche e tecniche;

considerando che è anzitutto opportuno fissare in una direttiva quadro i criteri generali di purezza, le definizioni, le regole in materia di etichettatura ed i principi generali, in modo da permettere successivamente l'eliminazione delle disparità legislative;

considerando che, sulla scorta dell'inventario delle sostanze e dei materiali di base impiegati nella preparazione degli aromi, compilato dalla Commissione in applicazione della decisione 88/389/CEE (4), il Consiglio adotterà, in una fase successiva, secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, disposizioni adeguate riguardanti talune categorie di aromi e taluni materiali di base di aromi nonché le misure necessarie relative all'impiego ed ai metodi di produzione degli stessi;

considerando che, secondo i più recenti pareri resi dagli stessi esperti scientifici e tecnici, si dovrebbe limitare, nei prodotti alimentari, la percentuale di taluni componenti delle materie prime vegetali o animali impiegate per la preparazione degli aromi;

considerando che è opportuno fissare criteri specifici di purezza per taluni aromi e criteri microbiologici per gli aromi e determinare metodi di analisi e di campionatura degli aromi e delle sostanze che sono enumerati negli allegati e che si trovano nei o sui prodotti alimentari;

considerando che, qualora l'impiego in un aroma di una sostanza o materia autorizzata in base alla presente diretiva o a disposizioni adottate in una fase successiva, ovvero la presenza di una delle sostanze di cui all'allegato II sembri costituire un rischio per la salute, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere o limitare detto impiego, ovvero a ridurre le quantità massime previste, finché non sia stata adottata una decisione a livello comunitario;

considerando che la stesura dell'elenco delle sostanze o materie autorizzate come additivi necessari all'immagazzinamento ed all'impiego degli aromi, come solventi o diluenti degli aromi o come ausiliari tecnologici, nonché la fissazione di criteri specifici di purezza per gli aromi, la fissazione delle modalità di prelievo dei campioni e dei metodi di analisi degli aromi che si trovano nei o sui

prodotti alimentari ed il controllo delle quantità massime fissate negli allegati, costituiscono misure tecniche d'applicazione; che per semplificare e snellire la procedura, è opportuno incaricare la Commissione di adottare dette misure;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio conferisce alla Commissione talune competenze per l'esecuzione delle disposizioni relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permamente per i prodotti alimentari istituito nella decisione 69/414/CEE (1);

considerando che, ferma restando, in assenza di direttive specifiche in materia di aromi, l'applicazione delle disposizioni nazionali per taluni gruppi di aromi, la regolamentazione prevista dalla presente direttiva dovrà essere applicata in modo da autorizzare, decorsi due anni dall'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alle disposizioni della presente direttiva e da proibire, decorsi tre anni dalla sua adozione, la commercializzazione e l'impiego degli aromi ad essa non conformi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli « aromi », impiegati o destinati ad essere impiegati nei o sui prodotti alimentari per conferire loro odore e/o gusto, ed ai materiali di base utilizzati per la loro produzione.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) « aroma », le sostanze aromatizzanti, le preparazioni aromatiche, gli aromatizzanti di trasformazione, gli aromatizzanti di affumicatura o loro miscele;

b) « sostanza aromatizzante », una determinata sostanza chimica dotata di proprietà aromatizzanti e

i) ottenuta con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi) oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da una materia di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali di preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione);

ii) ottenuta per sintesi chimica o isolata a mezzo di procedimenti chimici e chimicamente identica ad una sostanza naturalmente presente in un prodotto di origine vegetale o animale descritto al punto i);

iii) ottenuta per sintesi chimica, ma non identica chimicamente ad una sostanza naturalmente presente in una materia di origine vegetale o animale descritto al punto i);

c) « preparazione aromatica », un prodotto diverso dalle sostanze definite alla lettera b), punto i), concentrato o meno, avente proprietà aromatizzanti ed ottenuto con opportuni procedimenti fisici (comprese la distillazione e l'estrazione con solventi), oppure con procedimenti enzimatici o microbiologici a partire da materie di origine vegetale o animale allo stato naturale o previa trasformazione per il consumo umano con procedimenti tradizionali per la preparazione di prodotti alimentari (comprese l'essiccazione, la torrefazione e la fermentazione);

d) « aromatizzante di trasformazione », un prodotto ottenuto, rispettando la prassi corretta di fabbricazione, mediante riscaldamento per non più di 15 minuti a temperatura non superiore a 180 °C di una miscela di ingredienti che non hanno necessariamente di per sé proprietà aromatizzanti e di cui almeno uno contiene azoto (amino) e un altro è uno zucchero riduttore;

e) « aromatizzante di affumicatura », un estratto di fumi impiegato nei procedimenti tradizionali di affumicatura degli alimenti.

3. Gli aromi possono contenere prodotti alimentari ed altre sostanze, quali quelle descritte all'articolo 6, punto 1).

Articolo 2

La presente direttiva non si applica:

- alle sostanze e ai prodotti commestibili destinati ad essere consumati come tali, con o senza ricostituzione,

- alle sostanze che hanno esclusivamente gusto dolce, acido o salato,

- alle materie di origine vegetale o animale aventi proprietà aromatizzanti intrinseche, purché non impiegate come fonti di aromi.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché gli aromi non possano essere commercializzati o utilizzati se non sono conformi alle norme fissate nella presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per garantire che:

a) - gli aromi non contengano una quantità tossicologicamente pericolosa di un qualsiasi elemento o sostanza,

- salve eventuali deroghe previste nei criteri specifici di purezza di cui all'articolo 6, punto 2), terzo trattino gli aromi non contengano più di 3 mg/kg di arsenico, 10 mg/kg di piombo, 1 mg/kg di mercurio;

b) l'impiego degli aromi non comporti la presenza, nei prodotti alimentari quali sono consumati, delle sostanze indesiderabili che figurano nell'allegato I in qualità superiori a quelle ivi stabilite;

c) l'impiego degli aromi e di altri ingredienti alimentari aventi proprietà aromatizzanti non comporti la presenza delle sostanze che figurano nell'allegato II in quantità superiori a quelle ivi stabilite.

Articolo 5

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato, adotta:

1) le disposizioni appropriate relative:

- alle fonti di aromi composti da prodotti alimentari, nonché da erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,

- alle fonti di aromi composti da materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,

- alle sostanze aromatizzanti ottenute da materie prime vegetali o animali mediante opportuni procedimenti fisici, oppure mediante procedimenti enzimatici o microbiologici,

- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nei prodotti alimentari nonché nelle erbe e spezie normalmente considerate come alimenti,

- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi chimica oppure isolate chimicamente e chimicamente identiche a sostanze aromatizzanti contenute naturalmente nelle materie prime vegetali o animali non considerate normalmente come alimenti,

- alle sostanze aromatizzanti ottenute per sintesi oppure isolate chimicamente, diverse da quelle di cui al quarto e quinto trattino,

- ai materiali di base impiegati per la produzione di aromatizzanti di affumicatura oppure di aromatizzanti di trasformazione, nonché alle condizioni di reazione impiegate per la loro preparazione;

2) tutte le disposizioni specifiche necessarie per motivi di tutela della salute pubblica o di protezione degli scambi, per quanto concerne;

- l'impiego e i metodi di produzione degli aromi, compresi i procedimenti fisici, enzimatici o mibrobiologici per la produzione delle sostanze aromatizzanti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera c),

- le condizioni di impiego delle sostanze e delle materie di cui all'articolo 6, punto 1);

3) le modifiche relative alle quantità massime previste negli allegati.

Articolo 6

Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 10:

1) l'elenco delle sostanze o delle materie autorizzate nella Comunità come:

- additivi necessari per il magazzinaggio e l'impiego di aromi,

- prodotti impiegati per diluire e sciogliere gli aromi,

- additivi necessari per la produzione degli aromi (ausiliari tecnologici), nella misura in cui essi non formino oggetto di altre disposizioni comunitarie;

2) se necessario:

- i metodi di analisi da applicare per il controllo dell'osservanza delle percentuali di cui all'articolo 4,

- le modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di identificazione ed eventualmente di dosaggio degli aromi presenti nei o sui prodotti alimentari,

- i criteri specifici di purezza per aromi particolari;

3) - i criteri microbiologici applicabili agli aromi,

- i criteri di definizione relativi alle denominazioni più specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

4) - le opportune disposizioni da adottarsi anteriormente al 1o luglio 1990 per completare la presente direttiva con norme relative all'etichettatura degli aromi destinati ad essere venduti al consumatore finale.

Articolo 7

Le disposizioni che possono avere ripercussioni sulla sanità pubblica vengono adottate soltanto previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti alimentari.

Articolo 8

1. Se uno Stato membro constata, in base ad una motivazione circostanziata a seguito di nuovi elementi o di una nuova valutazione degli elementi esistenti intervenuta dopo l'adozione della presente direttiva o di una direttiva di cui all'articolo 5, che:

- la presenza di una delle sostanze elencate negli allegati o le quantità massime previste, pur conformi alle disposizioni della presente direttiva, o

- l'impiego di un aroma, pur conforme alle disposizioni della direttiva in materia o a quella della presente direttiva, o

- la presenza di una sostanza simile a quelle elencate negli allegati,

presentano un pericolo per la salute umana, esso può, in via provvisoria, sospendere o limitare l'applicazione delle relative disposizioni nel proprio territorio. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e precisa i motivi della propria decisione. 2. La Commissione esamina immediatamente i motivi addotti dallo Stato membro in questione, procede a consultazioni in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari, emette in seguito il proprio parere e prende gli opportuni provvedimenti che possono sostituire quelli di cui al paragrafo 1.

3. Se la Commissione ritiene che, per ovviare alle difficoltà di cui al paragrafo 1 ed al fine di tutelare la salute pubblica, siano necessarie modifiche alla presente direttiva, oppure ad una delle direttive di cui all'articolo 5, essa avvia la procedura di cui all'articolo 10 per adottare queste modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha disposto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 9

1. Gli aromi non destinati ad essere venduti al consumatore finale possono essere messi in commercio soltanto se le loro confezioni o i loro contenitori recano le seguenti indicazioni che devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità;

b) la denominazione di vendita: il termine « aroma » oppure una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma.

Gli Stati membri possono mantenere per un periodo di tre anni dopo d'adozione delle presente direttiva denominazioni più specifiche per designare aromi costituiti da miscele di preparazioni aromatizzanti e sostanze aromatizzanti.

Anteriormente alla scadenza di questo periodo l'eventuale inclusione di queste denominazioni nella presente direttiva viene decisa secondo la procedura prevista all'articolo 10;

c) la menzione « per prodotti alimentari » oppure un riferimento più specifico al prodotto alimentari a cui l'aroma è destinato;

d) l'enumerazione in ordine ponderale decrescente delle categorie delle sostanze aromatizzanti e delle preparazioni aromatiche presenti, secondo la classificazione seguente:

- sostanze aromatizzanti naturali per le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i),

- sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali per le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto ii),

- sostanze aromatizzanti artificiali per le sostanze aromatizzanti definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto iii),

- preparazioni aromatiche per le preparazioni definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c),

- aromatizzanti di trasformazione per gli aromi definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d),

- aromatizzanti di affumicatura per gli aromi definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e);

e) nel caso di una miscela di aromi con altre sostanze o materie di cui all'articolo 6, punto 1), primo e secondo trattino, l'enumerazione in ordine ponderale decrescente, nella miscela:

- delle categorie degli aromi secondo la classificazione di cui alla lettera d) del presente paragrafo,

- dei nomi di ciascuna sostanza o materia o, se del caso, il loro numero di identificazione « CEE »;

f) l'indicazione del quantitativo massimo di ciascun componente o gruppo di componenti oggetto di limitazione quantitativa in un prodotto alimentare o un' adeguata informazione che consenta all'acquirente di rispettare le disposizioni comunitarie, oppure, in loro mancanza, le disposizioni nazionali applicabili a detto prodotto alimentare;

g) un'indicazione che consenta di individuare la partita;

h) la quantità nominale espressa in unità di massa o di volume.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il termine « naturale », o qualsiasi altra espressione che abbia di massima lo stessa significato, può essere usato soltanto per gli aromi la cui componente aromatizzante contiene esclusivamente le preparazioni aromatiche definite nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Se la denominazione di vendita dell'aroma contiene un riferimento ad un prodotto alimentare o ad una fonte di aromi, il termine « naturale » o qualsiasi altra espressione che abbia di massima lo stesso significato può essere usato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante opportuni procedimenti fisici o mediante procedimenti enzimatici o microbiologici o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dall'alimento o dalla fonte di aromi di cui trattasi.

2. In deroga al paragrafo 1 le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono figurare soltanto sui documenti commerciali relativi alla partita, i quali devono accompagnare o precedere la consegna, a condizione che l'indicazione « destinato alla fabbricazione di prodotti alimentari, non alla vendita al dettaglio » sia apposta visibilmente sull'imballagio o sul contenitore del prodotto in questione.

4. Gli Stati membri si astengono dal fissare requisiti più dettagliati di quelli previsti nel presente articolo per quanto riguarda le modalità secondo cui devono essere indicate le menzioni prescritte.

Le menzioni di cui al presente articolo devono essere formulate in un linguaggio facilmente compreso dagli acquirenti, a meno che l'informazione dell'acquirente non venga altrimenti garantita. La presente disposizione non impedisce che dette menzioni siano fornite in più lingue.

Articolo 10

1. Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non ha adottato misure, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. La presente direttiva si applica anche agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai prodotti alimentari importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica agli aromi né ai prodotti alimentari destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 12

1. Gli Stati membri non possono avvalersi della composizione, dell'etichettatura degli aromi o della loro azione negli alimenti, per vietare, restringere o ostacolare la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla presente direttiva e alle direttive previste all'articolo 5.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali applicabili in mancanza di direttive specifiche quali quelle previste all'articolo 5.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di 18 mesi a decorrere dalla sua adozione. Essi informano immediatamente la Commissione. Le misure prese dovranno:

- ammettere, due anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi conformi alla presente direttiva,

- vietare, tre anni dopo l'adozione della presente direttiva, la commercializzazione e l'impiego degli aromi non conformi alla presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che, in assenza di direttive quali quelle previste all'articolo 5, si applicano a taluni gruppi di aromi o stabiliscono gli alimenti in cui o su cui possono essere impiegati gli aromi conformi alla presente direttiva.

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

(1) GU n. C 144 del 13. 6. 1980, pag. 9 e GU n. C 103 del 24. 4. 1982, pag. 7.

(2) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 117, e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 42.

(4) Vedi pagina 67 della presente Gazzetta ufficiale.

(1) GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

ALLEGATO I

Quantità massime di talune sostanze indesiderabili presenti nei prodotti alimentari finali in seguito all'impiego di aromi

Sostanza // Prodotti alimentari // Bevande // // // // 3,4 Benzopirene // 0,03 µg/kg // 0,03 µg/kg // // //

ALLEGATO II

Quantità massime di talune sostanze provenienti dagli aromi e da altri ingredienti alimentari aventi proprietà aromatizzanti e presente nei prodotti alimentari finali in cui sono stati impiegati aromi

Sostanze // Alimento mg/kg // Bevanda mg/kg // Eccezioni e/o restrizioni speciali // // // // // // // // // Acido agarico (1) // 20 // 20 // 100 mg/kg nelle bevande alcoliche e negli alimenti contenenti funghi // Aloina (1) // 0,1 // 0,1 // 50 mg/kg nelle bevande alcoliche // Beta-azarone (1) // 0,1 // 0,1 // 1 mg/kg nelle bevande alcoliche e nei condimenti usati sugli alimenti per spuntini // Barberina (1) // 0,1 // 0,1 // 10 mg/kg nelle bevande alcoliche // Cumarina (1) // 2 // 2 // 10 mg/kg in taluni tipi di caramelle // // // // 50 mg/kg nella gomma da masticare // // // // 10 mg/kg nelle bevande alcoliche // Acido cianidrico (1) // 1 // 1 // 50 mg/kg nel torrone, nel marzapane e i suoi surrogati o prodotti similari // // // // 1 mg/ % del volume di alcole nelle bevande alcoliche // // // // 5 mg/kg nelle conserve di frutta a nocciolo // Ipericina (1) // 0,1 // 0,1 // 10 mg/kg nelle bevande alcoliche // // // // 1 mg/kg nei dolciumi // Pulegone (1) // 25 // 100 // 250 mg/kg nelle bevande aromatizzate alla menta piperita o alla menta // // // // 350 mg/kg nelle caramelle alla menta // Quassina (1) // 5 // 5 // 10 mg/kg nelle caramelle a forma di pastiglie // // // // 50 mg/kg nelle bevande alcoliche // Safrolo ed isosafrolo (1) // 1 // 1 // 2 mg/kg in bevande alcoliche contenenti fino al 25 % del volume di alcole // // // // 5 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti più del 25 % del volume di alcole // // // // 15 mg/kg negli alimenti contenenti macis e noce moscata // Santonina (1) // 0,1 // 0,1 // 1 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti più del 25 % del volume di alcole // Tuione (1) alfa e beta // 0,5 // 0,5 // 5 mg/kg nelle bevande alcoliche fino al 25 % del volume di alcole // // // // 10 mg/kg nelle bevande alcoliche contenenti oltre il 25 % del volume di alcole // // // // 25 mg/kg negli alimenti contenenti preparazioni a base di salvia // // // // 35 mg/kg negli amari // // // //

(1) Non può essere aggiunto in quanto tale ai prodotti alimentari o agli aromi. Può essere presente nei prodotti alimentari naturalmente, oppure in seguito all'aggiunta di aromi preparati a partire da materie di base naturali.

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