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Document 31987L0491

Direttiva 87/491/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987 che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

OJ L 279, 2.10.1987, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 024 P. 148 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 024 P. 148 - 149
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 297 - 298

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrog. impl. da 32004L0041

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/491/oj

31987L0491

Direttiva 87/491/CEE del Consiglio del 22 settembre 1987 che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 02/10/1987 pag. 0027 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0148


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

(87/491/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), sono stati definiti i trattamenti atti a distruggere i germi delle malattie animali nei prodotti a base di carni, in modo da consentire, in determinate situazioni, il commercio intracomunitario di detti prodotti;

considerando che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello sviluppo della tecnologia delle carni, oggi è possibile applicare un nuovo trattamento che offre tutte le garanzie necessarie;

considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso un parere favorevole in merito a questo nuovo trattamento per la preparazione di prodotti a base di carni suine negli Stati membri in cui ci sia una contaminazione da peste suina africana;

considerando che l'inclusione di questo nuovo trattamento fra gli altri già prescritti faciliterà ulteriormente la libera circolazione nella Comunità, il che aumenterà il valore della produzione, evitando nel contempo ogni rischio di diffusione delle malattie;

considerando che permane attualmente l'incertezza sulle disposizioni pertinenti del trattato in base alle quali possano adottarsi le misure in questione, in particolare in attesa della sentenza che deve essere emessa dalla Corte di giustizia nella causa n. 68/86; che occorre pertanto, a titolo eccezionale e provvisorio, considerare la sola base giuridica del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 80/215/CEE è modificato come segue:

a) nel primo trattino le parole « articolo 1 della direttiva 64/433/CEE » sono sostituite da « articolo 2 della direttiva 64/433/CEE ».

b) nel secondo trattino sono soppresse le parole « lettera o ».

Articolo 2

L'articolo 4 della direttiva 80/215/CEE è modificato come segue:

1) Il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) Nella parte introduttiva le parole « articolo 1 della direttiva 64/433/CEE » sono sostituite da « articolo 2 della direttiva 64/433/CEE ».

b) Il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

« a) un trattamento termico

i) in recipiente ermetico il cui valore Fc sia pari o superiore a 3,00;

ii) oppure alle condizioni seguenti, nella misura in cui si tratti di prodotti preparati esclusivamente a partire da carni suine o con carni suine provenienti da aziende o, nel caso degli Stati membri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1, dalle zone che non sono colpite da divieti per motivi di polizia sanitaria, a seguito di accertamento di peste suina africana:

- le carni devono essere completamente disossate e le principali ghiandole linfatiche devono essere asportate,

- il pezzo di carne da trattare non deve essere di peso superiore a 5 kg,

- prima del trattamento termico, ogni pezzo di carne summenzionata deve essere immesso in un contenitore ermeticamente chiuso per essere così commercializzato,

- le carni nel loro recipiente devono essere sottoposte ad un trattamento termico che risponda rigorosamente ai criteri seguenti:

- il prodotto deve conservare una temperatura non inferiore a 60 °C per non meno di 4 ore, durante le quali la temperatura deve salire ad almeno 70 °C per un minimo di 30 minuti,

- occorre controllare in permanenza la temperatura su un numero di campioni rappresentativo di ogni partita di prodotti. Tale controllo deve essere effettuato mediante dispositivi automatici suscettibili di permettere la registrazione della temperatura sia al centro dei pezzi grossi, sia all'interno degli apparecchi di riscaldamento,

- durante tutta la durata delle operazioni precitate, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 bis, terzo comma della direttiva 72/461/CEE, modificata dalla direttiva 80/213/CEE (7),

- dopo il trattamento, occorre apporre su ogni contenitore di cui al terzo e quarto trattino la bollatura sanitaria, conformemente ai punti 31, 32 e 33 del capitolo VII dell'allegato A della direttiva 77/99/CEE,

- gli Stati membri che ricorreranno al trattamento previsto nel punto presente comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri l'elenco degli stabilimenti che possiedono le installazioni adatte a garantire le temperature sopra menzionate.

Per quanto riguarda gli Stati membri di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, il ricorso al trattamento per le carni colpite da divieto, a seguito di accertamento di peste suina africana, potrà intervenire solo dopo una decisione, conformemente all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

(7) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 1. ».

c) Alla lettera b)

- modifica della suddivisione i)

(non riguarda il testo italiano);

- la suddivisione ii) è completata dal testo del comma seguente:

« Tuttavia se la malattia in questione è l'afta epizootica, questo trattamento può essere applicato ai prosciutti non disossati che soddisfano le altre condizioni previste nel primo comma. ».

d) È aggiunto il comma seguente:

« I prodotti menzionati nel presente articolo possono essere preparati solo sotto controllo veterinario ufficiale e devono essere protetti contro eventuali contaminazioni o ricontaminazioni. ».

2) Al paragrafo 2:

- lettera a), è aggiunta la suddivisione seguente:

« iii) se, a seguito dell'accertamento o della persistenza della peste suina africana, uno Stato membro decide di utilizzare il trattamento definito al paragrafo 1, lettera a) ii), detto Stato membro fa attenzione di marcare le carni suine fresche con il bollo di cui all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE »;

- la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

« b) il certificato sanitario previsto nell'allegato A, capitolo VIII della direttiva 77/99/CEE rechi, fatta salva la nota in calce 3 di detto certificato, sotto la voce "natura dei prodotti", secondo il caso, la dicitura "trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 80/215/CEE" oppure la dicitura "trattato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 80/215/CEE" ».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TOERNAES

(1) GU n. C 55 del 3. 3. 1987, pag. 10.

(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 183.

(3) GU n. C 68 del 16. 3. 1987, pag. 2.

(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.

(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

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