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Document 31986L0280

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

OJ L 181, 4.7.1986, p. 16–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 134 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 134 - 144
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 275 - 286
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 201 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 201 - 212

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2012; abrogato da 32008L0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/280/oj

31986L0280

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0016 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0134


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (86/280/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità(1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi ;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità ;

considerando che le sostanze pericolose oggetto della presente direttiva sono state scelte principalmente in base ai criteri previsti nella direttiva 76/464/CEE ;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di tali sostanze è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo d'industria nonché obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di tali sostanze ;

considerando che scopo dei valori limite e degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di tali sostanze ;

considerando che detti valori limite e obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico ;

considerando che, affinché gli Stati membri possano provare che gli obiettivi di qualità sono rispettati, occorre prevedere delle relazioni alla Commissione per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato ;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non possano avere l'effetto di aumentare l'inquinamento del suolo o dell'atmosfera ;

considerando inoltre che, per un'efficace applicazione della presente direttiva, occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi delle sostanze in questione ; che i poteri per instaurare tale sorveglianza non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE ; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo ;

considerando che per talune fonti significative d'inquinamento dovuto a tali sostanze, diverse dalle fonti degli scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o di norme di emissione nazionali, appare necessario stabilire programmi specifici per eliminare l'inquinamento ; che i poteri d'azione specifici a tale effetto non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE ; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo ;

considerando che le acque sotterranee possono essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE(5) ;

considerando che, ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri ;

considerando che la presente direttiva dovrà essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili ; che occorre al riguardo prevedere di integrare la direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze pericolose e modificare il contenuto degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva :

-fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva ;

-fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva ;

-fissa, conformente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi esistenti ;

-fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva negli scarichi e nell'ambiente idrico ;

-stabilisce, conformente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo ;

-prescrive agli Stati membri di collaborare nei casi in cui gli scarichi interessino le acque di più Stati membri ;

-prescrive agli Stati membri di stabilire programmi per evitare o eliminare l'inquinamento proveniente dalle fonti di cui all'articolo 5 ;

-prevede nell'allegato I una serie di disposizioni generali applicabili all'insieme delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), particolarmente per quanto riguarda i valori limite delle norme di emissione (rubrica A), gli obiettivi di qualità (rubrica B) e i metodi di misura di riferimento (rubrica C) ;

-prevede nell'allegato II una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza, che precisano e completano le rubriche stesse.

2. La presente direttiva si applica alle acque di cui all'articolo 1 della direttiva 76/464/CEE, ad eccezione delle acque sotterranee.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intendono per :

a)« sostanze » :

le sostanze pericolose, scelte tra le famiglie e i gruppi di sostanze dell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE, che figurano nell'allegato II della presente direttiva ;

b)« valori limite » :

i valori fissati per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica A dell'allegato II ;

c)« obiettivi di qualità » :

le esigenze fissate per le varie sostanze di cui alla lettera a) che figurano nella rubrica B dell'allegato II ;

d)« trattamento delle sostanze » :

qualsiasi procedimento industriale che comporta la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla lettera a), ovvero qualsiasi altro procedimento industriale che comporti la presenza di tali sostanze ;

e)« stabilimento industriale » :

qualsiasi stabilimento nel quale viene effettuato il trattamento delle sostanze di cui alla lettera a) o di qualsiasi altra sostanza contenente le sostanze di cui alla lettera a) ;

f)« stabilimento esistente » :

qualsiasi stabilimento industriale in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento ;

g)« stabilimento nuovo » :

-qualsiasi stabilimento industriale entrato in servizio ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento ;

-qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della presente direttiva o, se del caso, ad una data posteriore di dodici mesi alla data di notifica della direttiva che la modifichi e faccia riferimento a tale stabilimento.

Articolo 3

1. I valori limite, i termini fissati per l'osservanza dei valori limite e la procedura di sorveglianza e di controllo da applicare agli scarichi figurano nella rubrica A degli allegati.

2. I valori limite si applicano normalmente al punto in cui le acque di scarico contenenti le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), escono dallo stabilimento industriale.

Nei casi in cui per talune sostanze si ritenga necessario prevedere altri punti d'applicazione dei valori limite, questi punti saranno stabiliti nell'allegato II.

Se le acque di scarico contenenti tali sostanze sono trattate fuori dello stabilimento industriale in un impianto di trattamento destinato alla loro eliminazione, lo Stato membro può consentire che i valori limite siano applicati al punto in cui le acque di scarico escono dall'impianto di tratta- mento.

3. Le autorizzazioni previste all'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE debbono contenere disposizioni non meno rigorose di quelle contenute nella rubrica A degli allegati, salvo nei casi in cui uno Stato membro ottemperi all'articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva, in base alla rubrica B degli allegati.

Le autorizzazioni sono riesaminate almeno ogni quattro anni.

4. Fermi restando gli obblighi che loro derivano dai paragrafi 1, 2 e 3, nonché dalla direttiva 76/464/CEE, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni per gli stabilimenti nuovi solo qualora questi ultimi applichino le norme corrispondenti ai migliori mezzi tecnici disponibili, ove ciò sia necessario per eliminare l'inquinamento conformente all'articolo 2 di detta direttiva o per prevenire le distorsioni di concorrenza.

Nei casi in cui, per motivi tecnici, le misure previste non corrispondano ai migliori mezzi tecnici disponibili, lo Stato membro, indipendentemente dal metodo che esso adotta, fornisce alla Commissione, prima di qualsiasi autorizzazione, le giustificazioni di tali motivi.

La Commissione trasmette immediatamente dette giustificazioni agli Stati membri e invia loro quanto prima una relazione con il suo parere sulla deroga di cui al secondo comma. Se necessario, essa presenta contemporaneamente adeguate proposte al Consiglio.

5. Il metodo di analisi di riferimento da utilizzare per determinare la presenza delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), figura alla rubrica C dell'allegato II. Possono essere usati altri metodi, purché i limiti di rilevamento, la precisione e l'esattezza di questi metodi siano non meno validi di quelli definiti nell'allegato II, rubrica C.

6. Gli Stati membri si assicurano che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non comportino in altri ambienti, e particolarmente nel suolo e nell'aria, un aumento dell'inquinamento dovuto alle sostanze in questione.

Articolo 4

Gli Stati membri interessati garantiscono la sorveglianza dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi degli stabilimenti industriali e da altre fonti di scarichi significativi.

Nel caso di scarichi che interessano le acque di più Stati membri, gli Stati membri interessati collaborano per armonizzare le procedure di sorveglianza.

Articolo 5

1. Per le sostanze oggetto di un riferimento specifico nell'allegato II gli Stati membri stabiliscono programmi specifici allo scopo di evitare o di eliminare l'inquinamento derivante da fonti significative di queste sostanze (comprese le fonti multiple e diffuse) diverse dalle fonti di scarichi soggette al regime dei valori limiti comunitari o delle norme nazionali di emissione.

2. Detti programmi comportano segnatamente le misure e le tecniche più appropriate per assicurare la sostituzione,

la ritenzione e/o il riciclo delle sostanze di cui al para- grafo 1.

3. I programmi specifici devono entrare in vigore non oltre cinque anni dalla data di notifica della direttiva riguardante specificatamente la sostanza in causa.

Articolo 6

1. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dell'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri sulla base delle informazioni che le saranno fornite a sua richiesta, caso per caso, dagli Stati membri, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 76/464/CEE, in particolare per quanto riguarda :

-i dettagli concernenti le autorizzazioni che fissano le norme di emmissione per gli scarichi delle sostanze ;

-l'inventario degli scarichi delle sostanze nelle acque di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ;

-l'osservanza dei valori limite o degli obiettivi di qualità fissati alla rubrica A e B dell'allegato II ;

-i risultati della sorveglianza, di cui all'articolo 4, della regione dell'ambiente idrico colpita dagli scarichi ;

-i programmi specifici di eliminazione di cui all'arti- colo 5.

2. Ogni cinque anni, e per la prima volta a quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio la valutazione comparativa di cui al paragrafo 1.

3. In caso di modifica delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza ed all'accumulazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), negli organismi viventi e nei sedimenti o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili, la Commissione presenta al Consiglio proposte adeguate per rafforzare, se necessario, i valori limite e gli obiettivi di qualità o per fissare nuovi valori limite o ulteriori obiettivi di qualità.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri communicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, immediatamente dopo l'adozione delle medesime.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il ConsiglioIl PresidenteP. WINSEMIUS

(1)GU n. L 129, del 18. 5. 1976, pag. 23.

(2)GU n. C 70 del 18. 3. 1985, pag 15.

(3)GU n. C 120 del 20. 5. 1986.

(4)GU n. C 188 del 29. 7. 1985, pag. 19.

(5)GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI GENERALI Il presente allegato consta di tre rubriche riguardanti disposizioni generali applicabili alle sostanze :

-rubrica A : valori limite delle norme d'emissione ;

-rubrica B : obiettivi di qualità :

-rubrica C : metodi di misura di riferimento.

Le disposizioni generali sono precisate e completate nell'allegato II mediante una serie di disposizioni specifiche applicabili sostanza per sostanza.

RUBRICA A Valori limite, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo da applicare agli scarichi 1.Per i vari tipi di stabilimenti industriali interessati, i valori limite e le date fissate per la loro osservanza sono riportati nell'allegato II, rubrica A.

2.Le quantità di sostanze scaricate sono espresse in funzione della quantità di sostanze prodotte, trasformate o utilizzate dallo stabilimento industriale durante lo stesso periodo o, conformemente all'articolo 6, para- grafo 1, della direttiva 76/464/CEE, in funzione di un altro parametro caratteristico dell'attività.

3.Per gli stabilimenti industriali che scaricano sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), e che non sono menzionati nell'allegato II, rubrica A, i valori limite saranno fissati, se necessario, dal Consiglio in una fase successiva. Nel frattempo, gli Stati membri fissano in modo autonomo, conformemente alla direttiva 76/464/CEE, norme di emissione per gli scarichi di tali sostanze. Dette norme devono tener conto dei migliori mezzi tecnici disponibili e non devono essere meno rigorose del valore limite stabilito nell'alle- gato II, rubrica A, che meglio corrisponde ad essi.

Le disposizioni del presente punto si applicano parimenti quando uno stabilimento industriale svolge attività, diverse da quelle per le quali sono stati fissati valori limite nell'allegato II, rubrica A, suscettibili di dar luogo a scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a).

4.I valori limite che gli stabilimenti industriali interessati non devono di massima superare, espressi come concentrazione, figurano nell'allegato II, rubrica A. In ogni modo, i valori limite espressi vome concentrazioni massime, qualora non siano gli unici valori applicabili, non possono essere superiori a quelli in peso divisi per il fabbisogno d'acqua riferito all'elemento caratteristico dell'attività inquinante. Tuttavia, poiché la concentrazione di tali sostanze negli effluenti dipende dal volume d'acqua necessario, che varia secondo i processi e gli stabilimenti, si devono rispettare in ogni caso i valori limite indicati nell'allegato II, rubrica A, ed espressi in peso di sostanze scaricate rispetto ai parametri caratteristici dell'attività.

5.Per verificare se gli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), soddisfano alle norme di emissione dev'essere istituita una precedura di controllo.

Tale procedura deve prevedere il prelievo e l'analisi di campioni, la misurazione del flusso degli scarichi e della quantità di sostanze trattate o, se dei caso, la misurazione del parametri caratteristici dell'attività inquinante di cui all'allegato II, rubrica A.

In particolare, quando sia impossibile determinare la quantità di sostanze trattate, la procedura di controllo può basarsi sulla quantità di sostanze che può essere utilizzata in funzione della capacità di produzione su cui l'autorizzazione è fondata.

6.Il prelievo deve consistere in un campione rappresentativo dello scarico durante un periodo di ventiquattro ore. Il quantitativo di sostanza scaricata nel corso di un mese dev'essere calcolato in base ai quantitativi quotidiani di sostanze scaricate.

Tuttavia, per gli scarichi di talune sostanze, l'allegato II può fissare un limite quantitativo al di sotto del quale gli Stati membri possono applicare una procedura di controllo semplificata.

7.I prelievi e la misurazione del flusso di cui al paragrafo 5 sono effettuati normalmente nel punto in cui si applicano i valori limite in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva.

Tuttavia, qualora risulti necessario per garantire che le misurazioni corrispondano alle esigenze degli allegati, rubrica C, lo Stato membro può permettere che i prelievi e la misurazione del flusso siano effettuati in un altro punto situato a monte di quello in cui si applicano i valori limite, purché :

-dette misure siano applicate a tutte le acque provenienti dallo stabilimento che possono essere inquinate dalla sostanza di cui trattasi ;

-regolari verifiche provino che le misure sono adeguatamente rappresentative delle quantità scaricate nel punto in cui si applicano i valori limite o sono ad esse sempre superiori.

RUBRICA B Obiettivi di qualità, date fissate per la loro osservanza e procedure di sorveglianza e controllo degli obiettivi di qualità 1.Per gli Stati membri che applicano l'eccezione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, le norme di emissione che gli Stati membri devono stabilire e fare applicare conformemente all'articolo 5 della predetta direttiva sono fissate in modo che sia(no) rispettato(i) lo (o gli) obiettivo(i) di qualità appropriato(i) fra quelli fissati conformemente ai punti 2 e 3 nella zona interessata dagli scarichi delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a). La competente autorità designa la zona interessata in ciascun caso e sceglie tra gli obiettivi di qualità, fissati conformemente ai punti 2 e 3, quello o quelli da essa ritenuto(i) adeguato(i) in considerazione dello scopo cui è destinata la zona interessata, tenendo conto che l'obiettivo della presente direttiva consiste nell'eliminare qualsiasi inquinamento.

2.Al fine di eliminare l'inquinamento quale definito nella direttiva 76/464/CEE e in ottemperanza all'arti- colo 2 della medesima, gli obiettivi di qualità e le date di applicazione sono fissati nell'allegato II,

rubrica B.

3.Salvo specifiche disposizioni in contrario, figuranti nell'allegato II, rubrica B, tutte le concentrazioni menzionate quali obiettivi di qualità si riferiscono alla media aritmetica dei risultati ottenuti durante un anno.

4.Se alle acque di una zona si applicano vari obiettivi, la qualità delle acque deve permettere di rispettare ciascun obiettivo.

5.Per ogni autorizzazione concessa in applicazione della presente direttiva, l'autorità competente precisa le prescrizioni, le modalità di sorveglianza e le date per assicurare l'osservanza dell'obiettivo o degli obiettivi di qualità in questione.

6.Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, lo Stato membro informa la Commissione, per ogni obiettivo di qualità scelto ed applicato, in merito :

-ai punti di scarico e ai dispositivi di dispersione ;

-alla zona cui si applica l'obiettivo di qualità ;

-alla localizzazione di punti di prelievo ;

-alla frequenza di campionamento ;

-ai metodi di campionamento e di misura ;

-ai risultati ottenuti.

7.I campioni devono essere prelevati in un punto sufficientemente vicino al punto di scarico per essere rappresentativi della qualità dell'ambiente idrico nell'area interessata dagli scarichi, e la frequenza del campionamento dev'essere sufficiente a evidenziare eventuali modificazioni dell'ambiente idrico, tenuto conto in particolare delle variazioni naturali del regime idrologico.

RUBRICA C Metodi di misura di riferimento e limiti di rivelazione 1.Nel quadro della presente direttiva si applicano le definizioni figuranti nella direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri(1).

2.I metodi di misura di riferimento per determinare la concentrazione delle sostanze in causa, nonché il limite di rivelazione per ogni ambiente interessato sono fissati nell'allegato II, rubrica C.

3.Il limite di rivelazione, l'esattezza e la precisione del metodo sono fissati per ogni sostanza nell'allegato II, rubrica C.

4.La misurazione della portata degli effluenti dev'essere effettuata con una tolleranza del 20 %.

(1)GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE 1.Relative al tetracloruro di carbonio 2.Relative al DDT 3.Relative al pentaclorofenolo La numerazione delle sostanze elencate nel presente allegato è conforme a quella dell'elenco delle 129 sostanze inserito nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 22 giugno 1982(1).

Le sostanze non figuranti nell'elenco delle 129 sostanze, che saranno incluse in futuro nel presente allegato, saranno numerate seguendo l'ordine cronologico della loro inclusione a cominciare dal n. 130.

I. Disposizioni specifiche relative al tetracloruro di carbonio (n. 13)(1) CAS - 56-23-5(2) >SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Rubrica C (13) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del tetracloruro di carbonio negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa.

Un rivelatore sensibile deve essere impiegato quando la concentrazione è inferiore a 0,5 mg/l e, in tal caso, il limite di determinazione(1) è di 0,1 ìg/l. Per una concentrazione superiore a 0,5 mg/l, è opportuno un limite di determinazione(1) di 0,1 mg/l.

2.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1).

II. Disposizioni specifiche relative al DDT (n. 46)(1)(2) CAS - 50-29-3(3) STANDSTILL :La concentrazione di DDT nell'ambiente idrico, per sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera notevole col tempo.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Rubrica C (46) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del DDT negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con opportuno solvente. Il limite di determinazione(1) per il DDT totale è pari a circa 4 ìg/l per le acque e a 1 ìg/l per gli effluenti, a seconda del numero dei componenti estranei contenuti nel campione.

2.Il metodo di riferimento per la determinazione del DDT nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione(1) è pari a 1 ìg/kg.

3.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1).

III. Disposizioni specifiche relative al pentaclorofenolo (n. 102)(1)(2) CAS - 87-86-5(3) STANDSTILL :La concentrazione di PCP nei sedimenti e/o nei molluschi e/o nei crostacei e/o nei pesci non deve aumentare in maniera significativa col tempo.

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Rubrica C (102) : Metodo di misura di riferimento 1.Il metodo di misura di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo negli effluenti e nell'ambiente idrico è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa estrazione con adeguato solvente. Il limite di determinazione(1) è di 2 ìg/l per gli effluenti e di 0,1 ìg/l per l'ambiente idrico.

2.Il metodo di riferimento per la determinazione del pentaclorofenolo nei sedimenti e negli organismi è la cromatografia in fase liquida sotto pressione o la cromatografia in fase gassosa con rivelazione a cattura elettronica, previa opportuna preparazione del campione. Il limite di determinazione(1) è pari a 1 ìg/kg.

3.L'esattezza e la precisione del metodo devono corrispondere a ± 50 % per una concentrazione rappresentante il doppio del valore del limite di determinazione(1).

(1)GU n. C 176 del 14. 7. 1982, pag. 3.

(1)L'articolo 5 si applica, tra l'altro, all'utilizzazione di tetracloruro di carbonio nelle lavanderie industriali.

(2)Numero CAS (Chemical Abstract Service).

(1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

(1)La somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano ;

1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano ;

1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etilene ; e 1,1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano.

(2)L'articolo 5 si applica al DDT ove siano individuate fonti di inquinamento diverse da quelle menzionate nel presente allegato.

(3)Numero CAS (Chemical Abstract Service).

(1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

(1)Composto chimico denominato 2,3,4,5,6-pentacloro-l-idrossibenzene e suoi sali.

(2)L'articolo 5 si applica al pentaclorofenolo, ed in aprticolare alla sua utilizzazione nel trattamento del legno.

(3)Numero CAS (Chemical Abstract Service).

(1)Per « limite di determinazione » xg di una sostanza si intende la quantità minima determinabile in un campione in base ad un determinato procedimento di lavoro, tale da poter ancora essere distinta da zero.

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