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Document 31985R1999

Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 relativo al regime di perfezionamento attivo

OJ L 188, 20.7.1985, p. 1–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 014 P. 35 - 43
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 014 P. 35 - 43

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 31992R2913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1999/oj

31985R1999

Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985 relativo al regime di perfezionamento attivo

Gazzetta ufficiale n. L 188 del 20/07/1985 pag. 0001 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 14 pag. 0035
edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 14 pag. 0035


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1999/85 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1985

relativo al regime di perfezionamento attivo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43, 113 e 235,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della divisione internazionale del lavoro, numerose imprese comunitarie utilizzano merci di paesi terzi per ottenere prodotti destinati all'esportazione;

considerando che per porre, in materia di approvvigionamenti, tali imprese allo stesso livello delle imprese dei paesi terzi che producono le stesse merci e per incrementare in tal modo le esportazioni delle imprese comunitarie, è necessario dar loro la possibilità di acquistare i prodotti di base alle stesse condizioni delle imprese dei paesi terzi;

considerando che non è pertanto necessario imporre dazi all'importazione quando i prodotti ottenuti sono esportati allorché sono soddisfatte determinate condizioni economiche, in modo da non pregiudicare gli interessi essenziali dei produttori comunitari; che questo risultato può essere ottenuto non applicando tali dazi al momento dell'inclusione delle merci non comunitarie nel regime di perfezionamento attivo, oppure applicandoli a siffatte merci, con successivo loro rimborso o abbuono quando i prodotti ottenuti sono esportati;

considerando che per raggiungere l'obiettivo perseguito evitando abusi nell'utilizzazione di tale sistema è necessario prevedere un insieme di norme che costituisce il regime di perfezionamento attivo;

considerando che è opportuno consentire alle imprese di concludere il regime in modi diversi dall'esportazione, ivi compresa l'immissione in libera pratica quando le circostanze lo giustifichino;

considerando che il regime di perfezionamento attivo è contemplato, sul piano comunitario, dalla direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva 84/444/CEE (2);

considerando che l'importanza di questo regime nel quadro dell'unione doganale implica una applicazione più uniforme nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere, da un lato, un atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, dall'altro, una procedura comunitaria che consenta di adottarne le modalità di applicazione in modo da offrire una maggiore sicurezza giuridica per i privati;

considerando che è opportuno riprendere nel presente regolamento i principi di detta direttiva;

considerando che la direttiva 69/73/CEE riguarda unicamente la non applicazione dei dazi all'importazione; che risulta tuttavia opportuno permettere l'utilizzazione del regime anche quando i prodotti ottenuti nelle operazioni di perfezionamento sono passibili di dazi all'esportazione nonché il ricorso alle procedure che vi sono previste quando le merci importate sono soggette a misure di politica commerciale in caso di immissione in libera pratica;

considerando che è necessario istituire un comitato per organizzare una collaborazione stretta ed efficace tra gli Stati membri e la Commissione in questo settore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di perfezionamento attivo.

2. Fatto salvo l'articolo 2, il regime di perfezionamento attivo permette, alle condizioni previste dal presente regolamento, di sottoporre a lavorazione nel territorio doganale della Comunità, per far loro subire una o più operazioni di perfezionamento:

a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione;

b) merci immesse in libera pratica con rimborso o abbuono dei relativi dazi all'importazione qualora esse siano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) merci d'importazione: le merci non comunitarie che hanno formato oggetto delle formalità di assoggettamento al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione o che hanno formato oggetto delle formalità di immissione in libera pratica in virtù delle disposizioni dell'articolo 24 nell'ambito del sistema del rimborso;

b) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono in libera pratica in uno Stato membro;

- ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;

c) merci non comunitarie: le merci diverse da quelle previste alla lettera b).

Fatti salvi gli accordi conclusi con taluni paesi terzi per l'applicazione del regime del transito comunitario, sono altresì considerate non comunitarie le merci che, benché soddisfino le condizioni previste alla lettera b), sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo essere state esportate fuori da tale territorio;

d) merci equivalenti: le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci d'importazione per la fabbricazione dei prodotti compensatori;

e) persona:

- una persona fisica,

- una persona giuridica,

- oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciute come aventi la capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica;

f) titolare dell'autorizzazione: persona alla quale è stata rilasciata un'autorizzazione di perfezionamento attivo;

g) operatori: le persone che effettuano totalmente o parzialmente operazioni di perfezionamento;

h) operazioni di perfezionamento:

- lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;

- trasformazione delle merci.

- riparazione delle merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

- utilizzazione di talune merci, definite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che consentono o facilitano l'ottenimento di tali prodotti, anche se tali merci scompaiono totalmente o parzialmente nel corso della loro utilizzazione;

i) prodotti compensatori: tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento;

j) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito operazioni di perfezionamento;

k) dazi all'importazione: sia i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, sia i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

l) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

m) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;

n) sistema della sospensione: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera a);

o) sistema del rimborso: il regime di perfezionamento attivo nella forma prevista al paragrafo 2, lettera b);

p) tasso di rendimento: la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuti in occasione del perfezionamento di una determinata quantità di merci d'importazione. Articolo 2

1. Quando sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, e fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità doganale permette che:

a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;

b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità precedentemente all'importazione di merci d'importazione.

2. Le merci equivalenti devono essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari determinati secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, può essere ammesso che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci di importazione.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella situazione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella situazione doganale delle merci d'importazione.

4. Le misure dirette a vietare o a limitare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

5. Qualora si applichi il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori siano passibili di dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione deve costituire una garanzia per assicurare il pagamento di questi dazi nell'eventualità in cui l'importazione delle merci d'importazione non avvenga entro il termine stabilito.

TITOLO II

Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 3

1. Il ricorso al regime di perfezionamento attivo è subordinato al rilascio, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di perfezionamento, di un'autorizzazione di perfezionamento attivo, qui di seguito chiamata « autorizzazione ».

2. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta della persona che procede o fa procedere alle operazioni di perfezionamento.

Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione può valere secondo i casi per una o più operazioni di perfezionamento.

Articolo 4

L'autorizzazione è concessa solamente:

a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratta di importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità;

b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale;

c) quando, fatto salva l'utilizzazione delle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera h), ultimo trattino, è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso contemplato all'articolo 2, quando è possibile accertare se sussistono le condizioni previste per le merci equivalenti.

Articolo 5

L'autorità doganale concede l'autorizzazione nei casi in cui il regime di perfezionamento attivo può contribuire a creare le condizioni più favorevoli all'esportazione dei prodotti compensatori purché non sia recato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari (condizioni economiche).

Articolo 6

Si considera che sussistano le condizioni economiche quando:

1) le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento:

a) non sono prodotte nella Comunità;

b) non vi sono prodotte in quantità sufficiente:

c) non possono essere messe a disposizione dell'operatore entro termini convenienti dai produttori stabiliti nella Comunità;

d) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto il loro prezzo rende economicamente impossibile l'operazione commerciale prevista;

e) sono prodotte nella Comunità, ma non hanno la qualità e le caratteristiche necessarie per permettere all'operatore di produrre i prodotti compensatori richiesti;

f) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto non conformi alle esigenze espresse dall'acquirente dei prodotti compensatori nei paesi terzi;

g) sono prodotte nella Comunità, ma non possono essere utilizzate in quanto i prodotti compensatori devono essere ottenuti da merci di importazione per garantire l'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della proprietà industriale e commerciale. 2) Le merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento:

a) sono fornite per l'esecuzione di un contratto di lavorazione per conto;

b) sono importate nel contesto di un'operazione priva di carattere commerciale.

3) Le operazioni di perfezionamento riguardano:

a) riparazioni di merci, comprese la loro revisione e la loro messa a punto;

b) manipolazioni usuali di cui possono formare oggetto le merci in virtù delle disposizioni comunitarie relative a depositi doganali e zone franche;

c) operazioni realizzate successivamente in uno o più Stati membri con merci di importazione che abbiano già formato oggetto di un'autorizzazione rilasciata previo esame delle condizioni economiche di cui al punto 1.

4) Il valore di ciascuna specie di merce da importare in virtù di un'autorizzazione non è superiore, per operatore e anno civile, ad un importo determinato secondo la procedura prevista dall'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

Articolo 7

Possono essere determinati, secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3, casi diversi da quelli previsti all'articolo 6 per i quali si consideri che sussistano le condizioni economiche richieste.

Le disposizioni così adottate possono essere modificate o abrogate seguendo la stessa procedura.

Articolo 8

Se l'autorità doganale ritiene che le condizioni economiche richieste sussistano in casi diversi da quelli previsti agli articoli 6 e 7, l'autorizzazione è concessa per un periodo limitato che non può essere superiore a nove mesi.

Gli elementi della domanda di autorizzazione riguardanti le condizioni economiche sono trasmessi alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. Il periodo entro il quale questa comunicazione va trasmessa alla Commissione è stabilito conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

L'autorità doganale può prorogare il periodo di validità dell'autorizzazione, a richiesta del titolare di quest'ultima, quando non sono adottate in tempo utile disposizioni in materia, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

Articolo 9

Qualora l'autorità doganale ritenga opportuna una consultazione a livello comunitario per accertarsi che sussistano le condizioni economiche che permettono il rilascio di un'autorizzazione, lo Stato membro da cui essa dipende sottopone il caso alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri. Il termine entro il quale il caso deve essere sottoposto alla Commissione è stabilito conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

In questo caso, l'articolo 8 può essere applicato mutatis mutandis.

Articolo 10

Il comitato per i regimi doganali economici procede ad uno scambio di informazioni sull'applicazione delle disposizioni relative alle condizioni economiche.

Articolo 11

1. Nell'autorizzazione sono stabilite le condizioni in cui il regime è utilizzato.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.

3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza l'autorizzazione stessa.

Articolo 12

I casi in cui l'autorizzazione è revocata e quelli in cui è constatata priva di effetto e le relative conseguenze sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

TITOLO III

Funzionamento del regime

Articolo 13

Le condizioni di assoggettamento delle merci al regime di perfezionamento attivo sono determinate in base alla procedura prevista dall'articolo 31, paragrafi 2, e 3.

Articolo 14

1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro cui i prodotti compensatori devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all'articolo 18. Tale termine viene determinato tenendo conto della durata necessaria per la realizzazione delle operazioni di perfezionamento e per lo smercio dei prodotti compensatori.

2. I termini decorrono dalla data in cui le merci non comunitarie sono poste sotto il regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogare tali termini a richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione. Per motivi di semplificazione si può decidere che i termini la cui decorrenza inizia durante un mese civile o un trimestre scadano l'ultimo giorno di un mese civile o di un trimestre successivo, secondo i casi.

3. In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale stabilisce il termine entro cui le merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

4. Si possono stabilire termini specifici, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione.

Articolo 15

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Il tasso di rendimento è determinato in base alle condizioni reali in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento.

2. Qualora le circostanze lo giustifichino e soprattutto quando si tratti di operazioni di perfezionamento effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite, che riguardano merci con caratteristiche sensibilmente costanti e che portano all'ottenimento di prodotti compensatori di qualità costante, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, in base a dati reali precedentemente constatati, tassi forfettari di rendimento.

Articolo 16

L'autorità doganale può subordinare l'assoggettamento delle merci al regime di perfezionamento attivo alla costituzione di una garanzia, per assicurare il pagamento del debito doganale che potrebbe sorgere nei confronti di tali merci.

Articolo 17

L'autorità doganale può prendere le misure di sorveglianza e di controllo che ritiene necessarie per la corretta applicazione del presente regolamento da parte del titolare dell'autoritazione e da parte dell'operatore allorché trattasi di altra persona.

Articolo 18

1. Il regime di perfezionamento attivo si conclude per le merci d'importazione quando i prodotti compensatori sono stati esportati sotto controllo doganale fuori del territorio doganale della Comunità, in piena osservanza di tutte le condizioni di utilizzazione del regime.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il regime si conclude quando la dichiarazione di cui sono oggetto le merci non comunitarie è stata accettata dalle autorità doganali.

2. Il regime di perfezionamento attivo si conclude altresì per le merci d'importazione quando i prodotti compensatori:

a) sono posti in zona franca o sono soggetti ad uno dei seguenti regimi doganali, per una successiva esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o per un nuovo assoggettamento al regime di perfezionamento attivo:

- regime dei depositi doganali,

- regime dell'ammissione temporanea,

- procedura del transito comunitario (procedura esterna) ovvero uno dei regimi di trasporto internazionale contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), purché l'utilizzazione di questi ultimi regimi sia consentita dalla legislazione comunitaria;

b) sono nuovamente assoggettati al regime di perfezionamento attivo;

c) sono immessi in libera pratica;

d) sono assoggettati al regime della trasformazione sotto controllo doganale;

e) sono distrutti sotto il controllo dell'autorità doganale, ed i residui e rottami risultanti da tale distruzione possono essere riesportati fuori del territorio doganale delle Comunità oppure essere oggetto di una delle altre destinazioni previste nel presente paragrafo;

f) vengono abbandonati a favore del Tesoro pubblico se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale.

3. La conclusione del regime alle condizioni previste nel paragrafo 2, lettere da c) a f), è subordinata all'autorizzazione dell'autorità doganale. Tale autorizzazione viene rilasciata quando le circostanze lo giustificano.

L'autorità doganale può inoltre dare la propria autorizzazione affinché i prodotti compensatori posti in zona franca o soggetti ad uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 2, lettera a), ricevano una delle destinazioni di cui alle lettere da c) a f) dello stesso paragrafo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alle merci non lavorate.

5. Secondo la procedura prevista all'articolo 31,. paragrafi 2 e 3, possono essere stabiliti i casi e le condizioni nonché il momento in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori oggetto di un'autorizzazione d'immissione in libera pratica sono considerati posti in libera pratica.

Articolo 19

1. La conclusione del regime di perfezionamento attivo avviene in base ai quantitativi delle merci d'importazione che corrispondono ai prodotti compensatori cui è riservata una delle destinazioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2, oppure in base ai quantitativi di merci non lavorate cui è riservata una di dette destinazioni.

2. Le condizioni di determinazione dei quantitativi di merci d'importazione di cui al paragrafo 1 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

Articolo 20

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 21, allorché un debito doganale sorge, l'importo di detto debito viene determinato in base agli elementi di tassazione specifici per le merci d'importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento di dette merci al regime di perfezionamento attivo.

2. Le merci di importazione che al momento previsto dal paragrafo 1 soddisfino le condizioni per beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale nell'ambito di contingenti tariffari o di massimali tariffari possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale eventualmente previsto per merci identiche alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 21

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, i prodotti compensatori

a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili se:

- sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, e nella misura in cui corrispondano proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia il titolare dell'autorizzazione può sollecitare la tassazione di detti prodotti alle condizioni di cui all'articolo 20;

- sono soggetti ad imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e se le disposizioni adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, lo prevedano;

b) che sono stati posti in zona franca o assoggettati ad uno dei regimi doganali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), b) o d), sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme applicabili in materia di zona franca o nell'ambito del regime doganale in questione.

Tuttavia

- l'interessato può chiedere una tassazione conforme all'articolo 20;

- nei casi previsti all'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b), l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo le disposizioni dell'articolo 20;

c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste dal regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (1), se le merci di imporatzione potevano essere assoggettate a detto regime;

d) beneficiano di un trattamento tariffario favorevole per la loro destinazione particolare, qualora detto trattamento sia previsto per merci identiche importate;

e) sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, qualora detta franchigia sia prevista dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali per merci identiche importate (2).

2. Allorché vengono immessi in libera pratica, i residui e rottami di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili.

TITOLO IV

Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità

Articolo 22

1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono essere nella loro totalità o in parte oggetto di un'esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementari da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale, alle condizioni fissate dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.

2. In caso di insorgenza di un debito doganale per i prodotti reimportati, verranno riscossi:

a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 20 e 21;

b) sui prodotti reimportati successivamente al perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità i dazi all'importazione il cui importo è calcolato in base alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo alle stesse condizioni da applicarsi se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati.

TITOLO V

Sistema del rimborso

Articolo 23

Il ricorso al sitema del rimborso è possibile per tutte le merci, eccetto quelle che, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica,

- sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione;

- possono beneficiare di un regime tariffario preferenziale all'interno di contingenti o di massimali ripartiti;

- sono soggette ad un prelievo agricolo o ad altra tassazione all'importazione prevista nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Inoltre, il ricorso al sistema del rimborso è possibile soltanto a condizione che nessuna restituzione all'esportazione sia fissata per i prodotti compensatori al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci d'importazione.

Il beneficio del sistema del rimborso può essere accordato solo se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori,

- le merci d'importazione non sono soggette a una delle imposizioni di cui al primo comma, terzo trattino,

- nessuna restituzione all'esportazione è fissata per i prodotti compensatori.

Articolo 24

1. La dichiarazione di immissione in libera pratica deve indicare che è utilizzato il sistema del rimborso e contenere il riferimento all'autorizzazione.

2. A richiesta dell'autorità doganale, detta autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 25

Non sono applicabili l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3 e 5, l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, lettere da c) a f), nonché paragrafi 3, 4 e 5, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, e lettere c), d) e e), nonché paragrafo 2, e l'articolo 28.

Articolo 26

Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, non è considerata un'esportazione ai sensi dell'articolo 27, salvo se detti prodotti non sono reimportati nella Comunità entro i termini stabiliti.

Articolo 27

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o l'abbuono dei dazi all'importazione qualora dimostri, con soddisfazione dell'autorità doganale, che i prodotti compensatori ottenuti da merci di importazione immesse in libera pratica conformemente al sistema del rimborso sono stati:

- esportati sotto controllo doganale fuori del territorio doganale della Comunità,

- oppure assoggettati, ai fini della loro esportazione successiva, al regime delle zone franche, al regime dei depositi doganali, dell'ammissione temporanea o del perfezionamento attivo - sistema della sospensione - alla procedura del transito comunitario (procedura esterna) o ad uno dei regimi di trasporto internazionale previsti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 222/77, purché il ricorso a questi ultimi regimi sia consentito dalla legislazione comunitaria

e siano state inoltre rispettate tutte le condizioni di utilizzazione del regime.

È equiparata ad un'esportazione la fornitura di prodotti compensatori

a) a persone che possono beneficiare di franchigie risultanti dall'applicazione della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

b) alle forze armate di un paese terzo di stanza nel territorio di uno Stato membro conformemente all'articolo 136 del regolamento (CEE) n. 918/83.

2. Il termine entro il quale deve essere depositata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura dell'articolo 31, paragrafi 2 e 3.

3. L'autorità doganale può autorizzare, qualora le circostanze lo giustifichino, l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori posti in zona franca o assoggettati ad un regime doganale conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. In tal caso, fatto salve le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsati o abbuonati è considerato parte dell'importo del debito doganale.

4. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo trattino.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 28

1. Fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito delle regolamentazioni specifiche, le merci non comunitarie possono essere poste sotto il regime di perfezionamento attivo col sistema della sospensione, per consentire che i prodotti compensatori beneficino dell'esenzione dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione.

2. Le procedure previste dal presente regolamento relative al sistema della sospensione sono applicabili anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.

Articolo 29

1. Gli Stati membri e la Commissione procedono ad uno scambio di dati statistici riguardanti:

a) l'importazione di merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema della sospensione;

b) l'importazione di merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo nell'ambito del sistema del rimborso;

c) l'esportazione di prodotti compensatori e di merci non lavorate nell'ambito del sistema della sospensione;

d) l'esportazione di prodotti compensatori nell'ambito del sistema di rimborso;

e) i quantitativi di merci d'importazione sottoposte al regime di perfezionamento attivo e immesse in libera pratica senza essere state lavorate o sotto forma di prodotti compensatori nell'ambito del sistema della sospensione.

2. Quando, nell'ambito del perfezionamento attivo di alcuni prodotti, esigenze specifiche lo richiedano, possono essere adottate con la procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, disposizioni relative:

- alla trasmissione di ulteriori dati a complemento delle informazioni di cui al paragrafo 1,

- alla periodicità con cui le informazioni e i dati complementari devono essere trasmessi.

Articolo 30

1. È istituito un comitato per i regimi doganali economici, qui di seguito chiamato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 31

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli articoli 16 e 23, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato.

Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

Articolo 32

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'adozione di disposizioni particolari in materia di politica agricola comune, che restano sottoposte alle regole relative all'attuazione di questa politica. Articolo 33

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987.

2. La direttiva 69/73/CEE e le direttive adottate ai fini della sua applicazione sono abrogate a decorrere dal 1o gennaio 1987. I riferimenti a queste direttive devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Le deroghe alla direttiva 69/73/CEE previste nell'allegato XXXII.I.1. dell'atto di adesione del 1985 si intendono applicabili anche al presente regolamento.

Fino alla fissazione delle disposizioni di applicazione del presente regolamento si applicano le disposizioni nazionali in vigore in questa materia prima della data di cui al primo comma e prese conformemente alla direttiva 69/73/CEE.

3. Le autorizzazioni accordate ai sensi delle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 69/73/CEE anteriormente al 1o gennaio 1987 sono revocate al più tardi il 31 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 245 del 14. 9. 1984, pag. 28.

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(1) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

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