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Document 31982L0883

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio

OJ L 378, 31.12.1982, p. 1–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 3 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004 P. 42 - 55
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 367 - 380
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 79 - 92
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 11 - 24

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; abrogato da 32010L0075

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/883/oj

31982L0883

Direttiva 82/883/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio

Gazzetta ufficiale n. L 378 del 31/12/1982 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 4 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 4 pag. 0042
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 4 pag. 0003


++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1982

relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell ' industria del biossido di titanio

( 82/883/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la direttiva 78/176/CEE del Consiglio , del 20 febbraio 1978 , relativa ai rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio ( 1 ) , in particolare l ' articolo 7 , paragrafo 3 ,

vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

considerando che qualunque siano le modalità e il grado di trattamento dei rifiuti provenienti dall ' industria del biossido di titanio , il loro scarico , la loro immersione , il loro stoccaggio , il loro deposito e la loro iniezione devono essere accompagnati da operazioni di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati sotto l ' aspetto fisico , chimico , biologico ed ecologico ;

considerando che , ai fini del controllo della qualità di tali ambienti , è necessario procedere con una frequenza minima a prelievi di campioni per la misurazione dei parametri specificati negli allegati ; che il numero di questi prelievi può essere ridotto in funzione dei risultati ottenuti ; che per un controllo efficace è opportuno effettuare alcuni prelievi anche , se possibile , in una zona che si presume non sia influenzata dagli scarichi in questione ;

considerando che , per le analisi effettuate negli Stati membri , è necessario fissare metodi di misurazione di riferimento comune per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche , biologiche ed ecologiche degli ambienti interessati ;

considerando che per la sorveglianza ed il controllo degli ambienti colpiti gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva ;

considerando che è necessario precisare i dati relativi alle modalità di sorveglianza e di controllo che gli Stati membri comunicano alla Commissione ; che è opportuno che la Commissione pubblichi , previo accordo degli Stati membri , una relazione di sintesi di tali dati ;

considerando che in talune circostanze naturali l ' esecuzione delle operazioni di sorveglianza e di controllo può rivelarsi difficile e che occorre , conseguentemente , prevedere la possibilità di derogare in alcuni casi alla presente direttiva ;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può rendere necessario un rapido adeguamento di alcune disposizioni degli allegati ; che , per facilitare l ' attuazione delle misure a tal fine necessarie , è opportuno prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa , in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 3 , della direttiva 78/176/CEE , le modalità di vigilanza e di controllo degli effetti che lo scarico , l ' immersione , lo stoccaggio , il deposito o l ' iniezione dei rifiuti dell ' industria del biossido di titanio hanno sugli ambienti considerati sotto l ' aspetto fisico , chimico , biologico ed ecologico .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva si intendono :

- per ambienti colpiti : l ' acqua , la superficie terrestre e il sottosuolo e l ' atmosfera in cui vengono scaricati , immersi , stoccati , depositati o iniettati i rifiuti dell ' industria del biossido di titanio ;

- per luogo di prelievo : il punto caratteristico in cui è effettuato il campionamento .

Articolo 3

1 . I parametri applicabili per la vigilanza e il controllo di cui all ' articolo 1 figurano negli allegati .

2 . Per i parametri menzionati nella colonna « determinazione obbligatoria » degli allegati , il prelievo e l ' analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati .

3 . Per i parametri menzionati nella colonna « determinazione facoltativa » degli allegati , il prelievo e l ' analisi dei campioni sono effettuati per i compartimenti indicati se gli Stati membri lo ritengono necessario .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri provvedono alla vigilanza e al controllo degli ambienti colpiti e di una zona vicina che si presume non colpita tenendo conto in particolare delle condizioni locali di tali ambienti e delle condizioni di eliminazione , intermittente o continua , di tali rifiuti .

2 . Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati , gli Stati membri definiscono , caso per caso , il luogo esatto del prelievo , la relativa distanza dal più vicino punto di eliminazione dei rifiuti e la profondità o l ' altezza alla quale devono essere prelevati i campioni .

Il campionamento deve essere effettuato negli stessi luoghi e alle medesime condizioni nel corso di operazioni di campionamento che si succedono ; per esempio , nel caso delle acque marine soggette a marea , il campionamento è effettuato alla stessa ora rispetto all ' alta marea , al coefficiente di marea .

3 . Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti colpiti , gli Stati membri fissano la frequenza di campionamento e di analisi per ciascun parametro riportato negli allegati .

Per quanto riguarda i parametri la cui determinazione è obbligatoria , la frequenza di campionamento e di analisi non può essere inferiore alle frequenze minime indicate negli allegati . Tuttavia , allorchù il comportamento , il divenire e gli effetti dei rifiuti sono stati per quanto possibile stabiliti e se non vi è un deterioramento significativo della qualità dell ' ambiente , gli Stati membri possono prescrivere una frequenza di campionamento e di analisi inferiore alle frequenze suddette . Se successivamente viene costatato un deterioramento significativo della qualità dell ' ambiente imputabile ai rifiuti o ad un cambiamento nelle modalità di eliminazione degli stessi lo Stato membro ripristina una frequenza di campionamento e di analisi almeno uguale a quella specificata negli allegati . Qualora lo ritenga necessario o opportuno , uno Stato membro può distinguere tra diversi parametri applicando il presente comma ai parametri che non hanno indicato nessun deterioramento significativo della qualità dell ' ambiente .

4 . Per la sorveglianza ed il controllo di una zona vicina idonea che si presume non colpita , la fissazione della frequenza di campionamento e di analisi è lasciata alla valutazione degli Stati membri . Se uno Stato membro costata che non è possibile determinare una zona di questo tipo ne riferisce alla Commissione .

Articolo 5

1 . I metodi di misurazione di riferimento per la determinazione del valore dei parametri sono specificati negli allegati . I laboratori che impiegano altri metodi devono assicurarsi che i risultati ottenuti siano comparabili .

2 . I recipienti destinati a contenre i campioni , le sostanze o i metodi usati per conservare un campione parziale per l ' analisi di uno o più parametri , il trasporto e lo stoccaggio dei campioni , nonchù la loro preparazione per l ' analisi , non devono esser tali da modificare in modo significativo i risultati di quest ' ultima .

Articolo 6

Per la vigilanza ed il controllo degli ambienti interessati gli Stati membri possono stabilire in qualsiasi momento altri parametri oltre a quelli previsti nella presente direttiva .

Articolo 7

1 . Nella relazione che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell ' articolo 14 della direttiva 78/176/CEE devono figurare i dati sulle operazioni di vigilanza e controllo effettuate dagli organismi designati in conformità dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , della stessa direttiva . Tali dati comprendono in particolare per ogni ambiente colpito :

- la descrizione del luogo di prelievo ; questa comporta alcuni elementi fissi , che possono essere rappresentati mediante un codice , e varie altre informazioni amministrative e geografiche . La descrizione è fatta una sola volta , in occasione della fissazione del punto caratteristico di campionamento ;

- la descrizione dei metodi di prelievo impiegati ;

- i risultati delle misurazioni dei paramentri la cui determinazione è obbligatoria e , qualora gli Stati membri lo ritengano utile , quelli dei parametri la cui determinazione è facoltativa ;

- i metodi di misurazione e di analisi impiegati , e , eventualmente , i loro limiti di rilevamento , la loro accuratezza e la loro precisione ;

- i cambiamenti introdotti conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 3 , per quanto riguarda la frequenza di campionamento e d ' analisi .

2 . Le prime informazioni da comunicare in applicazione del paragrafo 1 sono quelle raccolte nel corso del terzo anno successivo alla notifica della presente direttiva .

3 . La Commissione pubblica in forma riassunta , previo accordo dello Stato membro interessato , le informazioni che le sono state comunicate .

4 . La Commissione valuta l ' efficacia della procedura di vigilanza e controllo degli ambienti colpiti e , entro un termine massimo di sei anni dalla notifica della presente direttiva , presenta , se del caso , al Consiglio proposte volte a migliorare tale procedura e ad armonizzare i metodi di misurazione , includendo i limiti di rilevamento , la loro accuratezza e la loro precisione , nonchù i metodi di campionamento .

Articolo 8

Gli Stati membri possono derogare alla presente direttiva in caso di inondazioni , catastrofi naturali o condizioni meteorologiche eccezionali .

Articolo 9

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico

- i parametri della colonna « determinazione facoltativa » ed

- i metodi di misurazione di riferimento

indicati negli allegati sono adottate in conformità della procedura di cui all ' articolo 11 .

Articolo 10

1 . È istituito un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico , qui di seguito chiamato « comitato » , composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione .

2 . Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno .

Articolo 11

1 . Qualora si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato è adito dal suo presidente , ad iniziativa di quest ' ultimo oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro .

2 . Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere . Il comitato esprime il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell ' urgenza della questione . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantacinque voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione stabilita dall ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . a ) La Commissione adotta le misure prospettate , se conformi al parere del comitato .

b ) Se dette misure non sono conformi al parere del comitato , o in mancanza di parere , la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta sulle misure da prendere . Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata .

c ) Se , allo scadere di un periodo di tre mesi dal momento in cui il Consiglio è stato adito , questo non ha deliberato , le misure proposte sono adottate dalla Commissione .

Articolo 12

Il testo dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera c ) , della direttiva 78/176/CEE è sostituito dal testo seguente :

« c ) se i risultati del controllo che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare sull ' ambiente interessato indicano una degradazione nella zona considerata , oppure » .

Articolo 13

Allorchù l ' eliminazione dei rifiuti richiede , conformemente all ' articolo 4 , paragrafo 1 , della direttiva 78/176/CEE , il rilascio di autorizzazioni preventive da parte delle autorità competenti di vari Stati membri , gli Stati membri interessati si consultano sul contenuto e sull ' attuazione del programma di controllo .

Articolo 14

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla notifica . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 3 dicembre 1982 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch . CHRISTENSEN

( 1 ) GU n . L 54 del 25 . 2 . 1978 , pag . 19 .

( 2 ) GU n . C 356 del 31 . 12 . 1980 , pag . 32 , e GU n . C 187 del 22 . 7 . 1982 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . C 149 del 14 . 6 . 1982 , pag . 101 .

( 4 ) GU n . C 230 del 10 . 9 . 1981 , pag . 5 .

ALLEGATO I

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI : SCARICO NELL ' ATMOSFERA

Compartimenti * Parametri la cui determinazione è * obbligatoria * facoltativa * Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi * Osservazioni *

Atmosfera * Anidride solforosa * Polveri * di continuo * 1 ) Regione in cui esiste una rete di sorveglianza dell ' inquinamento atmosferico che abbia almeno una stazione vicino al luogo di produzione , rappresentativa dell ' inquinamento proveniente da tale luogo . *

* ( SO2 ) ( 1 ) * * * *

* Cloro ( 2 ) * * * *

* * * 12 ( 3 ) * 2 ) Regione priva di una rete di sorveglianza *

* * * * Misura dei quantitativi totali degli scarichi gassosi emessi dal luogo di produzione . Nel caso di più fonti di scarico provenienti da uno stesso luogo , si può prevedere la misura sequenziale per questi scarichi . *

* * * * Il metodo di misurazione di riferimento per l ' anidride solforosa è quello figurante nell ' allegato III della direttiva 80/779/CEE del Consiglio , del 15 luglio 1980 , relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell ' aria per l ' anidride solforosa e le particelle in sospensione ( GU n . L 229 del 30 . 8 . 1980 , pag . 30 ) .

( 1 ) Se il processo di produzione impiegato è il procedimento al solfato .

( 2 ) Da prendere in considerazione quando la tecnologia delle misurazioni permetterà una misurazione appropriata e se il processo di produzione impiegato è il procedimento al cloro

( 3 ) I dati devono essere sufficientemente rappresentativi e significativi .

ALLEGATO II

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI : SCARICO O IMMERSIONE NELLE ACQUE MARINE

( estuari , coste , mare aperto )

Compartimenti * Parametri la cui determinazione è * obbligatoria * facoltativa * Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi * Metodi di misurazione di riferimento *

Colonna d ' acqua * Temperatura ( °C ) * * 3 * Termometria - Misurazione da eseguire in loco al momento del campionamento *

Acqua marina non filtrata ( 1 ) * * * * *

* Salinità * * 3 * Conduttometria *

* (*) * * * *

* pH * * 3 * Elettrometria - Misurazione da eseguire in loco al momento del campionamento *

* ( Unità pH ) * * * *

* O2 disciolto ( mg/O2 disciolto/l ) * * 3 * - Metodo di Winkler *

* * * * - Metodo elettrochimico *

* Torbidità ( mg/solidi/l ) * * 3 * Per la torbidità : *

* * * * Torbidimetria *

* o * * * Per materie in sospensione : Gravimetria *

* Materie in sospensione ( mg/l ) * * * - Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 (...) m di porosità , essiccazione a 105° C e pesatura *

* * * * - Centrifugazione ( tempo minimo 5 minuti , accelerazione media 2 800 - 3 200 g ) , essiccazione a 105° C e pesatura *

* Fe totale ( disciolto + in sospensione ) * * 3 * Dopo preparazione appropriata del campione in ambiente acido forte ; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* ( mg/l ) * * * *

* * Cr , Cd totale , Hg totale * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* Ti * V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

Acqua marina filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 (...) m ( 1 ) * Fe disciolto * * 3 * Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare *

* ( mg/l ) * * * *

* * Cr , Cd , Hg * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Spettrofotometria ad assorbimento

* * Ti , V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * * molecolare *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 (...) m * Fe totale * Cr , Cd , Hg * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * *

* * * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* * Ti , V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

* Ossidi idratati e idrossidi di ferro * * 3 * Estrazione del campione in ambiente acido appropriato : dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrafotometria ad assorbimento molecolare . *

* ( mg/l ) * * * *

* * * * Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo . *

Sedimenti * Ti , Fe totale * V , Cr , Mn , Ni , Cu , Zn , Cd , Hg , Pb * 1 * Metodi identici a quelli relativi alle misurazioni effettuate nella colonna d ' acqua . Previa preparazione appropriata del campione ( mineralizzazione per via umida o secca e purificazione ) . I tenori di metalli devono sempre essere trovati per una determinata classe granulometrica . *

Nello strato superficiale del sedimento o il più vicino possibile alla superficie * ( mg/kg materie secche ) * ( mg/kg materie secche ) * * *

* Ossidi idratati * * 1 * Metodi identici a quelli relativi alle misurazioni effettuate nella colonna d ' acqua . *

* Idrossidi di ferro * * * *

* ( mg Fe/kg ) * * * *

Organismi viventi * Ti , Cr , Fe , Ni , Zn , Pb * V , Mn , Cu , Cd , Hg * 1 * Spettrometria ad assorbimento atomico , previa preparazione appropriata del campione composito di carni macinate ( mineralizzazione per via umida o secca e purificazione ) *

Specie rappresentative del luogo : * ( mg/kg peso umido e secco ) * ( mg/kg peso umido e secco ) * * - Per i pesci , i metalli devono essere ricercati nei tessuti muscolari o in altri organi appropriati ; il campione deve essere composto di almeno 10 individui . *

pesci e invertebrati bentonici o altre specie appropriate ( 2 ) * * * * - Per i molluschi e i crostacei , i metalli devono essere ricercati nelle carni ; il campione deve essere composto di almeno 50 individui . *

Fauna bentonica * Varietà e abbondanza relativa * * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza . *

Fauna planctonica * * Varietà e abbondanza relativa * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative , indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza . *

Flora * * Varietà e abbondanza relativa * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza . *

Pesci in particolare * Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci * * 1 * Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative , presi per l ' analisi chimica . *

( 1 ) Per le sostanze riportate nella colonna « Parametri » gli Stati membri possono analizzare l ' acqua non filtrata oppure l ' acqua filtrata .

( 2 ) Specie rappresentative del luogo di scarico , determinate in particolare in funzione della loro sensibilità a eventuali fenomeni di bioaccumulazione , come : Mytilus edulis , Crangon crangon , passera pianuzza , passera di mare , merluzzo , sgombro , triglia , aringa , sogliola ( o un ' altra specie bentonica appropriata ) .

ALLEGATO III

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI : SCARICO NELLE ACQUE DOLCI SUPERFICIALI

Compartimenti * Parametri la cui determinazione è * obbligatoria * facoltativa * Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi * Metodi di misurazione di riferimento *

Colonna d ' acqua ( 1 ) * Temperatura * * 3 * Termometria - Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento *

Acqua dolce non filtrata * ( °C ) * * * *

* Conduttività a 20° C * * 3 * Misurazione elettrometrica *

* ( (...) cm-1 ) * * * *

* pH * * 3 * Elettrometria - Misurazione da eseguirsi in situ al momento del campionamento *

* ( unità pH ) * * * *

* O2 disciolto * * 3 * - Metodo di Winkler *

* ( mg O2 disciolti/l ) * * * - Metodo elettrochimico *

* Torbidità * * 3 * Per torbidità : Torbidimetria *

* ( mg solidi/l ) * * * Per materie in sospensione : Gravimetria *

* o * * * - Filtrazione su membrana filtrante di 0,45 (...) m , essiccazione a 105° C e pesatura *

* Materie in sospensione * * * *

* ( mg/l ) * * * - Centrifugazione ( tempo minimo 5 minuti , accelerazione media 2 800 - 3 200 g ) , essiccazione a 105° C e pesatura *

Acqua dolce non filtrata ( 2 ) * Fe ( disciolto e in sospensione ) * * 3 * Dopo preparazione appropriata del campione ; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico e spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* ( mg/l ) * * * *

* * Cr , Cd totale , Hg totale * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* Ti * V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

Acqua dolce filtrata su membrana filtrante di porosità 0,45 (...) m ( 2 ) * Fe disciolto * * 3 * Dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o mediante spettrometria ad assorbimento molecolare *

* ( mg/l ) * * * *

* * Cr , Cd , Hg * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Spettrometria ad assorbimento molecolare *

* * Ti , V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

Solidi in sospensione trattenuti da membrana filtrante di porosità 0,45 (...) m * Fe * Cr , Cd , Hg * 3 * - Spettrometri ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * - Spettrometria ad assorbimento molecolare *

* * Ti , V , Mn , Ni , Zn * 3 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * *

* * Cu , Pb * 3 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

* Ossidi idratati e idrossidi di ferro * * 3 * Estrazione del campione in ambiente acido appropriato ; dosaggio mediante spettrometria ad assorbimento atomico o spettrometria ad assorbimento molecolare . *

* ( mg Fe/l ) * * * Lo stesso procedimento di estrazione acida verrà seguito per tutti i campioni provenienti dal medesimo luogo . *

Sedimenti * Ti , Fe * V , Cr , Mn , Ni , Cu , Zn , Cd , Hg , Pb * 1 * Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d ' acqua , previa opportuna preparazione del campione ( mineralizzazione per via umida o secca e depurazione ) . I tenori di metalli possono essere stimati per una determinata classe granulometrica . *

Nello strato superficiale dei sedimenti il più vicino possibile alla superficie * ( mg/kg materie secche ) * ( mg/kg materie secche ) * * *

* Ossidi idratati * * 1 * Metodi analoghi a quelli utilizzati per le misurazioni nella colonna d ' acqua *

* Idrossidi di ferro * * * *

* ( mg Fe/kg ) * * * *

Organismi viventi * Ti , Cr , Fe , Ni , Zn , Pb * V , Mn , Cu , Cd , Hg * 1 * Spettrometria ad assorbimento atomico , previa opportuna preparazione del campione composito di carni macinate ( mineralizzazione per via umida o secca e depurazione ) *

Specie rappresentative del substrato * ( mg/kg peso umido e secco ) * ( mg/kg peso umido e secco ) * * - Per i pesci , si cercano i metalli sul tessuto muscolare o su altri organi appropriati ; il campione deve essere composto di almeno 10 individui *

* * * * - Per i molluschi e i crostacei , si cercano i metalli nella carne ; il campione deve essere composto di almeno 50 individui *

Fauna bentonica * Varietà e abbondanza relativa * * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza *

Fauna planctonica * * Varietà e abbondanza relativa * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza *

Flora * * Varietà e abbondanza relativa * 1 * Cernita qualitativa e quantitativa delle specie rappresentative indicanti il numero di individui per specie , densità , dominanza *

In particolare pesci * * Presenza di lesioni anatomopatologiche nei pesci * 1 * Ispezione ottica dei campioni delle specie rappresentative , prese per l ' analisi chimica *

( 1 ) I prelievi devono essere effettuati nello stesso periodo dell ' anno e , se possibile , a 50 cm dalla superficie dell ' acqua .

( 2 ) Per le sostanze elencate nella colonna « Parametri » gli Stati membri possono analizzare l ' acqua non filtrata oppure l ' acqua filtrata .

ALLEGATO IV

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI : STOCCAGGIO E DEPOSITO SUL SUOLO

Compartimenti * Parametri la cui determinazione è * obbligatorio * facoltativa * Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi * Metodi di misurazione di riferimento *

1 . Acque superficiali non filtrate intorno all ' area nella zona influenzata del deposito e in un punto esterno a questo zona ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) * pH * * 1 * Elettrometria - La misurazione si effettua al momento del campionamento *

* ( unità pH ) * * * *

* SO4 ( 4 ) * * 1 * - Gravimetria *

* ( mg/l ) * * * - Complessometria con EDTA *

* * * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

2 . Acque sotterramee non filtrate intorno all ' area di deposito , compresi eventualmente i punti di affioramento ( 1 ) ( 2 ) * Ti ( 5 ) * V , Mn , Ni , Zn * 1 * Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * *

* Fe ( 6 ) * Cr * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolare *

* Ca * * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * * * - Complessometria *

* * Cu , Pb * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

* Cl ( 5 ) * * 1 * Titrimetria ( metodo di Mohr ) *

* ( mg/l ) * * * *

Ambiente nel luogo di stoccaggio e di deposito * Ispezione ottica relativa : * * 1 * Metodi scelti sotto la responsabilità dello Stato membro *

* - Alla topografia e gestione dell ' area * * * *

* - agli effetti sul sottosuolo * * * *

* - ecologia dell ' area * * * *

( 1 ) I campionamenti devono essere effettuati nello stesso periodo dell ' anno .

( 2 ) Nell ' ambito del controllo delle acque superficiali e delle acque sotterranee si farà particolarmente attenzione agli eventuali apporti provenienti dalle acque di ruscellamento che fluiscono dall ' area di stoccaggio dei rifiuti .

( 3 ) I campioni devono essere prelevati , se possibile , a 50 cm dalla superficie dell ' acqua .

( 4 ) Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al solfato .

( 5 ) Determinazione obbligatoria nel caso in cui lo stoccaggio o il deposito contengano rifiuti provenienti dal procedimento al cloro .

( 6 ) Comprende anche la determinazione del Fe sul residuo della filtrazione ( materiali in sospensione ) .

ALLEGATO V

METODO DI ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI : INIEZIONE NEL SUOLO

Compartimenti * Parametri la cui determinazione è * obbligatoria * facoltativa * Frequenza annua minima dei campionamenti e delle analisi * Metodi di misurazione di riferimento *

1 . Acque superficiali intorno al luogo di iniezione , nella zona influenzata dall ' iniezione * pH * * 1 * Elettrometria - La misurazione si effettua al momento del campionamento *

* ( unità pH ) * * * *

* SO4 ( 1 ) * * 1 * - Gravimetria *

* ( mg/l ) * * * - Complessometria con EDTA *

2 . Acque sotterramee sotto e intorno al luogo di iniezione , compresi i punti di affioramento * * * * - Spettrofotometria ad assorbimento moleculare *

* Ti ( 3 ) * V , Mn , Ni , Zn * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * *

* Fe ( 3 ) * Cr * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * ( mg/l ) * * - Spettrofotometria ad assorbimento molecolore *

* Ca * * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico *

* ( mg/l ) * * * - Complessometria *

* * Cu , Pb * 1 * - Spettrometria ad assorbimento atomico

* * ( mg/l ) * * - Polarografia *

* Cl ( 2 ) * * 1 * Titrimetria ( metodo di Mohr ) *

* ( mg/l ) * * * *

Ambiente * Stabilità del suolo * * 1 * Controllo fotografico e topografico *

Topografia * * * * *

* Permeabilità * * 1 * Prove di pompaggio *

* Porosità * * * Diagrafie di trivellazione *

( 1 ) Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al solfato .

( 2 ) Determinazione obbligatoria nel caso di iniezione nel suolo di rifiuti provenienti dal procedimento al cloro .

( 3 ) Comporta anche la determinazione del ferro sul residuo della filtrazione ( materiali in sospensione ) .

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