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Document 31982L0050

Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982, che modifica la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati Membri

OJ L 27, 4.2.1982, p. 22–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 38 - 38
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 003 P. 38 - 38
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 002 P. 192 - 193
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 002 P. 192 - 193
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 119 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 135 - 136

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; abrog. impl. da 32006L0094

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/50/oj

31982L0050

Direttiva 82/50/CEE del Consiglio, del 19 gennaio 1982, che modifica la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 04/02/1982 pag. 0022 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 7 tomo 2 pag. 0192
edizione speciale spagnola: capitolo 07 tomo 3 pag. 0038
edizione speciale svedese/ capitolo 7 tomo 2 pag. 0192
edizione speciale portoghese: capitolo 07 tomo 3 pag. 0038


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1982

che modifica la prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962 relativa all'emanazione di norme comuni per taluni trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

(82/50/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che è opportuno prevedere che taluni trasporti che sono stati liberalizzati dal contingentamento nell'ambito della prima direttiva del 23 luglio 1962 (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/79/CEE (4), siano altresì liberalizzati da ogni regime di autorizzazione;

considerando che altri trasporti possono essere liberalizzati da ogni contingentamento e autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. All'allegato I della prima direttiva del 23 luglio 1962 sono aggiunti i seguenti punti:

« 14. I trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea.

15. Lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è immatricolato, nonché il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile.

16. Trasporti di oggetti e d'opere d'arte per esposizioni o a fini commerciali.

17. Trasporti occasionali di oggetti o di materiali destinati esclusivamente alla pubblicità o all'informazione.

18. Trasporti di materiali, di accessori e di animali a destinazione o in provenienza da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circo, di fiere e feste, oppure destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche e alla televisione ».

2. L'allegato II della prima direttiva del 23 luglio 1962 è modificato come segue:

a) il testo del punto 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. Trasporti di prodotti destinati al rifornimento di mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima ed aerea. »;

b) i punti 3, 5 e 6 sono soppressi.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre

il 1o gennaio 1983. Essi ne informano la Commissione entro il 1o luglio 1982.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

(1) GU n. C 327 del 15. 12. 1980, pag. 65.

(2) GU n. C 138 del 9. 6. 1981, pag. 56.

(3) GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2005/62.

(4) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 23.

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