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Document 31981L0363

Direttiva 81/363/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale

OJ L 137, 23.5.1981, p. 39–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 79 - 83
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 79 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1981/363/oj

31981L0363

Direttiva 81/363/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 23/05/1981 pag. 0039
edizione speciale spagnola: capitolo 08 tomo 2 pag. 0079
edizione speciale portoghese: capitolo 08 tomo 2 pag. 0079


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

concernente gli aiuti alla costruzione navale

( 81/363/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 92 , paragrafo 3 , lettera d ) , e l ' articolo 113 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la situazione della costruzione navale ha continuato ad essere sfavorevole nel corso del periodo di applicazione della direttiva 78/338/CEE del Consiglio , del 4 aprile 1978 , concernente gli auiti alla costruzione navale ( 3 ) ; che tale situazione si è concretata , in particolare , in uno squilibrio fra la capacità produttiva di questa industria e la domanda , portando i prezzi ad un basso livello ;

considerando che le imprese della costruzione navale della Comunità si sono quindi viste nell ' obbligo di attingere frequentemente alle loro riserve finanziarie per assumere ordinativi , riducendo così la possibilità di effettuare gli adeguamenti strutturali necessari per fronteggiare a più lungo termine le condizioni predominanti sul mercato ;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 19 settembre 1978 concernente il risanamento del settore della costruzione navale ( 4 ) nella Comunità insiste sulla necessità di mantenere in seno ad essa un ' industria della costruzione navale sana e concorrenziale , la cui attività si adegui all ' entità degli scambi marittimi e ne rispetti l ' importanza economica , sociale e strategica ;

considerando che per la Comunità è indispensabile un ' industria della costruzione navale competitiva ; che essa contribuisce al suo sviluppo economico e sociale in quanto rappresenta un importante mercato per un complesso di settori economici , compresi quelli a tecnologia avanzata , e contribuisce altresì a mantenere il livello dell ' occupazione in varie regioni della Comunità , alcune delle quali già colpite da un alto tasso di disoccupazione ; che tali considerazioni sono valide anche per il settore della trasformazione e della riparazione navale ;

considerando che , in una situazione normale del settore , il mantenimento degli aiuti al funzionamento non può giustificarsi in quanto , dato il loro effetto eminentemente conservativo , essi non sono idonei ad accrescere in modo stabile la competitività della costruzione navale comunitaria ;

considerando che tuttavia che il perdurare della crisi comporta gravi conseguenze per il settore della costruzione navale comunitaria , tali da poter rendere impossibile l ' immediata soppressione degli aiuti ; che è effettivamente necessario consentire un adeguamento progressivo delle strutture del settore alle condizioni predominanti sul mercato ;

considerando che , a tal fine , gli aiuti alla produzione devono essere transitori e decrescenti in modo da incoraggiare le imprese a compiere gli sforzi necessari per diventare competitive almeno a medio termine ; che siffatti aiuti devono essere soggetti ad un controllo permanente per evitare distorsioni di concorrenza intracomunitaria ; che la loro concessione deve collegata al conseguimento di obiettivi di ristrutturazione ; che in tale contesto lo sforzo di ristrutturazione non si limita alla riduzione della produzione , dell ' impiego e della capacità di produzione , ma concerne tutte le altre misure che permettono di rendere competitiva l ' industria della costruzione navale ; che per l ' apprezzamento della riduzione delle capacità di produzione è opportuno tener conto delle azioni già iniziate ;

considerando che per fronteggiare le difficoltà di cui attualmente soffre il settore , e in particolare per le distorsioni di concorrenza che si riscontrano in esso , la maggior parte dei paesi membri dell ' OCSE ha contribuito a porre rimedio al notevole squilibrio strutturale che caratterizza questa industria , procedendo ad una riduzione della capacità produttiva mondiale di costruzione navale ; che questa riduzione di capacità deve essere realizzata alle condizioni meno pregiudizievoli possibili e nel modo più equo ; che detti paesi membri hanno provveduto a modificare alcune condizioni previste dalla citata risoluzione del Consiglio dell 'OCSE in :materia di agevolazioni creditizie per renderla più conforme all ' evoluzione prevalente sul mercato ;

considerando che la direttiva 78/338/CEE ha contribuito , durante il periodo in cui è stata in vigore , a ridurre le distorsioni di concorrenza fra Stati membri ; che tale direttiva ha altresì consentito alla Comunità di presentare una posizione comune durante le discussioni con gli altri paesi costruttori di navi ;

considerando che le strutture di produzione devono essere gradualmente adeguate alle nuove condizioni del mercato , affinchù le imprese riescano a seguire l ' evoluzione economica generale ed a fronteggiare la concorrenza mondiale senza il sostegno degli aiuti pubblici ; che questo graduale adeguamento delle strutture produttive deve essere accompagnato da provvedimenti volti a facilitare l ' adeguamento sul piano occupazionale e su quello sociale ;

considerando peraltro che un ' azione efficace volta ad eliminare distorsioni di concorrenza esige una soluzione globale per tutti gli aiuti che , direttamente o indirettamente , incidono sulle condizioni di concorrenza e di scambio sul mercato della costruzione , della trasformazione e della riparazione navale ;

considerando che è opportuno definire gli aiuti di emergenza destinati a costituire una soluzione di temporaneo mantenimento di un ' impresa di costruzione , di trasformazione e di riparazione navale per far fronte a problemi sociali urgenti ;

considerando che , dato il perdurare della crisi nel settore della costruzione navale , è opportuno predisporre aiuti idonei ad agevolare la conversione o la cessazione parziale o totale di attività di costruzione navale in condizioni sociali il più eque possibili ; che a tal fine gli Stati membri e la Commissione coopereranno , come hanno fatto finora , per far fronte , per quanto possibile , ai problemi sociali ed alle conseguenze regionali che possono eventualmente derivare dalla ristrutturazione dell ' industri della costruzione e della riparazione navale ; che gli Stati membri si sforzeranno di comunicare quanto prima alla Commissione in particolare i progetti di conversione e di cessazione parziale o totale dell ' attività di costruzione o di riparazione navale ;

considerando che gli aiuti concessi agli armatori nazionali per l ' acquisto di nuove navi non devono portare a distorsioni di concorrenza tra i cantieri nazionali e quelli degli altri Stati membri ;

considerando che gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nei provvedimenti di finanziamento presi dagli Stati membri nei confronti delle imprese di costruzione e riparazione navale che essi controllano direttamente o indirettamente devono anche essere conformi alle disposizioni della presente direttiva ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai fini dell ' applicazione degli articoli da 3 a 10 si intende per :

a ) Costruzione navale :

La costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo metallico :

- navi mercantili , per il trasporto di passeggeri e/o di merci , di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ;

- pescherecci di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ;

- draghe o altre navi per lavori in mare , escluse le piattaforme di trivellazione , di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate ;

- rimorchiatori di potenza non inferiore a 365 kW .

b ) Trasformazione navale :

La trasformazione di navi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 1 000 tonnellate , purchù i lavori eseguiti comportino una modifica radicale del piano di carico , dello scafo o del sistema di propulsione .

c ) Riparazione navale :

La riparazione delle navi di cui alla lettera a ) .

d ) Vendita :

La vendita delle navi di cui alla lettera a ) .

e ) Aiuti :

Gli aiuti di Stato di cui agli articoli 92 e 93 del trattato ; tale nozione comprende non solo gli aiuti concessi dallo Stato stesso , ma anche quelli concessi dagli enti pubblici territoriali , nonchù gli elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento messe in opera dagli Stati membri a favore delle imprese di costruzione e riparazione navale da essi controllate direttamente o indirettamente e che non rientrano nel capitale di rischio messo a disposizione secondo la normale prassi delle società in economia di mercato .

Questi aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino alle disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva .

Articolo 2

Agevolazioni di credito

Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni di credito a favore di qualsiasi vendita o trasformazione di navi , a condizione che essi rispettino la risoluzione del Consiglio dell ' OCSE del 30 gennaio 1980 o gli accordi che eventualmente la sostituiranno .

Articolo 3

Aiuti agli investimenti

Gli Stati membri non concedono aiuti settoriali per la creazione di nuovi cantieri navali oppure a favore di investimenti in un cantiere navale esistente che potrebbero aumentare la capacità di costruzione dello Stato membro .

Nell ' applicare i regimi generali o regionali di aiuti agli investimenti nel settore della costruzione navale , gli Stati membri prendono tutte le misure possibili per assicurare che tali investimenti agevolati non abbiano l ' effetto di aumentare , in uno Stato membro , la capacità di produzione nel settore nù di creare posti di lavoro non stabili . A tal fine , i progetti per una applicazione dei regimi generali o regionali di aiuti che comportassero aumenti della capacità di costruzione navale in uno Stato membro devono essere comunicati alla Commissione almeno trenta giorni lavorativi prima della loro esecuzione .

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro decisioni di concedere aiuti ad investimenti nei cantieri di costruzione , di trasformazione o di riparazione navale quando l ' importo di tali investimenti è superiore a 5 milioni di unità di conto europee . Questa comunicazione avviene in applicazione della procedura prevista all ' articolo 10 .

Articolo 4

Aiuti di emergenza a favore di un ' impresa

Gli aiuti di emergenza destinati a mantenere in attività un ' impresa di costruzione , di trasformazione o di riparazione navale che servano - in attesa di una soluzione definitiva dei problemi con i quali detta impresa è confrontata - a far fronte ai problemi sociali più urgenti e alle conseguenze sul piano regionale , che possono derivare da tali problemi , possono essere considerati compatibili con il mercato comune a norma della presente direttiva .

La Commissione verifica che questi aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all ' interesse comune e non pregiudichino la disciplina instaurata dalla direttiva ed in particolare dall ' articolo 6 .

Articolo 5

Aiuti per fronteggiare le conseguenze sociali o regionali della ristrutturazione

Per fronteggiare in particolare le conseguenze sociali ed eventualmente regionali della ristrutturazione , gli aiuti destinati a coprire i costi normali causati dalle operazioni di conversione verso attività diverse da quelle definite all 'articolo 1 , lettere a ) , b ) e c ) dalla cessazione parziale o totale dell ' attività di un cantiere di costruzione o di riparazione navale possono essere considerati compatibili con il mercato comune . Per consentire alla Commissione di valutare le conseguenze di siffatte operazioni di conversione o di cessazione di attività , gli Stati membri faranno pervenire alla Commissione , su richiesta della stessa , le informazioni di cui dispongono in materia .

Articolo 6

Aiuti destinati a fronteggiare la crisi

1 . Possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti a favore della costruzione navale consistenti in aiuti alla produzione concessi per fronteggiare gli effetti della crisi , caratterizzata da una situazione sfavorevole in materia di ordinativi , che porta ad una notevole sottoutilizzazione dei mezzi di produzione .

Siffatti aiuti devono essere decrescenti ; la loro concessione dev ' essere legata alla realizzazione di obiettivi di ristrutturazione del settore , intesi a rendere l ' industria competitiva e capace di funzionare , a termini , senza alcun aiuto .

2 . Nel valutare la compatibilità di queste misure con il mercato comune e in particolare il livello dell ' aiuto , la Commissione tiene conto in particolare della situazione del mercato , della gravità della crisi caratterizzata dal carico di lavoro che rimane per i cantieri e della necessità di procedere ad adattamenti dell ' industria della costruzione navale alle condizioni e agli obblighi prevalenti sul mercato . Essa verifica inoltre che questo sforzo di adattamento dell ' industria sia paragonabile a quello effettuato negli altri Stati membri .

Questo esame tiene conto di tutti gli aiuti previsti dallo Stato membro interessato per la costruzione , la vendita e l ' acquisto delle navi , nella misura in cui questi aiuti siano destinati al settore della costruzione navale . In detto esame , la Commissione tiene inoltre conto dei mezzi di bilancio per tutti questi aiuti ed in particolare per quelli destinati a fronteggiare la crisi .

3 . La Commissione valuta il livello massimo dell ' aiuto di cui possono beneficiare i casi di applicazione dei vari regimi di aiuto . Il superamento di questo livello può essere autorizzato unicamente a titolo eccezionale , previa notifica alla Commissione .

Tali eccezioni potranno diventare operative solo con il consenso della Commissione . Quest ' ultima prende posizione al più presto , tenendo conto dell ' urgenza di ciascun caso specifico ed al più tardi trenta giorni lavorativi dopo la sua notifica .

Per determinare il tasso di decrescenza del livello massimo degli aiuti , la Commissione tiene conto del livello massimo ammesso in precedenza e della gravità della crisi nello Stato membro interessato .

4 . I singoli progetti di aiuti a titolo delle misure di cui al paragrafo 1 , devono , quando riguardano l ' offerta di un cantiere di un altro Stato membro , essere previamente notificati alla Commissione che prende posizione entro trenta giorni a decorrere dalla notifica dei progetti . Questi progetti non possono essere resi esecutivi senza il consenso della Commissione , la quale verifica che tali aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all ' interesse comune .

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una tabella riservata al suo uso esclusivo , nella quale sono indicate le decisioni di concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1 , nonchù la stima dei loro effetti . Questa comunicazione è effettuata in applicazione della procedura di cui all ' articolo 10 .

La Commissione verifica , in base alle informazioni di cui al presente articolo e tenendo conto della situazione degli ordinativi dei cantieri dello Stato membro interessato , se gli sforzi compiuti per la realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione di cui al paragrafo 1 e le misure anticrisi applicate contribuiscano effettivamente e in maniera equa all ' adattamento del settore alle nuove condizioni del mercato mondiale della costruzione navale .

Articolo 7

Aiuti e interventi sotto forma di garanzia dei prezzi possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi della presente direttiva , fatte salve le condizioni di cui all ' articolo 6 .

Articolo 8

1 . Gli aiuti concessi agli armatori di uno Stato membro per l ' acquisto di navi nuove non devono provocare distorsioni di concorrenza fra cantieri nazionali e quelli degli altri Stati membri allorchù vengono collocati ordinativi .

2 . Gli aiuti per l ' acquisto di nuove navi non possono pregiudicare la normativa instaurata in particolare dall ' articolo 6 , nù gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva , che mirano essenzialmente adeguare l ' industria della cantieristica alle condizioni prevalenti sul mercato .

3 . Se la Commissione costata la possibilità che si presenti una queste situazioni , essa esamina l ' insieme degli aiuti previsti da uno Stato membro per la costruzione , la vendita e l ' acquisto delle navi .

4 . Tali disposizioni non pregiudicano in alcun modo un ' eventuale futura normativa che la Comunità potrebbe emanare in materia di aiuti agli armatori .

5 . Gli aiuti agli armatori nazionali concessi in maniera selettiva sono oggetto di relazioni degli Stati membri , che devono contenere le informazioni relative al totale delle ordinazioni sovvenzionate nonchù alla parte di cui hanno beneficiato i cantieri nazionali . Ciascuna informazione deve essere corredata del volume dell ' aiuto .

Tali relazioni vengono redatte in applicazione della procedura indicata all ' articolo 10 . In base agli elementi che le sono comunicati , la Commissione redige periodicamente una relazione che raggruppa in forma globale le singole informazioni .

Le relazioni sono oggetto di discussioni con gli Stati membri , per verificare che l ' attuazione di questi aiuti non provochi discriminazioni , nel settore della costruzione navale .

Articolo 9

La concessione degli aiuti in conformità della presente direttiva non può essere abbinata a condizioni discriminatorie nei confronti di prodotti originari degli altri Stati membri .

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni particolari della presente direttiva , le disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato si applicano integralmente alla costruzione , alla trasformazione ed alla riparazione navale .

Prima che diventino operativi , i progetti di aiuti degli Stati membri di cui alla presente direttiva devono essere notificati alla Commissione , conformemente all ' articolo 93 , paragrafo 3 , del trattato . La loro esecuzione non può aver luogo prima dell ' accordo della Commissione .

Le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere periodicamente in virtù delle disposizioni della presente direttiva verranno effettuate con cadenza semestrale : il primo marzo per le decisioni prese nel secondo semestre dell ' anno civile precedente , ed il primo settembre per le decisioni prese nel primo semestre dell ' anno civile in corso .

Sulla base delle informazioni ricevute , la Commissione redige periodicamente una relazione generale che consenta una discussione con gli esperti nazionali . Tale relazione indica in particolare , per ciascuno Stato membro , il livello massimo di aiuto applicato nel periodo in questione .

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione una relazione sulla realizzazione degli obiettivi di ristrutturazione nel settore della costruzione navale . La Commissione fissa , per ciascuno Stato membro , la data per la presentazione di tale relazione che porrà in evidenza i risultati ottenuti con l ' applicazione degli aiuti previsti dalla presente direttiva .

Articolo 11

La presente direttiva è applicabile fino al 31 dicembre 1982 .

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 28 aprile 1981 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . de KONING

( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1981 , pag . 35 .

( 2 ) GU n . C 353 del 31 . 12 . 1980 , pag . 25 .

( 3 ) GU n . L 98 dell ' 11 . 4 . 1978 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . C 229 del 27 . 9 . 1978 , pag . 1 .

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