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Document 31979L0373

Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

OJ L 86, 6.4.1979, p. 30–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 025 P. 33 - 40
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 016 P. 75 - 82
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 010 P. 205 - 212
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 004 P. 50 - 57
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 003 P. 77 - 84

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogato da 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/373/oj

31979L0373

Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 06/04/1979 pag. 0030 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 10 pag. 0205
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 25 pag. 0033
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 10 pag. 0205
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 16 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 16 pag. 0075


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 2 aprile 1979

relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali

( 79/373/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la produzione zootecnica assume una particolare importanza nell ' agricoltura della Comunità economica europea e che il raggiungimento di risultati soddisfacenti dipende ampiamente dall ' utilizzazione di alimenti per animali idonei e di buona qualità ;

considerando che una regolamentazione del settore degli alimenti per animali è un fattore importante per aumentare la produttività dell ' agricoltura , considerata l ' importanza che possono assumere al riguardo gli alimenti composti ;

considerando che , nel disciplinare la commercializzazione degli alimenti composti , occorre provvedere affinchù questi ultimi abbiano effetti positivi sulla produzione zootecnica ; che , pertanto , gli alimenti devono sempre essere di qualità sana , leale e mercantile ; che inoltre essi non devono presentare alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone , nù essere commercializzati in modo tale da indurre in errore ;

considerando che è necessario fornire agli utilizzatori un ' informazione esatta e significativa sugli alimenti composti messi a sua disposizione ; che a tal fine è necessario dichiarare quanto meno il tenore dei componenti analitici che determinano sostanzialmente la qualità dell ' alimento ;

considerando che , in attesa dell ' adozione di disposizioni complementari , appare necessario , in considerazione della prassi esistente in alcuni Stati membri , prevedere - provvisoriamente - la possibilità di esigere a livello nazionale una dichiarazione più completa della composizione degli alimenti , per quanto riguarda i componenti analitici e gli ingredienti utilizzati ; che tuttavia tali dichiarazioni possono essere richieste soltanto in quanto siano previste dalla presente direttiva ;

considerando che occorre peraltro che tutti i produttori di alimenti per animali abbiano la possibilità di indicare sull ' etichetta un certo numero di informazioni utili per gli utilizzatori ; che gli Stati membri conservano inoltre il diritto di autorizzare i produttori a fornire indicazioni supplementari ;

considerando che , fino all ' adozione di disposizioni comunitarie , gli Stati membri conservano la possibilità di esigere che gli alimenti composti , commercializzati nel loro territorio , siano fabbricati a partire da determinate sostanze o non contengano talune sostanze , purchù le regolamentazioni loro applicabili prevedano tali limitazioni al momento dell ' adozione della presente direttiva ;

considerando che , finchù non saranno stati elaborati metodi comunitari , gli Stati membri non potranno esigere o permettere l ' indicazione del valore energetico , a meno che tale dichiarazione non fosse richiesta o ammessa nel loro territorio al momento dell ' adozione della presente direttiva ;

considerando che , per fornire una garanzia sufficiente agli utilizzatori , occorre che gli alimenti composti siano in linea di principio commercializzati in imballaggi o recipienti chiusi ; che sembra peraltro necessario prevedere la possibilità di derogare a tale regola in alcuni casi particolari da definire a livello comunitario ;

considerando che gli Stati membri devono fare in modo che gli alimenti composti che sono conformi alle disposizioni della presente direttiva non siano soggetti nella Comunità ad alcuna limitazione alla commercializzazione per quanto riguarda l ' etichettatura e l ' imballaggio ;

considerando che , per assicurare durante la commercializzazione il rispetto delle condizioni fissate per gli alimenti composti , gli Stati membri devono prevedere gli opportuni controlli ;

considerando che , per agevolare l ' attuazione delle misure previste e apportare le modifiche e aggiunte necessarie , occorre prevedere una procedura per instaurare una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente degli alimenti per animali , istituito con la decisione 70/372/CEE ( 4 ) ;

considerando che la presente direttiva prevede un certo numero di disposizioni nazionali di deroga e che appare quindi necessario prevedere una clausola che permetta di riesaminare alcuni di tali casi entro un certo termine ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1 . La presente direttiva riguarda gli alimenti composti per animali , commercializzati all ' interno della Comunità .

2 . La presente direttiva si applica lasciando impregiudicate le disposizioni riguardanti :

a ) gli alimenti semplici per animali ;

b ) gli additivi impiegati nell ' alimentazione degli animali ;

c ) la fissazione delle quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali ;

d ) la fissazione delle quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti destinati all ' alimentazione umana e animale ;

e ) le organizzazioni di mercato dei prodotti agricoli .

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per :

a ) alimenti per animali : le sostanze organiche o inorganiche , semplici o in miscela , comprendenti o no additivi , destinate alla nutrizione animale per via orale ;

b ) alimenti composti per animali : le sostanze organiche o inorganiche in miscela , comprendenti o non additivi , destinate alla nutrizione animale per via orale sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari ;

c ) razione giornaliera : la quantità totale di alimenti , sulla base di un tasso di umidità del 12 % , necessaria in media al giorno per soddisfare l ' insieme dei bisogni di un animale di una specie , di una categoria di età e di un rendimento determinati ;

d ) alimenti completi : le miscele di alimenti per animali che , per la loro composizione , bastano per assicurare una razione giornaliera ;

e ) alimenti complementari per animali : le miscele di alimenti che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che , per la loro composizione , assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri alimenti per animali ;

f ) alimenti minerali : gli alimenti complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 40 % di cenere greggia ;

g ) alimenti melassati : gli alimenti complementari preparati a base di melassa e contenenti almeno il 14 % di zuccheri totali espressi in saccarosio ;

h ) animali : gli animali appartenenti a specie generalmente allevate e tenute o consumate dall ' uomo ;

i ) animali familiari : animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute , ma non consumate dall ' uomo , ad eccezione degli animali da pelliccia .

Articolo 3

Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana , leale e mercantile . Essi prescrivono che gli alimenti composti non presentino alcun pericolo per la salute degli animali o delle persone nù siano presentati o commercializzati in modo tale da indurre in errore .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto in imballaggi chiusi o recipienti chiusi . Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi o recipienti siano chiusi in modo che l ' apertura comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l ' impossibilità di riutilizzarlo .

2 . Le deroghe al principio del paragrafo 1 che devono essere ammesse sul piano comunitario sono adottate secondo la procedura dell ' articolo 13 , semprechù la qualità e l ' identificazione degli alimenti composti siano garantite .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri prescrivono che gli alimenti composti possono essere commercializzati soltanto se sull ' imballaggio , sul recipiente o su un ' etichetta fissata allo stesso sono apposte le indicazioni sotto elencate , che devono essere bene in vista , chiaramente leggibili e indelebili e che impegnano la responsabilità o del produttore , o del confezionatore , o dell ' importatore , o del venditore o del distributore stabiliti all ' interno della Comunità :

a ) denominazione « alimento composto » ,

b ) specie animale o categorie di animali alla quale l ' alimento composto è destinato ,

c ) destinazione esatta ,

d ) modo di utilizzazione , se non appare chiaramente dalle indicazioni di cui alle lettere b ) o c ) ,

e ) dichiarazioni di cui al punto 5 dell ' allegato ,

f ) nome o ragione sociale e indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo ,

g ) peso netto e , per i prodotti liquidi , o il peso netto o il volume netto .

Nel caso di alimenti composti costituiti da non più di tre ingredienti , le indicazioni di cui alla lettera b ) , ed eventualmente quelle di cui alle lettere c ) e d ) , non sono necessarie se gli ingredienti utilizzati appaiono chiaramente nella denominazione .

2 . Gli Stati membri prescrivono che , qualora gli alimenti composti siano commercializzati in autocarri cisterne o veicoli similari o conformemente alle disposizioni dell ' articolo 4 , paragrafo 2 , le indicazioni di cui al paragrafo 1 figurino su un documento di accompagnamento . Qualora si tratti di piccole quantità di alimenti destinate al consumatore diretto , è sufficiente che tali indicazioni siano portate a conoscenza dell ' acquirente mediante adeguata affissione .

3 . Gli Stati membri possono prescrivere che le indicazioni previste dal paragrafo 1 , lettere b ) , c ) , d ) , e ) e g ) , possono figurare solo su un documento di accompagnamento .

4 . Gli Stati membri possono prescrivere tutte o alcune soltanto delle indicazioni supplementari seguenti :

a ) l ' indicazione « alimento completo » o « alimento complementare » , secondo i casi , in sostituzione della denominazione « alimento composto » ,

b ) gli ingredienti ,

c ) le dichiarazioni previste dall ' allegato , punti 3 , 4 e 6 ,

d ) la data di fabbricazione ,

e ) il peso netto all ' imballaggio ( all ' origine ) in sostituzione del peso netto previsto al paragrafo 1 , lettera g ) ,

f ) il tenore di polvere di latte per gli alimenti destinati all ' allattamento e il tenore di cereali degli alimenti composti ; in questo caso non si richiede la dichiarazione degli altri ingredienti , come prescritto all ' articolo 5 , paragrafo 7 .

5 . Gli Stati membri prescrivono che , in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1 , soltanto le seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte sull ' imballaggio , sul recipiente , sull ' etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti :

a ) marchio di identificazione o marchio commerciale del responsabile delle indicazioni di cui al presente paragrafo ,

b ) numero di riferimento della partita ,

c ) data limite di conservazione del prodotto ,

d ) paese di produzione o di fabbricazione ,

e ) prezzo del prodotto ,

f ) modo di utilizzazione , se non richiesto conformemente al paragrafo 1 ,

g ) dichiarazioni elencate nell ' allegato , punto 7 .

6 . Gli Stati membri possono prescrivere che , in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 1 , soltanto le seguenti indicazioni supplementari possono essere apposte anche sull ' imballaggio , sul recipiente , sull ' etichetta o sul documento di accompagnamento degli alimenti composti :

a ) nome o ragione sociale ed indirizzo o sede sociale del fabbricante , se questi non è responsabile delle indicazioni di etichettatura ,

b ) denominazione commerciale del prodotto ,

c ) ingredienti ,

d ) eventualmente , indicazioni relative alle disposizioni previste all ' articolo 14 , lettera a ) ,

e ) data di fabbricazione ,

f ) dichiarazioni elencate nell ' allegato , punto 8 .

7 . Quando sono fornite le indicazioni relative agli ingredienti , tutti gli ingredienti presenti devono essere citati con l ' indicazione del tenore oppure nell ' ordine della loro importanza ponderale decrescente nell ' alimento composto . Gli Stati membri possono prescrivere l ' una o l ' altra di queste due indicazioni ed in tal caso l ' una esclude l ' altra . Se nessuna misura è stata adottata in base all ' articolo 10 , lettera b ) , gli Stati membri possono raggruppare gli ingredienti per categoria o mantenere categorie esistenti e ammettere che l ' indicazione degli ingredienti sia sostituita da quella delle categorie .

8 . Sono ammesse sugli imballaggi , sui recipienti , sulle etichette e sui documenti di accompagnamento altre informazioni purchù ben separate dalle indicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 .

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all ' allegato , punti 1 , 2 , 9.1 e 9.2 .

Articolo 7

Gli Stati membri possono prescrivere che al momento della commercializzazione degli alimenti composti si applichino le disposizioni di cui all ' allegato , punti 3 , 4 e 9.3 . Inoltre , nei casi previsti nell ' allegato al punto 9.3 e per componenti analitici diversi da quelli che vi figurano , gli Stati membri possono fissare tolleranze corrispondenti .

Articolo 8

Qualora le rispettive disposizioni nazionali lo prevedano al momento dell ' adozione della presente direttiva , gli Stati membri sono autorizzati a limitare la commercializzazione degli alimenti composti a quelli che :

- sono ottenuti a partire da talune sostanze ,

oppure

- non contengono talune sostanze .

Articolo 9

Gli Stati membri vigilano affinchù gli alimenti composti non siano soggetti , per motivi inerenti alle disposizioni contenute nella presente direttiva , a restrizioni di commercializzazione diverse da quelle previste dalla presente direttiva .

Articolo 10

Secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 e in considerazione dell ' evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche :

a ) sono adottate le modifiche da apportare all ' allegato ,

b ) possono essere stabilite categorie che comprendano gli ingredienti la cui dichiarazione è prevista dall ' articolo 5 , paragrafi 4 e 6 ,

c ) possono essere determinati i metodi di calcolo del valore energetico degli alimenti composti .

Articolo 11

Per la commercializzazione tra gli Stati membri , le indicazioni previste dall ' articolo 5 , paragrafi da 1 a 7 , sono redatte almeno in una delle lingue nazionali o ufficiali del paese destinatario .

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchù durante la commercializzazione venga effettuato , almeno per sondaggio , il controllo ufficiale inteso ad accertare il rispetto delle condizioni previste dalla presente direttiva .

Articolo 13

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita dal presente articolo , il comitato permanente degli alimenti per animali , in appresso denominato « comitato » , è chiamato a pronunciarsi senza indugio dal suo presidente , su iniziativa di quest ' ultimo , ovvero su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare tenendo conto dell ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

5 . Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione salvo il caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure .

Articolo 14

Resta impregiudicato il diritto degli Stati membri :

a ) di raccomandare tipi di alimenti composti rispondenti a determinate caratteristiche d ' ordine analitico ,

b ) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata , da almeno un ' indicazione appropriata , la destinazione all ' esportazione in paesi terzi ,

c ) di non applicare le disposizioni della presente direttiva agli alimenti composti per i quali è comprovata , da un ' indicazione di etichettatura particolare , la destinazione ed animali detenuti per scopi scientifici o sperimentali .

Articolo 15

La Commissione , in base all ' esperienza acquisita , trasmette al Consiglio , al più tardi tre anni dopo la notifica della presente direttiva , proposte di modifica della suddetta direttiva per realizzare la libera circolazione degli alimenti composti per animali e per eliminare talune disparità , in particolare per quanto riguarda l ' impiego degli ingredienti e in materia di etichettatura . Il Consiglio si pronuncia su tali proposte al più tardi cinque anni dopo la notifica della presente direttiva .

Articolo 16

Gli Stati membri mettono in vigore il 1° gennaio 1981 le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 2 aprile 1979 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . FRANÇOIS-PONCET

( 1 ) GU n . C 34 del 14 . 4 . 1971 , pag . 8 .

( 2 ) GU n . C 10 del 5 . 2 . 1972 , pag . 35 .

( 3 ) GU n . C 4 del 20 . 1 . 1972 , pag . 3 .

( 4 ) GU n . L 170 del 3 . 8 . 1970 , pag . 1 .

ALLEGATO

1 . I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso dell ' alimento composto tale e quale , salvo indicazioni contrarie .

2 . Il tenore d ' acqua non supera il 7 % negli alimenti sostitutivi del latte e negli altri alimenti composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 % .

3 . Il tenore d ' acqua non supera :

- negli alimenti minerali non contenenti sostanze organiche : 5,0 %

- negli alimenti minerali contenenti sostanze organiche : 10,0 %

- negli altri alimenti composti , ad eccezione :

- dei semi interi ,

- degli alimenti melassati ,

- degli alimenti composti semiumidi , umidi e liquidi , fermo restando che tale percentuale di acqua può essere superata se sono stati usati conservanti e semprechù tale tenore d ' acqua e la data di conservazione dell ' alimento vengano dichiarati : 14 %

4 . Fatto salvo l ' articolo 3 , gli Stati membri possono prescrivere che il contenuto di ceneri insolubili nell ' acido cloridrico non deve superare il 3,3 % rispetto alla sostanza secca nel caso degli alimenti composti contenenti principalmente dei sottoprodotti del riso e il 2,2 % rispetto alla sostanza secca negli altri casi .

Tuttavia tale contenuto può essere superato nel caso di :

- alimenti composti contenenti leganti minerali autorizzati ,

- alimenti composti minerali ,

- alimenti composti contenenti per oltre il 50 % fettucce o polpa di barbabietole da zucchero

e semprechù tale contenuto sia stato dichiarato in percentuale espressa rispetto all ' alimento tale e quale se supera il 3,3 % rispetto alla materia secca .

5 . Dichiarazioni secondo l ' articolo 5 , paragrafo 1 :

5.1 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti , eccezion fatta per le miscele di semi interi , per gli alimenti composti di cui ai punti 5.2 e 5.3 e per gli alimenti composti per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti :

- proteina greggia ;

- grassi greggi ;

- cellulosa greggia ;

- ceneri gregge .

5.2 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti minerali :

- ceneri gregge ;

- calcio ;

- fosforo ;

- sodio .

5.3 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti melassati :

- cellulosa greggia ;

- zuccheri totali espressi in saccarosio .

6 . Dichiarazioni secondo l ' articolo 5 , paragrafo 4 :

6.1 . Tenori dei componenti analitici e criteri per gli alimenti composti , eccezion fatta per le miscele di semi interi , per gli alimenti composti di cui ai punti 6.2 , 6.3 e 6.4 e per gli alimenti composti per animali familiari diversi da quelli di cui al punto 6.4 :

- proteina solubilizzabile ;

- acqua ;

- amido ;

- zuccheri totali espressi in saccarosio ;

- calcio ;

- magnesio ;

- sodio ;

- fosforo ;

- cistina , * unicamente per suini , pollame e ruminanti prima dell ' età della ruminazione ; *

- lisina * *

- metionina , * *

- valore energetico calcolato secondo un metodo riconosciuto ufficialmente .

6.2 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti minerali :

- proteina greggia ;

- proteina solubilizzabile ;

- grassi greggi ;

- cellulosa greggia ;

- magnesio ;

- acqua ;

- lisina ( unicamente per suini ) .

6.3 . Tenori dei componenti analitici per alimenti melassati :

- proteina greggia ;

- proteina solubilizzabile ;

- grassi greggi ;

- ceneri gregge ;

- acqua .

6.4 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per cani e gatti :

- acqua .

7 . Dichiarazioni secondo l ' articolo 5 , paragrafo 5 :

7.1 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per cani e gatti :

- calcio ;

- sodio ;

- fosforo ;

- acqua .

7.2 . Tenori dei componenti analitici per gli alimenti composti per animali familiari diversi dai cani e dai gatti :

- acqua ;

- proteina greggia ;

- grassi greggi ;

- cellulosa greggia ;

- ceneri gregge ;

- calcio ;

- sodio ;

- fosforo .

8 . Dichiarazioni secondo l ' articolo 5 , paragrafi 6 :

8.1 . Tenori dei componenti analitici e criteri per gli alimenti composti eccettuati gli alimenti composti per animali familiari e gli alimenti composti di cui al punto 8.2 :

- acqua ;

- amido ;

- zuccheri totali espressi in saccarosio ;

- proteina solubilizzabile ;

- calcio ;

- magnesio ;

- sodio ;

- fosforo ;

- cistina , * unicamente per suini , pollame e ruminanti prima dell ' età della ruminazione ; *

- lisina , * *

- metionina , * *

- valore energetico calcolato secondo un metodo riconosciuto ufficialmente .

8.2 . Tenore dei componenti analitici per gli alimenti minerali :

- proteina greggia ;

- proteina solubilizzabile ;

- grassi greggi ;

- cellulosa greggia ;

- magnesio .

9 . Se , in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti composti previsti dall ' articolo 12 , si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato , si applicano le seguenti tolleranze minime , fatte salve le disposizioni dell ' articolo 3 :

9.1 . Se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato :

9.1.0 . Proteina greggia :

- 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30 % ;

- 6 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 30 % ( fino al 15 % ) ;

- 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 15 % .

9.1.1 . Proteina solubilizzabile :

- 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % ( fino al 15 % ) ;

- 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 15 % .

9.1.2 . Zuccheri totali :

- 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % ( fino al 10 % ) ;

- 1 unità per i tenori dichiarati al 10 % .

9.1.3 . Amido :

- 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % ( fino al 10 % ) ;

- 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 % .

9.1.4 . Grassi greggi :

- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % ( fino all ' 8 % ) ;

- 0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all ' 8 % .

9.1.5 . Fosforo totale , calcio , magnesio , sodio :

- 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % ( fino all ' 1 % ) ;

- 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori all ' 1 % .

9.1.6 . Metionina , lisina e cistina :

- 15 % del tenore dichiarato .

9.2 . Se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato :

9.2.1 . Acqua :

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % ( fino al 2 % ) ;

- 0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2 % .

9.2.2 . Ceneri gregge :

- 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;

- 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % ( fino al 5 % ) ;

- 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 % .

9.2.3 . Cellulosa greggia :

- 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori all ' 8 % ;

- 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori all ' 8 % ( fino al 4 % ) ;

- 0,6 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 % .

9.2.4 . Ceneri insolubili in acido cloridrico :

- 10 % del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati pari o superiori al 3 % ;

- 0,3 unità per i tenori dichiarati inferiori al 3 % .

9.3 . Se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 9.1 e 9.2 :

- proteina greggia , grassi greggi , zuccheri totali , amido : tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 9.1

- fosforo , calcio , magnesio , sodio , ceneri gregge , cellulosa greggia : tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 9.1 e 9.2 .

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