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Document 31977L0504

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

OJ L 206, 12.8.1977, p. 8–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 019 P. 58 - 60
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 24 - 26
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 013 P. 24 - 26
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 51
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 153 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 229 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 229 - 231

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2010; abrogato da 32009L0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/504/oj

31977L0504

Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 12/08/1977 pag. 0008 - 0010
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0058
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0049
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0024


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 Iuglio 1977

relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

( 77/504/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerendo che la produzione di animali della specie bovina occupa un posto molto importante nell ' agricoltura della Comunità e che risultati soddisfacenti in questo settore dipendono in larga misura dall ' utilizzazione di animali riproduttori di razza pura ;

considerando che , nel quadro delle rispettive politiche nazionali dell ' allevamento , la maggior parte degli Stati membri ha cercato finora d ' incoraggiare la produzione di animali appartenenti ad un numero limitato di razze e rispondenti a norme zootecniche ben determinate ; che le razze e le norme variano da uno Stato membro all ' altro ; che l ' esistenza di siffatte disparità costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari ;

considerando che , per eliminare tali disparità e contribuire all ' incremento della produttività dell ' agricoltura nel settore considerato , occore liberalizzare progressivamente gli scambi intracomunitari di tutti riproduttori di razza pura ; che la completa liberalizzazione degli scambi presuppone una maggiore armonizzazione alla riproduzione ;

considerando che gli Stati membri devono avere la possibilità di esigere la presentazione di certificati genealogici elaborati in conformità di una procedura comunitaria ;

considerendo che è opportuno prendere alcune misure d 'applicazione in certi settori di carattere tecnico ; che , per l ' attuazione delle misure previste , occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito del comitato zootecnico permanente ; che , in attesa delle misure d ' applicazione , le disposizioni attualmente vigenti nei settori considerati devono restare invariate ;

considerendo che è necessario assicurasi che le importazion di bovini riproduttori di razza pura provenienti dai paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno severe di quelle applicate nella Comunità ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per :

a ) bovino riproduttore di razza pura : l ' animale della specie bovina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto ;

b ) registro genealogico : i libri , i registri , gli , schedari o i supporti dell ' informazione

- tenuti da un ' organizzazione o da un ' associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l ' organizzazione o l ' associazione di allevatori si è costituita e

- in cui siano iscritti o registrati i bovini riproduttori di razza pura di una razza specifia , con l ' indicazione dei loro ascendenti .

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinchù non siano vietati , limitati o ostacolati , per motivi zootecnici,

- gli scambi intracomunitari dei bovini riproduttori di razza pura ,

- gli scambi intracomunitari di sperma e di ovuli fecondati , provenienti da bovini riproduttori di razza pura ,

- l ' istituzione di registri genealogici , quando rispondano ai criteri stabiliti in applicazione dell ' articolo 6 ,

- il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni che detengono registri genealogici , conformemente all ' articolo 6 ,

- fatto salvo articolo 3 , gli scambi intracomunitari dei tori destinati alla fecondazione artificiale .

Articolo 3

Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione , adotterà , anteriormente al 1° luglio 1980 , le norme comunitarie in materia di ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura .

Fino all ' entrata in vigore di tali disposizioni , l ' ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura , nonchù la selezione di tori destinati alla fecondazione artificiale e l ' uso del loro sperma e degli ovuli fecondati restano soggetti alle legislazioni nazionali , fermo restando che queste non potranno essere più restrittive di quelle previste per i bovini riproduttori di razza pura , lo , sperma e gli ovuli fecondati nello Stato membro di destinazione .

Articolo 4

Le organizzazioni o associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente da uno Stato membro non possono opporsi all ' iscrizione nei loro registri genealogici di bovini riproduttori di razza pura provenienti da un altro Stato membro , se essi rispondono alle norme fissate in conformità dell ' articolo 6 .

Articolo 5

Gli Stati membri possono prescrivere che i bovini riproduttori di razza pura , nonchù lo sperma o gli ovuli fecondati da essi ottenuti , siano accompagnati , negli scambi intracomunitari , da un certificato genealogico conforme ad un modello stabilito secondo la procedura di cui all ' articolo 8 , soprattutto per quanto riguarda il valore sul piano zootecnico .

Articolo 6

1 . Sono stabiliti , secondo la procedura di cui all ' articolo 8 :

- i metodi controllo del valore dei bovini sul piano zootecnico e di determinazione delle qualità genetiche dei bovini ;

- i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori ;

- i criteri di istituzione dei registri genealogici ;

- i criteri che devono figurare nel certificato genealogico .

2 . Fino all ' entrata in vigore delle disposizioni previste al paragrafo 1 , primo , secondo e terzo trattino :

a ) i controlli di cui al paragrafo 1 , primo trattino , effettuati ufficialmente in ciascuno Stato membro e i registri genealogici attualmente esistenti saranno riconosciuti dagli altri Stati membri ;

b ) il riconoscimento delle organizzazioni o associazioni di allevatori , resta soggetto alla normativa attualmente vigente negli Stati membri ;

c ) l ' istituzione di nuovi registri genealogici dovrà continuare a rispondere alle condizioni attualmente vigenti negli Stati membri .

Articolo 7

Fino all ' entrata in vigore di una regolamentazione comunitaria in materia , le condizioni applicabili alle importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi non devono essere più favorevoli di quelle che disciplinano gli scambi intracomunitari .

Gli Stati membri autorizzano , le importazioni di bovini riproduttori di razza pura in provenienza dai paesi terzi soltanto se sono accompagnati da un certificato genealogico c attesti che sono iscritti o registrati nel registro genealogico del paese terzo speditore . Deve essere fornita la prova che tali animali sono iscritti oppure registrati e idonei ad essere iscritti in un registro genealogico della Comunità .

Articolo 8

1 . Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il comitato zootecnico permanente istituito con decisione 77/505/CEE , in appresso denominato « comitato » è immediatemente consultato dal presidente , su iniziativa si quest ' ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al comitato , si voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all ' articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure de adottare . Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termite che il presidente può fissare in base all ' urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l ' immediata applicazione , se sono conformi al parere del comitato . Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare .

Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all ' adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l ' immediata applicazione , salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative , regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1979 e ne informano immediatemente la Commissione .

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 25 luglio 1977 .

Per il Consiglio

Il presidente

H . Simonet

( 1 ) GU n . C 76 del 3 . 5 . 1974 , pag . 52 .

( 2 ) GU n . C 116 del 30 . 9 . 1974 , pag . 33 .

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