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Document 31976R0368

Regolamento (CEE) n. 368/76 del Consiglio, del 16 febbraio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75, per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite nel settore delle uova

OJ L 45, 21.2.1976, p. 2–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 165 - 165
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 233 - 233
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 233 - 233
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 4 - 4
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 003 P. 15 - 15
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 002 P. 125 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 002 P. 125 - 125

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrog. impl. da 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/368/oj

31976R0368

Regolamento (CEE) n. 368/76 del Consiglio, del 16 febbraio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 2771/75, per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite nel settore delle uova

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 21/02/1976 pag. 0002 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 7 pag. 0004
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 14 pag. 0165
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 7 pag. 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0233
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0233


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 368/76 DEL CONSIGLIO

del 16 febbraio 1976

che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 , per quanto concerne il periodo di riferimento per il calcolo del prelievo e del prezzo limite nel settore delle uova

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 2771/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ( 2 ) , comporta un sistema di prelievi all ' importazione e di prezzi limite , di cui uno degli elementi di riferimento è costituito dal prezzo di alcuni cereali da foraggio sul mercato mondiale ;

considerando che negli ultimi anni si sono accentuate le fluttuazioni dei prezzi dei cereali sul mercato mondiale ; che , da quanto si è costatato , prendendo in considerazione i prezzi dei cereali rilevati sul mercato mondiale nel periodo di sei mesi che precede il trimestre durante il quale vengono calcolati il prelievo e il prezzo limite , si possono ottenere importi che non rispecchiano più l ' andamento dei prezzi nei paesi terzi ; che occorre , pertanto , attualizzare le basi di calcolo , tenendo conto di un periodo di riferimento di cinque mesi che precede il mese durante il quale vengono fissati il prelievo e il prezzo limite ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L ' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a ) , terzo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è modificato come segue :

« I prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale sono stabiliti trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato . »

Articolo 2

L ' articolo 7 , paragrafo 2 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 2771/75 è modificato come segue :

« Il prezzo della quantità di cereali da foraggio è stabilito trimestralmente in base ai prezzi di tali cereali rilevati sul mercato mondiale durante il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale è fissato il prezzo limite . »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1976 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 16 febbraio 1976 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . HAMILIUS

( 1 ) GU n . C 28 del 9 . 2 . 1976 , pag . 41 .

( 2 ) GU n . L 282 del 1° . 11 . 1975 , pag . 49 .

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