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Document 31976L0766

Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole alcolometriche

OJ L 262, 27.9.1976, p. 149–152 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 123 - 126
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 188 - 191
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 178 - 181
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 265 - 268
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 9 - 12

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; abrogato da 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/766/oj

31976L0766

Direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di tavole alcolometriche

Gazzetta ufficiale n. L 262 del 27/09/1976 pag. 0149 - 0152
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 4 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 5 pag. 0178
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 5 pag. 0188


++++

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche

( 76/766/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che in più Stati membri esistono legislazioni che definiscono il titolo alcolometrico di una miscela idroalcolica ; che dette legislazione differiscono da uno Stato membro all ' altro e creano quindi ostacoli alle transazioni commerciali ; che , pertanto , si impone sul piano comunitario un ' armonizzazione del settore in questione che sfoci in una definizione comune ;

considerando che nella risoluzione del 17 dicembre 1973 , in materia di politica industriale ( 3 ) , il Consiglio ha invitato la Commissione a trasmettergli entro il 1° dicembre 1974 una proposta di direttiva riguardante l ' alcolometria e gli alcolometri ;

considerando che l ' arminizzazione delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative riguardanti il etodo di determinazione del titolo alcolometrico , partendo dal risultato delle misure effettuate , è parimenti indispensabile per completare quella riguardante gli alcolometri e densimetri e densimetri per alcolometri e densimetri per alcole , al fine di eliminare ambiguità e rischio di contestazione ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La pr esente direttiva stabilisce la maniera di esprimere titolo alcolmetrico , volumico o massico , definito nell ' allegato , e di dare una formula che permetta di elaborare le tavole che serviranno a calcolare tale titolo in funzione delle misure effettuate .

Articolo 2

A decorrere dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri non possono contestare i titoli alcolometrici determinati in base alle tavole alcolometriche elaborate servendosi della formula indicata in allegato e delle misure effettuate con alcolometri o densimetri per alcole muniti dei marchi e dei contrassegni CEE , oppure con strumenti che forniscano un grado di precisione almeno equivalente , per motivi inerenti all ' uso di tali tavole o di tali strumenti .

Articolo 3

I simboli per esprimere i titoli alcolometrici di cui all ' articolo 2 e definiti in allegato devono essere i seguenti :

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;

« % mas » per il titolo alcolometrico massico .

Articolo 4

Dal 1° gennaio 1980 , gli Stati membri vietano l ' uso dei titoli alcolometrici che non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicato nel termine di 24 mesi dalla notifica della presenta direttiva le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1980 al più tardi .

2 . Gli stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 6

gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 27 luglio 1976

Per il Consiglio

Il Presidente

M . van der STOEL

( 1 ) GU n . C 76 del 7 . 4 . 1975 , pag . 39 .

( 2 ) GU n . C 248 del 29 . 10 . 1975 , pag . 22 .

( 3 ) GU n . C 117 del 31 . 12 . 1973 , pag . 1 .

ALLEGATO

TITOLO ALCOLOMETRICO

1 . DEFINIZIONE

Il titolo alcolometrico volumico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra il volume di alcole allo stato puro contenuto nella miscela alla temperatura di 20° C e il volume totale delle miscela alla stessa temperatura .

Il titolo alcolometrico massico di una miscela di acqua e alcole è il rapporto tra la massa di alcole contenuta nella miscela e la massa totale della miscela stessa .

2 . ESPRESSIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI

I titolo alcolometrici vengono espressi in parti di alcole per cento parti di miscela .

I loro simboli sono :

« % vol » per il titolo alcolometrico volumico ;

« % mas » per il titolo alcolometrico massico .

3 . DETERMINAZIONE DEI TITOLI ALCOLOMETRICI

Le operazioni da effettuare per ottenere i titoli alcolometrici mediante gli strumenti previsti nella direttiva del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia alcolometri e densimetri per alcole ( 1 ) sono le seguenti :

- lettura dell ' alcolometro o del densimetro , alla temperatura della miscela ,

- misura della temperatura della miscela .

I risultati sono ottenuti secondo le tavole alcolometriche internazionali .

4 . FORMULA CHE PERMETTE DI CALCOLARE LE TAVOLE ALCOLOMETRICHE INTERNAZIONALI VALIDE PER LE MISCELE DI ETANOLO E D ' ACQUA

La massa volumica « * » , espressa in chilogrammi per metro cubo ( kg/m3 ) , di una miscela di etanolo e di acqua alla temperatura t , espressa in gradi Celsius , è data dalla formula seguente in funzione :

- del titolo massico p espresso con un numero decimale ( 2 ) ,

- della temperatura t espressa in gradi Celsius ( EIPT 68 ) ,

- dei coefficienti numerici indicati in appresso .

La formula è valida per le temperature comprese tra - 20° C e + 40° C .

vedi G.U .

n = 5

m1 = 11

m2 = 10

m3 = 9

m4 = 4

m5 = 2

( 1 ) Vedi pag . 143 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) Esempio : per un titolo massico del 12 % : p = 0,12 .

COEFFICIENTI NUMERICI DELLA FORMULA

Ak

k * kg/m3 *

1 * 9,982 012 300 . 102 *

2 * -1,929 769 495 . 102 *

3 * 3,891 238 958 . 102 *

4 * -1,668 103 923 . 103 *

5 * 1,352 215 441 . 104 *

6 * -8,829 278 388 . 104 *

7 * 3,062 874 042 . 105 *

8 * -6,138 381 234 . 105 *

9 * 7,470 172 998 . 105 *

10 * -5,478 461 354 . 105 *

11 * 2,234 460 334 . 105 *

12 * -3,903 285 426 . 104 *

Bk

-2,061 851 3 . 10-1 kg/(m3 . °C )

-5,268 254 2 . 10-3 kg/(m3 . °C2 )

3,613 001 3 . 10-5 kg/(m3 . °C3 )

-3,895 770 2 . 10-7 kg/(m3 . °C4 )

7,169 354 0 . 10-9 kg/(m3 . °C5 )

-9,973 923 1 . 10-11 kg/(m3 . °C6 )

C1,k

kg/(m3 . °C )

1 * 1,693 443 461 530 087 . 10-1 *

2 * -1,046 914 743 455 169 . 101 *

3 * 7,196 353 469 546 523 . 101 *

4 * -7,047 478 054 272 792 . 102 *

5 * 3,924 090 430 035 045 . 103 *

6 * -1,210 164 659 068 747 . 104 *

7 * 2,248 646 550 400 788 . 104 *

8 * -2,605 562 982 188 164 . 104 *

9 * 1,852 373 922 069 467 . 104 *

10 * -7,420 201 433 430 137 . 103 *

11 * 1,285 617 841 998 974 . 103 *

C2,k

kg /( m3 . °C2 )

-1,193 013 005 057 010 . 10-2

2,517 399 633 803 461 . 10-1

-2,170 575 700 536 993

1,353 034 988 843 029 . 101

-5,029 988 758 547 014 . 101

1 096 355 666 577 570 . 102

-1,422 753 946 421 155 . 102

1,080 435 942 856 230 . 102

-4,414 153 236 817 392 . 101

7,442 971 530 188 783

C3,k

k * kg /( m3 . °C3 )

1 * -6,802 995 733 503 803 . 10-4 *

2 * 1,876 837 790 289 664 . 10-2 *

3 * -2,002 561 813 734 156 . 10-1 *

4 * 1,022 992 966 719 220 *

5 * -2,895 696 483 903 638 *

6 * 4,810 060 584 300 675 *

7 * -4,672 147 440 794 683 *

8 * 2,458 043 105 903 461 *

9 * -5,411 227 621 436 812 . 10-1 *

C4,k

kg /( m3 . °C4 )

4,075 376 675 622 027 . 10-6

-8,763 058 573 471 110 . 10-6

6,515 031 360 099 368 . 10-6

-1,515 784 836 987 210 . 10-6

C5,k

kg /( m3 . °C5 )

-2,788 074 354 782 409 . 10-8

1,345 612 883 493 354 . 10-8

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