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Document 31973L0103

Direttiva 73/103/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1973, che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

OJ L 124, 10.5.1973, p. 17–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 176 - 178

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/12/1984; abrog. impl. da 31984L0587

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/103/oj

31973L0103

Direttiva 73/103/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1973, che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 124 del 10/05/1973 pag. 0017 - 0019
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 9 pag. 0176


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( 1 ) GU n . L 270 del 14 . 12 . 1970 , pag . 1 .

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1973

che modifica la direttiva del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

( 73/103/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che il testo della direttiva del Consiglio , del 23 novembre 1970 , relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ( 1 ) comporta concetti basilari male formulati e che richiedono quindi una modifica ;

considerando che la summenzionata direttiva enumera nei suoi allegati gli additivi autorizzati nell'alimentazione degli animali che l'evoluzione permanente delle conoscenze scientifiche e tecniche in questa materia richiede rapidi adattamenti di detti allegati ; che tali adattamenti rivestono un carattere essenzialmente tecnico ; che la procedura prevista nella surriferita direttiva non sembra adequata alla natura ed all'urgenza delle misure da adottare ; che è pertanto opportuno facilitare le modifiche degli allegati mediante una procedura più idonea ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva del 23 novembre 1970 è modificata come segue :

1 . Le parole " veevoeding " , " veevoeders " e " veevoeder " sono sostituite rispettivamente con " diervoeding " , " diervoeders " e " diervoeder " nel titolo , nei considerando e nel dispositivo del testo olandese della direttiva , ad eccezione tuttavia dell'articolo 2 , lettera f ) , ove la parola " veevoeders " è sostituita dalla parola " mengvoeders " .

2 . All'articolo 2 , lettera f ) , le parole " fabbricazione industriale " sono sostituite dai termini " consegna ai fabbricanti riconosciuti " e all'articolo 9 , paragrafo 1 lettera a ) , la parola " riconosciuti " viene aggiunta dopo il termine " fabbricanti " .

3 . All'articolo 3 , paragrafo 2 , dopo le parole " agli alimenti completi " sono aggiunte le parole " sempreché detto allegato non preveda disposizioni particolari " .

4 . Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 5 , è sostituito dal testo seguente :

" I coccidiostatici e altre sostanze medicamentose ( allegato I , parte D e allegato II , parte B ) non possono essere mescolati tra loro se i loro effetti sono simili , tranne il caso in cui si tratti di una miscela già prevista nei suddetti allegati " .

5 . All'articolo 3 , paragrafo 7 , la sostanza " E 711 " è soppressa .

6 . All'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera c ) , il termine " adulti " è soppresso ; inoltre il termine " urea " è sostituito da " composti azotati non proteici " .

7 . All'articolo 5 , l'ultima frase è soppressa .

8 . All'articolo 6 , paragrafo 1 , il testo del secondo trattino è soppresso .

9 . All'articolo 6 , dopo il paragrafo 1 , è aggiunto il seguente paragrafo :

" 1 bis . Le modifiche da apportare agli allegati , tenuto conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche , sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis " .

10 . Il testo dell'introduzione dell'articolo 6 , paragrafo 2 , è sostituito dal testo seguente :

" 2 . Per la modifica dell'allegato I , sono applicati i seguenti principi : "

11 . Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

" 1 . Qualora uno Stato membro ritenga che l'impiego negli alimenti per animali di uno degli additivi enumerati all'allegato I o la quantità massima fissata possa presentare un pericolo per la salute degli animali o per quella umana , puo provvisoriamente sospendere l'autorizzazione d'impiego di tale additivo o ridurre la quantità massima fissata . A tal fine , esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni .

2 . Secondo la procedura prevista all'articolo 16 ter , viene immediatamente deciso se l'allegato I debba essere modificato . Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino in proposito una decisione secondo procedura di cui sopra lo Stato membro puo mantenere le misure da esso poste in applicazione . "

12 . All'articolo 9 , paragrafo 1 , le parole " e di oligoelementi ( allegato I , parte I ) " che figurano nell'introduzione , nonché le parole " o di oligoelementi " di cui alla lettera b ) , sono soppresse .

13 . Vengono aggiunti i seguenti articoli :

" Articolo 16 bis

1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato permanente degli alimenti per animali , in appresso denominato il " Comitato " , è immediatamente consultato dal suo Presidente , su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro .

2 . In seno al Comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il Presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro un termine che il Presidente puo fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione , se sono conformi al parere del Comitato . Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure .

Articolo 16 ter

1 . Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo , il Comitato è immediatamente consultato dal suo Presidente , su iniziativa di quest'ultimo , o su richiesta di un altro Stato membro .

2 . In seno al Comitato , ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148 , paragrafo 2 , del trattato . Il Presidente non partecipa alla votazione .

3 . Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare . Il Comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni . Esso si pronuncia alla maggioranza di quarantuno voti .

4 . La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione , se sono conformi al parere del Comitato . Se non sono conformi al parere del Comitato o in mancanza di un parere , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare . Il Consiglio adotta dette misure a maggioranza qualificata .

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro quindici giorni dalla data di presentazione della suddetta proposta , la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione , tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure . "

Articolo 2

Gli Stati membri applicano entro il termine previsto dall'articolo 17 della direttiva del 23 novembre 1970 le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addi 28 aprile 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . LAVENS

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