EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0347

Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali

OJ L 239, 25.10.1971, p. 1–8 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 757 - 761
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 852 - 859
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 214 - 221
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 98
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 91 - 98
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 002 P. 75 - 82
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 002 P. 75 - 82
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 201 - 208
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 173 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 173 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 3 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2015; abrogato da 32011L0017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/347/oj

31971L0347

Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 25/10/1971 pag. 0001 - 0008
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0757
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 2 pag. 0075
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(III) pag. 0852
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 1 pag. 0214
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 2 pag. 0091
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 2 pag. 0091


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali (71/347/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che gli strumenti e metodi impiegati negli Stati membri per misurare il peso ettolitrico dei cereali sono diversi ed hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che un ravvicinamento delle legislazioni in questo campo deve facilitare gli scambi non solo dei cereali, ma anche degli strumenti di misura;

considerando che, a tale scopo, è opportuno definire una caratteristica speciale denominata «peso ettolitrico CEE» e fissare le prescrizioni tecniche degli strumenti campione necessari per stabilire il suddetto valore di riferimento;

considerando che soltanto gli strumenti di misura la cui precisione sia definita rispetto a quella degli strumenti campione e che abbiano subito i controlli previsti dalla direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (3) offrono garanzie sufficienti per essere utilizzati legalmente in tutti gli Stati membri ; che, di conseguenza, detti strumenti diventano commercializzabili in tutta la Comunità;

considerando che è necessario vietare, nel commercio fra gli Stati membri, la misurazione del peso ettolitrico dei cereali effettuata secondo le disposizioni o gli usi diversi attualmente applicati all'interno della Comunità ; che l'utilizzazione esclusiva ed obbligatoria di un peso ettolitrico CEE, comune a tutti gli Stati membri, eviterà, negli scambi intracomunitari, qualsiasi contestazione su tale modo di misurazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva concerne: a) la definizione della caratteristica dei cereali denominata «peso ettolitrico CEE» («masse à l'hectolitre CEE, EEG-natuurgewicht, EWG-Schüttdichte»),

b) le prescrizioni relative alla realizzazione tecnica ed all'uso dello strumento campione di riferimento che interviene nella definizione del peso ettolitrico CEE,

c) i requisiti che devono possedere gli strumenti di lavoro che servono a misurare il peso ettolitrico CEE. (1)GU n. C 63 del 28.5.1969, pag. 27. (2)GU n. C 4 del 14.1.1969, pag. 4. (3)GU n. L 202 del 6.9.1971, pag. 1.

Articolo 2

1. Il peso ettolitrico CEE è il rapporto fra la massa espresso in chilogrammi ed il volume espresso in ettolitri, che si ottiene, per qualsiasi cereale, effettuando la misurazione con uno strumento e secondo un metodo conformi alla presente direttiva.

2. È denominato peso ettolitrico CEE «di riferimento» quello che si ottiene effettuando la misurazione con uno strumento campione, comunitario o nazionale, costruito ed impiegato in conformità di quanto stabilito ai capitoli I e II dell'allegato I.

3. Il peso ettolitrico CEE di riferimento si esprime in chilogrammi per ettolitro, con due decimali.

Articolo 3

1. Lo strumento campione comunitario è depositato presso il servizio metrico della Repubblica federale di Germania. La verifica e la taratura degli strumenti campione nazionali vengono effettuate almeno ogni dieci anni, in conformità di quanto stabilito nell'allegato I, procedendo ad un confronto con lo strumento campione comunitario mediante uno strumento campione trasportabile dello stesso tipo.

2. Per strumento campione trasportabile s'intende uno strumento privo del dispositivo di pesatura, ma le cui rimanenti caratteristiche sono identiche a quelle degli strumenti campione comunitario e nazionali.

Articolo 4

1. La denominazione peso ettolitrico CEE può essere utilizzata in commercio solo per caratterizzare i cereali che sono stati misurati con strumenti che possiedono i requisiti prescritti dalla presente direttiva.

2. Per il commercio dei cereali tra gli Stati membri, la caratteristica designata con la denominazione peso ettolitrico può solo essere il peso ettolitrico CEE sopra definito.

Articolo 5

Gli strumenti di misura da usare in commercio per la determinazione del peso ettolitrico CEE dei cereali, sono gli strumenti conformi alle prescrizioni dell'allegato II.

Essi sono sottoposti ad approvazione CEE del modello e alla verifica prima CEE.

Sono costruiti e utilizzati secondo quanto specificato nel certificato di approvazione CEE del modello.

Sono muniti di marchi e contrassegni CEE.

Articolo 6

Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e in servizio degli strumenti di misura usati per determinare il peso ettolitrico CEE che sono muniti del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 1971.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. VIGLIANESI

ALLEGATO I STRUMENTI CAMPIONE PER MISURARE IL PESO ETTOLITRICO CEE DEI CEREALI

I. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE

1. Gli strumenti campione sono costituiti dalla misura di capacità, dal dispositivo di riempimento, dal dispositivo di rasatura, dal dispositivo di pesatura e dal recipiente di travaso.

Gli strumenti sono costruiti solidamente ed accuratamente in tutte le loro parti. Tutte le superfici destinate ad essere a contatto con il cereale sono levigate e costruite di metallo praticamente inalterabile (ad esempio ottone, acciaio inossidabile) e di spessore sufficiente così da essere praticamente indeformabile nelle normali condizioni di impiego.

2. Misura di capacità 2.1. La misura di capacità ha la forma di un cilindro circolare retto, il cui bordo superiore è rettificato, mediante smerigliatura, secondo un piano perpendicolare al suo asse.

2.2. Durante il riempimento, la misura di capacità si trova sempre nella medesima posizione sotto il dispositivo di riempimento.

2.3. Sopra la misura di capacità, sistemata nella posizione di riempimento, è fissato un anello di riempimento avente lo stesso asse e lo stesso diametro interno della misura di capacità. Il coltello rasatore si sposta fra le due parti, a breve distanza da esse, senza toccarle.

3. Dispositivo di riempimento 3.1. Il dispositivo di riempimento è costituito dalla tramoggia di riempimento munita di un portello a cerniera e di un dispositivo di regolazione.

3.2. La tramoggia di riempimento ha la forma di un tronco di cono, al quale sono collegati una parte superiore cilindrica e un raccordo tronco conico di deflusso munito di portello a cerniera.

3.3. La tramoggia è fissata in modo che, in posizione di riempimento, il suo asse sia verticale e coincida con quello della misura di capacità.

3.4. Il dispositivo di regolazione ha una forma ben determinata. Esso scende nel raccordo di deflusso e la sua posizione è regolabile in senso verticale. Il suo asse coincide con quello della tramoggia di riempimento.

4. Dispositivo di rasatura 4.1. Il dispositivo di rasatura è costituito da un coltello rasatore, dal dispositivo di guida e dal dispositivo di trazione.

4.2. Il coltello rasatore è piano, montato orizzontalmente e non si deforma durante l'uso.

4.3. Il dispositivo di guida obbliga il coltello rasatore a spostarsi tra il bordo inferiore dell'anello ed il bordo superiore della misura di capacità.

4.4. Sotto l'azione del dispositivo di trazione, il coltello rasatore si muove attraverso il cereale con movimento continuo.

4.5. Dopo il caricamento e la pesatura della misura di capacità, i cereali che si trovano al di sopra del coltello rasatore, cioè nell'anello, sono ricuperati in un'apposita cassa di raccolta.

5. Dispositivo di pesatura 5.1. La misura di capacità riempita di cereale è pesata con una bilancia a bracci eguali della portata massima di 50 kg.

5.2. La massa del piatto dei pesi della bilancia è uguale alla massa della misura di capacità quando questa è vuota.

6. Dispositivo d'insieme 6.1. I vari pezzi dello strumento, tranne la misura di capacità e la bilancia, sono fissati ad un'armatura in modo che il bordo superiore della misura di capacità venga a trovarsi, quando è in posizione di riempimento, su un piano orizzontale.

6.2. Il sostegno dello strumento è munito d'un filo a piombo lungo almeno 500 mm oppure d'una livella a bolla d'aria. Questi dispositivi devono disporsi tra i punti di riferimento quando il bordo superiore della misura di capacità viene a trovarsi, nella posizione di riempimento, su un piano orizzontale.

7. Dimensioni dei diversi elementi

>PIC FILE= "T9000418">

8. Figura

Lo strumento campione è raffigurato nel disegno allegato.

II. MODALITÀ D'USO

Il cereale da misurare dev'essere esente da impurità e presentare pressappoco la stessa temperatura del locale in cui vengono effettuate le misurazioni. Dev'essere essiccato all'aria, e cioè trovarsi in istato di equilibrio igroscopico con l'aria del locale di misurazione. A tal fine dev'essere steso in strato sottile e lasciato riposare per 10 ore circa prima del travaso. L'umidità relativa dell'aria del locale dove si effettuano le misurazioni non deve eccedere il 60 %.

Il peso ettolitrico dipende dalla quantità impiegata e dal modo in cui si effettua il travaso del cereale nella tramoggia di riempimento. Si deve pertanto operare come segue:

Sistemare la misura di capacità 1 (vedasi disegno allegato) in posizione di riempimento coassialmente all'anello di riempimento 2 e alla tramoggia di riempimento 3 e fissarla in tale posizione per mezzo dell'asta di bloccaggio 16, azionando l'impugnatura 15. Successivamente, disporre il coltello rasatore 9 in posizione di partenza e bloccarlo azionando il chiavistello 12. Con i piedini a vite 19 livellare l'armatura 20 in modo che durante la fase di riempimento il bordo superiore della misura di capacità 1 venga sempre a trovarsi in posizione orizzontale.

Introdurre 24 litri circa di cereale nel recipiente di travaso (non indicato nella figura) e versarli nella tramoggia di riempimento 3, dopo essersi accertati che il portello a cerniera 4 blocchi il raccordo tronco conico di deflusso 8. Tirare poi il chiavistello 5 per aprire il portello 4, il cui bloccaggio in posizione di apertura viene assicurato dal dispositivo d'arresto 6, e consentire il deflusso del cereale nella misura di capacità 1, sistemata sul carrello 14. Il collare 2a ha lo scopo d'evitare le influenze esterne nel deflusso del cereale. A sua volta, il sostegno 14a impedisce la deformazione dei binari su cui rotolano i rulli del carrello 14.

I 4 litri circa di cereali introdotti in più nella tramoggia 3 per ottenere un riempimento regolare della misura di capacità 1, rimangono nell'anello di riempimento 2 quando la misura di capacità 1 è colma. Per separare quest'eccedenza dal quantitativo contenuto nella misura di capacità 1, si apra il chiavistello 12 applicato a cerniera alla traversa 11 liberando così il coltello rasatore 9. Quest'ultimo viene azionato dal dispositivo di trazione a gravità 13 ; la parte anteriore del coltello rasatore 9 ha forma tagliente allo scopo di tranciare i chicchi rimasti sul bordo della misura di capacità 1 che potrebbero ostacolare la regolarità della rasatura. Quando il coltello rasatore 9 ha raggiunto la posizione finale, si estragga la misura di capacità 1 sistemata sul carrello 14 tirando l'impugnatura 15, lo si sollevi da detto carrello, lo si ponga sulla bilancia e si pesi il suo contenuto con un'approssimazione di ± 5 g.

Riportando il coltello rasatore 9 nella posizione di partenza, il quantitativo di cereale rimastovi cade nella cassa di raccolta 17 ; i chicchi che eventualmente rimbalzano durante la caduta vengono convogliati nella cassa di raccolta dall'involucro esterno 18. Sbloccare il dispositivo d'arresto 6 e rimettere il portello 4 in posizione di chiusura, manovrando il volantino a mano 4a.

Se si deve procedere ad un'altra misurazione dello stesso campione, è opportuno mescolare bene il cereale proveniente dalla misura di capacità con quello proveniente dalla cassa di raccolta.

Per ottenere il peso ettolitrico in kg/hl, si divida per 0,2 hl il valore in kg indicato dal dispositivo di pesatura.

III. VERIFICA E TARATURA

1. Dimensioni e volumi

Le dimensioni ed i volumi di cui al punto 1,7 sono verificati mediante strumenti di precisione adeguata.

2. Verifica del funzionamento

Gli strumenti campione nazionali sono verificati e tarati comparandoli allo strumento campione comunitario mediante uno strumento campione trasportabile. 2.1. Per la verifica va utilizzato frumento puro del Manitoba, i cui chicchi abbiano una forma quasi sferica ed il cui peso ettolitrico non sia inferiore a 80 kg/hl. Detto frumento deve essere in equilibrio igroscopico con l'aria ambiente. In conformità delle istruzioni di cui al punto II si effettuano 6 operazioni di misura. Indicando con P lo strumento campione da verificare e con N lo strumento campione comunitario, le misurazioni vanno effettuate secondo lo schema seguente: >PIC FILE= "T0002749"> 2.1.1. La differenza tra i diversi valori dati da P ed il loro valore medio non deve superare un errore massimo tollerato di ± 10 g.

2.1.2. La differenza tra il valore medio risultante dai 6 valori dati da P e il valore medio risultante dai 6 valori dati da N rappresenta l'errore dello strumento. L'errore massimo tollerato è di + 10 g.

2.1.3. Se gli errori massimi tollerati indicati al punto 2.1.1 e al punto 2.1.2 sono superati ciò può essere provocato da insufficiente omogeneità del cereale utilizzato. Dopo aver lasciato steso il cereale nel locale di misurazione per un periodo di tempo supplementare di 10 ore circa si ricomincia l'operazione di cui al punto 2.1.

2.1.4. Se soltanto l'errore massimo tollerato indicato al punto 2.1.2 è superato, lo strumento deve essere tarato.

Le indicazioni fornite dallo strumento possono essere modificate alzando o abbassando il dispositivo di regolazione 7.

Il dispositivo di regolazione 7 è spostato e si ricomincia l'operazione di cui al punto 2.1.

3. Dispositivo di pesatura 3.1. Per i carichi compresi tra 10 e 20 kg, gli errori della bilancia non devono superare ± 0,01 % del carico.

3.2. La somma degli errori dei pesi utilizzati non deve superare ± 0,02 % della loro massa nominale.

Leggenda del disegno allegato

1. Misura di capacità

2. Anello di riempimento con collare 2a

3. Tramoggia di riempimento

4. Portello a cerniera con volantino a mano 4a

5. Chiavistello del portello

6. Dispositivo d'arresto del portello

7. Dispositivo di regolazione

8. Raccordo tronco conico di deflusso

9. Coltello rasatore

10. Dispositivo di guida del coltello rasatore

11. Traversa e sostegno 11a

12. Chiavistello del coltello rasatore

13. Dispositivo di trazione a gravità

14. Carrello con sostegno dei binari 14a

15. Impugnatura del carrello

16. Asta di bloccaggio

17. Cassa di raccolta

18. Involucro esterno

19. Piedini a vite

20. Armatura

>PIC FILE= "T0002750">

ALLEGATO II STRUMENTI DI MISURA CHE SERVONO A DETERMINARE IL PESO ETTOLITRICO CEE DEI CEREALI

1. Gli strumenti di misura che servono a determinare il peso ettolitrico CEE dei cereali hanno le seguenti caratteristiche: a) sono concepiti e realizzati in modo da assicurare una soddisfacente ripetibilità e riproducibilità delle operazioni di misurazione;

b) l'errore massimo tollerato sul peso ettolitrico è pari a 5 millesimi in più o in meno del risultato ottenuto con uno strumento campione;

c) l'errore relativo massimo tollerato sulla capacità del recipiente utilizzato è pari a 2 millesimi in più o in meno;

d) l'errore relativo massimo tollerato dello strumento di pesatura è pari a 1 millesimo in più o in meno del quantitativo pesato;

e) la differenza fra ciascun risultato ottenuto con un determinato cereale ed il valore medio del peso ettolitrico ricavato da sei misurazioni consecutive non deve superare 3 millesimi in più o in meno di tale valore medio.

2. Su ciascuno strumento è apposta una targa segnaletica recante in modo ben visibile, in caratteri leggibili ed indelebili, i seguenti dati: a) contrassegno di approvazione CEE del modello,

b) marchio di identificazione o ragione sociale del costruttore,

c) eventualmente, una designazione propria al costruttore,

d) numero d'identificazione e anno di fabbricazione,

e) la capacità nominale della misura di capacità e le istruzioni per l'uso dell'apparecchio o il rinvio ad una nota esplicativa sull'utilizzazione.

Top