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Document 31971L0018

Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura

OJ L 8, 11.1.1971, p. 24–28 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(I) P. 21 - 24
English special edition: Series I Volume 1971(I) P. 23 - 27
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 131 - 135
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 124 - 128
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 124 - 128
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 102 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 102 - 106

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/1999; abrogato e sostituito da 31999L0042

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/18/oj

31971L0018

Direttiva 71/18/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1970, che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura

Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/1971 pag. 0024 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale danese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0021
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 1 pag. 0102
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1971(I) pag. 0023
edizione speciale greca: capitolo 06 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale spagnola: capitolo 06 tomo 1 pag. 0124
edizione speciale portoghese: capitolo 06 tomo 1 pag. 0124


++++

( 1 ) GU n . 2 del 15 . 1 . 1962 , pag . 36/62 .

( 2 ) GU n . C 139 del 28 . 10 . 1969 , pag . 20 .

( 3 ) GU n . C 10 del 27 . 1 . 1970 , pag . 19 .

( 4 ) GU n . 263 del 30 . 10 . 1967 , pag . 6 .

( 5 ) GU n . 117 del 23 . 7 . 1964 , pag . 1880/64 e 1863/64 .

( 6 ) GU n . 56 del 4 . 4 . 1964 , pag . 845/64 e 850/64 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1970

che fissa le modalità di attuazione della libertà di stabilimento nelle attività non salariate connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura

( 71/18/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 54 , paragrafi 2 e 3 ,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ) , in particolare il titolo IV F 6 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento prevede , per la realizzazione di tale libertà nel settore delle " attività connesse con l'agricoltura " , uno scadenzario diverso da quello previsto per l'attazione della libera prestazione dei servizi in queste stesse attività ; che in applicazione di quest'ultimo scadenzario , il Consiglio ha adottato il 14 dicembre 1964 la direttiva che fissa le modalità di realizzazione della libera prestazione dei servizi nelle attività dell'agricoltura e dell'ortofrutticoltura ; che la libertà di stabilimento per queste attività è prevista per la fine del periodo transitorio ;

considerando che le attività connesse con l'agricoltura sono spesso identiche a quelle della silvicoltura , particolarmente per quanto concerne lo scasso ; che per queste ultime attività la libertà di stabilimento è stata realizzata con la direttiva del Consiglio , del 24 ottobre 1967 ( 4 ) , relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nelle attività della silvicoltura e dello sfruttamento forestale ; che quest'ultima direttiva è già applicabile alle attivita connesse con l'agricoltura quando si tratti di aziende miste agricoloforestali ;

considerando che per le attività di agronomo , quelle di veterinario e i centri di cura per animali verranno adottate altre direttive ;

considerando che la libertà di stabilimento per la costruzione di impianti di raccolta d'acqua , di irrigazione , di drenaggio e per i lavori di prosciugamento _ attività collegate spesso a taluni lavori connessi con l'agricoltura compresi nella direttiva _ è attuata in applicazione delle direttive del Consiglio , del 7 luglio 1964 , relative all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI ( Industria ed Artigianato ) e alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività non salariate di trasformazione delle classi 23 - 40 CITI ( Industria ed Artigianato ) ( 5 ) ;

considerando che , in conformità delle disposizioni del programma generale , le restrizioni relative alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere eliminate nella misura in cui le attività professionali dell'interessato consentano l'esercizio di tale facolta ;

considerando che , per il complesso dei beneficiari della libertà di stabilimento le condizioni di trasferimento e di soggiorno hanno formato oggetto di due direttive adottate dal Consiglio il 25 febbraio 1964 ( 6 ) ;

considerando che sono state o saranno adottate , nella misura del necessario , direttive per il coordinamento delle garanzie che sono richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi sia dei soci , sia dei terzi ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli Stati membri sopprimono a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento , qui appresso denominate beneficiari , le restrizioni di cui al titolo III di detto programma , per quanto riguarda lo stabilimento nelle attività non salariate di cui all'articolo 2 .

Articolo 2

1 . Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle attività connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura che figurano nell'allegato V del programma generale , e cioè :

a ) l'assistenza tecnica ,

b ) la distruzione delle piante e degli animali nocivi , il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione ,

c ) la potatura degli alberi ,

d ) la raccolta , l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita ,

e ) lo sfruttamento di impianti di irrigazione ,

f ) il noleggio di macchine agricole ,

g ) la lavorazione e la coltivazione della terra ,

h ) i lavori di mietitura , trebbiatura , pressatura e raccolta con mezzi meccanici e non meccanici ,

i ) le attività non comprese nel precedente elenco .

2 . Ai fini dell'applicazione della direttiva si intendono per agricoltura ed ortofrutticoltura i settori di attività che figurano nel gruppo 011 della classificazione internazionale tipo di tutti i rami di attività economica ( Ufficio statistico delle Nazioni Unite , Studi statistici , serie M , n . 4 , riv . 1 . New York 1958 ) , cioè principalmente :

a ) l'agricoltura generale , ivi compresa la viticoltura e le colture tropicali ; la frutticoltura , la produzione di semi , la coltivazione di ortaggi , fiori e piante da ornamento , anche in serre , ivi compreso il giardinaggio ;

b ) l'allevamento del bestiame , l'avicoltura , l'allevamento dei conigli , l'allevamento di animali da pelliccia ed allevamenti vari ; l'apicoltura ; la produzione di carne , di latte , di lana , di pelli e pellicce , di uova , di miele .

3 . L'elenco dettagliato delle varie attività da comprendere in ciascuna delle rubriche del paragrafo 1 figura nell'allegato alla presente direttiva .

Articolo 3

1 . Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che in particolare :

a ) in virtù delle disposizioni legislative , regolamentari o amminstrative , impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante alle stesse condizioni e con i medesimi diritti dei loro cittadini ;

b ) risultano da una prassi amministrativa che si risolve per i beneficiari in un trattamento discriminatorio rispetto ai cittadini .

2 . In particolare , devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano , nei riguardi dei beneficiari , lo stabilimento , prescrivendo :

a ) in Belgio :

il possesso di una tessera professionale " carte professionnelle " ( articolo 1 della " loi " dei 19 febbraio 1965 ) ;

b ) nel Lussemburgo :

la durata limitata delle autorizzazioni concesse agli stranieri ( articolo 21 della " loi " del 2 giugno 1962 ) .

Articolo 4

Gli Stati membri vigilano particolarmente a che :

a ) le attività eseguite sul loro territorio dai beneficiari possano dar luogo , come se fossero esercitate dai propri cittadini :

_ alla concessione delle varie forme di credito , di aiuti e di sovvenzioni previste a tal fine ,

_ al beneficio delle agevolazioni fiscali usuali , in particolare quelle riguardanti le condizioni di acquisto del carburante utilizzato per effettuare la prestazione ;

b ) i beneficiari possano , alle stesse condizioni dei propri cittadini , stipulare qualsiasi contratto di diritto privato o pubblico per l'esercizio della loro attività professionale , e in particolare per i lavori che rientrano nel quadro dei programmi di miglioramento delle strutture agricole , comprese la presentazione delle offerte a tal fine e la partecipazione come co - contraente o subappaltatore ;

c ) qualora le disposizioni vigenti sul loro territorio subordinino l'esecuzione di taluni lavori , in particolare quelli che comportano l'uso di prodotti tossici o pericolosi , ad un'autorizzazione speciale per l'imprenditore , i beneficiari possano sollecitare ed ottenere tale autorizzazione come i loro cittadini senza speciali difficoltà .

Articolo 5

1 . Gli Stati membri vigilano affinché i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini .

2 . Il diritto di iscrizione comporta l'eleggibilità o il diritto di essere nominati ai posti direttivi dell'organizzazione professionale . Tuttavia , detti posti direttivi possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi , in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare , all'esercizio dei pubblici poteri .

3 . Nel Granducato del Lussemburgo , la qualifica di iscritto alla " Chambre de commerce " , alla " Chambre des métiers " e alla " Chambre d'agriculture " non implica , per i beneficiari , il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione .

Articolo 6

Gli Stati membri non accordano ai loro cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2 , alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento .

Articolo 7

1 . Lo Stato membro che , per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 , esige dai propri cittadini una prova d'onorabilità nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento , oppure una soltanto di tali prove , riconosce come attestato sufficiente , da parte dei beneficiari , la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o , in mancanza di esso , di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese di origine o di provenienza , da cui si rilevi che tali esigenze sono soddisfatte .

2 . Qualora un tale documento , per quanto concerne l'assenza di fallimenti , non venga rilasciato nel paese di origine o di provenienza , potrà essere sostituito da una dichiarazione giurata dell'interessato dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa , ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato del paese di origine o di provenienza .

3 . Lo Stato membro che , per l'accesso ad attività che implicano l'impiego di antiparassitari e di prodotti tossici , esige dai propri cittadini taluni requisiti di moralità e onorabilità , la cui prova non puo - essere fornita dal documento di cui al paragrafo 1 , riconosce come attestato sufficiente , per i cittadini degli altri Stati membri , un certificato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza , da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti . Questi certificati concerneranno i precisi elementi di fatto presi in considerazione nel paese ospitante .

4 . I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 , 2 e 3 dovranno , al momento della presentazione , essere di data non anteriore a tre mesi .

5 . Gli Stati membri designano , entro il termine di cui all'articolo 8 , le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione .

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi - 16 dicembre 1970 .

Per il Consiglio

Il Presidente

H . LEUSSINK

ALLEGATO

Attività da comprendere nelle rubriche da a ) ad i ) dell'articolo 2 , paragrafo 1

a ) " L'assistenza tecnica " :

Dare consigli ed informazioni in tutti i settori dell'attività agricola ed ortofrutticola , esercitata sia individualmente che collettivamente , in particolare in materia di :

_ tecnica della produzione agricola ed ortofrutticola ,

_ tecnica ( allo stadio dell'azienda ) della prepazione , del trattamento e della vendita di prodotti agricoli ed ortofrutticoli ,

_ acquisto ed impiego dei mezzi di produzione ,

_ acquisto , impianto ed utilizzazione dei beni d'investimento ,

_ organizzazione dell'azienda e del lavoro , contabilità agraria ed in genere tutto cio - che riguarda la gestione dell'azienda ,

_ economia domestica ,

_ formazione del personale ,

_ cooperazione agricola ( cooperative ) , associazione ed integrazione verticale ,

_ miglioramento del terreno e delle strutture ( ad esempio , lotta contro l'erosione , drenaggio ed irrigazione , ricomposizione fondiaria , ampliamento e reinsediamento di aziende agrarie , messa a coltura di nuove terre ) ;

b ) " La distruzione delle piante e degli animali nocivi , il trattamento delle piante e delle terre mediante polverizzazione " :

Tutti i lavori effettuati a mano o con l'aiuto di mezzi meccanici , mediante veicolo terrestre , aereo o nautico , per distruggere o per prevenire , con trattamento fisico , chimico o biologico , le piante infestanti , i parassiti di ogni genere delle piante , degli animali e dei loro prodotti nonchè gli agenti nocivi che si trovano nel terreno , nell'acqua , nell'aria , nei fabbricati e sui prodotti in deposito ;

c ) " La potatura degli alberi " :

La potatura degli alberi , degli arbusti e piante similari ( ad esempio : vite , giunchi ) effettuata a mano o con mezzi meccanici ;

d ) " La raccolta , l'imballaggio dei prodotti fino alla presentazione per la vendita " :

Tutti i lavori effettuati a mano o con mezzi meccanici , riguardanti :

_ la raccolta dei prodotti ortofrutticoli , nonchè delle colture speciali ( ad esempio : uva , luppolo , tabacco , olive , bulbi di fiori , piante medicinali ed aromatiche ) ,

_ la scelta , la pulitura , l'essiccamento , l'immagazzinamento , l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti di cui sopra ;

e ) " Lo sfruttamento di impianti di irrigazione " :

Tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di impianti di aspersione , annaffiamento ed altri tipi di conduzione d'acqua per la produzione agricola ed orticola ;

f ) " Il noleggio di macchine agricole " :

Mettere a disposizione , in base a contratto e contro indennizzo , per un periodo più o meno lungo , macchine e attrezzi agricoli per l'effettuazione di lavori agricoli ed orticoli , prima , durante e dopo il ciclo produttivo , compresi i trattori e i rimorchi per uso agricolo ;

g ) " Lavorazione e coltivazione della terra " :

Tutte le operazioni idonee alla messa a coltura e al miglioramento del terreno , nonché la lavorazione del terreno , prima , durante e dopo il periodo vegetativo , effettuate con mezzi meccanici e non meccanici , in particolare :

_ asportazione delle radici , rovescio delle terre incolte , degli erbai , dei maggesi , dissodamento , terrazzamento , livellamento , spietramento , drenaggio , aratura del crostone ,

_ scasso , aratura con punte dissodatrici ,

_ spargimento ed iniezioni di concimi chimici , di letame e di altri ammendanti in qualsiasi forma ,

_ preparazione dello strato attivo per la semina e la piantatura , semina e piantatura ,

_ sarchiatura , rivangatura , rincalzatura , rullatura ;

h ) " Lavori di mietitura , trebbiatura , pressatura e di raccolta con e senza mezzi meccanici " :

Tutti i lavori per la raccolta e la preparazione dei prodotti dei campi e degli erbai , al livello dell'azienda , effettuati con o senza mezzi meccanici ( la raccolta dei prodotti ortofrutticoli e delle colture speciali sono escluse e comprese invece nella rubrica d ) , in particolare :

_ mietitura e trebbiatura ( mietitrebbiatura , trebbiatura in pieno campo o all'azienda ) dei cereali , delle leguminose e delle crucifere ,

_ estirpazione e raccolta delle piante sarchiate , estirpazione e preparazione del lino ,

_ sminuzzamento , raccolta , pressatura della paglia ,

_ tutti i lavori per la preparazione e la conservazione dei foraggi verdi , degli alimenti acquosi e de forraggi grossolani quali il taglio , la trinciatura , la fibratura e la raccolta dei foraggi verdi , tutti i lavori attinenti all'essiccamento sul terreno , in cumuli , oppure artificiale mediante riscaldamento , insilatura ,

_ tutte le operazioni con elevatori , caricatori e scaricatori pneumatici e meccanici ,

_ la scelta , la pulitura , l'essiccamento , l'immagazzinamento , l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti di cui sopra ;

i ) " I servizi non compresi nel precedente elenco " :

Tutte le attività connesse con l'agricoltura e con l'ortofrutticoltura non comprese nelle precedenti rubriche , effettuate con o senza mezzi meccanici , in particolare :

_ i lavori relativi all'allevamento del bestiame quale la fecondazione artificiale , la mungitura , la pulizia delle stalle , la tosatura delle pecore ,

_ alcuni lavori particolari quali la pulizia delle serre cassoni sotto vetro .

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