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Document 31970L0358

Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, concernente la quarta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

OJ L 157, 18.7.1970, p. 36–37 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 377 - 378
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 434 - 435
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 135 - 136
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 230 - 231
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 230 - 231
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 148 - 149
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 148 - 149
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 94 - 95

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2009; abrog. impl. da 32008R1333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/358/oj

31970L0358

Direttiva 70/358/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970, concernente la quarta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati Membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 18/07/1970 pag. 0036 - 0037
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0148
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0377
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 1 pag. 0148
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0434
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0135
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 1 pag. 0230
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 1 pag. 0230


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1970 concernente la quarta modifica della direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (70/358/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana (1), modificata in ultimo dalla direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968 (2), è stata riconosciuta alla Commissione la competenza di stabilire, previa consultazione degli Stati membri, i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza cui devono rispondere le sostanze coloranti;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di determinare le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi per la ricerca e l'identificazione delle sostanze coloranti nei e sui prodotti alimentari;

considerando che, in tutti i casi nei quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'attuazione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 è modificata conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Articolo 2

L'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito con il seguente testo:

«2. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis: - i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici fissati nell'allegato III,

- le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi per la ricerca e l'identificazione delle sostanze coloranti nei e sui prodotti alimentari.»

Articolo 3

Dopo l'articolo 11 sono inserite le seguenti disposizioni:

«Articolo 11 bis

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta (1)GU n. 115 dell'11.11.1962, pag. 2645/62. (2)GU n. L 309 del 24.12.1968, pag. 24. (3)GU n. L 291 del 19.11.1969, pag. 9.

è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in questione sono adottate dalla Commissione.

Articolo 11 ter

Le disposizioni dell'articolo 11 bis sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è stato consultato per la prima volta, in base all'articolo 11 bis, paragrafo 1, oppure in base ad un'altra regolamentazione analoga».

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

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