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Document 12012M014
Consolidated version of the Treaty on European Union - TITLE III PROVISIONS ON THE INSTITUTIONS - Article 14
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 14
Trattato sull'Unione europea (versione consolidata) - TITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI - Articolo 14
OJ C 326, 26.10.2012, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 326/1 |
TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (VERSIONE CONSOLIDATA)
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 14
1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.
2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.
3. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
4. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.