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Document 11997E151

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)
Parte terza: Politiche della Comunità
Titolo XII: Cultura
Articolo 151
Articolo 128 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht)
Articolo 128 - Trattato CEE

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1997/art_151/oj

11997E151

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte terza: Politiche della Comunità - Titolo XII: Cultura - Articolo 151 - Articolo 128 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 128 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0245 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0047 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 151

1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

- scambi culturali non commerciali;

- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato delle Regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 251;

- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.

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