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Document 02011R0492-20160512

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/492/2016-05-12

2011R0492 — IT — 12.05.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 141 dell'27.5.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2016/589 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 aprile 2016

  L 107

1

22.4.2016




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 2011

relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

L’IMPIEGO, LA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA FAMIGLIA DEI LAVORATORI



SEZIONE 1

Accesso all’impiego

Articolo 1

1.  Ogni cittadino di uno Stato membro, qualunque sia il suo luogo di residenza, ha il diritto di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori nazionali di detto Stato.

2.  Egli gode in particolare, sul territorio di un altro Stato membro, della stessa priorità riservata ai cittadini di detto Stato, per l’accesso agli impieghi disponibili.

Articolo 2

Ogni cittadino di uno Stato membro e ogni datore di lavoro che esercita un’attività sul territorio di uno Stato membro possono scambiare le loro domande e offerte d’impiego, concludere contratti di lavoro e darvi esecuzione, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative senza che possano risultarne discriminazioni.

Articolo 3

1.  Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

a) che limitano o subordinano a condizioni non previste per i suoi cittadini la domanda e l’offerta d’impiego, l’accesso all’impiego ed il suo esercizio da parte degli stranieri; o

b) che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall’impiego offerto.

Il primo comma non concerne le condizioni relative alle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell’impiego offerto.

2.  Fra le disposizioni o pratiche di cui al paragrafo 1, primo comma, sono comprese in particolare quelle che, in uno Stato membro:

a) rendono obbligatorio il ricorso a procedure di reclutamento di manodopera speciali per gli stranieri;

b) limitano o subordinano a condizioni diverse da quelle applicabili ai datori di lavoro che esercitano la loro attività sul territorio di detto Stato l’offerta di impiego per mezzo della stampa o con qualunque altro mezzo;

c) subordinano l’accesso all’impiego a condizioni d’iscrizione agli uffici di collocamento, od ostacolano il reclutamento nominativo di lavoratori, quando si tratta di persone che non risiedono sul territorio di detto Stato.

Articolo 4

1.  Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri.

2.  Quando in uno Stato membro l’attribuzione di qualsiasi vantaggio a talune imprese è subordinata all’impiego di una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali, fatta salva la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( 5 ).

Articolo 5

Il cittadino di uno Stato membro, che ricerca un impiego sul territorio di un altro Stato membro, vi riceve la stessa assistenza che gli uffici del lavoro di quest’ultimo Stato prestano ai suoi cittadini che ricercano un impiego.

Articolo 6

1.  L’assunzione e il reclutamento di un cittadino di uno Stato membro per un impiego in un altro Stato membro non possono essere subordinati a criteri medici, professionali o altri criteri discriminatori in base alla cittadinanza rispetto a quelli applicati ai cittadini dell’altro Stato membro che intendono esercitare la stessa attività.

2.  Il cittadino titolare di un’offerta nominativa da parte di un datore di lavoro di uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino può essere sottoposto ad un esame professionale se il datore di lavoro lo richieda espressamente al momento della presentazione dell’offerta.



SEZIONE 2

Esercizio dell’impiego e parità di trattamento

Articolo 7

1.  Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.  Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

3.  Egli fruisce altresì, allo stesso titolo ed alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali, dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione.

4.  Tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive concernenti l’accesso all’impiego, l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri.

Articolo 8

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode della parità di trattamento per quanto riguarda l’iscrizione alle organizzazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali, ivi compreso il diritto di voto e l’accesso ai posti amministrativi o direttivi di un’organizzazione sindacale. Egli può essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Gode inoltre del diritto di eleggibilità negli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa.

Il primo comma non pregiudica le norme legislative o regolamentari che, in taluni Stati membri, accordano diritti più ampi ai lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Articolo 9

1.  Il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro gode di tutti i diritti e i vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita.

2.  Il lavoratore di cui al paragrafo 1 può iscriversi, nella regione in cui è occupato, allo stesso titolo dei cittadini nazionali, negli elenchi dei richiedenti alloggio nelle località ove tali elenchi esistono, e gode dei vantaggi e precedenze che ne derivano.

La sua famiglia, rimasta nel paese di provenienza, è considerata a tal fine come se fosse residente nella predetta regione, nei limiti in cui un’analoga presunzione valga per i lavoratori nazionali.



SEZIONE 3

Famiglia dei lavoratori

Articolo 10

I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a tali figli di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.



CAPO II

AZIONE PER METTERE IN CONTATTO E PER COMPENSARE LE OFFERTE E LE DOMANDE D’IMPIEGO



SEZIONE 1

Collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione

▼M1 —————

▼B



SEZIONE 2

Meccanismo di compensazione

Articolo 13

1.  Il servizio specializzato di ciascuno Stato membro trasmette regolarmente ai servizi specializzati degli altri Stati membri e all’Ufficio europeo di coordinamento di cui all’articolo 18:

a) le offerte di lavoro suscettibili di essere soddisfatte da cittadini di altri Stati membri;

b) le offerte di lavoro trasmesse ai paesi terzi;

c) le richieste di lavoro presentate da persone che hanno formalmente dichiarato di volere lavorare in un altro Stato membro;

d) alcune informazioni, per regione e settore di attività, riguardanti i richiedenti lavoro che abbiano dichiarato di essere effettivamente disposti ad occupare un posto di lavoro in un altro paese.

Il servizio specializzato di ogni Stato membro comunica al più presto tali informazioni ai competenti servizi ed organismi per l’impiego.

▼M1 —————

▼B



SEZIONE 3

Provvedimenti regolatori in favore dell’equilibrio del mercato del lavoro

▼M1 —————

▼B



SEZIONE 4

Ufficio europeo di coordinamento

▼M1 —————

▼B



CAPO III

ORGANISMI INCARICATI DI ASSICURARE UNE STRETTA COLLABORAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI



SEZIONE 1

Comitato consultivo

Articolo 21

Il comitato consultivo è incaricato di assistere la Commissione nell’esame delle questioni sollevate dall’applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e delle disposizioni adottate per la sua attuazione in materia di libera circolazione e di occupazione dei lavoratori.

Articolo 22

Il comitato consultivo è incaricato in particolare di:

a) esaminare i problemi della libera circolazione e dell’occupazione nell’ambito delle politiche nazionali della manodopera, ai fini di un coordinamento della politica dell’occupazione degli Stati membri che contribuisca allo sviluppo delle economie e ad un migliore equilibrio del mercato del lavoro nell’Unione;

b) studiare, in generale, gli effetti dell’applicazione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari;

c) presentare eventualmente alla Commissione proposte motivate di revisione del presente regolamento;

d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri motivati su questioni di ordine generale o di principio, in particolare, sugli scambi d’informazioni relative all’evoluzione del mercato del lavoro, sui movimenti di lavoratori tra gli Stati membri, sui programmi o provvedimenti atti a migliorare l’orientamento professionale e la formazione professionale, al fine di aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su ogni forma di assistenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, ivi comprese l’assistenza sociale e l’assistenza per l’alloggio dei lavoratori.

Articolo 23

1.  Il comitato consultivo è composto di sei membri titolari per ciascuno degli Stati membri, di cui due rappresentano il governo, due le organizzazioni sindacali dei lavoratori e due le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2.  Per ognuna delle categorie di cui al paragrafo 1 è nominato un membro supplente per ciascuno Stato membro.

3.  La durata del mandato dei membri titolari e supplenti è di due anni. Il mandato è rinnovabile.

I membri titolari e supplenti, al termine del mandato, restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

Articolo 24

I membri titolari e supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio il quale si sforza di realizzare, nella composizione del comitato, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, un’equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

L’elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 25

Il comitato consultivo è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno ed è convocato dal presidente, su iniziativa di quest’ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 26

Il presidente può invitare a partecipare alle riunioni, in qualità di osservatori o di esperti, le persone o i rappresentanti di organismi che abbiano una vasta esperienza in materia di occupazione e di movimento dei lavoratori. Il presidente può essere assistito da consiglieri tecnici.

Articolo 27

1.  Le deliberazioni del comitato consultivo sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.

2.  I pareri devono essere motivati; sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 28

Il comitato consultivo fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.



SEZIONE 2

Comitato tecnico

Articolo 29

Il comitato tecnico è incaricato di assistere la Commissione nel preparare, promuovere e seguire nei loro risultati tutti i lavori e i provvedimenti di carattere tecnico per l’esecuzione del presente regolamento e delle eventuali disposizioni complementari.

Articolo 30

Il comitato tecnico è incaricato in particolare di:

a) promuovere e migliorare la collaborazione tra le amministrazioni interessate degli Stati membri in merito a tutte le questioni tecniche relative alla libera circolazione e all’occupazione dei lavoratori;

b) elaborare le procedure relative all’organizzazione delle attività comuni delle amministrazioni interessate;

c) facilitare la raccolta delle informazioni utili alla Commissione e l’esecuzione degli studi e delle ricerche previsti nel presente regolamento, come pure favorire gli scambi di informazioni e di esperienze tra le amministrazioni interessate;

d) studiare, sul piano tecnico, l’armonizzazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri valutano la situazione del proprio mercato del lavoro.

Articolo 31

1.  Il comitato tecnico è composto di rappresentanti dei governi degli Stati membri. Ciascun governo nomina, quale membro titolare del comitato tecnico, uno dei membri titolari che lo rappresentano in seno al comitato consultivo.

2.  Ciascun governo nomina un membro supplente scelto fra i suoi altri rappresentanti, titolare o supplente, in seno al comitato consultivo.

Articolo 32

Il comitato tecnico è presieduto da un membro della Commissione o da un suo rappresentante. Il presidente non ha diritto al voto. Il presidente e i membri del comitato possono essere assistiti da consiglieri tecnici.

I servizi di segreteria sono assicurati dalla Commissione.

Articolo 33

Le proposte e i pareri formulati dal comitato tecnico sono presentati alla Commissione e portati a conoscenza del comitato consultivo. Tali proposte e pareri sono accompagnati da una nota dalla quale risultino le opinioni espresse dai diversi membri del comitato tecnico, qualora lo richiedano.

Articolo 34

Il comitato tecnico fissa i suoi metodi di lavoro con regolamento interno che entra in vigore dopo approvazione del Consiglio su parere della Commissione. L’entrata in vigore delle eventuali modifiche che il comitato decide di apportare al proprio regolamento interno è sottoposta alla medesima procedura.



CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

I regolamenti interni dei Comitati consultivo e tecnico in vigore all’8 novembre 1968 continuano ad essere applicabili.

Articolo 36

1.  Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica relative all’accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, né le disposizioni adottate in applicazione del suddetto trattato.

Il presente regolamento si applica tuttavia alla categoria di lavoratori di cui al primo comma, cosi come ai membri delle loro famiglie, nella misura in cui la loro situazione giuridica non sia disciplinata dal trattato o disposizioni summenzionati.

2.  Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni adottate conformemente all’articolo 48 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

3.  Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da relazioni particolari o da accordi futuri con taluni paesi o territori non europei fondati su vincoli istituzionali esistenti l’8 novembre 1968, o derivanti da accordi esistenti l’8 novembre 1968 con taluni paesi o territori non europei in virtù di vincoli istituzionali precedentemente esistiti tra di loro.

I lavoratori di questi paesi o territori che, conformemente alla presente disposizione, esercitano un’attività subordinata nel territorio di uno di tali Stati membri, non possono chiedere di beneficiare delle disposizioni del presente regolamento sul territorio degli altri Stati membri.

Articolo 37

Gli Stati membri comunicano per informazione alla Commissione il testo degli accordi, convenzioni o intese conclusi fra loro nel settore della mano d’opera tra la data della loro firma e quella della loro entrata in vigore.

▼M1 —————

▼B

Articolo 39

Le spese di funzionamento dei Comitati consultivo e tecnico sono iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea, nella sezione relativa alla Commissione.

Articolo 40

Il presente regolamento si applica agli Stati membri e giova ai cittadini di detti Stati, salvi gli articoli 2 e 3.

Articolo 41

Il regolamento (CEE) n 1612/68 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 42

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I



REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio

(GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

 

Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio

(GU L 39 del 14.2.1976, pag. 2).

 

Regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio

(GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

 

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77)

limitatamente all’articolo 38, paragrafo 1




ALLEGATO II



Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 1612/68

Presente regolamento

Prima parte

Capo I

Titolo I

Sezione 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1 primo comma, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Titolo II

Sezione 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Titolo III

Sezione 3

Articolo 12

Articolo 10

Seconda parte

Capo II

Titolo I

Sezione 1

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Titolo II

Sezione 2

Articolo 15

Articolo 13

Articolo 16

Articolo 14

Articolo 17

Articolo 15

Articolo 18

Articolo 16

Titolo III

Sezione 3

Articolo 19

Articolo 17

Titolo IV

Sezione 4

Articolo 21

Articolo 18

Articolo 22

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Terza parte

Capo III

Titolo I

Sezione 1

Articolo 24

Articolo 21

Articolo 25

Articolo 22

Articolo 26

Articolo 23

Articolo 27

Articolo 24

Articolo 28

Articolo 25

Articolo 29

Articolo 26

Articolo 30

Articolo 27

Articolo 31

Articolo 28

Titolo II

Sezione 2

Articolo 32

Articolo 29

Articolo 33

Articolo 30

Articolo 34

Articolo 31

Articolo 35

Articolo 32

Articolo 36

Articolo 33

Articolo 37

Articolo 34

Quarta parte

Capo IV

Titolo I

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 35

Articolo 40

Articolo 41

Titolo II

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 3, primo comma, primo e secondo trattino

Articolo 36, paragrafo 3, primo comma

Articolo 42, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 36, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 43

Articolo 37

Articolo 44

Articolo 38

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 39

Articolo 47

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 48

Articolo 42

Allegato I

Allegato II



( 1 ) GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 170.

( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.

( 3 ) GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

( 4 ) Cfr. allegato I.

( 5 ) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

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