EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0204-20150528

Consolidated text: Regolamento (UE) n . 204/2011 del Consiglio del 2 marzo 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/204/2015-05-28

2011R0204 — IT — 28.05.2015 — 019.002


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

(GU L 058 dell'3.3.2011, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 233/2011 DEL CONSIGLIO del 10 marzo 2011

  L 64

13

11.3.2011

 M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 272/2011 DEL CONSIGLIO del 21 marzo 2011

  L 76

32

22.3.2011

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 288/2011 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 2011

  L 78

13

24.3.2011

►M4

REGOLAMENTO (UE) N. 296/2011 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 2011

  L 80

2

26.3.2011

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 360/2011 DEL CONSIGLIO del 12 aprile 2011

  L 100

12

14.4.2011

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 502/2011 DEL CONSIGLIO del 23 maggio 2011

  L 136

24

24.5.2011

►M7

REGOLAMENTO (UE) N. 572/2011 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2011

  L 159

2

17.6.2011

►M8

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 573/2011 DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2011

  L 159

5

17.6.2011

 M9

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 804/2011 DEL CONSIGLIO del 10 agosto 2011

  L 206

19

11.8.2011

►M10

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 872/2011 DEL CONSIGLIO del 1o settembre 2011

  L 227

3

2.9.2011

►M11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 925/2011 DEL CONSIGLIO del 15 settembre 2011

  L 241

1

17.9.2011

►M12

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 941/2011 DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2011

  L 246

11

23.9.2011

►M13

REGOLAMENTO (UE) N. 965/2011 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 2011

  L 253

8

29.9.2011

►M14

REGOLAMENTO (UE) N. 1139/2011 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2011

  L 293

19

11.11.2011

 M15

REGOLAMENTO (UE) N. 1360/2011 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 2011

  L 341

18

22.12.2011

►M16

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 50/2013 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013

  L 20

29

23.1.2013

►M17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 364/2013 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013

  L 111

25

23.4.2013

►M18

REGOLAMENTO (UE) N. 488/2013 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2013

  L 141

1

28.5.2013

►M19

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M20

REGOLAMENTO (UE) N. 45/2014 DEL CONSIGLIO del 20 gennaio 2014

  L 16

1

21.1.2014

►M21

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 74/2014 DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2014

  L 26

1

29.1.2014

►M22

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 689/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014

  L 183

1

24.6.2014

►M23

REGOLAMENTO (UE) N. 690/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014

  L 183

3

24.6.2014

►M24

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 792/2014 DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2014

  L 217

9

23.7.2014

►M25

REGOLAMENTO (UE) N. 1102/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

  L 301

1

21.10.2014

 M26

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1103/2014 DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2014

  L 301

3

21.10.2014

 M27

REGOLAMENTO (UE) 2015/374 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2015

  L 64

8

7.3.2015

►M28

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/376 DEL CONSIGLIO del 6 marzo 2015

  L 64

15

7.3.2015

►M29

REGOLAMENTO (UE) 2015/813 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2015

  L 129

1

27.5.2015

►M30

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/814 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2015

  L 129

5

27.5.2015


Rettificato da:

►C1

Rettifica, GU L 087, 2.4.2011, pag.  31 (204/2011)

►C2

Rettifica, GU L 143, 9.6.2015, pag.  23 (204/2011)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 204/2011 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia



IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia ( 1 ), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità alla risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 febbraio 2011, la decisione 2011/137/PESC, dispone un embargo sulle armi, un divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna, nonché restrizioni all’ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone ed entità coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in aggressioni nei confronti della popolazione e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale. Tali persone fisiche o giuridiche ed entità sono elencati negli allegati della decisione.

(2)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(3)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(4)

Il presente regolamento rispetta inoltre pienamente gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

▼C2

(5)

È opportuno che il potere di modificare gli elenchi figuranti agli allegati II e III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia concreta alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Libia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione degli allegati III e IV della decisione 2011/137/PESC.

▼B

(6)

La procedura di modifica degli elenchi di cui agli allegati II e III del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.

(7)

Ai fini dell’attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all’interno dell’Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( 2 ), e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( 3 ).

(8)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

▼C1

a) «fondi», tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, in particolare, ma non in via esaustiva:

i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;

vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

b) «congelamento di fondi», il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

c) «risorse economiche», le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) «congelamento delle risorse economiche», il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l’altro la vendita, l’affitto e le ipoteche;

e) «assistenza tecnica», qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere la forma di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

f) «comitato delle sanzioni», il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 24 della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR»);

g) «territorio dell’Unione», i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M23

h) «navi designate», le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;

i) «punto di contatto del governo della Libia», il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).

▼B

Articolo 2

1.  È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, originarie o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Libia o per un uso in Libia;

b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.  È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Libia attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna elencate nell’allegato I, a prescindere dal fatto che il prodotto interessato sia originario o meno della Libia.

3.  Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

4.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

▼M18

Articolo 3

1.  È vietato:

a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 4 ) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.  In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

a) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo già approvata dalle autorità competenti negli Stati membri, quali elencate all’allegato IV;

b) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;

▼M25

c) alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente alla sicurezza o all'assistenza al disarmo alle autorità libiche;

▼M18

d) all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

3.  In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

▼B

Articolo 4

Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione ( 6 ), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

▼M13 —————

▼M14 —————

▼B

Articolo 5

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e III.

2.  Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati II e III o utilizzato a loro beneficio.

3.  È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

▼M29

4.  Rimangono congelati tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati dalle entità elencate nell'allegato VI e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia.

Articolo 6

1.  Nell'allegato II figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19, 22 o 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014) o al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015).

2.  Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II e che:

a) hanno ordinato, controllato o altrimenti diretto, o sono stati complici di, gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi, compresi i bombardamenti aerei, in violazione del diritto internazionale, contro le popolazioni o le infrastrutture civili;

b) hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011), dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

c) di cui è stato accertato il coinvolgimento nelle politiche repressive del precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia, o altrimenti associati in passato a tale regime, e che continuano a costituire un rischio per la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o per il positivo completamento della transizione politica in Libia;

d) partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica della Libia, anche:

i) tramite la pianificazione, direzione o esecuzione di atti in Libia che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto umanitario internazionale applicabili, o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

ii) tramite attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi in Libia, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

iii) tramite la fornitura di sostegno a gruppi armati o a reti criminali, anche mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia;

iv) tramite minacce o coercizioni nei confronti degli enti finanziari statali e della Libyan National Oil Company, o azioni che possono comportare o determinare la distrazione di fondi pubblici libici;

v) tramite violazioni, o aiuto nell'elusione, delle disposizioni relative all'embargo sulle armi nei confronti della Libia di cui alla risoluzione 1970 (2011) e all'articolo 1 del presente regolamento;

vi) in qualità di persone, entità o organismi che agiscono per conto o a nome o sotto la direzione di qualsiasi dei soggetti di cui sopra, oppure di entità od organismi posseduti o controllati da questi o da persone, entità o organismi elencati negli allegati II o III; o

e) possiedono o controllano fondi pubblici libici distratti durante il precedente regime di Muammar Gheddafi in Libia che potrebbero essere utilizzati per minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, oppure per ostacolare o pregiudicare il positivo completamento della sua transizione politica.

3.  Gli allegati II e III riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II.

4.  Gli allegati II e III riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato II. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato II è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni

5.  L'allegato VI riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco per le persone, le entità e gli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

▼M4

Articolo 6 bis

Riguardo alle persone, entità ed organismi non designati negli allegati II o III in cui una persona, un'entità o un organismo designati in tali allegati detiene una partecipazione, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche della persona, dell'entità o dell'organismo designati non impedisce alle persone, entità o organismi non designati di continuare a svolgere attività commerciali legittime, purché tali attività non implichino la messa a disposizione di una persona, entità o organismo designati fondi o risorse economiche di qualsiasi tipo.

▼M13

Articolo 7

1.  In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che esse ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui agli allegati II e III o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale custodia o gestione di fondi o risorse economiche congelati;

a condizione che, se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2.  In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che:

a) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II o di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest’ultimo l’abbia approvata, e

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, l’autorità competente abbia notificato alle altre autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una specifica autorizzazione.

▼M18

Articolo 8

1.  In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 è stata/o inserita/o nell’allegato II, o è stata/o menzionata/o all’articolo 5, paragrafo 4, o di una pronuncia giudiziale, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) il vincolo o la pronuncia non vadano a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

d) il riconoscimento del vincolo o della pronuncia non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e) lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

2.  In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inclusione della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 5 nell’allegato III, di una pronuncia giudiziale o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b) i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4; e

d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

3.  Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

▼M7

Articolo 8 bis

In deroga all’articolo 5, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a persone, entità o organismi elencati all’allegato III siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione di persone, entità o organismi elencati all’allegato III, alle condizioni che ritengono appropriate, se lo giudicano necessario per scopi umanitari, quali la fornitura e l’agevolazione della fornitura di aiuti umanitari, la fornitura di materiali e beni necessari per soddisfare le esigenze di base della popolazione civile, tra cui cibo e materiali agricoli per la sua produzione, materiale medico e energia elettrica o per le operazioni di evacuazione dalla Libia. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

▼M13

Articolo 8 ter

1.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di alcuni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano destinati a uno o più dei seguenti scopi:

i) copertura del fabbisogno umanitario;

ii) fornitura di combustibile, elettricità e acqua per uso strettamente civile;

iii) ripresa della produzione e vendita di idrocarburi in Libia;

iv) creazione, gestione o potenziamento di istituzioni del governo civile e di infrastrutture pubbliche civili; o

v) agevolazione della ripresa delle operazioni del settore bancario, anche per sostenere o agevolare il commercio internazionale con la Libia;

b) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni la sua intenzione di autorizzare l’accesso ai fondi o alle risorse economiche e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla notifica;

c) lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni che i fondi o le risorse economiche in questione non saranno messi a disposizione di nessuna delle persone, delle entità o degli organismi di cui agli allegati II o III né utilizzati a loro beneficio;

d) lo Stato membro interessato si sia consultato preventivamente con le autorità libiche circa l’uso dei fondi o delle risorse economiche in questione; e

e) lo Stato membro interessato abbia sottoposto alle autorità libiche le notifiche presentata a norma del presente paragrafo, lettere b) e c), e le autorità libiche non abbiano sollevato, entro cinque giorni lavorativi, obiezioni allo sblocco dei fondi o delle risorse economiche in questione.

2.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 4, e purché un pagamento sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell’ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a) l’autorità competente interessata abbia stabilito che il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2, e non è destinato a una delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, né effettuato a loro beneficio;

b) lo Stato membro interessato abbia informato con dieci giorni lavorativi di anticipo il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼B

Articolo 9

1.  L’articolo 5, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio;

▼M18

c) pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una pronunia giudiziale, amministrativa o arbitrale di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

d) pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

▼B

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1.

2.  L’articolo 5, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

Articolo 10

In deroga all’articolo 5 e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’autorità competente in questione abbia stabilito che:

i) i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati II o III;

ii) il pagamento non viola l’articolo 5, paragrafo 2;

b) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;

c) se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.

▼M7

Articolo 10 bis

In deroga all’articolo 5, paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato IV possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore delle autorità portuali elencate all’allegato III in relazione all’esecuzione, fino al 15 luglio 2011, di contratti conclusi anteriormente al 7 giugno 2011, ad eccezione dei contratti riguardanti petrolio, gas e prodotti petroliferi raffinati. Lo Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

▼M23

Articolo 10 ter

1.  È vietato caricare, trasportare o scaricare petrolio greggio proveniente dalla Libia su navi designate battenti la bandiera di uno Stato membro salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di tale Stato membro previa consultazione del punto di contatto del governo della Libia.

2.  È vietato accettare o dare accesso ai porti nel territorio dell'Unione alle navi designate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

3.  La misura di cui al paragrafo 2 non si applica se l'ingresso in un porto nel territorio dell'Unione è necessario per un'ispezione, in caso di emergenza o se la nave sta ritornando in Libia.

4.  La prestazione, da parte di cittadini di Stati membri o a partire dal territorio di tali Stati, di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento o di altri servizi di assistenza delle navi alle navi designate, compresa la fornitura di carburante o di provviste, è vietata, se il comitato delle sanzioni ha così specificato.

5.  Le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato IV possono concedere deroghe alla misura imposta dal paragrafo 4 qualora ciò sia necessario per scopi umanitari o di sicurezza o nel caso in cui la nave stia tornando in Libia. Tutte le autorizzazioni di questo tipo devono essere notificate per iscritto al comitato delle sanzioni e alla Commissione.

6.  Sono vietate, se il comitato delle sanzioni ha così specificato, le transazioni finanziarie relative a petrolio greggio a bordo delle navi designate, comprese la vendita di petrolio greggio o l'uso del petrolio greggio come credito, nonché la stipula di un'assicurazione per il trasporto di petrolio greggio. Tale divieto non si applica all'accettazione delle tasse portuali nei casi di cui al paragrafo 3.

▼M20

Articolo 11

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità da parte loro se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 12

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) persone, entità od organismi designati elencati negli allegati II o III;

b) qualsiasi altra persona, entità o organismo libica/o, compreso il governo libico;

c) qualsiasi persona, entità od organismo che agisca per il tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alle lettere a) o b).

2.  In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l’onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

▼B

Articolo 13

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all’ ►M4  articolo 5 ◄ , e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e

b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.

2.  Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.

▼M18

3.  Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità libiche e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.

▼B

Articolo 14

Gli Stati membri e la Commissione si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

▼M23

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a:

a) modificare l'allegato IV in base alle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modificare l'allegato V conformemente a modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato per le sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 della risoluzione 2146 (2014).

▼B

Articolo 16

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo ►M29  negli allegati II o VI ◄ .

2.  Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l'allegato III.

3.  Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 e 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4.  Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la propria decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5.  Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall’elenco una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica l'allegato II di conseguenza.

6.  L’elenco di cui all’allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e le notificano ogni successiva modifica.

Articolo 18

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l’indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell’allegato IV.

Articolo 19

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno dell’Unione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

Elenco del materiale che potrebbe essere usato per la repressione interna di cui agli articoli 2, 3 e 4

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1. armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea ( 7 ) (elenco comune delle attrezzature militari);

1.2. munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3. congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3. Veicoli:

3.1. veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3. veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4. veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5. veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6. componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1   Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2   Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2. cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3. Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a) amatolo;

b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);

c) nitroglicole;

d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e) cloruro di picrile;

f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1. giubbotti antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2. elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota   Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

  le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

  le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8. Filo spinato tagliente.

9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.

▼M30




ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1

A.    Persone

6.  Nome: ABU ZAYD UMAR DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Carica: Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna. b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: n.d. Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Fedele al regime. Capo dell'agenzia di intelligence esterna.

7.  Nome: ABU BAKR YUNIS JABIR

Titolo: Maggiore Generale Designazione: Carica: Ministro della Difesa. Data di nascita: 1952 Luogo di nascita: Jalo, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di tutte le azioni delle forze armate.

8.  Nome: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Titolo: n.d. Designazione: Carica: Segretario per i servizi Data di nascita: 1956 Luogo di nascita: Khoms, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: ignoto, si presume catturato.

Informazioni supplementari

Membro di alto livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. In passato è stato coinvolto nella repressione del dissenso e in violenze.

9.  Nome: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: Aisha Muhammed Abdul Salam (numero di passaporto: 215215) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 428720 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei paragrafi 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime. Secondo quanto indicato dal gruppo di esperti sulla Libia nella sua relazione intermedia del 2013, ha viaggiato in violazione del punto 15 della risoluzione 1970.

10.  Nome: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita:20 settembre 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B/002210 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Algeria (Presunto status/luogo: Algeria) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime.

11.  Nome: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1978 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

12.  Nome: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1970 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman (Presunto status/luogo: Sultanato dell'Oman) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime.

13.  Nome: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Leader della rivoluzione, comandante supremo delle forze armate Data di nascita: 1942 Luogo di nascita: Sirte, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco dell'ONU a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Responsabile di aver ordinato la repressione delle manifestazioni e di violazioni dei diritti umani.

14.  Nome: MUTASSIM QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Consigliere per la sicurezza nazionale Data di nascita: 1976 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime.

15.  Nome: SAADI QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Comandante delle Forze Speciali Data di nascita: a)27 maggio 1973b)1o gennaio 1975Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: a) 014797 b) 524521 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (in stato di detenzione) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime. Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifestazioni.

16.  Nome: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: 1982 Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni). Presunto status/luogo: deceduto.

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime.

17.  Nome: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Titolo: n.d. Designazione: Direttore, Fondazione Gheddafi Data di nascita:25 giugno 1972Luogo di nascita: Tripoli, Libia Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: B014995 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Associazione stretta con il regime. Dichiarazioni pubbliche aggressive che istigano alla violenza contro i manifestanti.

18.  Nome: 1: ABDULLAH AL-SENUSSI

Titolo: Colonnello Designazione: Direttore dell'intelligence militare Data di nascita: 1949 Luogo di nascita: Sudan Alias certo: a) Abdoullah Ould Ahmed (Passaporto n.: B0515260; data di nascita: 1948; luogo di nascita: Anefif (Kidal), Mali; data di rilascio: 10 gennaio 2012; luogo di rilascio: Bamako, Mali; data di scadenza: 10 gennaio 2017) b) Abdoullah Ould Ahmed (Numero di carta d'identità del Mali: 073/SPICRE; luogo di nascita: Anefif, Mali; data di rilascio: 6 dicembre 2011; luogo di rilascio: Essouck, Mali) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: in stato di detenzione in Libia) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolgimento dell'intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l'attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar Gheddafi.

19.  Nome: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Titolo: n.d. Designazione: n.d. Data di nascita: Approssimativamente 1952 Luogo di nascita: Al Bayda, Libia Alias certo: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, nato il 1o gennaio 1953 (passaporto dell'Oman n. 03825239) Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: 03825239 Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Sultanato dell'Oman Data di inserimento nell'elenco:26 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Notevole patrimonio personale che potrebbe essere utilizzato per conseguire scopi del regime. La sorella, Fatima FARKASH, è coniugata con ABDALLAH SANUSSI, capo dell'intelligence militare libica.

20.  Nome: ABDELHAFIZ ZLITNI

Titolo: n.d. Designazione: a) Ministro per la programmazione e le finanze del governo del colonnello Gheddafi. b) Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione c) Direttore ad interim della Banca centrale della Libia Data di nascita: 1935 Luogo di nascita: n.d. Alias certo: n.d. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: n.d. Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: n.d. Data di inserimento nell'elenco:24 giugno 2011Altre informazioni: Inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 e del punto 19 della risoluzione 1973 (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Informazioni supplementari

Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale per le finanze e la pianificazione. Zltini svolge attualmente le funzioni di direttore ad interim della Banca centrale della Libia. In precedenza ha ricoperto l'incarico di presidente della National Oil Corporation. In base alle informazioni in nostro possesso, è attualmente impegnato nel tentativo di reperire fondi al fine di permettere al regime di ricostituire le riserve della Banca centrale già spese per sostenere la campagna militare in corso.

▼M5




ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’articolo 6, paragrafo 2



Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M28

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud [alias ABDULHAFID (cognome); Massoud (nome)]

Carica: Comandante delle forze armate

Data di nascita: 1o gennaio 1937

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell'intelligence militare.

28.2.2011

▼M5

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Posizione: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna

Data di nascita: 1952

Luogo di nascita: Tripoli, Libia

Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.

Stretto collaboratore di Muammar GHEDDAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Posizione: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna

Importante membro del regime. Cognato di Muammar

GHEDDAFI.

28.2.2011

▼M17 —————

▼M5

5.

ASHKAL, Omar

Posizione: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari.

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.

28.2.2011

▼M16

6.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.

Numero di passaporto: B010574.

Data di nascita: 1.7.1950.

Presunto status/luogo: in carcere in Tunisia.

I comitati rivoluzionari sono coinvolti in atti di violenza contro i dimostranti.

28.2.2011

▼M5

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Posizione: Capo della sicurezza personale di Muammar GHEDDAFI.

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Houn, Libia

Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

28.2.2011

▼M28 —————

▼M5

9.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Data di nascita: 1948

Luogo di nascita: Sirte, Libia

Cugino di Muammar GHEDDAFI. Negli anni '80, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi.

28.2.2011

▼M16 —————

▼M5

11.

SALEH, Bachir

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Traghen

Capo del gabinetto del Leader.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

12.

TOHAMI, Generale Khaled

Data di nascita: 1946

Luogo di nascita: Genzur

Direttore dell'Ufficio per la sicurezza internaF.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

13.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Data di nascita: 1.7.1949

Luogo di nascita: Al-Bayda

Direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.

Associazione stretta con il regime.

28.2.2011

▼M8 —————

▼M5

15.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Segretario generale del Congresso generale del popolo; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

16.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

17.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

18.

ZLITNI, Abdelhaziz

Data di nascita: 1935

Ministro per la programmazione e delle finanze del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

19.

HOUEJ, Mohamad Ali

Data di nascita: 1949

Luogo di nascita: Al-Azizia (presso Tripoli)

Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

20.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Data di nascita: 1943

Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.

21.3.2011

21.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

22.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Data di nascita: 4.5.1963

N. di passaporto:B/014965 (scadenza: fine 2013)

Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi; coinvolto nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

▼M24 —————

▼M5

24.

MANSOUR, Abdallah

Data di nascita: 8.7.1954

N. di passaporto: B/014924 (scadenza: fine 2013)

Stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed ex direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione contro i manifestanti

21.3.2011

25.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

12.4.2011

▼M16

26.

AL KUNI, Colonnello Amid Husain

Presunto status/luogo: Libia meridionale.

Governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

12.4.2011

▼M6

27.

Colonnello Taher Juwadi

Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria

Membro chiave del regime di Gheddafi.

23.05.2011

▼M5



Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

▼M21 —————

▼M10 —————

▼M5

3.

Libyan Arab African Investment Company (LAAICO)

Sito web: http://www.laaico.comSocietà creata nel 198176351 Janzour-Libia.81370 Tripoli-LibiaTel.: +218 21 4890146 – 4890586 - 4892613Fax: +218 21 4893800 - 4891867Email: info@laaico.com

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

4.

Gaddafi International charity and development Foundation

Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIA Tel.: +218 214778301 - Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

5.

Fondazione Waatassimou

Sede a Tripoli.

Sotto il controllo del regime di Muammar Gheddafi e potenziale fonte di finanziamento del regime.

21.3.2011

6.

Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation

Recapito:

Tel.: +218 21 444 59 26;

+218 21 444 59 00;

Fax: +218 21 340 21 07

http://www.ljbc.net;

Email:info@ljbc.net

Istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei manifestanti.

21.3.2011

7.

Corpo delle guardie rivoluzionarie

 

Coinvolte nella repressione contro i manifestanti.

21.3.2011

▼M10 —————

▼M5

16.

Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);Tel.: (218)214870586;Tel.: (218) 214870714;Tel.: (218) 214870745;Tel.: (218) 213338366;Tel.: (218) 213331533;Tel.: (218) 213333541;Tel.: (218) 213333544;Tel.: (218) 213333543;Tel.: (218) 213333542;Fax: (218) 214870747;Fax: (218) 214870767;Fax: (218) 214870777;Fax: (218) 213330927;Fax: (218) 213333545

Controllata libica della Central Bank of Libya

12.4.2011

▼M10 —————

▼M5

18.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

12.4.2011

19.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

12.4.2011

20.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment

Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)Tel.: (218) 213345187Fax: +218.21.334.5188e-mail: info@ethic.ly

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

12.4.2011

▼M22 —————

▼M5

22.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments

 

Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund

12.4.2011

▼M10 —————

▼M5

24.

LAP Green Networks (alias LAP Green Holding Company)

 

Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio

12.4.2011

▼M10 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M5

33.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK

Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)

Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

▼M22 —————

▼M5

35.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

▼M22

36.

Capitana Seas Limited

 

Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi

12.4.2011

▼M5

37.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)

Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

38.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, I piano, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man

Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)

Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.

12.4.2011

▼M10 —————

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M16 —————

▼B




ALLEGATO IV

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10 e all’articolo 13, paragrafo 1, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

BELGIO

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

REPUBBLICA CECA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARCA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M19

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼B

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt

LUSSEMBURGO

http://www.mae.lu/sanctions

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTOGALLO

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85

Fax: (32 2) 299 08 73

▼M23




ALLEGATO V

ELENCO DELLE NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA h), E ALL'ARTICOLO 10 ter E MISURE APPLICABILI COME SPECIFICATO DAL COMITATO DELLE SANZIONI

▼M29




ALLEGATO VI

Elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4

1.  Nome: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY

alias: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) già: n.d. Indirizzo:1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

2.  Nome: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO

alias: n.d. già: n.d. Indirizzo:Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibiaData di inserimento nell'elenco: 17 marzo 2011Altre informazioni: Inserita nell'elenco a norma del punto 17 della risoluzione 1973, modificata il 16 settembre a norma del punto 15 della risoluzione 2009.

Informazioni supplementari

Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e famiglia e potenziale fonte di finanziamento del suo regime.



( 1 ) Cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale.

( 2 ) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

( 3 ) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

( 4 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

( 5 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

( 6 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

( 7 ) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

Top