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Document 02009R0874-20160922

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 874/2009 della Commissione del 17 settembre 2009 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (rifusione)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/874/2016-09-22

2009R0874 — IT — 22.09.2016 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 874/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(rifusione)

(GU L 251 dell'24.9.2009, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1448 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 2016

  L 236

1

2.9.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 874/2009 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2009

recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

(rifusione)



TITOLO I

PARTI NEL PROCEDIMENTO, UFFICIO E UFFICI D'ESAME



CAPO I

Parti

Articolo 1

Parti

1.  Le seguenti persone possono essere parti nel procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, denominato di seguito «l'Ufficio»:

a) il richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

b) l'opponente, di cui all'articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2100/94, di seguito «regolamento di base»;

c) il titolare o i titolari di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, denominati di seguito «il titolare»;

d) qualsiasi persona la cui domanda o richiesta costituisca una condizione preliminare di una decisione dell'Ufficio.

2.  L'Ufficio può consentire che altre persone, oltre quelle indicate nel paragrafo 1, siano parti nel procedimento, ove ne facciano richiesta scritta e siano direttamente e individualmente interessate.

3.  Ai sensi dei paragrafi 1 e 2, si intende per persona una persona fisica o una persona giuridica, nonché ogni ente assimilato a una persona giuridica dalla legge a esso applicabile.

Articolo 2

Designazione delle parti

▼M1

1.  Le parti sono designate con il loro nome, indirizzo e, se la parte interessata ne fa uso, un indirizzo di posta elettronica.

2.  Le persone fisiche sono indicate con il loro cognome e nome. Le persone giuridiche e le società o le imprese sono indicate con la denominazione ufficiale, così come compare nel registro del rispettivo Stato membro o paese terzo.

▼B

3.  L'indirizzo contiene tutte le informazioni amministrative utili, compreso il nome dello Stato in cui la parte è domiciliata o in cui è situata la sua sede o un suo stabilimento. Per ogni parte va indicato di preferenza un solo indirizzo; qualora vengano indicati diversi indirizzi, si tiene conto soltanto dell'indirizzo indicato per primo, a meno che la parte non indichi uno degli altri indirizzi come quello eletto ai fini della notificazione.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità concernenti l'indirizzo, inclusi eventuali dettagli riguardanti altri mezzi di comunicazione.

4.  Se una parte è una persona giuridica, questa è designata anche con il nome e l'indirizzo della persona fisica che la rappresenta legalmente in virtù della legge nazionale applicabile. A detta persona fisica si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del paragrafo 2.

L'Ufficio può consentire deroghe alla norma della prima frase del primo comma.

5.  La Commissione o uno Stato membro che siano parti in un procedimento, indicano un rappresentante per ogni procedimento cui prendono parte.

Articolo 3

Lingue delle parti

1.  Una lingua ufficiale dell'Unione europea, scelta da una parte per il primo documento inviato all'Ufficio e firmato a tal fine, è utilizzata da tale parte fino a quando l'Ufficio non avrà adottato una decisione definitiva.

▼M1

Un avente causa quale definito all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base, può tuttavia richiedere che sia utilizzata un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea nel corso di futuri procedimenti, a condizione che tale richiesta sia presentata al momento dell'iscrizione nel registro della privativa comunitaria per ritrovati vegetali del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

▼B

2.  Se una parte presenta un documento, firmato a tal fine, in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa da quella che dovrebbe essere utilizzata conformemente al paragrafo 1, il documento si considera ricevuto a partire da quando l'Ufficio dispone di una traduzione, fornita da altri servizi. L'Ufficio può consentire deroghe a tale norma.

3.  La parte che nel procedimento orale impieghi una lingua diversa dalla lingua ufficiale dell'Unione europea utilizzata dagli agenti competenti dell'Ufficio o da altre parti o da entrambi e che essa stessa dovrebbe utilizzare provvede a un servizio simultaneo di interpretazione in detta lingua ufficiale. In caso contrario, il procedimento orale può continuare nelle lingue utilizzate dagli agenti competenti dell'Ufficio e dalle altre parti.

Articolo 4

Lingue da utilizzare nel procedimento orale e nell'istruzione

1.  Una parte, un testimone o un perito, che siano sentiti in un procedimento orale ai fini dell'istruzione, possono utilizzare una delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

▼M1

2.  Se l'istruzione di cui al paragrafo 1 è stata decisa su richiesta di una parte e qualora una parte, un testimone o un perito non siano in grado di esprimersi adeguatamente in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, essi potranno essere sentiti soltanto se la parte che ha presentato la richiesta provvede a un servizio di interpretazione nella lingua ufficiale dell'Unione europea utilizzata da tutte le parti o dagli agenti dell'Ufficio.

Le parti, un testimone o un perito e gli agenti dell'Ufficio o della commissione di ricorso possono convenire che, nel corso del procedimento orale, sia utilizzata una sola lingua ufficiale dell'Unione europea.

L'Ufficio può consentire deroghe alla disposizione del primo comma.

▼B

3.  Le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento orale o di un'istruzione dagli agenti dell'Ufficio, dalle parti, dai testimoni e dai periti in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea vengono iscritte a verbale in tale lingua. Le dichiarazioni rese in un'altra lingua vengono iscritte a verbale nella lingua utilizzata dagli agenti dell'Ufficio.

Articolo 5

Traduzione di documenti delle parti

▼M1

1.  Se una parte presenta un documento in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione europea, l'Ufficio può richiedere alla parte una traduzione di tale documento in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea utilizzata da tale parte o dagli agenti dell'Ufficio o dalla commissione di ricorso.

2.  Qualora la traduzione di un documento sia presentata da una parte, l'Ufficio può esigere che, entro un termine da esso stabilito, sia presentato un attestato da cui risulti che la traduzione corrisponde al testo originale. Le traduzioni di documenti voluminosi possono limitarsi a estratti o sintesi. L'Ufficio o la commissione di ricorso può tuttavia, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, richiedere in qualsiasi momento una traduzione integrale o più approfondita di tali documenti.

Le parti e gli agenti dell'Ufficio o della commissione di ricorso possono convenire di richiedere una traduzione di un documento in una sola delle lingue ufficiali dell'Unione europea.

▼B

3.  Se la traduzione di cui al paragrafo 1 e l'attestato di cui al paragrafo 2 non vengono presentati, il documento è considerato come non pervenuto.



CAPO II

L'ufficio



Sezione 1

Comitato dell'Ufficio

Articolo 6

Qualifiche dei membri

1.  Il comitato di cui all'articolo 35, paragrafo 2 del regolamento di base è composto, a discrezione del presidente dell'Ufficio, da membri qualificati in campo tecnico o in campo giuridico o in entrambi.

2.  I membri qualificati in campo tecnico devono essere laureati o possedere un'esperienza equivalente comprovata, in materie attinenti alla biologia delle piante e all'agronomia.

▼M1

3.  I membri qualificati in campo giuridico devono essere laureati in giurisprudenza con un'esperienza comprovata nel settore della proprietà intellettuale, della privativa per ritrovati vegetali o della registrazione delle varietà vegetali.

▼B

Articolo 7

Decisioni

1.  Il comitato, oltre a prendere le decisioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento di base, può decidere in merito a quanto segue:

 la non sospensione di una decisione impugnata, a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento di base,

 la revisione interlocutoria di cui all'articolo 70 del regolamento di base,

 la restitutio in integrum di cui all'articolo 80 del regolamento di base, e

 la ripartizione delle spese di cui all'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 75 del presente regolamento.

2.  Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 8

Competenze dei singoli membri

1.  Il comitato designa uno dei propri membri come relatore in nome del comitato.

2.  Il relatore può, tra l'altro:

a) eseguire i compiti di cui all'articolo 25 e controllare la presentazione delle relazioni degli uffici d'esame, di cui agli articoli 13 e 14;

b) seguire il procedimento nell'ambito dell'Ufficio, inclusa la comunicazione di ogni irregolarità che una parte deve sanare e la fissazione dei termini per farlo; e

c) garantire una stretta consultazione e lo scambio di informazioni con le parti interessate.

Articolo 9

Ruolo del presidente

Il presidente dell'Ufficio garantisce la coerenza delle decisioni adottate sotto la sua autorità. In particolare egli stabilisce le modalità di adozione delle decisioni sulle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base e le decisioni di cui agli articoli 61, 62, 63 e 66 del medesimo regolamento.

▼M1

Articolo 10

Consultazioni

Gli agenti dell'Ufficio possono usare gratuitamente i locali della sede degli organismi nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base e degli uffici d'esame e dei servizi di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 14 del presente regolamento per organizzare consultazioni periodiche con le parti e con terzi.

▼B



Sezione 2

Commissioni di ricorso

Articolo 11

Commissioni di ricorso

1.  È istituita una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi presentati contro le decisioni di cui all'articolo 67 del regolamento di base. Se necessario, il consiglio di amministrazione può istituire, su proposta dell'Ufficio, diverse commissioni di ricorso. In tal caso esso deve stabilire la ripartizione dei compiti tra le diverse commissioni di ricorso.

2.  Ogni commissione di ricorso è composta da membri qualificati in campo tecnico e in campo giuridico; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il presidente è uno dei membri qualificati in campo giuridico.

3.  L'esame di un ricorso è affidato dal presidente della commissione di ricorso a un relatore designato tra i membri della commissione stessa. L'incarico può comprendere, eventualmente, anche l'istruzione del caso.

4.  Le decisioni della commissione di ricorso sono adottate a maggioranza dei suoi membri.

▼M1

5.  Il presidente e i membri della commissione di ricorso percepiscono una remunerazione per lo svolgimento dei propri compiti. Tale remunerazione è determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio e si basa su una proposta avanzata dal presidente dell'Ufficio.

▼B

Articolo 12

Cancelleria di una commissione di ricorso

1.  Il presidente dell'Ufficio istituisce una cancelleria di una commissione di ricorso; gli agenti dell'Ufficio sono esclusi dalla cancelleria se partecipano al procedimento connesso con la decisione contro cui è stato presentato ricorso.

2.  Agli addetti alla cancelleria spetta in particolare:

 redigere il verbale del procedimento orale e dell'istruzione, conformemente all'articolo 63;

 determinare la ripartizione delle spese conformemente all'articolo 85, paragrafo 5, del regolamento di base e all'articolo 76 del presente regolamento;

 confermare il regolamento delle spese di cui all'articolo 77 del presente regolamento.



CAPO III

Uffici d'esame

Articolo 13

Affidamento dell'incarico a un ufficio di esame di cui all'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento di base

▼M1

1.  Se il consiglio di amministrazione incarica dell'esame tecnico di determinati generi e specie il competente servizio di uno Stato membro, il presidente dell'Ufficio notifica a detto servizio, denominato di seguito «ufficio d'esame», tale fatto, cui si fa riferimento di seguito come «affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame». Tale affidamento dell'incarico decorre dalla data di emissione della notifica. Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, alla modifica o alla revoca dell'incarico affidato a un ufficio d'esame, salvo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 6 del presente regolamento.

▼M1

bis.  Il consiglio di amministrazione può affidare l'incarico a un ufficio d'esame, o estendere la portata di un incarico esistente affidato a un ufficio d'esame, a condizione che siano rispettate le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio.

Qualora un ufficio d'esame si avvalga del contributo di servizi tecnici qualificati di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di base, esso garantisce la conformità con le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio.

L'Ufficio svolge una revisione per verificare se l'ufficio d'esame rispetta le pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio. A seguito di una verifica, l'Ufficio redige una relazione.

Il consiglio di amministrazione decide in merito all'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame sulla base della relazione di verifica redatta dall'Ufficio.

ter.  Per l'estensione della portata di un incarico affidato dall'Ufficio a un ufficio d'esame, il consiglio di amministrazione può, in mancanza di una relazione di verifica, fondare la propria decisione su una relazione redatta dall'Ufficio, nella quale sia valutata la conformità alle pertinenti norme, linee guida e procedure dell'Ufficio.

Per l'estensione della portata di un incarico affidato da un ufficio d'esame a un ufficio d'esame, il consiglio di amministrazione fonda la propria decisione su una relazione di verifica redatta dall'Ufficio.

quater.  Sulla base di una relazione di verifica, il consiglio di amministrazione può decidere di annullare o di ridurre la portata di un incarico affidato a un ufficio d'esame.

Sulla base di una richiesta avanzata da un ufficio d'esame, e con l'accordo dell'Ufficio, è possibile ridurre la portata di un incarico affidato a un ufficio d'esame. L'ufficio esegue la riduzione nell'accordo di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

▼B

2.  A un agente dell'ufficio d'esame che partecipa all'esame tecnico non è consentito utilizzare, senza autorizzazione, né divulgare a persone non autorizzate fatti, documenti e informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel corso dell'esame tecnico o in connessione con la sua esecuzione. Detto obbligo permane anche dopo la conclusione dell'esame tecnico di cui trattasi, dopo la cessazione dal servizio e dopo la revoca dell'incarico affidato all'ufficio d'esame interessato.

3.  Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano, mutatis mutandis, al materiale della varietà che il richiedente ha messo a disposizione dell'ufficio d'esame.

▼M1

L'Ufficio può elaborare orientamenti in merito all'uso da parte degli uffici d'esame di materiale vegetale che è stato presentato per le prove di distinzione, omogeneità e stabilità nel quadro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tali orientamenti possono comprendere le condizioni secondo cui tale materiale vegetale può essere trasferito tra uffici d'esame.

▼B

4.  L'Ufficio controlla l'attuazione del disposto dei paragrafi 2 e 3 e decide circa l'esclusione o la ricusazione di agenti degli uffici d'esame, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di base.

▼M1

Articolo 14

Affidamento dell'incarico a un servizio o istituzione di una sottosezione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base

1.  Se l'Ufficio intende affidare l'incarico dell'esame tecnico delle varietà a un altro servizio, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base (di seguito «affidamento dell'incarico a un servizio»), trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'adeguatezza tecnica di tale servizio a operare come ufficio d'esame. L'articolo 13, paragrafi 1 bis, 1 ter e 1 quater, si applica mutatis mutandis.

▼B

2.  Se l'Ufficio intende istituire una propria sezione distaccata per l'esame tecnico delle varietà, conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento di base, trasmette al consiglio di amministrazione, affinché la approvi, una dichiarazione esplicativa sull'opportunità, dal punto di vista tecnico ed economico, di istituire tale sezione e sulla sede della sezione stessa.

▼M1

3.  Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio notifica l'affidamento dell'incarico al servizio interessato o pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'istituzione di una sezione distaccata. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti del servizio di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

▼B

Articolo 15

Attuazione dell'affidamento dell'incarico

▼M1

1.  L'affidamento dell'incarico a un ufficio d'esame o a un altro servizio è attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame o il servizio, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà per determinati generi e specie deve essere eseguito dall'ufficio d'esame o dal servizio e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all'articolo 58 del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento la loro istituzione è attuata dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro.

2.  Per effetto della stipulazione dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1 e a seguito della sua firma, gli atti degli agenti dell'ufficio d'esame, conformi all'accordo stesso, sono considerati atti dell'Ufficio opponibili ai terzi.

▼B

3.  L'ufficio d'esame può avvalersi del contributo di altri servizi tecnici qualificati, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento di base, unicamente se tali servizi siano già stati menzionati nell'accordo scritto con l'Ufficio. L'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di base e l'articolo 13, paragrafi 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, agli agenti interessati che sottoscrivono un impegno scritto di conformarsi alle condizioni di riservatezza.

4.  Per l'esecuzione dell'esame tecnico l'Ufficio paga all'ufficio d'esame un'indennità corrispondente al rimborso completo delle spese sostenute. Il consiglio di amministrazione adotta metodi uniformi per calcolare le spese e le voci uniformi di spesa applicabili a tutti gli uffici d'esame incaricati.

▼M1

5.  Su richiesta, l'ufficio d'esame presenta periodicamente all'Ufficio una ripartizione delle spese relative allo svolgimento degli esami tecnici di cui trattasi e alla conservazione delle necessarie collezioni di riferimento. Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame presenta inoltre all'Ufficio una relazione separata di verifica dei servizi interessati.

Nel caso di cui al paragrafo 3, l'ufficio d'esame tiene conto dei costi sostenuti da tale servizio. L'Ufficio stabilisce il formato della ripartizione delle spese. Se dopo due richieste da parte dell'Ufficio, l'ufficio d'esame non fornisce all'Ufficio la ripartizione delle spese entro il termine stabilito dall'Ufficio stesso, l'indennità di cui al paragrafo 4 può essere ridotta del 20 %.

6.  La revoca o la modifica di un incarico affidato a un ufficio d'esame o a un servizio non può aver effetto prima del termine iniziale di efficacia della revoca dell'accordo scritto di cui al paragrafo 1.

▼B



TITOLO II

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO



CAPO I

Domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali



Sezione 1

Azioni del richiedente

Articolo 16

Presentazione della domanda

1.  La domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è presentata all'Ufficio, agli organismi nazionali incaricati o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.

Se la domanda è presentata all'Ufficio, essa può essere presentata su supporto cartaceo o elettronico Se è presentata agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate, la domanda deve essere trasmessa su supporto cartaceo e in duplice copia.

2.  Le informazioni trasmesse all'Ufficio conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, contengono quanto segue:

 i dati necessari per l'identificazione del richiedente ed eventualmente del suo rappresentante legale,

 l'organismo nazionale o la sezione distaccata presso cui è stata presentata la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e

 la designazione provvisoria della varietà interessata.

3.  L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione i seguenti moduli:

a) un modulo per presentare una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali e un questionario tecnico;

b) un modulo per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, su cui sono indicate le conseguenze in caso di omesso invio delle stesse.

4.  Il richiedente compila e firma i moduli di cui al paragrafo 3. Se la domanda è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.

Articolo 17

Accusata ricevuta della domanda

▼M1

1.  Quando un organismo nazionale o una sezione distaccata che esercita determinati compiti amministrativi di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base riceve una domanda, trasmette per via elettronica all'Ufficio un'accusata ricevuta e la domanda a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di base. Nell'accusata ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo attribuito dall'organismo nazionale o dalla sezione distaccata, il tipo e il numero dei documenti inviati e la data di ricezione presso l'organismo nazionale o la sezione distaccata. L'organismo nazionale o la sezione distaccata trasmette al richiedente una copia dell'accusata ricevuta trasmessa all'Ufficio, per via elettronica o con altri mezzi.

2.  L'Ufficio che riceve una domanda direttamente dal richiedente o tramite un organismo nazionale o una sezione distaccata, salve altre disposizioni, contrassegna i documenti che compongono la domanda con un numero di fascicolo e con la data di ricezione presso l'Ufficio e rilascia un'accusata ricevuta al richiedente. Nella ricevuta viene indicato almeno il numero di fascicolo dell'Ufficio, il tipo e il numero dei documenti ricevuti, la data di ricezione presso l'Ufficio e la data della domanda, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base. Copia dell'accusata ricevuta viene trasmessa all'organismo nazionale o alla sezione distaccata quando la domanda è pervenuta all'Ufficio tramite detti enti.

▼B

3.  Se l'Ufficio riceve una domanda tramite una sezione distaccata o un organismo nazionale dopo un mese dalla presentazione da parte del richiedente, la data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento non può essere anteriore alla data di ricezione presso l'Ufficio, salvo che l'Ufficio constati, sulla base di prove documentali sufficienti, che il richiedente ha inviato all'Ufficio un'informazione in merito conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base e all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 18

Condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base

1.  L'Ufficio, qualora rilevi che la domanda non è conforme alle condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento di base, comunica al richiedente le carenze rilevate, segnalandogli inoltre che soltanto la data di ricevimento di informazioni sufficienti che colmino le carenze comunicategli sarà considerata data della domanda ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base.

2.  Una domanda è conforme alle condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese di una prima cessione a terzi, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, oppure soltanto se si dichiara che tale cessione non è ancora avvenuta.

▼M1

3.  Una domanda è conforme alle condizioni fissate dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera j), del regolamento di base soltanto se sono indicati la data e il paese nel quale è stata presentata una precedente domanda per la stessa varietà noti al richiedente in relazione a quanto segue:

a) una richiesta di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà in causa in uno Stato membro o in uno Stato appartenente all'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali («UPOV»); e

b) una domanda di accettazione ufficiale della varietà per la certificazione e la commercializzazione, se l'accettazione ufficiale comprende una descrizione ufficiale della varietà.

▼B

Articolo 19

Condizioni di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento di base

1.  Se l'Ufficio rileva che la domanda non è conforme alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo o dell'articolo 16, applica l'articolo 17, paragrafo 2, ma può esigere dal richiedente che siano sanate le irregolarità rilevate entro un termine stabilito dall'Ufficio stesso. Se le irregolarità non vengono sanate entro tale termine, l'Ufficio respinge immediatamente la domanda, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.

▼M1

2.  Il richiedente fornisce le seguenti informazioni nel modulo di domanda o nel questionario tecnico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), ove pertinente:

a) l'identità e le coordinate di contatto del richiedente, la sua designazione come parte a norma dell'articolo 2 e, se del caso, il nome e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) se il richiedente non è il costitutore, il nome e l'indirizzo del costitutore e il suo diritto a presentare domanda per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

c) il nome scientifico del genere, della specie o della sottospecie cui appartiene la varietà, e il nome comune;

d) la denominazione della varietà o, in assenza di questa, la designazione provvisoria;

e) la località in cui la varietà è stata costituita o scoperta e sviluppata, e il mantenimento e la moltiplicazione della varietà; in particolare le caratteristiche, la coltivazione di materiali di un'altra varietà o di altre varietà, almeno quando il materiale di queste altre varietà deve essere utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà. Per quanto riguarda il materiale utilizzato ripetutamente per la produzione della varietà, il richiedente può fornire le informazioni relative a tale materiale, se lo richiede, nel modulo messo a disposizione dall'Ufficio a norma dell'articolo 86;

f) le caratteristiche della varietà, compreso lo stato di espressione di determinate caratteristiche secondo il questionario tecnico di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera a);

g) se del caso, varietà simili e differenze da tali varietà, che sono rilevanti ai fini dell'esame tecnico secondo il parere del richiedente;

h) informazioni aggiuntive che potrebbero aiutare a distinguere le varietà, comprese fotografie a colori rappresentative della varietà e altre informazioni in merito al materiale vegetale da esaminare nel corso dell'esame tecnico;

i) se del caso, le caratteristiche che sono state geneticamente modificate nei casi in cui la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

j) la data di vendita o prima cessione ad altri dei costituenti della varietà o del materiale della varietà raccolto, per lo sfruttamento della varietà all'interno del territorio dell'Unione europea o in uno o più paesi terzi, o per la valutazione di una varietà come nuova ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di base, o una dichiarazione che la vendita o prima cessione non è ancora avvenuta;

k) l'autorità cui è stata rivolta la domanda e il numero di fascicolo delle domande di cui all'articolo 18, paragrafo 3, del presente regolamento;

l) eventuali privative per ritrovati vegetali esistenti a livello nazionale o regionale che sono state concesse alla varietà;

m) se del caso, la domanda per la varietà considerata presentata per l'inserimento in elenco o la registrazione o la decisione adottata a norma dell'articolo 5 della direttiva 68/193/CEE del Consiglio ( 2 ), dell'articolo 10 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ( 3 ), dell'articolo 10 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ( 4 ), e dell'articolo 5 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione ( 5 ).

▼B

3.  L'Ufficio può richiedere tutte le informazioni e la documentazione necessarie, come pure, se necessario, disegni o fotografie in numero sufficiente per effettuare l'esame tecnico entro il termine fissato dall'Ufficio stesso.

4.  Se la varietà considerata costituisce un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, l'Ufficio chiede al richiedente di inviargli copia della dichiarazione scritta dell'autorità competente, in base all'esame tecnico di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di base, attestante che la varietà non presenta rischi per l'ambiente conformemente alle disposizioni di tale direttiva.

Articolo 20

Rivendicazione di priorità

Se il richiedente rivendica un diritto di priorità per una domanda ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di base, che non è prima tra quelle da indicare a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, primo trattino, del presente regolamento, l'Ufficio gli comunica che può essere assegnata una data di priorità soltanto alla prima domanda. Se l'Ufficio rilascia una ricevuta che riporti la data di presentazione di una domanda che non è la prima tra quelle da indicare, la data di priorità notificata è considerata nulla.

Articolo 21

Diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1.  Se nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione intentata ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 4, del regolamento di base contro il richiedente, l'Ufficio può sospendere il procedimento. L'Ufficio può fissare una data per il proseguimento del procedimento sospeso.

2.  Quando è stata iscritta nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali una decisione definitiva o un'altra decisione all'azione di cui al paragrafo 1, l'Ufficio prosegue il procedimento. Può proseguirlo anche prima della registrazione, ma non prima della data già stabilita a norma del paragrafo 1.

3.  Nel caso di trasferimento a terzi, produttivo di effetti nei riguardi dell'Ufficio, del diritto di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, detto terzo può subentrare nella domanda presentata dal primo richiedente, purché lo comunichi all'Ufficio entro un mese dall'iscrizione di una decisione definitiva nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Le tasse dovute in virtù dell'articolo 83 del regolamento di base e già pagate dal primo richiedente sono considerate pagate dal richiedente successivo.



Sezione 2

Esecuzione dell'esame tecnico

Articolo 22

Decisione sulle linee direttrici per i test

1.  Su proposta del presidente dell'Ufficio, il consiglio di amministrazione decide in merito alle linee direttrici per i test. La data della decisione e le specie da essa contemplate sono pubblicate nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.

2.  In assenza di una decisione del consiglio di amministrazione sulle linee direttrici per i testi, il presidente dell'Ufficio può prendere una decisione provvisoria in materia. La decisione provvisoria decade alla data in cui viene presa una decisione dal consiglio di amministrazione. La decisione provvisoria del presidente dell'Ufficio che si discosti dalla decisione del consiglio d'amministrazione non incide su un esame tecnico avviato prima della decisione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può, se necessario, decidere altrimenti.

▼M1

3.  In assenza di una decisione del consiglio d'amministrazione o di una decisione provvisoria del presidente dell'Ufficio di cui al paragrafo 2, sulle linee direttrici per i test stabilite dall'Ufficio, si applicano le linee direttrici dell'UPOV suddivise per generi e specie. In assenza di tali linee direttrici, possono essere utilizzati gli orientamenti nazionali elaborati da un'autorità competente incaricata dell'esame tecnico di una varietà vegetale, previo consenso del presidente dell'Ufficio. L'autorità competente presenta tali linee direttrici all'Ufficio che le pubblica sul suo sito web.

▼B

Articolo 23

Autorizzazione per il presidente dell'Ufficio

1.  Quando prende una decisione sulle linee direttrici per i test, il consiglio di amministrazione autorizza il presidente dell'Ufficio a inserire caratteristiche supplementari di una varietà e loro espressioni.

▼M1 —————

▼B

Articolo 24

Informazioni fornite dall'Ufficio agli uffici d'esame

▼M1

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento di base, l'Ufficio trasmette agli uffici d'esame i seguenti documenti per la varietà interessata in formato elettronico:

▼B

a) il modulo per la domanda, il questionario tecnico e ogni documento complementare presentato dal richiedente e contenente informazioni necessarie ai fini dell'esame tecnico;

b) i moduli compilati dal richiedente conformemente all'articolo 86;

c) i documenti connessi con un'opposizione basata sull'asserita insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento di base.

Articolo 25

Cooperazione tra l'Ufficio e gli uffici d'esame

In tutte le fasi di svolgimento dell'esame tecnico gli agenti dell'ufficio d'esame responsabile dell'esame tecnico cooperano con il relatore designato conformemente all'articolo 8, paragrafo 1. La cooperazione riguarda almeno i seguenti aspetti:

a) controllo dell'esecuzione dell'esame tecnico, comprendente anche l'ispezione dei campi prova e il controllo dei metodi applicati per i test dal relatore;

b) salve le altre indagini dell'Ufficio, informazioni fornite dall'ufficio d'esame si dati circostanziati relativi a una precedente commercializzazione della varietà; e

c) presentazione all'Ufficio di relazioni provvisorie su ogni periodo di coltura da parte dell'ufficio d'esame.

Articolo 26

Forma delle relazioni d'esame

1.  Le relazioni d'esame di cui all'articolo 57 del regolamento di base sono firmate dall'agente responsabile dell'ufficio d'esame e recano l'indicazione che i risultati dell'esame tecnico sono riservati all'uso esclusivo dell'Ufficio, conformemente all'articolo 57, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

2.  Il disposto del paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, a ogni relazione provvisoria da presentare all'Ufficio. L'Ufficio d'esame rilascia direttamente al richiedente copia della relazione provvisoria.

Articolo 27

Altre relazioni d'esame

1.  Una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico eseguito, o in corso di esecuzione, a fini ufficiali in uno Stato membro da uno dei servizi competenti per la specie interessata in forza dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, purché sussistono i seguenti presupposti:

a) il materiale sottoposto all'esame tecnico è conforme, quantitativamente e qualitativamente, ai requisiti stabiliti all'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di base;

▼M1

b) laddove l'esame tecnico è stato eseguito in modo conforme all'incarico affidato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento di base, nonché ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, del presente regolamento, e sia stato eseguito conformemente alle linee direttrici per i test stabilite dal consiglio di amministrazione e alle istruzioni generali impartite dall'Ufficio, conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e agli articoli 22 e 23;

▼B

c) l'Ufficio ha avuto l'opportunità di sorvegliare l'esecuzione dell'esame tecnico di cui trattasi; e

d) nella misura in cui la relazione finale non sia immediatamente disponibile, le relazioni provvisorie concernenti ogni periodo di coltura sono presentate all'Ufficio anteriormente alla relazione d'esame.

2.  Qualora non ritenga che la relazione d'esame di cui al paragrafo 1 possa costituire una base sufficiente per una decisione, l'Ufficio può seguire la procedura fissata dall'articolo 55 del regolamento di base, previa consultazione del richiedente e dell'ufficio d'esame interessato.

3.  L'Ufficio e i competenti servizi nazionali per le varietà vegetali di ciascuno Stato membro si garantiscono reciprocamente un'assistenza amministrativa gratuita, mettendo a disposizione, su richiesta, le relazioni d'esame già esistenti sulla varietà, riservate a loro uso esclusivo, per valutare la distinzione, l'omogeneità e la stabilità della stessa varietà. Una somma specifica è addebitata dall'Ufficio, o dal competente ufficio nazionale per le varietà vegetali, per la presentazione di tale rapporto all'altro: essa è concordata fra gli uffici interessati.

▼M1

4.  Una relazione di esame sui risultati di un esame tecnico che è stato eseguito o in corso di esecuzione a fini ufficiali in un paese terzo o nel territorio di un'organizzazione regionale che sia membro dell'UPOV o parte interessata dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («TRIPS») può essere considerata dall'Ufficio una base sufficiente per prendere una decisione, sempreché l'esame tecnico sia stato eseguito in modo conforme alle condizioni definite in un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente del suddetto paese terzo od organizzazione regionale. Tra tali condizioni figurano, per lo meno, le seguenti:

a) sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, lettera a);

b) sono rispettati i requisiti relativi agli esami tecnici, che devono essere stati effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 22 del presente regolamento;

c) è rispettato il requisito per cui l'Ufficio ha avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti a effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato o nel territorio dell'organizzazione regionale;

d) sono rispettati i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, lettera d);

e) è rispettato il requisito per cui il paese terzo ha un'adeguata esperienza nella sperimentazione dei generi o specie in oggetto; e

f) è rispettato il requisito per cui il contratto scritto è concluso con il consenso del consiglio di amministrazione.

▼M1

5.  L'Ufficio può chiedere a un'autorità competente di un paese terzo o di un'organizzazione regionale membro dell'UPOV o parte interessata dal TRIPS di effettuare l'esame tecnico, a condizione che sia stato firmato un accordo scritto tra l'Ufficio e l'autorità competente e che si applichi una delle seguenti condizioni:

a) non è possibile effettuare l'esame tecnico della specie specifica in un ufficio d'esame nell'Unione europea, e non è disponibile o non si prevede che sia disponibile una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico di cui al paragrafo 4;

b) si prevede che sia disponibile una relazione d'esame sui risultati di un esame tecnico di cui al paragrafo 4, ma le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4 per l'esecuzione dell'esame tecnico non sono soddisfatte.

6.  L'accordo scritto di cui al paragrafo 5 è concluso con il consenso del consiglio di amministrazione, sulla base delle seguenti condizioni:

a) sono rispettati i requisiti relativi al materiale, come riferito al paragrafo 1, lettera a);

b) sono rispettati i requisiti relativi agli esami tecnici, che saranno effettuati conformemente alle linee direttrici per i test stabilite o alle istruzioni generali impartite conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento di base e all'articolo 22 del presente regolamento;

c) è rispettato il requisito per cui l'Ufficio ha avuto la possibilità di valutare l'idoneità degli impianti a effettuare un esame tecnico delle specie in oggetto nel paese terzo interessato o nel territorio dell'organizzazione regionale e di sorvegliare l'esame tecnico in oggetto;

d) sono rispettati i requisiti relativi alla disponibilità delle relazioni, come indicato al paragrafo 1, lettera d);

e) è rispettato il requisito per cui il paese terzo ha un'adeguata esperienza nella sperimentazione dei generi o specie in oggetto.

▼B



Sezione 3

Denominazione varietale

Articolo 28

Proposta di denominazione varietale

La proposta di denominazione varietale deve essere firmata e presentata all'Ufficio ►M1  ————— ◄ .

L'Ufficio mette gratuitamente a disposizione un modulo per proporre la denominazione varietale.

Se la proposta di denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento.

Articolo 29

Esame della proposta

1.  Se una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali non è corredata di una proposta di denominazione varietale o se una denominazione varietale proposta non può essere approvata dall'Ufficio, questo ne informa immediatamente il richiedente, invitandolo a presentare una proposta o una nuova proposta e indicando le conseguenze derivanti da una mancata presentazione.

2.  Se, al momento della ricezione dei risultati dell'esame tecnico e della descrizione della varietà, conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio constata che il richiedente non ha presentato una proposta di denominazione varietale, respinge immediatamente la domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di base.

Articolo 30

Linee direttrici per le denominazioni varietali

Il consiglio di amministrazione adotta linee direttrici per stabilire criteri uniformi e definitivi in relazione agli impedimenti all'attribuzione di una denominazione varietale, di cui all'articolo 63, paragrafi 3 e 4.



CAPO II

Opposizione

Articolo 31

Presentazione

1.  Nelle opposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento di base si devono indicare:

a) il nome del richiedente e il numero di fascicolo della domanda contro cui viene presentata l'opposizione;

b) la designazione dell'opponente come parte ai sensi dell'articolo 2;

c) se l'opponente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante:

d) l'assunto, di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento di base, su cui si fonda l'opposizione e l'indicazione di dati o fatti, prove e argomentazioni presentati a sostegno dell'opposizione.

2.  Se vengono presentate diverse opposizioni contro una stessa domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio può istruirle in un unico procedimento.

Articolo 32

Rigetto

1.  Se constata che l'opposizione non è conforme alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento di base o dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento o non fornisce dati sufficienti per identificare la domanda contro la quale viene presentata, l'Ufficio respinge l'opposizione come irricevibile, a meno che tali irregolarità non siano sanate entro un termine da esso stabilito.

2.  Se rileva che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento di base o del presente regolamento, l'Ufficio respinge l'opposizione come inammissibile, a meno che le irregolarità non siano sanate prima della scadenza del termine per presentare un'opposizione.



CAPO III

Preservazione della tutela comunitaria delle varietà vegetali

Articolo 33

Obblighi del titolare in forza dell'articolo 64, paragrafo 3 del regolamento di base

1.  Il titolare è tenuto a permettere l'ispezione del materiale della varietà e l'accesso al luogo in cui viene presentata l'identità della varietà, al fine di garantire le informazioni necessarie a valutare se la varietà sia mantenuta inalterata, in conformità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento di base.

2.  Il titolare conserva registri scritti per garantire la verifica delle misure appropriate di cui all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento di base.

Articolo 34

Verifica tecnica della varietà tutelata

Salvo il dispositivo dell'articolo 87, paragrafo 4, del regolamento di base, la verifica tecnica delle varietà tutelate è eseguita conformemente alle linee direttrici, debitamente applicate all'atto della concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali nei confronti di tale varietà. Gli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 si applicano, mutatis mutandis, all'Ufficio d'esame e al titolare.

Articolo 35

Altro materiale da utilizzare per la verifica tecnica

Se il titolare ha presentato materiale della varietà conformemente all'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento di base, l'ufficio d'esame, previo consenso dell'Ufficio, può verificare detto materiale mediante un controllo di altro materiale prelevato sul terreno in cui è prodotto, dal titolare stesso o col suo consenso oppure prelevato da materiale commercializzato, dal titolare o col suo consenso, o prelevato da enti ufficiali di uno Stato membro, nell'ambito delle loro competenze.

Articolo 36

Modificazioni delle denominazioni varietali

1.  Qualora una denominazione varietale debba essere modificata, conformemente all'articolo 66 del regolamento di base, l'Ufficio comunica i motivi della modificazione al titolare, stabilendo un termine entro cui presentare una proposta di denominazione varietale modificata, e indicando che, in caso di mancata presentazione della proposta, la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base.

2.  Se la proposta di denominazione varietale modificata non può essere approvata dall'Ufficio, questo lo comunica immediatamente al titolare, fissando un nuovo termine entro il quale il titolare deve presentare una proposta adeguata e indicando che in caso di mancata proposta la privativa comunitaria per ritrovati vegetali può essere annullata conformemente all'articolo 21 del regolamento di base.

3.  Gli articoli 31 e 32 del presente regolamento si applicano, mutatis mutandis, a un'opposizione presentata conformemente all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.  Se la proposta di modifica di una denominazione varietale è trasmessa elettronicamente, la firma deve essere conforme all'articolo 57, paragrafo 3, secondo comma.



CAPO IV

Concessione di licenze comunitarie da parte dell'ufficio



Sezione 1

Licenze obbligatorie a norma dell'articolo 29 del regolamento di base

Articolo 37

Domanda di licenza obbligatoria

1.  La domanda di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene:

a) la designazione, in quanto parti, del richiedente e del titolare della varietà interessata che ha presentato un'opposizione;

b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

c) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

d) una dichiarazione relativa ai motivi d’interesse pubblico, comprendente dati circostanziati su fatti, prove e argomentazioni attestanti i motivi d’interesse pubblico invocati;

e) in caso di domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, una proposta relativa alla categoria di persone cui va concessa la licenza obbligatoria, comprendente, eventualmente, i requisiti specifici connessi a detta categoria di persone;

f) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo.

2.  La domanda di licenza obbligatoria di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base contiene:

a) la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un’opposizione;

b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

▼M1

c) una copia elettronica conforme dell'attestato o degli attestati di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un'invenzione biotecnologica e l'autorità o le autorità preposte al rilascio dello stesso;

▼B

d) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza obbligatoria;

e) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo;

f) una dichiarazione recante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta, comprendente dati circostanziati su fatti, prove e argomentazioni a sostegno della rivendicazione;

g) una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c).

3.  La domanda di licenza dipendente di cui al secondo comma dell’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base, contiene:

a) la designazione, in quanto parti, del richiedente detentore del diritto di brevetto e del titolare della varietà interessata che ha presentato un’opposizione;

b) la denominazione varietale e la specie della varietà o delle varietà interessate;

▼M1

c) una copia elettronica conforme dell'attestato o degli attestati di brevetto recante il numero e le rivendicazioni del brevetto per un'invenzione biotecnologica e l'autorità o le autorità preposte al rilascio dello stesso;

▼B

d) un documento ufficiale comprovante che al titolare di una privativa per ritrovati vegetali è stata concessa una licenza obbligatoria per un'invenzione biotecnologica brevettata;

e) una proposta relativa al tipo di atti contemplati dalla licenza dipendente;

f) una proposta di remunerazione congrua con relativa base di calcolo;

g) una proposta di campo d’applicazione territoriale della licenza dipendente, che non può essere più vasto di quello del brevetto di cui alla lettera c).

4.  La domanda di licenza obbligatoria è corredata di documenti comprovanti che il richiedente ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale. Se il richiedente di una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base è la Commissione o uno Stato membro, l'Ufficio può derogare a questa condizione in caso di forza maggiore.

5.  Una richiesta di licenza contrattuale è considerata non accolta a titolo del paragrafo 4 se:

a) il titolare opponente non ha fornito una risposta definitiva al richiedente entro un termine equo; o

b) il titolare opponente ha rifiutato di concedere una licenza contrattuale al richiedente; o

c) il titolare opponente ha offerto una licenza contrattuale al richiedente a condizioni di base manifestamente inique, comprese quelle relative ai diritti da versare al titolare, o a condizioni manifestamente inique nel loro complesso.

Articolo 38

Esame della domanda di licenza obbligatoria

1.  Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

2.  Le domande di un supplemento di procedimento orale e d’istruzione sono inammissibili, a eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

3.  Prima di prendere una decisione, l'Ufficio invita le parti interessate a transigere in ordine a una licenza contrattuale. L'Ufficio, eventualmente, propone la transazione.

Articolo 39

Titolarità di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali durante il procedimento

1.  Se nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali è stata iscritta un'azione di rivendicazione contro il titolare, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio può sospendere il procedimento di concessione di una licenza obbligatoria. Esso non la riapre prima dell'iscrizione nello stesso registro della decisione definitiva in merito o di un altro tipo di estinzione di tale azione.

2.  In caso di trasferimento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali con effetto per l'Ufficio, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte, su domanda del richiedente, se quest'ultimo ha chiesto al nuovo titolare una licenza, senza ottenerla, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l’avvenuta iscrizione del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali. La domanda del richiedente è corredata di prove documentali sufficienti del suo vano tentativo ed eventualmente delle azioni del nuovo titolare.

3.  Nel caso di una domanda di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, il nuovo titolare partecipa al procedimento come parte. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica.

Articolo 40

Contenuto della decisione sulla domanda

La decisione scritta è firmata dal presidente dell'Ufficio. La decisione contiene quanto segue:

a) una dichiarazione attestante che la decisione è rilasciata dall'Ufficio;

b) la data in cui è stata presa la decisione;

c) i nomi dei membri del comitato che hanno preso parte al procedimento;

d) i nomi delle parti e dei loro rappresentanti legali;

e) il riferimento al parere del consiglio d'amministrazione;

f) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione;

g) una sintesi dei fatti;

h) i motivi su cui si fonda la decisione;

i) il dispositivo dell’Ufficio che precisa, se necessario, gli atti contemplati dalla licenza obbligatoria, le condizioni specifiche a essa relative e la categoria delle persone interessate, con, eventualmente, i requisiti specifici di tale categoria.

Articolo 41

Concessione di una licenza obbligatoria

1.  La decisione di concessione di licenza obbligatoria, a norma dell’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento di base, contiene una dichiarazione attestante i motivi d’interesse pubblico pertinenti.

2.  I seguenti motivi possono, in particolare, essere considerati d’interesse pubblico:

a) protezione della vita o della salute di uomini, animali o vegetali;

b) necessità di rifornire il mercato di materiali dotati di caratteristiche specifiche;

c) necessità di continuare a incoraggiare la selezione costante di varietà migliorate.

3.  La decisione di concedere una licenza obbligatoria a norma dell’articolo 29, paragrafo 5, lettera a), del regolamento di base contiene una dichiarazione indicante i motivi per cui l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico. I seguenti motivi, in particolare, possono essere addotti per giustificare che l'invenzione biotecnologica costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà protetta:

a) miglioramento delle tecniche colturali;

b) miglioramento dell'ambiente;

c) miglioramento delle tecniche che favoriscono l'uso della biodiversità genetica;

d) miglioramento della qualità;

e) miglioramento del rendimento;

f) miglioramento della resistenza;

g) miglioramento dell’adattamento a condizioni climatiche e/o ambientali specifiche.

4.  La licenza obbligatoria non è esclusiva.

5.  La licenza obbligatoria non può essere trasferita, se non in caso di cessione della parte di un'impresa che utilizza la licenza obbligatoria stessa, o in caso di cessione del diritto per una varietà essenzialmente derivata, di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di base.

Articolo 42

Condizioni relative alla persona cui viene concessa una licenza obbligatoria

1.  Fatte salve le altre condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento di base, la persona cui viene concessa la licenza obbligatoria dispone di adeguata capacità finanziaria e tecnica per utilizzare la licenza obbligatoria stessa.

2.  Il rispetto delle condizioni stabilite per la concessione di una licenza obbligatoria e indicate nella decisione relativa a tale licenza è considerato una delle circostanze ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.  L'Ufficio fa sì che la persona cui viene concessa una licenza obbligatoria non possa intentare un'azione per la violazione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, a meno che il titolare non abbia rifiutato od omesso di esercitarla entro due mesi dalla data in cui gli è stata presentata una richiesta in tal senso.

Articolo 43

Categoria di persone in possesso dei requisiti specifici a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base

1.  Chiunque intenda utilizzare una licenza obbligatoria e che appartenga alla categoria di persone in possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base dichiara la propria intenzione all'Ufficio e al titolare, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella dichiarazione vanno indicati:

a) nome e indirizzo della persona, come previsto per le parti, a norma dell'articolo 2 del presente regolamento;

b) dati comprovanti il possesso dei requisiti specifici;

c) atti da compiere;

d) garanzia che la persona dispone delle capacità finanziarie adeguate a utilizzare la licenza obbligatoria, nonché informazioni circa le sue capacità tecniche allo stesso fine.

2.  Su richiesta, l'Ufficio iscrive nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali la persona in possesso dei requisiti relativi alla dichiarazione di cui al paragrafo 1. Detta persona non ha il diritto di utilizzare la licenza obbligatoria prima dell'iscrizione nel registro. L'iscrizione viene comunicata all'interessato e al titolare.

3.  L’articolo 42, paragrafo 3 si applica mutatis mutandis a una persona iscritta nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Una sentenza o un qualsiasi tipo di estinzione di un'azione intentata in caso d’infrazione si applica alle altre persone registrate o da registrare.

4.  L'iscrizione nel registro di cui al paragrafo 2 può essere cancellata unicamente nel caso in cui i requisiti specifici indicati nella decisione di concessione di una licenza obbligatoria o le capacità tecniche e finanziarie stabilite a norma del paragrafo 2 subiscano un mutamento oltre un anno dopo la concessione della licenza obbligatoria o entro gli eventuali termini fissati nella concessione stessa. La cancellazione della registrazione viene comunicata alla persona registrata e al titolare.



Sezione 2

Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base

Articolo 44

Licenze a norma dell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base

1.  Il precedente titolare può chiedere la concessione di una licenza non esclusiva al nuovo titolare, come previsto all'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base, entro due mesi, e il licenziatario può presentare tale domanda entro quattro mesi dalla ricezione della comunicazione dell'Ufficio circa l'avvenuta iscrizione del nome del nuovo titolare nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali.

2.  La domanda di licenza a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento di base è corredata di documenti comprovanti che la domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è stata accettata. Si applica, mutatis mutandis, quanto disposto dall'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e paragrafo 5, dall'articolo 38, dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 40, salvo la lettera f), dall'articolo 41, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 42 del presente regolamento.



TITOLO III

PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE DI RICORSO

Articolo 45

Contenuto del ricorso

Il ricorso contiene:

▼M1

a) i dati relativi al ricorrente in quanto parte ai sensi dell'articolo 2 e, se il ricorrente ha designato un rappresentante legale, nome e indirizzo del rappresentante;

▼B

b) il numero di fascicolo della decisione impugnata e una dichiarazione da cui risulti la modificazione o l'annullamento richiesto.

Articolo 46

Ricezione del ricorso

All'atto della ricezione di un ricorso, l'Ufficio lo contrassegna con un numero di fascicolo del procedimento di ricorso e con la data di recezione presso L'Ufficio e notifica al ricorrente il termine di trasmissione dei motivi del ricorso; l'omissione di detta notificazione non può essere fatta valere.

Articolo 47

Le parti nel procedimento di ricorso

1.  L'Ufficio invia immediatamente copia del ricorso, contrassegnata dal numero di fascicolo e dalla data di ricezione alle parti che hanno partecipato al procedimento dinanzi all'ufficio.

2.  Le parti di cui al paragrafo 1 possono essere parti nel procedimento di ricorso, ove lo richiedano entro due mesi dalla comunicazione della copia del ricorso.

Articolo 48

Ruolo dell'Ufficio

1.  Il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di base e il presidente della commissione di ricorso prendono le disposizioni preparatorie interne, affinché la commissione di ricorso possa esaminare il caso immediatamente dopo essere stata adita; il presidente designa gli altri due membri della commissione, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento di base e designa un relatore prima di deferire il caso.

2.  Prima del deferimento del caso, il servizio dell'Ufficio di cui all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di base trasmette senza indugio copia dei documenti inviati da una parte nel procedimento di ricorso alle altre parti nel medesimo.

3.  Il presidente dell'Ufficio dispone la pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 89 prima del deferimento del caso.

Articolo 49

Inammissibilità del ricorso

1.  Se il ricorso non è conforme alle disposizioni del regolamento di base, in particolare agli articoli 67, 68 e 69, o alle disposizioni del presente regolamento, in particolare all'articolo 45, la commissione di ricorso ne dà comunicazione al ricorrente, invitandolo a sanare irregolarità, se possibile, entro un termine fissato dalla commissione stessa. Se il ricorso non viene rettificato tempestivamente, la commissione di ricorso lo respinge come inammissibile.

2.  Qualora venga presentato un ricorso contro una decisione dell'Ufficio impugnata in forza dell'articolo 74 del regolamento di base, la commissione di ricorso presenta immediatamente il ricorso come ricorso diretto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, col consenso del ricorrente; se il ricorrente non dà il proprio consenso, la commissione di ricorso può respingere il ricorso come inammissibile. Nel caso di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia, detto ricorso si considera presentato alla Corte di giustizia nella data di ricezione da parte dell'Ufficio, in conformità dell'articolo 46.

Articolo 50

Procedimento orale

1.  Dopo che il caso è stato deferito, il presidente della commissione di ricorso cita immediatamente le parti nel procedimento di ricorso al procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base e richiama la loro attenzione sul disposto dell'articolo 59, paragrafo 2.

2.  Il procedimento orale e l'istruzione si svolgono di norma congiuntamente in un'unica udienza.

3.  Le domande di un supplemento di procedimento orale e di istruzione non sono ammissibili, a eccezione di quelle fondate su circostanze modificatesi durante o dopo l'udienza.

Articolo 51

Esame dei ricorsi

Salvo disposizioni contrarie, le disposizioni relative al procedimento dinanzi all'Ufficio si applicano, mutatis mutandis, al procedimento di ricorso; le parti sono ascoltate come parti del procedimento di ricorso.

▼M1

Articolo 51 bis

Pluralità di ricorsi

1.  Se sono presentati più ricorsi contro una decisione, tali ricorsi possono essere raggruppati nello stesso procedimento.

2.  Se i ricorsi presentati contro le decisioni sono esaminati da una commissione avente la medesima composizione, questa può trattare tali ricorsi nell'ambito di procedimenti riuniti.

▼B

Articolo 52

Decisione sul ricorso

1.  Entro tre mesi dalla chiusura del procedimento orale, la decisione sul ricorso viene comunicata alle parti nel procedimento di ricorso per iscritto e mediante ogni altro mezzo di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

2.  La decisione scritta è firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal relatore designato conformemente all'articolo 48, paragrafo 1. La decisione contiene quanto segue:

a) la dichiarazione che la decisione è stata presa dalla commissione di ricorso;

b) la data in cui è stata presa la decisione;

c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che hanno preso parte al procedimento di ricorso;

d) i nomi delle parti nel procedimento di ricorso e dei loro rappresentanti legali;

e) l'indicazione delle questioni oggetto della decisione;

f) una sintesi dei fatti;

g) i motivi su cui si fonda la decisione;

h) il dispositivo della decisione, compresa, se necessario, una decisione sulle spese o sulla restituzione delle tasse.

3.  La decisione scritta è corredata dell'indicazione della possibilità di impugnare la decisione stessa e del termine relativo. Le parti nel procedimento di ricorso non possono far valere l'omissione di tale indicazione.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO



CAPO I

Decisioni, comunicazioni e documenti

Articolo 53

Decisioni

1.  Le decisioni dell'Ufficio sono firmate dall'agente responsabile sotto l'autorità del presidente dell'Ufficio e ne riportano l'indicazione del nome, conformemente all'articolo 35 del regolamento di base.

2.  Quando il procedimento orale si svolge dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere orali. La decisione scritta è notificata alle parti successivamente, conformemente all'articolo 64.

3.  Le decisioni dell'Ufficio contro le quali si può presentare ricorso in forza dell'articolo 67 del regolamento di base o ricorso diretto in forza dell'articolo 74 del medesimo, sono corredate dell'indicazione della possibilità di impugnazione con ricorso o ricorso diretto e dei relativi termini. Le parti non possono far valere l'omissione di tale indicazione.

4.  Gli errori linguistici, gli errori di trascrizione e gli errori manifesti contenuti nella decisione dell'Ufficio vengono corretti.

▼M1

5.  L'Ufficio cancella l'iscrizione nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, o revoca la decisione che contenga un evidente errore procedurale imputabile a negligenza.

Articolo 53 bis

Procedimenti per dichiarazione di nullità o annullamento di privativa

1.  L'Ufficio può aprire un procedimento di dichiarazione di nullità e di annullamento di privativa, di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del regolamento di base, qualora sussistano seri dubbi circa la validità del titolo. Tale procedimento può essere avviato dall'Ufficio di sua iniziativa o su richiesta.

2.  Una richiesta all'Ufficio di aprire il procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento di privativa, di cui rispettivamente agli articoli 20 e 21 del regolamento di base, deve essere corredata di elementi di prova e fatti che sollevino seri dubbi circa la validità del titolo e deve contenere:

a) per quanto riguarda la registrazione per la quale si chiede la dichiarazione di nullità o l'annullamento:

i) il numero di iscrizione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

ii) il nome e l'indirizzo del titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali;

b) per quanto riguarda i motivi su cui si fonda la richiesta:

i) una dichiarazione dei motivi su cui si fonda la richiesta di apertura del procedimento di dichiarazione di nullità o di annullamento;

ii) i fatti, le prove e le osservazioni, a sostegno di tali motivi;

c) il nome e l'indirizzo della persona che presenta la richiesta e, nel caso in cui abbia designato un rappresentante legale, il nome e l'indirizzo di tale rappresentante.

3.  La decisione dell'Ufficio di respingere una richiesta di cui al paragrafo 2 è comunicata alla persona che ha presentato la richiesta e al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

4.  L'Ufficio non tiene conto di osservazioni o documenti scritti, o di loro parti, che non siano stati presentati entro il termine fissato dall'Ufficio.

5.  La decisione dell'Ufficio di dichiarare nulla o di annullare una privativa comunitaria per ritrovati vegetali è pubblicata nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87.

▼B

Articolo 54

Certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1.  Quando concede una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio rilascia, insieme alla decisione, un certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali come prova della concessione.

▼M1

Tale certificato è rilasciato dall'Ufficio, sotto forma di documento digitale, al titolare del diritto della privativa o al suo rappresentante legale.

▼B

2.  L'Ufficio rilascia il certificato di privativa comunitaria per ritrovati vegetali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea scelte dal titolare interessato.

3.  Su richiesta, l'Ufficio può rilasciare una copia all'interessato, nel caso di comprovato smarrimento o distruzione del certificato originale.

Articolo 55

Comunicazione

Salvo disposizioni contrarie, le comunicazioni dell'Ufficio o di un ufficio d'esame menzionano almeno il nome dell'agente competente.

Articolo 56

Diritto di audizione

1.  Se l'Ufficio rileva che non è possibile prendere una decisione sulla base della domanda presentata, deve comunicare le irregolarità alla parte nel procedimento interessato, chiedendole di sanarle entro un termine da esso stabilito. In caso contrario, l'Ufficio prende la sua decisione.

2.  L'Ufficio comunica le eventuali osservazioni da una parte alle altre parti nel medesimo procedimento chiedendo loro, se lo ritiene necessario, di rispondere entro un termine da esso stabilito. In assenza di risposte entro detto termine, l'Ufficio non prende in considerazione eventuali documenti pervenuti successivamente.

Articolo 57

Documenti presentati dalle parti

1.  I documenti presentati dalle parti devono essere trasmessi tramite posta, consegna a mano o mezzi di comunicazione elettronici.

Il presidente dell'Ufficio determina le modalità della trasmissione elettronica.

2.  Un documento presentato dalle parti si considera ricevuto alla data in cui esso è effettivamente pervenuto, oppure nel caso di un documento trasmesso per via elettronica, alla data in cui il documento è ricevuto elettronicamente dall'Ufficio.

3.  Fatta eccezione per i documenti allegati, i documenti presentati dalle parti devono essere firmati dalle parti stesse o dal loro rappresentante legale.

▼M1

Se un documento è trasmesso elettronicamente all'Ufficio, l'indicazione del nome del mittente e l'autenticazione elettronica, costituita da un corretto inserimento di login e password, è considerata equivalente alla firma.

▼B

4.  Se un documento non è stato debitamente firmato, è incompleto o illeggibile oppure se l'Ufficio nutre dubbi sulla sua esattezza, l'Ufficio informa il mittente e lo invita a presentare l'originale del documento firmato conformemente al paragrafo 3 o a ritrasmettere una copia dell'originale entro un mese.

Se la richiesta è soddisfatta entro il termine specificato, la data di ricevimento del documento firmato o della ritrasmissione è considerata la data di ricevimento del primo documento. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, il documento si considera non ricevuto.

▼M1

5.  I documenti presentati da una parte devono essere trasmessi su supporto elettronico o cartaceo alle altre parti e all'ufficio d'esame interessato.

In caso di presentazione su supporto cartaceo, i documenti che riguardano il procedimento, o due o più domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza, vengono presentati in un numero di copie sufficienti. Le spese per la fornitura delle copie mancanti sono a carico della parte interessata.

▼B

Articolo 58

Prove documentali

▼M1

1.  Le prove documentali di sentenze o decisioni che non provengono dall'Ufficio o altre prove documentali presentate da una parte possono essere fornite mediante documento digitale o copia non autenticata.

▼B

2.  Se l'Ufficio dubita dell'autenticità delle prove di cui al paragrafo 1, può chiedere la presentazione dell'originale o di una copia autenticata.



CAPO II

Procedimento orale e istruzione

Articolo 59

Citazione a comparire nel procedimento orale

1.  Nella citazione delle parti a comparire nel procedimento orale di cui all'articolo 77 del regolamento di base, va inserito un richiamo al paragrafo 2 del presente articolo. Viene dato un preavviso di almeno un mese per le citazioni delle parti, a meno che queste e l'Ufficio non si accordino su un termine più breve.

2.  Nel caso di mancata comparizione di una parte ritualmente citata a comparire dinanzi all'Ufficio, il procedimento può continuare in sua assenza.

Articolo 60

Istruzione da parte dell'Ufficio

1.  Se ritiene necessario sentire le deposizioni delle parti, dei testimoni o dei periti, o eseguire un'ispezione, l'Ufficio decide in tal senso, stabilendo le misure di istruzione cui intende ricorrere, i fatti da provare e la data, l'ora e il luogo delle audizioni o delle ispezioni. Se una parte chiede la deposizione di testimoni e periti, la decisione dell'Ufficio stabilisce il termine entro cui la parte richiedente deve comunicare all'Ufficio i nomi e gli indirizzi dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti.

2.  Viene dato un preavviso di almeno un mese per la citazione di una parte, di un testimone o di un perito, a meno che l'Ufficio e gli interessati non si accordino su un termine più breve. La citazione contiene quanto segue:

a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, da cui risulti in particolare la data, l'ora e il luogo dell'ispezione ordinata e che indichi i fatti sui quali le parti, i testimoni e i periti devono essere sentiti;

b) i nomi delle parti e i dati relativi ai diritti dei testimoni o dei periti in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4;

c) l'indicazione che la parte, il testimone o il perito possono chiedere di essere sentiti dalle competenti autorità, giudiziarie o non, del proprio Stato del domicilio e la richiesta che l'interessato informi l'Ufficio, entro un termine da quest'ultimo fissato, se è disposto a comparire dinanzi all'Ufficio.

3.  Prima di essere sentiti la parte, il testimone o il perito vengono informati che l'Ufficio può chiedere alle competenti autorità, giudiziarie o non, del loro Stato del domicilio, di riesaminare la deposizione resa sotto giuramento o in un'altra forma vincolante.

4.  Le parti sono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi alle competenti autorità, giudiziarie o non. Esse hanno il diritto di essere presenti e di rivolgere, tramite tali autorità o direttamente, domande alle parti, ai testimoni e ai periti chiamati a deporre.

Articolo 61

Incarico a periti

1.  L'Ufficio decide in che forma deve essere presentata la perizia commissionata a un perito.

2.  Il mandato del perito contiene:

a) una descrizione circostanziata dei suoi compiti;

b) il termine per la presentazione della perizia;

c) i nomi delle parti;

d) i dati relativi ai diritti di cui è titolare in forza dell'articolo 62, paragrafi 2, 3 e 4.

3.  Ai fini della relazione del perito, l'Ufficio può chiedere che l'ufficio d'esame che ha effettuato l'esame tecnico della varietà considerata metta a disposizione il materiale conformemente alle istruzioni date. Se necessario, l'Ufficio può anche chiedere materiale alle parti o a terzi.

4.  Alle parti viene fornita una copia ed eventualmente una traduzione di ogni perizia scritta.

5.  Le parti possono ricusare un perito. Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 48, paragrafo 3, e l'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento di base.

6.  L'articolo 13, paragrafi 2 e 3, si applica, mutatis mutandis, ai periti designati dall'Ufficio. L'Ufficio informa i periti designati circa gli obblighi di riservatezza.

Articolo 62

Costi dell'istruzione

1.  L'istruzione può essere subordinata alla condizione che la parte richiedente l'istruzione depositi una somma il cui importo è fissato dall'Ufficio in funzione della stima delle spese.

▼M1

2.  I testimoni e i periti citati a comparire dinanzi all'Ufficio hanno diritto a un adeguato rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. L'Ufficio può concedere loro un anticipo.

▼B

3.  I testimoni che hanno diritto al rimborso di cui al paragrafo 2 hanno altresì diritto a un adeguato compenso per il mancato guadagno e i periti, che non siano agenti dell'ufficio d'esame, hanno diritto a un onorario per i loro servizi. I versamenti sono eseguiti ai testimoni dopo la deposizione e ai periti dopo l'espletamento dei loro compiti.

4.  I pagamenti delle somme, dovute in forza dei paragrafi 2 e 3 e conformemente alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I del presente regolamento, sono eseguiti dall'Ufficio.

▼M1

La parte che ha richiesto la deposizione di testimoni o periti rimborsa all'Ufficio i costi di tale deposizione, salvo decisione di ripartizione e determinazione delle spese a norma dell'articolo 52.

▼B

Articolo 63

Verbali del procedimento orale e dell'istruzione

1.  I verbali del procedimento orale e dell'istruzione contengono i relativi elementi essenziali, le dichiarazioni pertinenti e le posizioni delle parti, le deposizioni dei testimoni o dei periti e il risultato delle eventuali ispezioni. ►M1  I verbali includono altresì i nomi dei funzionari dell'Ufficio, delle parti, dei loro rappresentanti legali e dei testimoni e periti presenti. ◄

2.  Il verbale della deposizione di un testimone, di un perito o di una parte viene letto o presentato all'interessato in modo che possa esaminarlo. Il verbale dà conto dell'avvenuto espletamento di detta formalità e della sua approvazione da parte della persona che ha deposto. In caso di mancata approvazione, vanno indicate le sue obiezioni.

▼M1

3.  Il verbale è firmato dalla persona che lo redige e dalla persona che conduce il procedimento orale o l'istruzione.

▼B

4.  Alle parti viene fornita una copia e, se necessario, una traduzione del verbale.



CAPO III

Notificazione

Articolo 64

Disposizioni generali

▼M1

1.  Nel procedimento dinanzi all'Ufficio i documenti che devono essere notificati dall'Ufficio a una parte sono presentati in formato digitale, in copia non autenticata, sotto forma di tabulato o in originale. I documenti di altre parti possono essere notificati in copia non autenticata.

▼B

2.  Se una o più parti hanno designato un rappresentante legale, i documenti vengono notificati conformemente al disposto del paragrafo 1.

▼M1

3.  La notificazione è effettuata in uno o più dei modi seguenti:

a) con mezzi di trasmissione elettronici o altri mezzi tecnici conformemente all'articolo 64 bis;

b) per posta, conformemente all'articolo 65;

c) con consegna a mano, conformemente all'articolo 66;

d) mediante pubblicazione a norma dell'articolo 67.

4.  I documenti o le copie dei documenti per i quali è prevista la notificazione a norma dell'articolo 79 del regolamento di base sono notificati per via elettronica con modalità determinate dal presidente dell'Ufficio o per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

▼M1

Articolo 64 bis

Notificazione per via elettronica o altri mezzi tecnici

1.  La notificazione per via elettronica è effettuata mediante invio di una copia digitale del documento da notificare. La notificazione si considera effettuata alla data in cui la comunicazione è stata ricevuta dal destinatario. Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante trasmissione elettronica.

2.  Quando la notificazione è effettuata per via elettronica, la parte, compreso il suo rappresentante legale, fornisce all'Ufficio un indirizzo di posta elettronica per tutte le comunicazioni ufficiali.

3.  Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione.

▼B

Articolo 65

Notificazione per posta

1.  La notificazione a destinatari che non abbiano il domicilio, la sede o uno stabilimento nella Comunità e che non abbiano designato un rappresentante legale conformemente all'articolo 82 del regolamento di base viene effettuata inviando i documenti tramite semplice lettera all'ultimo indirizzo del destinatario noto all'Ufficio. La notificazione si considera avvenuta per posta anche se la lettera viene rinviata in quanto non recapitabile al destinatario.

2.  Quando la notificazione avviene tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, la raccomandata si considera consegnata al destinatario il decimo giorno successivo alla spedizione, salvo che la lettera non gli sia pervenuta o gli sia pervenuta in altra data; in caso di controversia, spetta all'Ufficio stabilire che la lettera è giunta a destinazione o stabilire la data in cui la lettera è stata recapitata al destinatario.

3.  La notificazione tramite lettera raccomandata, con o senza ricevuta di ritorno, si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di accettare la lettera o di accusarne ricevuta.

4.  Negli altri casi di notificazione per posta, non contemplati dai paragrafi 1, 2 e 3, si applica la legge dello Stato sul territorio del quale la notificazione viene eseguita.

Articolo 66

Notificazione con consegna a mano

Presso i locali dell'Ufficio può essere eseguita la notificazione di un documento con consegna a mano al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notificazione si considera avvenuta anche se il destinatario rifiuta di ricevere il documento o di accusare ricevuta.

▼M1

Articolo 66 bis

Notificazione a un rappresentante legale

1.  Se è stato nominato un rappresentante legale, o se il richiedente indicato per primo in una domanda comune a norma dell'articolo 73, paragrafo 5, è considerato come rappresentante legale, le notifiche sono indirizzate al rappresentante legale.

2.  Qualora per una sola parte sia stato nominato più di un rappresentante legale, è sufficiente la notifica a uno di questi rappresentanti, a meno che non sia stato indicato uno specifico indirizzo per le notificazioni.

3.  Se più parti hanno designato un rappresentante legale comune, è sufficiente la notifica dei documenti pertinenti a quel rappresentante.

▼B

Articolo 67

Inserzione

Se non è possibile reperire l'indirizzo del destinatario o se la notificazione a norma dell'articolo 64, paragrafo 4, è risultata impossibile, anche dopo un secondo tentativo da parte dell'Ufficio, la notificazione viene eseguita tramite un'inserzione nella pubblicazione periodica di cui all'articolo 89 del regolamento di base. ►M1  Il presidente dell'Ufficio stabilisce le modalità della pubblicazione dell'inserzione e il periodo entro cui il documento pertinente è considerato notificato. ◄

Articolo 68

Notificazione irregolare

Se l'Ufficio non è in grado di provare che un documento pervenuto al destinatario è stato ritualmente notificato o se le disposizioni relative alla notificazione non sono state rispettate, il documento si considera notificato alla data stabilita dall'Ufficio come data di ricezione.



CAPO IV

Termini e interruzione del procedimento

Articolo 69

Computo dei termini

1.  I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni.

2.  I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si verifica il fatto considerato, fatto che può consistere in un atto o nella scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l'atto è una notificazione, il fatto considerato è la ricezione del documento notificato.

3.  In deroga al disposto del paragrafo 2, i termini possono decorrere dal quindicesimo giorno successivo al giorno della pubblicazione di un atto quando si tratta dell'inserzione di cui all'articolo 67, di una decisione dell'Ufficio non notificata all'interessato o di un atto di una parte che deve essere pubblicata.

4.  Se è espresso in anni, il termine scade, dopo il numero di anni stabilito, nello stesso mese e nello stesso giorno del mese e del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

5.  Se è espresso in mesi, il termine scade, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che porta lo stesso numero del giorno in cui si è verificato il fatto; se il mese pertinente non ha un giorno con lo stesso numero, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese.

6.  Se è espresso in settimane, il termine scade, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che porta lo stesso nome del giorno in cui è avvenuto il fatto.

Articolo 70

Durata dei termini

Se il regolamento di base o il presente regolamento specificano un termine che deve essere stabilito dall'Ufficio, tale termine non deve essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi. In alcuni casi speciali il termine può essere prorogato per un massimo di sei mesi, su richiesta presentata prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 71

Proroga dei termini

1.  Se un termine scade un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per poter ricevere i documenti o in cui, per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, nella località in cui è situato l'Ufficio non viene distribuita la posta ordinaria, il termine è prorogato fino al primo giorno in cui l'Ufficio è aperto per poter ricevere i documenti e in cui viene distribuita la posta ordinaria. ►M1  I giorni di cui alla prima frase sono decisi dal presidente dell'Ufficio prima dell'inizio di ogni anno civile e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale di cui all'articolo 87. ◄

2.  Se un termine scade in un giorno in cui vi sia un'interruzione generale o una conseguente turbativa del servizio di distribuzione della posta in uno Stato membro o tra lo Stato membro e l'Ufficio, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo alla fine del periodo di interruzione o di ritardo della consegna della posta per le parti aventi domicilio, sede o stabilimento nello Stato membro interessato o che hanno designato rappresentanti legali aventi sede in tale Stato. Nel caso in cui lo Stato membro interessato sia lo Stato in cui è situato l'Ufficio, la presente disposizione si applica a tutte le parti. La durata del periodo di interruzione o di turbativa è conforme a quanto constatato e comunicato dal presidente dell'Ufficio.

▼M1

Per quanto riguarda i documenti trasmessi elettronicamente, il primo comma si applica mutatis mutandis qualora si verifichi un'interruzione del collegamento dell'Ufficio, o di una parte, ai mezzi elettronici di comunicazione. Le parti dimostrano l'interruzione del collegamento da parte del fornitore.

▼B

3.  Il dispositivo dei paragrafi 1 e 2 si applica, mutatis mutandis, agli organismi nazionali o alle sezioni distaccate di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base, come pure agli uffici d'esame.

Articolo 72

Interruzione del procedimento

1.  Il procedimento dinanzi all'Ufficio è interrotto nei casi seguenti:

a) decesso o incapacità giuridica del richiedente e del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o del richiedente una licenza che deve essere concessa dall'Ufficio o di un avente diritto a usufruire di tale licenza o del rappresentante legale di dette parti;

b) impedimento giuridico sopravvenuto di dette parti a continuare il procedimento dinanzi all'Ufficio, derivante da un'azione contro i loro beni.

2.  Se i dati necessari relativi all'identità della persona autorizzata a continuare il procedimento come parte o del rappresentante legale sono stati iscritti nel registro, l'Ufficio comunica a tali persone e alle altre parti la prosecuzione del procedimento stessa dalla data decisa dall'Ufficio.

3.  I termini riprendono a decorrere dal giorno in cui viene ripreso il procedimento.

4.  L'interruzione del procedimento non incide sulla continuazione dell'esame tecnico o della verifica della varietà interessata da parte dell'ufficio d'esame, se le tasse relative a detto esame sono già state pagate all'Ufficio.



CAPO V

Rappresentante legale

Articolo 73

Nomina di un rappresentante legale

1.  La nomina di un rappresentante legale viene comunicata all'Ufficio. Nella comunicazione sono indicati il nome e l'indirizzo del rappresentante legale; si applica, mutatis mutandis, l'articolo 2, paragrafi 2 e 3.

2.  Salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, nella comunicazione di cui al paragrafo 1 viene indicata altresì la situazione di lavoratore subordinato rispetto alla parte. Un lavoratore subordinato di una parte non può essere designato come rappresentante legale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento di base.

3.  La comunicazione non conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 viene considerata come non pervenuta.

4.  Un rappresentante legale la cui nomina abbia cessato di avere effetto continua a essere considerato rappresentante legale fino a quando detta cessazione non sia stata comunicata all'Ufficio. Salvo disposizioni contrarie, una nomina cessa di aver effetto nei confronti dell'Ufficio con la morte del rappresentato.

▼M1

5.  Una pluralità di parti che agiscono congiuntamente nominano un rappresentante legale e ne informano l'Ufficio. Se le parti non hanno comunicato all'Ufficio la nomina di un rappresentante legale, si presume che la parte indicata per prima in una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di licenza che l'Ufficio deve concedere, o in un'opposizione, sia stata nominata rappresentante legale dell'altra parte o delle altre parti.

▼M1

6.  Il paragrafo 5 si applica se nel corso del procedimento viene effettuato un trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali a più di una persona e se tali persone hanno designato più di un rappresentante legale.

▼B

Articolo 74

Procura

1.  Alla comunicazione all'Ufficio della nomina di un rappresentante legale viene allegata la procura firmata, da inserire nel fascicolo, entro un termine che l'Ufficio può specificare, salvo disposizioni contrarie. Se la procura non viene presentata entro tale termine, gli atti compiuti dal rappresentante legale si considerano non avvenuti.

▼M1

2.  La procura può riguardare una pluralità di procedimenti. Può essere presentata una procura generale che conferisce al rappresentante legale il potere di agire in tutti i procedimenti relativi alla parte rappresentata. È sufficiente un unico documento in cui è incorporata la procura generale.

▼B

3.  Il presidente dell'Ufficio può determinare il contenuto della procura e mettere a disposizione gratuitamente i moduli necessari, ivi inclusi quelli relativi alla procura generale di cui al paragrafo 2.

▼M1

4.  L'iscrizione di un rappresentante legale nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali è eliminata:

a) in caso di decesso o d'incapacità del rappresentante legale;

b) se il rappresentante legale non ha più il domicilio, la sede o uno stabilimento all'interno dell'Unione europea;

c) se il rappresentante legale non è più designato dalla parte e questa ne ha informato l'Ufficio.

▼B



CAPO VI

Ripartizione e determinazione delle spese

Articolo 75

Ripartizione delle spese

1.  La decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di un'altra decisione in merito a un ricorso regola altresì la questione delle spese.

2.  In caso di ripartizione delle spese in base all'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di base, l'Ufficio indica tale ripartizione nella motivazione della decisione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una decisione in merito a un ricorso. Le parti non possono far valere l'omissione di tale indicazione.

Articolo 76

Determinazione delle spese

1.  Una domanda di determinazione delle spese è ammissibile soltanto se è stata presa la decisione in relazione alla quale è presentata la domanda stessa e, in caso di ricorso contro tale decisione, se la commissione di ricorso ha deciso in merito al ricorso stesso. Alla domanda va allegata una fattura delle spese, con le pezze d'appoggio.

2.  Le spese possono essere determinate una volta che sia stata stabilita la loro attendibilità.

3.  Alla parte che abbia sostenuto le spese di un'altra parte può essere imposto solo il rimborso delle spese di cui al paragrafo 4. Se la parte vincente in un procedimento è rappresentata da più di un agente, consulente o avvocato, sono a carico della parte soccombente soltanto le spese, di cui al paragrafo 4, riferite a una di tali persone.

4.  Le spese essenziali del procedimento includono quanto segue:

a) spese per testimoni e periti pagate dall'Ufficio;

b) spese di viaggio e diaria di una parte e di un agente, consulente o avvocato nominato come rappresentante legale dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria relativa ai testimoni e ai periti fissata dall'allegato I;

c) remunerazione di un agente, consulente o avvocato debitamente nominato come rappresentante legale da una parte dinanzi all'Ufficio, in base alla tabella tariffaria fissata dall'allegato I.

Articolo 77

Regolamento delle spese

In caso di regolamento delle spese a norma dell'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di base, l'Ufficio conferma l'accordo in una comunicazione alle parti interessate. Se la comunicazione conferma anche gli importi da pagare, non è ammissibile una domanda di determinazione delle spese.



TITOLO V

PUBBLICITÀ



CAPO I

Registri, consultazione pubblica e pubblicazioni



Sezione 1

Registri

Articolo 78

Dati relativi al procedimento e alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali da inserire nei registri

1.  Nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali sono iscritti i seguenti «altri elementi» di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di base;

a) data di pubblicazione, qualora la pubblicazione sia un evento rilevante ai fini del computo dei termini;

b) opposizioni e relative date, nomi e indirizzi degli opponenti e dei loro rappresentanti legali;

▼M1

c) una domanda specifica riguardante la priorità a norma dell'articolo 20 del presente regolamento (data e luogo della domanda precedente);

▼B

d) azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafo 4, e all'articolo 99 del regolamento di base relative al diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la decisione definitiva su, o ogni altra causa di estinzione di tali azioni;

▼M1

e) la costituzione di una privativa, derivante da una domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, fornita come garanzia o diritto reale.

▼B

2.  Su richiesta, sono iscritti nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali i seguenti «altri elementi» di cui all'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di base:

a) la costituzione di un diritto di garanzia o di un diritto reale su una privativa comunitaria per ritrovati vegetali fornita come garanzia o diritto reale,

b) le azioni intentate contro le domande di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 99 del regolamento di base connesse con la privativa comunitaria per ritrovati vegetali e la decisione definitiva su, o ogni altra causa di estinzione di tali azioni.

3.  Il presidente dell'Ufficio decide le modalità d'iscrizione e può decidere che dati ulteriori siano iscritti nei registri ai fini della gestione dell'Ufficio.

Il presidente dell'Ufficio determina la forma dei registri. I registri possono essere tenuti sotto forma di base dati elettronica.

Articolo 79

Iscrizione nel registro del trasferimento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1.  Ogni trasferimento di privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene iscritto nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali dietro presentazione o di prove documentali sufficienti o dell'atto di trasferimento o di documenti ufficiali che attestino il trasferimento o degli estratti dell'atto o dei documenti sufficienti a comprovare il trasferimento. L'Ufficio conserva una copia di tali prove documentali nei propri fascicoli.

Il presidente dell'Ufficio determina la forma e le condizioni in cui tali prove documentali devono essere conservate nei fascicoli dell'Ufficio.

2.  L'iscrizione di un trasferimento può essere rifiutata soltanto nel caso d'inosservanza del disposto del paragrafo 1 e dell'articolo 23 del regolamento di base.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano a qualsiasi trasferimento di un diritto a una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la quale sia stata iscritta una domanda nel registro delle domande di privativa comunitaria per ritrovati vegetali. I riferimenti al registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali si intendono fatti al registro delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Articolo 80

Requisiti di iscrizione nei registri

Fatte salve altre disposizioni del regolamento di base o del presente regolamento, la domanda di iscrizione o di cancellazione dai registri può essere fatta da qualsiasi interessato. Essa deve essere presentata per iscritto ed essere corredata dei documenti d'appoggio.

Articolo 81

Requisiti per iscrizioni specifiche nei registri

1.  Se una privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa è interessata da un fallimento o procedimenti analoghi, la circostanza viene iscritta gratuitamente nel registro delle privative comunitarie per ritrovati vegetali, anche su richiesta dell'autorità nazionale competente. L'iscrizione viene parimenti cancellata gratuitamente su richiesta dell'autorità nazionale competente.

▼M1

2.  Il disposto dal paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle azioni di cui agli articoli 98 e 99 del regolamento di base e alla decisione definitiva non impugnabile su o di ogni altra causa di estinzione di tali azioni.

3.  In caso di identificazione di varietà iniziali o essenzialmente derivate da varietà iniziali, tutte le parti possono presentare, congiuntamente o separatamente, una richiesta di iscrizione al registro. La richiesta di una sola parte è corredata di prove documentali degli elementi di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera h), del regolamento di base, che sostituiscano la richiesta dell'altra parte. Tali prove documentali includono l'identificazione delle varietà in oggetto quali varietà iniziali e essenzialmente derivate da varietà iniziali, nonché il riconoscimento in via non contenziosa dall'altra parte o la sentenza definitiva.

▼B

4.  La richiesta di iscrizione di una licenza contrattuale esclusiva o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali data in garanzia od oggetto di diritto reale, deve essere corredata di prove documentali sufficienti.

Articolo 82

Consultazione pubblica dei registri

1.  I registri sono accessibili al pubblico presso la sede dell'Ufficio.

L’accesso ai registri e ai documenti ivi contenuti è concesso agli stessi termini e alle stesse condizioni applicabili all'accesso ai documenti dell’Ufficio a titolo dell’articolo 84.

2.  La consultazione in loco dei registri è gratuita.

La produzione e l’invio di estratti dei registri, in qualsiasi forma che, non limitandosi alla semplice riproduzione di un documento o di parti dello stesso, richieda il trattamento o la manipolazione di dati, sono soggetti al pagamento di una tassa.

▼M1

3.  Il presidente dell'Ufficio può rendere accessibili al pubblico i registri presso la sede degli organismi nazionali o delle sezioni distaccate a cui sono affidati determinati compiti amministrativi, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di base.

▼B



Sezione 2

Conservazione dei documenti, consultazione pubblica dei documenti e accesso alle sperimentazioni di coltura

Articolo 83

Conservazione dei fascicoli

▼M1

1.  I documenti relativi al procedimento sono conservati in formato elettronico, in fascicoli contrassegnati da un numero per ogni procedimento, salvo i documenti relativi all'esclusione o alla ricusazione di membri della commissione di ricorso, di agenti dell'Ufficio o dell'ufficio d'esame interessato, che devono essere conservati a parte.

2.  L'Ufficio conserva una copia elettronica del fascicolo di cui al paragrafo 1 («copia del fascicolo»), che è considerata una copia completa e autentica del fascicolo. L'ufficio d'esame conserva una copia dei documenti aggiuntivi relativi a tale procedimento (copia d'esame).

▼B

3.  I documenti originali presentati dalle parti che formano la base di fascicoli elettronici possono essere distrutti dopo un periodo successivo al loro ricevimento da parte dell'Ufficio.

4.  Il presidente dell'Ufficio determina le modalità e il periodo di conservazione dei fascicoli, nonché il periodo di cui al paragrafo 3.

Articolo 84

Accesso ai documenti dell’Ufficio

1.  Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità d’accesso ai documenti dell’Ufficio, compresi i registri.

2.  Il consiglio d’amministrazione adotta le categorie di documenti dell’Ufficio da rendere direttamente accessibili al pubblico mediante la pubblicazione, compresa la pubblicazione tramite mezzi elettronici.

Articolo 85

Accesso alle sperimentazioni di coltura

1.  Per avere accesso alle sperimentazioni di coltura va presentata richiesta scritta all'Ufficio. Col consenso dell'Ufficio, l'ufficio d'esame può dare accesso ai campi di sperimentazione.

2.  Salvo il disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di base, l'accesso generalizzato dei visitatori ai campi di sperimentazione può essere consentito, a condizione che tutte le varietà coltivate siano codificate e l'ufficio d'esame autorizzato abbia preso adeguate misure, approvate dall'Ufficio, per impedire l'esportazione di materiale e sia stato fatto il necessario per salvaguardare i diritti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

3.  Il presidente dell'Ufficio può decidere modalità procedurali per l'accesso alle sperimentazioni di coltura e un controllo delle misure preventive di cui al paragrafo 2.

Articolo 86

Informazioni riservate

Per il trattamento delle informazioni riservate, l'Ufficio mette gratuitamente a disposizione del richiedente una privativa comunitaria per ritrovati vegetali moduli per la presentazione di una richiesta di esclusione dalla consultazione pubblica di tutte le informazioni relative ai componenti, come previsto nell'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento di base.



Sezione 3

Pubblicazioni

Articolo 87

Bollettino ufficiale

1.  Il documento da pubblicare almeno ogni due mesi conformemente all'articolo 89 del regolamento di base è denominato il Bollettino ufficiale dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, di seguito «il Bollettino ufficiale».

2.  Il Bollettino ufficiale contiene anche le informazioni iscritte nei registri conformemente all'articolo 78, paragrafo 1, lettere c) e d), all'articolo 78, paragrafo 2, e all'articolo 79.

3.  Il presidente dell'Ufficio determina le modalità di pubblicazione del Bollettino ufficiale.

Articolo 88

Pubblicazione delle domande e di licenze che devono essere concesse dall'Ufficio e delle relative decisioni

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricevimento di una domanda di licenza che deve essere concessa dall'Ufficio e di adozione della decisione in merito, i nomi e gli indirizzi delle parti e il tipo di decisione richiesta o adottata. Nel caso di una decisione di concessione di licenza obbligatoria, è pubblicato anche il contenuto della decisione.

Articolo 89

Pubblicazione dei ricorsi e delle relative decisioni

Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale la data di ricezione di un ricorso e di adozione della relativa decisione, i nomi e gli indirizzi delle parti nel procedimento di ricorso e il tipo di decisione richiesta o adottata.



CAPO II

Cooperazione amministrativa e giudiziaria

Articolo 90

Comunicazione delle informazioni

1.  La comunicazione delle informazioni che devono essere scambiate conformemente all'articolo 90 del regolamento di base viene effettuata direttamente tra le autorità di cui a detto articolo.

2.  La comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di base da parte dell'Ufficio o all'Ufficio può avvenire gratuitamente tramite i competenti uffici per ritrovati vegetali degli Stati membri.

3.  Il disposto del paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di base effettuata dall'ufficio d'esame o all'ufficio d'esame. L'Ufficio riceve una copia di tale comunicazione.

Articolo 91

Consultazione da parte delle autorità giudiziarie degli Stati membri o loro tramite

1.  La consultazione dei fascicoli di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento di base viene eseguita su una copia dei documenti originali del fascicolo, rilasciata dall'Ufficio esclusivamente a tal fine.

2.  Durante il procedimento, le autorità giudiziarie degli Stati membri possono consentire a terzi l'accesso ai documenti trasmessi dall'Ufficio. L'accesso è disciplinato dall'articolo 88 del regolamento di base; l'Ufficio non impone oneri a tal fine.

▼M1

3.  All'atto della trasmissione dei fascicoli alle autorità giudiziarie degli Stati membri, l'Ufficio indica a quali restrizioni è soggetta la consultazione dei documenti relativi a domande e concessioni di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, conformemente agli articoli 33 bis e 88 del regolamento di base.

▼B

Articolo 92

Procedura relativa alla rogatoria

1.  Ogni Stato membro designa un'autorità centrale che si impegna a ricevere la rogatoria disposta dall'Ufficio e a trasmetterla alle autorità giudiziarie o alle altre autorità competenti affinché ne sia data esecuzione.

2.  L'Ufficio redige la rogatoria nella lingua dell'autorità giudiziaria o delle altre autorità competenti o allega una traduzione in tale lingua.

3.  Salvo il disposto dei paragrafi 4 e 5, l'autorità giudiziaria o le altre autorità competenti applicano il diritto interno quanto alle procedure da seguire per dare esecuzione alla richiesta. In particolare, esse applicano adeguate misure di esecuzione forzata conformemente al proprio diritto interno.

4.  L'Ufficio è informato del momento e del luogo in cui vengono prese misure di istruzione o altri atti giudiziari connessi e informa le parti, i testimoni e i periti interessati.

5.  Su richiesta dell'Ufficio, le autorità giudiziarie o le altre autorità competenti consentono la partecipazione degli agenti dell'Ufficio interessati e permettono loro di interrogare qualsiasi persona chiamata a deporre o direttamente o tramite l'autorità giudiziaria o d'altra autorità competente.

6.  L'esecuzione della rogatoria non dà luogo ad alcun onere o tassa. Tuttavia, lo Stato membro in cui viene data esecuzione alla rogatoria può chiedere all'Ufficio il rimborso degli onorari dei periti e degli interpreti e delle spese derivanti dalla procedura di cui al paragrafo 5.



TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 93

Il regolamento (CE) n. 1239/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 94

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

1. Il compenso da pagare ai testimoni e ai periti per le spese di viaggio e soggiorno di cui all'articolo 62, paragrafo 2 è calcolato come segue.

1.1. Spese di viaggio

Per il viaggio di andata e ritorno tra il luogo di residenza o la sede e il luogo in cui avviene la procedura orale o l'istruzione:

a) l'importo di un biglietto ferroviario di prima classe, compresi i consueti supplementi, quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi non supera gli 800 km;

b) l'importo del biglietto aereo in classe turistica quando la distanza totale coperta con i collegamenti ferroviari più brevi supera gli 800 km o se il collegamento più breve comporta una traversata marittima.

1.2. Le spese di soggiorno sono pagate per un importo uguale all'indennità giornaliera di missione prevista per i funzionari nell'articolo 13 dell'allegato settimo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

1.3. Un testimone o un perito citato per una procedura dinanzi all'Ufficio riceve con la citazione un ordine di viaggio che indica gli importi che possono essere versati conformemente ai punti 1.1. e 1.2 e un modulo per richiedere un anticipo delle spese. Prima che sia versato un anticipo a un testimone o a un perito, l'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, il presidente della commissione di ricorso competente deve verificare che l'interessato ne abbia diritto. Il modulo di richiesta di anticipo deve quindi essere rinviato all'Ufficio per la verifica.

2. Il compenso che può essere pagato a un testimone per la perdita di reddito, previsto nell'articolo 62, paragrafo 3, è calcolato come segue.

2.1. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale inferiore o uguale a dodici ore, il compenso per la perdita di reddito è uguale a un sessantesimo dello stipendio mensile di base di un agente dell'Ufficio di grado AD12, primo scatto.

2.2. Se un testimone deve assentarsi per un periodo totale superiore a dodici ore, ha diritto al pagamento di un ulteriore compenso pari a un sessantesimo dello stipendio di base di cui al punto 2.1, per ogni successivo periodo di dodici ore iniziato.

3. Il compenso da versare ai periti, previsto all'articolo 62, paragrafo 3, è determinato caso per caso, tenendo conto della richiesta del perito stesso. L'Ufficio può decidere di invitare le parti della procedura a formulare le proprie osservazioni sulla cifra proposta. ►M1  L'importo può essere pagato al perito soltanto se egli fornisce la prova, con documenti comprovanti, che non è un agente dell'ufficio d'esame o di un servizio tecnico qualificato. ◄

4. I compensi versati ai testimoni o ai periti per la perdita di reddito o i compensi di cui ai punti 2 e 3 vengono effettuati dopo che il loro diritto a ottenerli è stato accertato dall'agente dell'Ufficio che ha ordinato l'istruzione o, in caso di procedura di ricorso, dal presidente della commissione di ricorso competente.

5. La remunerazione di un agente, di un consulente o di un avvocato che svolgono le funzioni di rappresentante legale di una parte, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 3, e dall’articolo 76, paragrafo 4, lettera c), è a carico dell'altra parte sulla base dei seguenti tassi massimi:

a) in caso di ricorso, esclusa l'istruzione che comprenda audizione di testimoni, pareri di periti o ispezioni: ►M1  550 ◄ EUR;

b) in caso di istruzione nei procedimenti di ricorso che comprenda audizione di testimoni, pareri di esperti o ispezioni: ►M1  400 ◄ EUR;

▼M1

c) in caso di procedimenti per dichiarazione di nullità o annullamento di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali: 450 EUR.

▼B




ALLEGATO II



Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione

(GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37)

Regolamento (CE) n. 448/96 della Commissione

(GU L 62 del 13.3.1996, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 2181/2002 della Commissione

(GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 1002/2005 della Commissione

(GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7)

Regolamento (CE) n. 355/2008 della Commissione

(GU L 110 del 22.4.2008, pag. 3)




ALLEGATO III



Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1239/95

Il presente regolamento

Articoli da 1 a 14

Articoli da 1 a 14

Articolo 15, paragrafi da 1 a 3

Articolo 15, paragrafi da 1 a 3

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 15, paragrafi 5 e 6

Articolo 15, paragrafi 5 e 6

Articoli da 16 a 26

Articoli da 16 a 26

Articolo 27, paragrafo 1, dal primo al quarto comma

Articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a d)

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

Articolo 27, paragrafi 2 e 3

Articolo 27, paragrafo 4, dal primo al quarto trattino

Articolo 27, paragrafo 4, lettere da a) a d)

Articoli da 28 a 40

Articoli da 28 a 40

Articolo 41, prima frase

Articolo 41, paragrafo 1

Articolo 41, paragrafi da 1 a 4

Articolo 41, paragrafi da 2 a 5

Articoli da 42 a 64

Articoli da 42 a 64

Articolo 65, paragrafi da 2 a 5

Articolo 65, paragrafi da 1 a 4

Articoli da 66 a 92

Articoli da 66 a 92

Articolo 93, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 93, paragrafi 2 e 3

Articolo 94

Articolo 93

Articolo 95

Articolo 94

Allegato

Allegato I

Allegati II e III



( 1 ) Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

( 3 ) Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

( 5 ) Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).

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