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Document 02002R2012-20140628

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/2014-06-28

2002R2012 — IT — 28.06.2014 — 001.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2002

che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea

(GU L 311, 14.11.2002, p.3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

REGOLAMENTO (UE) N. 661/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014

  L 189

143

27.6.2014




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2002 DEL CONSIGLIO

dell'11 novembre 2002

che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, terzo comma, e l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

vista la risoluzione del Comitato delle regioni ( 4 ),

considerando quanto segue:

(1)

In occasione di gravi catastrofi, la Comunità dovrebbe dimostrare la propria solidarietà alla popolazione delle regioni colpite apportando un sostegno finanziario per contribuire, a ripristinare rapidamente condizioni di vita normale in tutte le regioni sinistrate. Il sostegno dovrebbe principalmente essere mobilizzato in caso di catastrofi naturali.

(2)

Gli strumenti esistenti della coesione economica e sociale permettono di finanziare le azioni di prevenzione dei rischi e il ripristino delle infrastrutture distrutte. Occorre tuttavia prevedere altresì uno strumento supplementare da distinguere dagli altri strumenti comunitari esistenti, che consenta alla Comunità di intervenire in maniera urgente ed efficace al fine di contribuire, nel minor tempo possibile, a mobilitare i servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità immediate della popolazione e a ricostruire a breve termine le principali infrastrutture distrutte in modo da favorire la ripresa delle attività economiche.

(3)

La solidarietà europea dovrebbe manifestarsi anche nei confronti degli Stati con cui sono in corso i negoziati di adesione all'Unione europea. L'applicazione del presente regolamento a tali Stati necessita di far ricorso all'articolo 308 del trattato.

(4)

L'aiuto comunitario dovrebbe integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche impegnate per far fronte ai danni causati da una grave catastrofe.

(5)

In conformità con il principio di sussidiarietà, gli interventi sulla base di questo strumento dovrebbero essere limitati alle gravi catastrofi che causano profonde ripercussioni sulla condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia.

(6)

Dovrebbe essere considerata «grave catastrofe», ai sensi del presente regolamento, qualsiasi catastrofe che, in almeno uno degli Stati interessati, provoca danni considerevoli in termini finanziari o di percentuale del reddito nazionale lordo (RNL). Al fine di poter intervenire in caso di catastrofi che, pur essendo gravi, non raggiungono le soglie stabilite, si possono inoltre autorizzare interventi, in circostanze eccezionali, qualora un paese limitrofo ammissibile sia colpito dalla stessa catastrofe o qualora la maggior parte della popolazione di una regione specifica sia colpita da una catastrofe con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini.

(7)

L'intervento comunitario non dovrebbe sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in base al principio «chi inquina paga», sono in primo luogo responsabili dei danni da loro provocati, né scoraggiare le azioni di prevenzione al livello degli Stati membri e della Comunità.

(8)

Il presente strumento dovrebbe in particolare permettere, mediante una procedura decisionale rapida, di impegnare e mobilizzare risorse finanziarie specifiche nel minor tempo possibile. Le procedure amministrative dovrebbero essere conseguentemente adattate ed essere ridotte allo stretto necessario. A tal fine il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso, il 7 novembre 2002, un accordo interistituzionale sul finanziamento del Fondo di solidarietà dell'Unione europea che integra l'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio.

(9)

Può essere auspicabile per lo Stato beneficiario far partecipare le autorità regionali o locali, nel rispetto delle loro disposizioni costituzionali, istituzionali, giuridiche o finanziarie, alla conclusione e all'applicazione delle convenzioni di attuazione, fermo restando che lo Stato beneficiario rimane ad ogni modo responsabile dell'attuazione della sovvenzione, della gestione e del controllo delle operazioni sostenute dal finanziamento comunitario.

(10)

Le modalità di attuazione di questo strumento dovrebbero essere adeguate all'emergenza della situazione.

(11)

Un'azione finanziata da questo strumento non può beneficiare allo stesso titolo di un intervento ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione ( 5 ), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ( 6 ), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ( 7 ), del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ( 8 ), del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione ( 9 ), del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione ( 10 ), del regolamento (CEE) n. 2760/98 della Commissione, del 18 dicembre 1998, relativo all'attuazione di un programma di cooperazione transfrontaliera nel quadro del programma Phare ( 11 ), del regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 ( 12 ), del regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ( 13 ), del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ( 14 ); i danni risarciti ai sensi di strumenti comunitari e internazionali riguardanti l'indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo di un intervento di questo strumento.

(12)

Nella fase di attuazione dell'assistenza finanziaria della Comunità, è opportuno garantire la massima trasparenza nonché un controllo adeguato dell'utilizzo degli stanziamenti.

(13)

È necessaria una gestione finanziaria prudente affinché la Comunità possa intervenire qualora diverse catastrofi di particolare gravità si verifichino nello stesso anno.

(14)

In casi eccezionali e a seconda della disponibilità delle risorse finanziarie di questo strumento nell'anno in cui si verifica la catastrofe, occorre prevedere eventuali sovvenzioni supplementari da parte di questo strumento nel quadro del Fondo dell'anno successivo.

(15)

È necessario che sia fissata una data limite per l'impiego del sostegno finanziario concesso e che gli Stati beneficiari giustifichino l'utilizzazione del sostegno ricevuto. Il sostegno ricevuto, successivamente recuperato da terzi o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni dovrebbe essere recuperato.

(16)

In ragione di circostanze eccezionali, occorre prevedere che gli Stati colpiti da catastrofi a partire dall'estate 2002 possano beneficiare dell'intervento di questo strumento.

(17)

Ai fini della rapida erogazione dell'intervento ai paesi colpiti dalle recenti inondazioni, è estremamente urgente adottare il presente strumento; è pertanto necessario prevedere una deroga al termine di 6 settimane per l'esame da parte dei parlamenti nazionali, di cui alla parte I, punto 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

È istituito un Fondo di solidarietà dell'Unione europea, di seguito denominato «Fondo», il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile, secondo le condizioni definite nel presente regolamento.

▼M1

Articolo 2

1.  Su richiesta di uno Stato membro o di un paese con cui sono in corso i negoziati di adesione all’Unione di seguito denominato «Stato ammissibile», il Fondo può essere mobilitato qualora si producano serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni di tale Stato ammissibile a seguito del verificarsi di una catastrofe naturale grave o regionale sul territorio dello stesso Stato ammissibile o di uno Stato ammissibile limitrofo. I danni diretti causati come conseguenza diretta di una catastrofe naturale sono considerati parte dei danni causati da tale catastrofe naturale.

2.  Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale grave» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca, in uno Stato ammissibile, danni diretti stimati a oltre 3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o superiori allo 0,6 % del suo RNL.

3.  Ai fini del presente regolamento per «catastrofe naturale regionale» si intende qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all’1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione.

In deroga al primo comma, qualora la regione interessata, nella quale si è verificata la catastrofe naturale, sia una regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per «catastrofe naturale regionale» s’intende qualsiasi catastrofe naturale che provoca danni diretti superiori all’1 % del PIL di tale regione.

Se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione.

4.  Il Fondo può essere mobilitato anche per qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato ammissibile che costituisce anche una catastrofe naturale grave in uno Stato ammissibile limitrofo.

5.  Ai fini del presente articolo sono utilizzati dati statistici armonizzati forniti da Eurostat.

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  L’assistenza è concessa sotto forma di un contributo finanziario del Fondo. Per ogni catastrofe naturale è concesso a uno Stato ammissibile un unico contributo finanziario.

2.  L’obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute per aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, in base alla natura della catastrofe naturale, le seguenti operazioni essenziali di emergenza e recupero:

a) ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell’energia, dell’acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell’istruzione;

b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio e finanziamento dei servizi di soccorso destinati a soddisfare le necessità della popolazione colpita;

c) messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione del patrimonio culturale;

d) ripulitura delle zone danneggiate, comprese le zone naturali, in linea, se del caso, con approcci eco-compatibili e ripristino immediato delle zone naturali colpite al fine di evitare gli effetti immediati legati all’erosione del suolo.

Ai fini della lettera a), per «ripristino della funzionalità» si intende il ripristino, per le infrastrutture e gli impianti, delle condizioni precedenti al verificarsi della catastrofe naturale. Qualora non sia giuridicamente possibile o economicamente giustificato ristabilire la situazione precedente al verificarsi della catastrofe naturale, o qualora lo Stato beneficiario decida di spostare l’infrastruttura o l’impianto colpiti o di migliorarne la funzionalità al fine di potenziare la capacità di resistenza alle catastrofi naturali future, il Fondo può contribuire ai costi di ripristino solo fino a concorrenza dell’ammontare dei costi stimati per il ripristino dello status quo ante.

I costi che eccedono il livello di cui al secondo comma sono finanziati dallo Stato beneficiario mediante fondi propri o, se possibile, mediante altri fondi dell’Unione.

Ai fini della lettera b), per «misure provvisorie di alloggio» si intende una sistemazione alloggiativa che dura fino a quando la popolazione colpita sia in grado di ritornare alle abitazioni originarie dopo che queste sono state riparate o ricostruite.

3.  I pagamenti a titolo del Fondo si limitano a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili e sono recuperati qualora i costi sostenuti per riparare i danni siano in seguito coperti da terzi conformemente all’articolo 8, paragrafo 4.

▼M1

4.  L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non costituisce una spesa ammissibile di un’operazione, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

5.  L’assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, l’informazione e la comunicazione, la risoluzione dei reclami, il controllo e l’audit non è ammissibile per il contributo finanziario del Fondo.

I costi relativi alla preparazione e all’attuazione delle operazioni di cui al paragrafo 2, compresi quelli relativi alla perizia tecnica fondamentale, sono ammissibili come parte dei costi di progetto.

6.  Qualora le operazioni di cui al paragrafo 2 a cui il Fondo ha contribuito finanziariamente generino entrate, il contributo finanziario totale del Fondo non supera i costi netti totali delle operazioni di emergenza e recupero sostenuti dallo Stato beneficiario. Lo Stato beneficiario allega una dichiarazione in tal senso nella relazione sull’attuazione del contributo del Fondo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

7.  Il 1o ottobre di ogni anno dovrebbe essere rimanere disponibile almeno un quarto dell’importo annuo del Fondo per coprire i fabbisogni che si presentassero entro la fine dell’anno.

▼B

Articolo 4

▼M1

1.  Non appena possibile, e comunque non oltre dodici settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno a seguito di una catastrofe naturale, le autorità nazionali competenti di uno Stato ammissibile possono presentare alla Commissione una domanda di contributo finanziario del Fondo, fornendo, come minimo, tutte le informazioni disponibili relative:

a) ai danni diretti totali provocati dalla catastrofe naturale e al loro impatto sulla popolazione, sull’economia e sull’ambiente interessati;

b) alla stima dei costi delle operazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2;

c) alle altre fonti di finanziamento dell’Unione;

d) ad ogni altra fonte di finanziamento nazionale o internazionale, compresa la copertura assicurativa pubblica e privata, che potrebbe contribuire a coprire i costi di riparazione dei danni;

e) ad una breve descrizione dell’attuazione della legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale relativa alla natura della catastrofe naturale.

▼M1

1 bis.  In casi giustificati, le autorità nazionali competenti possono presentare, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, informazioni supplementari per completare o aggiornare la propria domanda.

1 ter.  La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti sono redatti entro il 30 settembre 2014 e forniscono informazioni dettagliate sulle procedure per la stesura della domanda, compresi i requisiti relativi alle informazioni da trasmettere alla Commissione. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest’ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati ammissibili.

1 quater.  In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva, il termine di cui al paragrafo 1 decorre dalla data in cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile adottano i primi provvedimenti ufficiali contro gli effetti della catastrofe naturale o dalla data in cui dichiarano uno stato di emergenza.

▼M1

2.  Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di eventuali precisazioni fornite dallo Stato ammissibile, la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l’importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nel minor tempo possibile e comunque entro sei settimane dal ricevimento della domanda, contate a partire dalla data di ricevimento della domanda completa escludendo il tempo necessario per la traduzione, e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Se la Commissione decide di concedere un contributo finanziario del Fondo sulla base di una domanda pervenuta dopo il 28 giugno 2014 per una catastrofe naturale che rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento, può respingere una nuova domanda di contributo finanziario relativa a una catastrofe naturale della stessa natura o ridurre l’importo da mettere a disposizione se lo Stato membro è oggetto di una procedura di infrazione e la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito con sentenza definitiva che lo Stato membro interessato non ha attuato la legislazione dell’Unione in materia di gestione e prevenzione dei rischi di catastrofe che è direttamente collegata alla natura della catastrofe naturale subita.

La Commissione riserva a tutte le domande di contributo finanziario del Fondo un trattamento equo.

3.  Qualora abbia concluso che ricorrono le condizioni per concedere un contributo finanziario del Fondo, la Commissione presenta senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie per mobilitare il Fondo e autorizzare i corrispondenti stanziamenti. Tali proposte comprendono:

a) tutte le informazioni disponibili di cui al paragrafo 1;

b) tutte le altre informazioni pertinenti in possesso della Commissione;

c) una prova che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2; e

d) un giustificativo degli importi proposti.

La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il più presto possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione.

Sia la Commissione, da una parte, che il Parlamento europeo e il Consiglio, dall’altra, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.

4.  Quando gli stanziamenti sono messi a disposizione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa alla concessione del contributo finanziario del Fondo e versa immediatamente tale contributo finanziario in un’unica rata allo Stato beneficiario. Se è stato erogato un anticipo a norma dell’articolo 4 bis è versato soltanto il saldo.

5.  Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del primo verificarsi del danno di cui al paragrafo 1. In caso di catastrofe naturale in evoluzione progressiva il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data cui le autorità pubbliche dello Stato ammissibile hanno agito per la prima volta o dalla data in cui dichiarano uno stato di emergenza di cui al paragrafo 1 quater.

▼M1

Articolo 4 bis

1.  Al momento della presentazione di una domanda di contributo finanziario del Fondo alla Commissione, uno Stato membro può chiedere il versamento di un anticipo. La Commissione effettua una valutazione preliminare per accertare se la domanda soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle risorse di bilancio. Ove tali condizioni siano soddisfatte e siano disponibili risorse sufficienti, la Commissione può adottare, mediante un atto di esecuzione, una decisione con cui è concesso l’anticipo e versa tale anticipo senza indugio prima dell’adozione della decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di un anticipo non pregiudica la decisione finale in merito alla mobilitazione del Fondo.

2.  L’importo dell’anticipo non supera il 10 % dell’importo del contributo finanziario previsto e in nessun caso è superiore a 30 000 000 EUR. Una volta che l’importo finale del contributo finanziario sia stato determinato, la Commissione tiene conto dell’importo dell’anticipo prima di provvedere al saldo del contributo finanziario. La Commissione recupera gli anticipi versati indebitamente.

3.  Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell’Unione è rimborsato entro il termine indicato nell’ordine di riscossione emesso a norma dell’articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 15 ). Detto termine corrisponde all’ultimo giorno del secondo mese successivo all’emissione dell’ordine.

4.  Al momento di adottare il progetto di bilancio generale dell’Unione per un dato esercizio finanziario, la Commissione, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, propone al Parlamento europeo e al Consiglio di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell’Unione.

Le disposizioni di bilancio rispettano i massimali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento(UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ( 16 ).

▼M1

Articolo 5

1.  Un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, contiene nel suo allegato disposizioni dettagliate per l’attuazione del contributo finanziario del Fondo.

Tali disposizioni descrivono, in particolare, il tipo e la localizzazione delle operazioni che saranno finanziate dal Fondo a seguito di una proposta dello Stato ammissibile.

2.  Prima di versare un contributo finanziario del Fondo a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro, la Commissione stipula con tale Stato un accordo di delega che fissa le disposizioni dettagliate per l’attuazione del contributo finanziario del Fondo di cui al paragrafo 1, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ( 17 ), nonché gli obblighi relativi alla prevenzione e alla gestione dei rischi di catastrofe naturale.

3.  La responsabilità di selezionare le singole operazioni e di attuare il contributo finanziario del Fondo spetta allo Stato beneficiario, conformemente al presente regolamento, in particolare all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, all’atto di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e, se del caso, all’accordo di delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4.  Il contributo finanziario del Fondo concesso a uno Stato membro è attuato nell’ambito della gestione concorrente conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. Il contributo finanziario del Fondo concesso a uno Stato ammissibile che non è uno Stato membro è attuato nell’ambito della gestione indiretta conformemente al suddetto regolamento.

5.  Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell’Unione, gli Stati beneficiari sono responsabili della gestione delle operazioni che beneficiano dell’aiuto del Fondo, nonché del controllo finanziario di tali operazioni. Essi adottano in particolare le seguenti misure:

a) verificare la messa in opera e l’applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi dell’Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;

b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;

c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;

d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi di mora. Gli Stati beneficiari notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull’evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.

6.  Gli Stati beneficiari designano gli organismi responsabili della gestione e del controllo delle operazioni che beneficiano dell’aiuto del Fondo conformemente agli articoli 59 e 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In tale attività tengono conto dei criteri riguardanti l’ambiente interno, le attività di controllo, l’informazione e la comunicazione e il monitoraggio. Gli Stati membri possono designare gli organismi già designati a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ).

Al momento della presentazione della relazione e della dichiarazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento, tali organismi designati trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 59, paragrafo 5, o all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che riguardano l’intero periodo di attuazione.

7.  Lo Stato beneficiario procede alle rettifiche finanziarie necessarie quando viene constatata un’irregolarità. Tali rettifiche consistono nell’annullare in tutto o in parte il contributo finanziario del Fondo. Lo Stato beneficiario recupera qualunque somma persa in seguito a un’irregolarità.

8.  Fatti salvi le competenze della Corte dei conti o i controlli effettuati dallo Stato beneficiario conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, la Commissione può effettuare controlli in loco delle operazioni finanziate dal Fondo. La Commissione ne informa lo Stato beneficiario in modo da ottenere tutto l’aiuto necessario. Funzionari o altri agenti dello Stato membro interessato possono partecipare a tali controlli.

9.  Lo Stato beneficiario fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura dell’assistenza concessa dal Fondo.

Articolo 6

1.  Lo Stato beneficiario è responsabile del coordinamento tra il contributo finanziario dal Fondo alle operazioni di cui all’articolo 3, da un parte, e l’assistenza dei fondi strutturali e d’investimento europei, della Banca europea per gli investimenti e di altri strumenti di finanziamento dell’Unione, dall’altra.

2.  Lo Stato beneficiario garantisce che le spese rimborsate a norma del presente regolamento non siano rimborsate attraverso altri strumenti di finanziamento dell’Unione, in particolare gli strumenti della politica di coesione, agricola o della pesca.

3.  I danni risarciti ai sensi di strumenti dell’Unione o internazionali riguardanti l’indennizzo di danni specifici non possono beneficiare allo stesso titolo dell’assistenza del Fondo.

Articolo 7

Le operazioni oggetto di un finanziamento del Fondo sono conformi alle disposizioni del trattato e agli strumenti adottati ai sensi dello stesso, nonché alle politiche e alle misure dell’Unione, in particolare in materia di gestione finanziaria, appalti pubblici, tutela dell’ambiente, prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale e adattamento ai cambiamenti climatici, comprese, ove opportuno, approcci eco-compatibili, e agli strumenti di assistenza della preadesione. Se del caso, le operazioni finanziate dal Fondo contribuiscono agli obiettivi dell’Unione in tali settori.

Articolo 8

1.  Il contributo finanziario del Fondo è utilizzato entro un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha erogato l’intero importo dell’assistenza. La parte di contributo finanziario che non sia stata impiegata entro tale termine o che sia stata utilizzata per operazioni non ammissibili è recuperata dalla Commissione a carico dello Stato beneficiario.

2.  Gli Stati beneficiari cercano di ottenere ogni possibile indennizzo da terzi.

3.  Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di diciotto mesi di cui al paragrafo 1, lo Stato beneficiario presenta una relazione sull’attuazione del contributo finanziario del Fondo corredata di una dichiarazione giustificativa delle spese. La relazione indica gli altri finanziamenti eventualmente ricevuti per le operazioni interessate, compresi i rimborsi assicurativi e gli indennizzi ottenuti da terzi.

La relazione di attuazione precisa:

a) le misure di prevenzione adottate o proposte dallo Stato beneficiario per limitare futuri danni ed evitare, nella misura del possibile, il ripetersi di catastrofi naturali analoghe, compreso l’uso a tal fine dei fondi strutturali e di investimento dell’Unione;

b) lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe naturale;

c) l’esperienza acquisita dalla catastrofe naturale nonché i provvedimenti adottati o proposti per garantire la protezione dell’ambiente e la resilienza in relazione ai cambiamenti climatici e alle catastrofi naturali; e

d) qualsiasi altra informazione pertinente sulle misure di prevenzione e mitigazione adottate in relazione alla natura della catastrofe naturale.

La relazione di attuazione è corredata del parere di un organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente alle norme di revisione internazionalmente riconosciute, che attesta che la dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all’articolo 59, paragrafo 5, e all’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Al termine della procedura di cui al primo comma la Commissione effettua la chiusura dell’assistenza del Fondo.

4.  Qualora il costo di indennizzo dei danni sia successivamente coperto da terzi, la Commissione chiede allo Stato beneficiario il rimborso della somma corrispondente compresa nel contributo finanziario del Fondo.

Articolo 9

Le domande di contributo finanziario del Fondo e gli atti di esecuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, nonché l’accordo di delega, le relazioni ed eventuali altri documenti pertinenti indicano tutti gli importi in euro.

Gli importi delle spese sostenute nelle valute nazionali sono convertiti in euro in base ai tassi di cambio pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il giorno in cui il relativo atto di esecuzione è stato adottato dalla Commissione. Qualora nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non sia pubblicato il tasso di cambio il giorno in cui il relativo atto di esecuzione è stato adottato dalla Commissione, la conversione si effettua in base alla media dei tassi contabili mensili stabiliti dalla Commissione con riferimento a tale periodo. Questo tasso di cambio unico è utilizzato durante l’intero periodo di attuazione del contributo finanziario del Fondo e come base per la relazione finale di attuazione, per la dichiarazione sull’attuazione e per gli elementi del contributo finanziario richiesti a norma dell’articolo 59, paragrafo 5, o dell’articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

▼B

Articolo 10

1.  In casi eccezionali, se le residue risorse finanziarie del Fondo disponibili per l'esercizio in cui si verifica la catastrofe non sono sufficienti a coprire l'importo dell'intervento ritenuto necessario dall'autorità di bilancio, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo dal Fondo per l'esercizio successivo. Il massimale annuo di bilancio del Fondo è in ogni caso rispettato sia nell'esercizio in cui la catastrofe si verifica, sia nell'esercizio successivo.

▼M1

2.  Qualora nuovi elementi comprovino una valutazione significativamente inferiore dei danni subiti, lo Stato beneficiario rimborsa alla Commissione l’importo corrispondente del contributo finanziario del Fondo.

Articolo 11

1.  La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di finanziamenti, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito del presente regolamento.

3.  L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 19 ) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ( 20 ) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione in relazione a un contratto relativo a finanziamenti dell’Unione.

4.  Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di delega con i paesi terzi, i contratti e le decisioni di concessione di un contributo finanziario del Fondo derivanti dall’attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali audit e indagini in conformità delle rispettive competenze.

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Articolo 12

La Commissione, anteriormente al 1o luglio, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attività del Fondo dell'anno precedente. Tale relazione contiene in particolare informazioni relative agli articoli 3, 4 e 8.

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Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Proposta della Commissione del 20 settembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 2 ) Parere espresso il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) Parere espresso il 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

( 4 ) Risoluzione espressa il 10 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 5 ) GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1265/1999 (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 62).

( 6 ) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1).

( 7 ) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

( 8 ) GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

( 9 ) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

( 10 ) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

( 11 ) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1596/2002 (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 33).

( 12 ) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.

( 13 ) GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

( 14 ) GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1655/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 197 del 29.7.1999, pag. 1).

( 15 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

( 16 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

( 17 ) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

( 18 ) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

( 19 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

( 20 ) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

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