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Document 01966L0401-20121130

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (66/401/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/2012-11-30

1966L0401 — IT — 30.11.2012 — 013.003


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

(GU P 125, 11.7.1966, p.2298)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 69/63/CEE del 18 febbraio 1969

  L 48

8

26.2.1969

►M2

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 71/162/CEE del 30 marzo 1971

  L 87

24

17.4.1971

►M3

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/274/CEE del 20 luglio 1972

  L 171

37

29.7.1972

►M4

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 72/418/CEE del 6 dicembre 1972

  L 287

22

26.12.1972

►M5

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 73/438/CEE dell'11 dicembre 1973

  L 356

79

27.12.1973

►M6

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 75/444/CEE del 26 giugno 1975

  L 196

6

26.7.1975

►M7

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/55/CEE del 19 dicembre 1977

  L 16

23

20.1.1978

►M8

PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 78/386/CEE del 18 aprile 1978

  L 113

1

25.4.1978

►M9

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/692/CEE del 25 luglio 1978

  L 236

13

26.8.1978

►M10

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 78/1020/CEE del 5 dicembre 1978

  L 350

27

14.12.1978

►M11

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 79/641/CEE del 27 giugno 1979

  L 183

13

19.7.1979

►M12

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/692/CEE del 24 luglio 1979

  L 205

1

13.8.1979

 M13

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 80/754/CEE del 17 luglio 1980

  L 207

36

9.8.1980

►M14

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 81/126/CEE del 16 febbraio 1981

  L 67

36

12.3.1981

►M15

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 82/287/CEE del 13 aprile 1982

  L 131

24

13.5.1982

►M16

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 85/38/CEE del 14 dicembre 1984

  L 16

41

19.1.1985

 M17

REGOLAMENTO (CEE) N. 3768/85 DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1985

  L 362

8

31.12.1985

►M18

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 86/155/CEE del 22 aprile 1986

  L 118

23

7.5.1986

►M19

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 87/120/CEE del 14 gennaio 1987

  L 49

39

18.2.1987

 M20

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 87/480/CEE del 9 settembre 1987

  L 273

43

26.9.1987

 M21

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/332/CEE del 13 giugno 1988

  L 151

82

17.6.1988

►M22

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 88/380/CEE del 13 giugno 1988

  L 187

31

16.7.1988

 M23

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE 89/100/CEE del 20 gennaio 1989

  L 38

36

10.2.1989

►M24

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/654/CEE del 4 dicembre 1990

  L 353

48

17.12.1990

►M25

DIRETTIVA 92/19/CEE DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1992

  L 104

61

22.4.1992

 M26

DIRETTIVA 96/18/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 19 marzo 1996

  L 76

21

26.3.1996

►M27

DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996

  L 304

10

27.11.1996

►M28

DIRETTIVA 98/95/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

  L 25

1

1.2.1999

►M29

DIRETTIVA 98/96/CE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1998

  L 25

27

1.2.1999

►M30

DIRETTIVA 2001/64/CE DEL CONSIGLIO del 31 agosto 2001

  L 234

60

1.9.2001

►M31

DIRETTIVA 2003/61/CE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M32

DIRETTIVA 2004/55/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 20 aprile 2004

  L 114

18

21.4.2004

►M33

DIRETTIVA 2004/117/CE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

►M34

DIRETTIVA 2007/72/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 dicembre 2007

  L 329

37

14.12.2007

►M35

DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 26 giugno 2009

  L 166

40

27.6.2009

►M36

DIRETTIVA DI ESECUZIONE 2012/37/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 novembre 2012

  L 325

13

23.11.2012


Modificato da:

►A1

  L 73

14

27.3.1972

 A2

  L 291

17

19.11.1979

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 018, 22.1.1972, pag. 12  (1971/162)

 C2

Rettifica, GU L 128, 21.5.1997, pag. 16  (1992/19)

►C3

Rettifica, GU L 234, 26.8.1997, pag. 27  (1971/162)

 C4

Rettifica, GU L 049, 25.2.1999, pag. 46  (1998/96)

 C5

Rettifica, GU L 161, 16.6.2001, pag. 48  (1998/96)

 C6

Rettifica, GU L 338, 17.12.2008, pag. 79  (2007/72)




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)



IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ( 1 ),

Visto il parere de Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di piante foraggere occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante foraggere dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno-pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di piante foraggere sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di piante foraggere nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che un sistema siffatto esiste già sul piano internazionale; che l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall' applicazione del sistema predetto e dei sistemi nazionali in materia;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di piante foraggere, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse, devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi o di base o sementi certificate o, per alcuni generi e specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali; che la scelta dei termini tecnici «sementi di base» e «sementi certificati» è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre ammettere le -sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora, per tutti i generi e specie di piante foraggere aventi importanza per la coltura, né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti, per coprire tutto il fabbisogno della Comunità; che è pertanto necessario ammettere per taluni generi e specie, sementi di piante foraggere non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione;

Considerando che occorre escludere le sementi di piante foraggere non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante foraggere nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione delle sementi certificate delle diverse categorie;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di piante foraggere di vari generi e specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse in quanto sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diversi categorie di «sementi certificate»;

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



▼M28

Articolo 1

La presente direttiva riguarda la produzione ai fini della commercializzazione e la commercializzazione delle sementi di piante foraggere all'interno della Comunità.

▼M28

Articolo 1 bis

A fini della presente direttiva, per «commercializzazione» s'intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi con o senza compenso.

Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:

 la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;

 la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché esse non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.

Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite.

Le condizioni dell'applicazione delle presenti disposizioni vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 2

►M1  1. ◄   Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:



a)

►M35  Poaceae (Gramineae) ◄

Graminacee

▼M11

 

Agrostis canina L.

Agrostide canina

▼M2

 

Agrostis gigantea Roth

Agrostide gigante e bianca

 

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifera

 

►M19  Agrostis capillaris L. ◄

Agrostide tenue

▼B

 

Alopecurus pratensis L.

Coda di volpe

▼M11

 

►M35  Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ◄

Avena altissima

▼M22

 

Bromus catharticus Vahl.

Bromo

 

Bromus sitchensis Trin.

Bromo dell' Alaska

▼M18

 

Cynodon dactylon L. Pers.

Erba capriola

▼B

 

Dactylis glomerata

Dactylis (pannocchia)

 

►M19  Festuca arundinacea Schreber ◄

Festuca arundinacea

▼M35

 

Festuca filiformis Pourr

Festuca a foglie capillari

▼B

 

Festuca ovina L.

Festuca ovina

 

►M35  Festuca pratensis Huds. ◄

Festuca dei prati

 

Festuca rubra L.

Festuca rossa

▼M35

 

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca indurita

▼M2

 

Lolium multiflorum Lam.

Loglio d'Italia (compreso il Loglio Westervoldigo)

 

Lolium perenne L.

Loglio perenne o loietto inglese

 

►M19  Lolium x boucheanum Kunth ◄

Loglio ibrido

▼M18

 

Phalaris acquatica L.

Erba di Harding, Phalaris

▼M11

 

►M35  Phleum nodosum L. ◄

►M35  Codolina comune ◄

▼B

 

Phleum pratense L.

Fleolo (coda di topo)

▼M2

 

Poa annua L.

Poa annua

 

Poa nemoralis L.

Poa dei boschi

 

Poa palusris L.

Fienarola delle paludi

 

Poa pratensis L.

Fienarola dei prati

 

Poa trivialis L.

Poa comune

▼M11

 

►M19  Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄

Avena bionda

▼M25

 

Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate:

▼M32

 

►M35  x Festulolium Asch. & Graebn. ◄

►M35  Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium  ◄

▼M1

b)

►M35  Fabaceae (Leguminosae) ◄

Leguminose

▼M34

 

Galega orientalis Lam.

Galega foraggera

▼M1

 

Hedysarum coronarium L.

Sulla

 

Lotus corniculatus

Ginestrino

▼M2

 

Lupinus albus L.

Lupino bianco

 

Lupinus angustifolius L.

►M35  Lupino selvatico ◄

 

Lupinus luteus L.

Lupino giallo

▼M1

 

Medicago lupulina L.

Lupolina

 

Medicago sativa L.

Erba medica

▼M11

 

►M35  Medicago × varia T. Martyn ◄

►M35  Erba medica ibrida ◄

 

Onobrychis viciifolia Scop.

Lupinella

 

Pisum sativum L. (partim)

Pisello da foraggio

▼M1

 

Trifolium alexandrium L.

Trifoglio alessandrino

 

Trifolium hybridum L.

Trifoglio ibrido

 

Tirfolium incarnatum L.

Trifoglio incarnato

 

Trifolium pratense L.

Trifoglio pratense (violetto)

 

Trifolium repens L.

Trifoglio bianco

 

Trifolium resupinatum L.

Trifoglio persico

▼M11

 

Trigonella foenum-grecum L.

Fieno greco

 

Vicia faba L. (partim)

Favino

▼M2

 

Vicia pannonica Crantz

Veccia pannonica

 

Vicia sativa L.

►C3  Veccia comune ◄

 

Vicia villosa Roth

►C3  Veccia vellutata e veccia di Narbonne ◄

▼M1

c)

Altre specie

 
 

►M19  Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄

Navone

 

►M19  Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + Var. viridis L. ◄

Cavolo da foraggio

▼M22

 

Phacelia tanacetifolia Benth.

Facelia

▼M1

 

►M19  Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ◄

Rafano oleifero

▼B

B. Sementi di base

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del Costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M33

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

2. Sementi di varietà locali: le sementi

a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

▼M33

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato II, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C. Sementi certificate: le sementi di tutte le specie di cui al precedente punto A diverse da Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, sono risultate conformi alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base;

b) previste per fini diversi dalla produzione di sementi,

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C bis. Sementi certificate di prima generazione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di seconda riproduzione» o per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼M28

C ter. Sementi certificate di seconda riproduzione (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., e Medicago sativa), le sementi:

a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare e che, all'atto di un esame ufficiale, soddisfano le condizioni previste dagli allegati I e II per le sementi di base,

b) previste per impieghi diversi dalla produzione di sementi di piante foraggere,

c) conformi, fatto salvo l'articolo 4, lettera b), alle condizioni stabilite dagli allegati I e II per le sementi certificate, e

▼M33

d) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

▼B

D. Sementi commerciali: le sementi

a) identificate per la specie;

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e

▼M33

c) per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

▼B

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

▼M6

F. Piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ A: gli imballaggi contenenti un miscuglio di sementi che non sono destinate ad essere usate come piante foraggere, a concorrenza di un peso netto di 2 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

G. Piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B: gli imballaggi contenenti ►M28  sementi di base, ◄ sementi certificate, sementi commerciali o — quando non si tratti di piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ A — un miscuglio di sementi, a concorrenza di un peso netto di 10 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi.

▼M29

1 bis.  Eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui al paragrafo 1, punto A, sono adottate conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 21.

▼M22

1 ter.  I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente direttiva, possono essere specificati e definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼M28 —————

▼M12

►M22  1 quinquies. ◄   Secondo la procedura prevista all'articolo 21, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare per la produzione in uno Stato membro determinato la condizione di cui all'allegato II, parte I, punto 2, lettera B 1) per una o più delle specie considerate, sempreché le condizioni ecologiche e le esperienze acquisite permettano di ritenere che la norma di cui all'allegato II, parte I, punto 2, colonna 13 della tabella è rispettata.

▼M1

2.  Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva.

▼M4 —————

▼M33

3.  Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, punto B.1, lettera d), punto B.2, lettera d), punto C, lettera d), punto C bis, lettera d), punto C ter, lettera d) e punto D, lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

A. Ispezione in campo

a) L’ispettore:

i) possiede le necessarie qualifiche tecniche;

ii) non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

iii) è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

iv) svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;

b) la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;

e) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

B. Controlli delle sementi

a) I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).

b) I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.

Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.

I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.

c) I laboratori sono:

i) indipendenti

oppure

ii) appartenenti a una società sementiera.

Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società stessa, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.

d) La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.

e) Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.

f) Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

▼M29

4.  Per l'esecuzione dei controlli sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate ulteriori misure, secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M33 —————

▼B

Articolo 3

▼M1

1.  Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

▼M19

Brassica napus L. vari napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L.

▼M1

Dactylis glomerata L.

▼M19

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

▼M1

Festuca rubra L. ►M25  × Festulolium ◄

▼M34

Galega orientalis Lam.Galega foraggera

▼M2

Lolium multiflorum Lam

Lolium perenne L.

▼M19

Lolium × boucheanum Kunth

▼M1

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

▼M19

Medicago × varia T. Martyn

▼M11

Pisum sativum L.

▼M19

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

▼M1

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1o luglio 1971, di Trifolium pratense L. possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» ►M28  ————— ◄ .

▼M18

1bis.  Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 21, il Regno di Spagna può essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1989, ad ammettere deroghe al paragrafo 1 relativamente alle sementi di Medicago sativa, Brassica olearacea convar. acephala e Raphanus sativus.

▼B

2.  Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali ►M28  ————— ◄ .

3.  La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4.  Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

▼M28 —————

▼M28

Articolo 3 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che possano essere commercializzate:

 le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base e

 le sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che sia garantita l'individualità di tali sementi.

▼B

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il Trifolium pratense, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

▼M28

Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.

Articolo 4 bis

1.  In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:

a) piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;

b) quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o di sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.

Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può esser concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 70/457/CEE.

2.  Gli obiettivi per i quali possono essere concesse le autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), le disposizioni relative al contrassegno degli imballaggi, nonché i quantitativi e le condizioni per la concessione, da parte degli Stati membri, di queste autorizzazioni sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 21.

3.  Le autorizzazioni concesse prima della data di adozione della presente direttiva dagli Stati membri ai produttori insediati nel loro territorio per gli scopi di cui al paragrafo 1 rimangono valide in attesa che siano definite le disposizioni di cui al paragrafo 2. Successivamente, tutte tali autorizzazioni sono conformi alle disposizioni stabilite conformemente al paragrafo 2.

▼B

Articolo 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

▼M28

Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono limitare la certificazione delle sementi di Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. e Medicago sativa alle sementi certificate di prima riproduzione.

▼B

Articolo 6

▼M2

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

▼B

Articolo 7

▼M33

1.  Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l’esame delle sementi per la certificazione e l’esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Tuttavia, il campionamento delle sementi a fini dei controlli ai sensi dell'articolo 19 è eseguito ufficialmente.

▼M33

bis.  Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);

b) i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.

Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;

c) i campionatori sono:

i) persone fisiche indipendenti,

ii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi,

o

iii) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.

Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;

d) la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;

e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.

Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;

f) gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.

ter.  Ulteriori misure applicabili alla pratica del campionamento di sementi sotto sorveglianza ufficiale possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

▼B

2.  Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente ►M6  agli articoli 9, 10 o 10 bis, a seconda dei casi, ◄ di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2.  Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

▼M6

Articolo 9

▼M9

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste ultime due categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sull'etichetta ufficiale prevista dall'articolo 10, paragrafo 1 o sull'imballaggio stesso.

Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione della suddetta etichetta o l'apposizione di un sigillo ufficiale.

Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.

▼M6

2.  Gli Stati membri prescrivono che, salvo nel caso di frazionamento in piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B, si può procedere ad una o più chiusure successive soltanto ufficialmente ►M9  o sotto controllo ufficiale ◄ . In tal caso, sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, viene anche fatta menzione dell'ultima chiusura effettuata, della data e del servizio che l'ha effettuata.

▼M9

3.  Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B siano chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul contrassegno o sull'imballaggio stesso. Secondo la procedura prevista dall'articolo 21 si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo. È possibile procedere a una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

▼M28 —————

▼M7

Articolo 10

1.  Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali, quando non si tratta di sementi di queste due ultime categorie presentate sotto forma di piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B,

a) siano muniti, all'esterno, di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati nell'allegato IV, parte A e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base e bruno per le sementi commerciali. Se l'etichetta è munita di un occhiello, la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 4, lettera a), le sementi di base o le sementi certificate non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 21 può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte,

b) contengano un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta nell'allegato IV, parte A I, lettera a), punti 3, 4 e 5 e, per le sementi commerciali, lettera b), punti 2, 4 e 5. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.

▼M28 —————

▼M6

Articolo 10 bis

1.  Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B:

a) siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato IV, lettera B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiali delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno, purché sia leggibile attraverso l'imballaggio per quanto concerne il colore dell'etichetta, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a)

b) siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio, o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), per quanto concerne il colore; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista dall'articolo 21.

2.  Gli Stati membri possono prescrivere che per il contrassegno dei piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B confezionati sul loro territorio sia utilizzato un talloncino adesivo ufficiale su cui siano in parte riportate le indicazioni di cui all'allegato IV, lettera B; quando le indicazioni sono riportate sul talloncino adesivo ufficiale, il contrassegno previsto al paragrafo 1, lettera a), non è richiesto.

▼M28

Articolo 10 ter

Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE B di sementi siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10.

▼M6

Articolo 10 quater

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.

▼M30

Articolo 10 quinquies

1.  In deroga agli articoli 8, 9 e 10, gli Stati membri possono prevedere una semplificazione delle disposizioni relative al sistema di chiusura e al contrassegno degli imballaggi per la vendita delle sementi della categoria «sementi certificate» alla rinfusa al consumatore finale.

2.  Le condizioni per l'applicazione della deroga di cui al paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 21, paragrafo 2.

Fino all'adozione di tali condizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della decisione 94/650/CE della Commissione ( 2 ).

▼M28

Articolo 11

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21 si può prevedere, per gli Stati membri, la possibilità di prescrivere che, nei casi diversi da quelli considerati dalla presente direttiva, gli imballaggi delle sementi di base, delle sementi certificate o delle sementi commerciali, siano provvisti di un'etichetta del fornitore (sotto forma di etichetta distinta da quella ufficiale oppure di informazioni del fornitore stampate sull'imballaggio stesso) o che le partite di sementi conformi alle condizioni speciali relative alla presenza di Avena fatua, stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, siano accompagnate da un certificato ufficiale che ne attesti la conformità a tali condizioni.

2.  Anche le indicazioni che debbono figurare su tale etichetta del fornitore sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

Articolo 11 bis

Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.

▼B

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

▼M6

Articolo 13

▼M28 —————

▼M28

1.  Gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate sementi in miscugli di differenti generi, specie o varietà:

 non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non sono piante foraggere ai sensi della presente direttiva;

 destinate ad essere utilizzate come piante foraggere, ove i miscugli contengono sementi di specie vegetali di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE, ad eccezione delle varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE;

 destinate alla salvaguardia dell'ambiente naturale nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 22 bis, lettera b), nel qual caso i miscugli possono contenere sementi di piante foraggere e sementi di piante che non costituiscono piante foraggere ai sensi della presente direttiva.

Nei casi previsti al primo e al secondo comma resta inteso che le varie componenti dei miscugli, nella misura in cui appartengono ad una delle specie vegetali elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE o 70/458/CEE devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

Altre condizioni, comprese l'etichettatura, il rilascio ad imprese dell'autorizzazione tecnica di produrre miscugli di sementi, il controllo della produzione dei miscugli e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Nel caso previsto dal terzo trattino, le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M6

►M28  2. ◄   Si applicano gli articoli 8, 9, 10 ter, 11 e 12 e, purché il colore dell'etichetta sia verde, gli articoli 10 e 10 bis. A tale proposito i piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ A sono considerati piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ B.

Tuttavia, per i piccoli imballaggi ►M27  CE ◄ A non è richiesto il numero d'ordine attribuito ufficialmente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b).

▼M28 —————

▼M22

Articolo 13 bis

▼M29

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, conformemente alla procedura di cui all'articolo 21.

▼M22

Nell'ambito di tali esperimenti gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti nella presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni in cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.

▼B

Articolo 14

▼M28

1.  Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto concerne le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

▼A1

1 bis.  La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.

▼M28 —————

▼M28

Articolo 14 bis

Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 3 bis, primo trattino, a condizione che:

a) siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base,

b) siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e

c) tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

 il servizio di certificazione e lo Stato membro o le relative sigle,

 il numero di riferimento della partita,

 il mese e l'anno della chiusura, oppure

 il mese e l'anno dell'ultimo prelievo ufficiale dei campioni ai fini della certificazione,

 la specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata e senza i nomi degli autori, in caratteri latini,

 la varietà, indicata almeno in caratteri latini,

 la dicitura «sementi pre-base»,

 il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate» oppure «sementi certificate di prima riproduzione».

L'etichetta è di colore bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

▼M22

Articolo 15

1.  Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere,

 provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

 raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e senza pregiudizio della direttiva 70/457/CEE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

▼M28

2.  Le sementi di piante foraggere raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

 confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente a quanto prevede l'articolo 9, paragrafo 1, e

 accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

▼M33

3.  Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo siano, a richiesta, certificate se:

a) provengono direttamente:

i) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

o

ii) dall’ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un paese terzo di cui al punto i);

b) sono state sottoposte nella coltura di produzione ad un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;

c) è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato II per la stessa categoria.

▼B

Articolo 16

1.  Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

▼M33

b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurare l’identità, per i contrassegni e per il controllo siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

▼B

2.   ►M5  Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo, procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il ►M10  1o luglio 1978 ◄ . ◄

▼M3

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva

▼M24

4.  Il paragrafo 1 è applicabile anche nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fino al 31 dicembre 1991. Le modalità d'applicazione possono venir decise secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M28

Articolo 17

1.  Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o commerciali che si manifestino nella Comunità e non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 21, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», o nei cataloghi nazionali della varietà degli Stati membri.

2.  Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la corrispondente categoria; per sementi di varietà non incluse nei cataloghi sopracitati, l'etichetta ufficiale è quella prevista per sementi commerciali. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3.  Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

▼M28

1.  Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di piante foraggere, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2.  Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼M31

Articolo 20

1.  All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie per il controllo a posteriori di campioni, prelevati mediante sondaggi, di sementi di piante foraggere immesse sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

 sementi raccolte in paesi terzi,

 sementi adatte all'agricoltura biologica,

 sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2.  Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3.  La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 21, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 21 dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4.  La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2. Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5.  Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 21.

6.  Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

▼M30

Articolo 21

1.  La Commissione è assistita dal Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio (in appresso denominato il «Comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 3 ).

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

▼M2

Articolo 21 bis

▼M5

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

▼B

Articolo 22

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

▼M28

Articolo 22 bis

1.  Secondo la procedura di cui all'articolo 21, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

b) le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 70/457/CEE del Consiglio e sono associate con specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate dall'erosione genetica;

c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2.  Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 comprendono in particolare i seguenti punti:

i) nel caso della lettera b) le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

ii) nel caso della lettera b) pertinenti restrizioni quantitative.

▼B

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

▼M24

Per quanto riguarda il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a conformarsi:

 alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, pe ciò che attiene:

 

 alle sementi raccolte prima dell'unificazione tedesca, o dopo di essa, qualora i campi di produzione delle sementi siano stati seminati anteriormente a tale data, oppure

 alle altre sementi, se sono state certificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2,

 alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, per quanto concerne la limitazione ai «piccoli quantitativi», per le sementi di «Pisum sativum L. (partim)» e di «Vicia faba L. (partim)»,

 alle disposizioni dell'atticolo 16, nei limiti delle tradizionali correnti di scambi e per soddisfare le esigenze di produzione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca,

ad una data successiva a quella sopra indicata, ma comunque entro il 31 dicembre 1992 per quanto riguarda il terzo trattino, ed entro il 31 dicembre 1994 per quanto riguarda gli altri trattini.

La Repubblica federale di Germania cura che le sementi per le quali si avvale di questa autorizzazione, diverse da quelle indicate al primo trattino, secondo sottotrattino, siano introdotte nelle parti della Comunità diverse dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca soltanto se è accettato che sono soddisfatte le condizioni stabilite dalla presente direttiva.

▼M1

Articolo 23 bis

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

▼B

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




▼M8

ALLEGATO I

Condizioni cui deve soddisfare la coltura

1.

I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente.

2.

La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesiderabile



Coltura

Distanze minime

1

2

Brassica spp ►M22  Phacelia tanacetifolia ◄

—  per la produzione di sementi di base

400 m

—  per la produzione di sementi certificate

200 m

Specie o varietà diverse da Brassica spp., ►M22  Phacelia tanacetifolia ◄ , ►M11  Pisum sativum ◄ , ►M16  varietà di Poa pratensis, di cui al punto 4, nella seconda parte della terza frase: ◄

—  per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi fino a 2 ettari

200 m

—  per la produzione di sementi destinate alla riproduzione, campi superiori a 2 ettari

100 m

—  per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi fino a 2 ettari

100 m

—  per la produzione di sementi destinate alla produzione di piante foraggere, campi superiori a 2 ettari

50 m

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

3.

Le piante di altre specie, le sementi delle quali sono difficili da distinguere nelle analisi di laboratorio dalle sementi della coltura, sono tollerate in misura limitata. In particolare le colture delle specie di Lolium ►M25  o × Festololium  ◄ devono rispondere alle seguenti condizioni:

il numero di piante di una specie di Lolium ►M25  o × Festololium  ◄ diversa da quella della coltura non deve superare

 1 per 50 m2 per la produzione delle sementi di base;

 1 per 10 m2 per la produzione delle sementi certificate.

4.

La coltura deve presentare identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare le colture ►M14  diverse da quelle delle specie Pisum sativum, ►M15  Vicia faba ◄ , Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ►M15  ————— ◄ ►M16  o di Poa pratensis  ◄  ◄ devono rispondere alle seguenti norme:

il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base;

 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

▼M16

Nel caso della Poa pratensis il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare:

 1 per 20 m2 per la produzione di sementi di base,

 4 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate.

Tuttavia, nel caso, di varietà classificate ufficialmente come «varietà apomittiche monoclonali» secondo procedure approvate, un numero di piante riconoscibili come non conformi alla varietà che non sia superiore a 6 per 10 m2 può essere considerato corrispondente alle norme suindicate per la produzione di sementi certificate. Nel caso di colture di Poa pratensis appartenenti a tali varietà, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta e conformemente alla procedura prevista all'articolo 21, ad accertare l'osservanza delle norme di purezza varietale non solo sulla base dei risultati dell'ispezione in campo effettuata ai sensi dell'allegato I, punto 6, se è provato che il rispetto delle norme di purezza varietale definite nell'allegato II è garantito mediante una analisi adeguata delle sementi o con altri mezzi appropriati

▼M14

Nel caso delle specie Pisum sativum, ►M15  Vicia faba ◄ , Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ►M15  ————— ◄ ►M16  ————— ◄ viene applicata solamente la prima frase.

▼M8

5.

La presenza di organismi nocivi che riducano il valore di utilizzazione delle sementi è tollerata nella misura più limitata possibile.

6.

▼M29

La rispondenza alle norme summenzionate o ad altre condizioni viene esaminata, nel caso delle sementi di base, mediante ispezioni ufficiali sul campo e, nel caso delle sementi certificate, mediante ispezioni ufficiali sul campo o ispezioni effettuate sotto sorveglianza ufficiale:

▼M8

A. lo stato colturale e lo stadio di sviluppo della coltura devono consentire un esame adeguato;

B. si deve procedere ad almeno una ispezione in campo;

C. l'ampiezza, il numero e la distribuzione delle parti del campo che formano oggetto di ispezione al fine di esaminare la rispondenza alle condizioni fissate nel presente allegato devono essere determinati secondo metodi appropriati.

▼M35




ALLEGATO II

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I.   SEMENTI CERTIFICATE

1.

Le sementi presentano identità e purezza varietali in grado sufficiente.

In particolare, le sementi delle specie sotto elencate rispondono alle seguenti norme o altre condizioni. La purezza varietale minima è:

 per Poa pratensis, varietà di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 %,

 per Pisum sativum e Vicia faba:

 

 sementi certificate, 1a generazione: 99 %,

 sementi certificate, 2a generazione: 98 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

2.

Le sementi sono conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica e al contenuto di semi di altre specie di piante, anche per quanto riguarda la presenza di semi amari in varietà dolci di Lupinus spp.:

A. Tabella:



Specie

Facoltà germinativa

Purezza specifica

Contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito nell’allegato III, colonna 4

(totale per colonna)

Condizioni relative al contenuto di semi di Lupinus spp. di altro colore e di semi di lupino amari

Facoltà germinativa minima

(% del seme puro)

Contenuto massimo di semi duri

(% del seme puro)

Purezza specifica minima

(% in peso)

Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

(% in peso)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus

Totale

Una singola specie

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 
 
 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 
 
 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

►M36  60 (a) (b) ◄

40

97

2,0

1,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 
 

0,3

 
 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 
 

0,3

 
 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 
 

0,3

 
 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Altre specie

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 
 
 
 
 

0

0 (j) (k)

 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 
 
 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato

a) Tutti i semi freschi e sani che non germinano dopo un pretrattamento sono considerati semi germinati;

b) Fino alla quantità massima indicata i semi duri presenti sono considerati semi in grado di germinare.

c) Un contenuto totale massimo dello 0,8 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

d) Un contenuto massimo dell’1 % in peso di semi di Trifolium pratense non è considerato come impurità.

e) Un contenuto totale massimo dello 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa in un’altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

f) La percentuale massima in peso prescritta dei semi di una singola specie non si applica ai semi di Poa spp.

g) Un contenuto totale massimo di due semi di Avena fatua e di Avena sterilis in un campione del peso prescritto non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

h) La presenza di un seme di Avena fatua e di Avena sterilis in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di queste specie.

i) La determinazione del numero di semi di Avena fatua e di Avena sterilis è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 12.

j) La determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

k) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

l) Il peso del campione per la determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso specificato nell’allegato III, colonna 4, per la specie corrispondente.

m) La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di Cuscuta spp.

n) La determinazione del numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

o) La percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di un altro colore non supera:

nel lupino amaro

2 %

nel Lupinus spp. diverso dal lupino amaro

1 %

p) Nelle varietà di Lupinus spp. la percentuale in numero di semi amari non supera il 2,5 %.

3.

La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

II.   SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base.

1. Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, sono conformi alle norme o altre condizioni seguenti: la purezza varietale minima è del 99,7 %.

La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

2. Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

A. Tabella:



Specie

Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

Altre norme o condizioni

Totale

(% in peso)

Numero di semi in un campione del peso indicato nell’allegato III, colonna 4

(totale per colonna)

Una sola specie

Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 
 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 
 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 
 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 
 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 
 

0 (d)

(h)

Altre specie

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 
 
 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 
 
 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 
 
 
 
 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 
 
 
 

B. Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato

a) Un contenuto totale massimo di 80 semi di Poa spp. non è considerato come impurità.

b) La condizione indicata nella colonna 3 non si applica ai semi di Poa spp.; il contenuto totale massimo di semi di Poa spp. di una specie diversa da quella da esaminare non può superare un seme in un campione di 500 semi.

c) Un contenuto totale massimo di 20 semi di Poa spp. non è considerato come impurità.

d) La determinazione del numero di semi di Melilotus spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni indicate nella colonna 7.

e) La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di Melilotus spp.

f) La condizione (c) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

g) La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

h) La condizione (e) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

i) La condizione (f) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

j) Le condizioni (k) e (m) indicate nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

k) Nelle varietà di Lupinus spp. la percentuale in numero di semi amari non supera l’1 %.

III.   SEMENTI COMMERCIALI

Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.

1. Le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell’1 %.

2. Per Poa annua un contenuto totale massimo del 10 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

3. Per le specie di Poa spp. diverse da Poa annua un contenuto totale massimo del 3 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

4. Per Hedysarum coronarium un contenuto totale massimo dell’1 % in peso di semi di Melilotus spp. non è considerato come impurità.

5. La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica a Lotus corniculatus.

6. Per Lupinus spp.:

a) la purezza specifica minima è del 97 % in peso;

b) la percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di un altro colore non supera:

nel lupino amaro

4 %

nel Lupinus spp. diverso dal lupino amaro

2 %

7. Per Vicia spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un’altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

8. Per Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza specifica minima è del 97 % in peso.




ALLEGATO III



PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

Specie

Peso massimo di un lotto

(tonnellate)

Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

(grammi)

Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2, lettera A

(grammi)

1

2

3

4

►M36   Poaceae (Gramineae)  (1)  ◄

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

—  frutto

10

1 000

300

—  seme

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

—  frutto

10

600

600

—  seme

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Altre specie

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

(1)   Il peso massimo del lotto può essere aumentato a 25 tonnellate se il fornitore è stato autorizzato in tal senso dall’autorità competente.

Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

▼M6




ALLEGATO IV

CONTRASSEGNO

A.   Etichetta ufficiale

I.   Indicazioni presritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. «Normativa ►M27  CE ◄ »

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

3. Numero di riferimento del lotto

▼M9

3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato…» (mese, anno)

▼M6

4. Specie ►M22  indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini ◄

Nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium.

5. Varietà ►M22  indicata almeno in caratteri latini ◄

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale

10. Per le sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base

11. Per le sementi delle varietà di graminacee che con hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ( 4 ): «non destinate ad essere usate come piante foraggere».

12. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

b) Per le sementi commerciali

1. «Normativa ►M27  CE ◄ »

2. «Sementi commerciali (non certificate per la varietà)»

3. Servizio di controllo e Stato membro o sigla degli stessi

4. Numero di riferimento

▼M9

4 bis. icati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno)

o

mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa all'approvazione come semente commerciale, indicati con l'espressione: «campione prelevato … (mese, anno).»

▼M6

5. Specie ( 5 ) ►M22  indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini: ◄

6. Regione di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

8. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati solidi, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

9. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale.

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

c) Per i miscugli di sementi

1. «Miscugli di sementi per … (utilizzazione prevista)»

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro o sigla degli stessi

3. Numero di riferimento del lotto

▼M9

3 bis. Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno).

▼M6

4. Proporzione in peso di ciascuna delle componenti indicate secondo le specie e, se necessario, le varietà ►M22  indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◄ la menzione della denominazione del miscuglio è sufficiente se la proporzione in peso è resa nota per iscritto all'acquirente o se è ufficialmente depositata

Nel caso di x Festulolium sono indicati i nomi delle specie appartenenti ai generi Festuca e Lolium.

5. Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi puri

6. In caso di indicazione di peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri ed il peso totale.

▼M7

7. In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa di tutte le componenti del miscuglio, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale

II.   Dimensioni minime

110 mm × 67 mm.

B.   Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ ,)

Indicazioni prescritte

a) Per le sementi certificate

1. «Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto certificato

6. Specie ►M22  indicata almeno in caratteri latini. ◄

7. Varietà ►M22  indicata almeno in caratteri latini. ◄

8.  ►M28  «Categoria» ◄

9. Peso lordo o netto o numero di semi puri

10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale

11. Per le sementi di varietà di graminacee che non hanno subito un esame del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole: «non destinate ad essere utilizzate come piante foraggere»

b) Per le sementi commerciali:

1. «Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lottocontrollato

6. Specie ( 6 ) ►M22  indicata almeno in caratteri latini. ◄

7. «Sementi commerciali»

8. Peso lordo o netto o numero di semi puri

9. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale.

▼M6

c) Per i miscugli di sementi

1. «Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ A» oppure «Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄

2. Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o suo segno di identificazione

3. Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ B: numero d'ordine attribuito ufficialmente

4. Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ B: servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla

5. Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ B: numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare i lotti utilizzati

6. Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ A: numero di riferimento che consente di identificare i lotti utilizzati

7. Piccolo imballaggio ►M27  CE ◄ A: nome dello Stato membro o sua sigla

8. «Miscugli di sementi per… (utilizzazione prevista)»

9. Peso netto o lordo o numero di semi puri

10. In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di semi puri e il peso totale

11. Proporzione in peso delle diverse componenti indicate secondo le specie e, se necessario, secondo le varietà, ►M22  indicate in entrambi i casi almeno in caratteri latini: ◄ è sufficiente una parte di queste menzioni, purché gli Stati membri le abbiano rese obbligatorie per i piccoli imballaggi prodotti nel loro territorio, e la menzione della denominazione del miscuglio, se la proporzione in peso puè essere comunicata all'acquirente su sua richiesta e se è ufficialmente depositata.

▼M22




ALLEGATO V

Etichetta e documento previsti nel caso di sementi non definitivamente certificate e raccolte in un altro Stato membro

A.   Indicazioni prescritte per l'etichetta

 Autorità responsabile dell'ispezione sul campo di produzione e Stato membro o sigla dei medesimi.

 Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

 Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

 Categoria.

 Numero di riferimento del campo o della partita.

 Peso netto o lordo dichiarato.

 La menzione «sementi non definitivamente certificate».

Conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 gli Stati membri possono essere dispensati dall'obbligo di indicare la denominazione botanica riguardo a talune specie e, ove opportuno, per periodi limitati, laddove sia stato appurato che gli inconvenienti derivanti dal rispetto di tale obbligo superano i vantaggi previsti per la commercializzazione dei semi.

B.   Colore dell' etichetta

L'etichetta è di colore grigio.

C.   Indicazioni prescritte per il documento

 Autorità che rilascia il documento.

 Specie, indicata almeno con la sua denominazione botanica, che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, in caratteri latini.

 Varietà, indicata almeno in caratteri latini.

 Categoria.

 Numero di riferimento delle sementi utilizzate e nome del paese o dei paesi che hanno effettuato la certificazione delle sementi.

 Numero di riferimento del campo o della partita.

 Superficie coltivata per la produzione della partita coperta dal documento.

 Quantità di sementi raccolte e numero di colli.

 Numero di generazioni dopo le sementi di base, nel caso di sementi certificate.

 Attestato che sono state soddisfatte le condizioni prescritte per la coltura da cui provengono le sementi.

 Se del caso, risultati dell'analisi preliminare delle sementi.



( 1 ) GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1751/64.

( 2 ) GU L 252 del 28.9.1994, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/441/CE della Commissione (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 50).

( 3 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

( 4 ) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

( 5 ) Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci.

( 6 ) Per quanto riguarda i lupini bisogna indicare se si tratta di lupini amari o di lupini dolci

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