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Document 62008CJ0265

Sentenza della Corte (grande sezione) del 20 aprile 2010.
Federutility e altri contro Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia.
Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1º luglio 2007 - Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas.
Causa C-265/08.

European Court Reports 2010 I-03377

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2010:205

Causa C‑265/08

Federutility e altri

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)

«Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 — Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni — Provvedimenti di ravvicinamento — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, artt. 3, n. 2, e 23, n. 1)

Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, non ostano ad una normativa nazionale che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento», successivamente al 1° luglio 2007, purché tale intervento:

–      persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;

–      non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e

–      sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

(v. punti 32, 47 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 aprile 2010 (*)

«Direttiva 2003/55/CE – Mercato interno del gas naturale – Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 – Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas»

Nel procedimento C‑265/08,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con decisione 15 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 19 giugno 2008, nelle cause

Federutility,

Assogas,

Libarna Gas SpA,

Collino Commercio SpA,

Sadori Gas Srl,

Egea Commerciale Srl,

E.On Vendita Srl,

Sorgenia SpA

contro

Autorità per l’energia elettrica e il gas,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot (relatore) e E. Levits, presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. Rosas, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2009,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Federutility, dagli avv.ti T. Salonico, D. Bonvegna e G. Candeloro;

–        per la Assogas, dagli avv.ti G. Ferrari e F. Todarello;

–        per la Libarna Gas SpA, la Collino Commercio SpA, la Sadori Gas Srl e la Egea Commerciale Srl, dagli avv.ti F. Todarello e F. Novelli;

–        per la Sorgenia SpA, dagli avv.ti P.G. Torrani, O. Torrani e G. Malonchini;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra I. Bruni, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per il governo estone, dal sig. L. Uibo, in qualità di agente;

–        per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V. Di Bucci, B. Schima e S. Schønberg, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito delle controversie che vedono la Federutility, la Assogas, la Libarna Gas SpA, la Collino Commercio SpA, la Sadori Gas Srl, la Egea Commerciale Srl, la E.On Vendita Srl e la Sorgenia SpA, imprese e associazioni di imprese attive nel mercato italiano del gas naturale, opposte all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG») riguardo ad atti con i quali quest’ultima definisce «prezzi di riferimento» per la fornitura di gas naturale che le imprese devono far comparire nelle loro offerte commerciali ad una parte della loro clientela.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        I ‘considerando’ dal secondo al quarto, diciottesimo, ventiseiesimo e ventisettesimo della direttiva 2003/55 sono del seguente tenore:

«(2)      L’esperienza nell’attuazione [della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/30/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 204, pag. 1)] dimostra i vantaggi che il mercato interno del gas può produrre in termini di maggiore efficienza, riduzioni dei prezzi, livelli più elevati di servizio e maggiore competitività. Restano tuttavia rilevanti sia le carenze che le possibilità di migliorare il funzionamento del mercato, in particolare occorre adottare misure concrete per garantire parità di condizioni e per ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, (…) assicurando la tutela dei diritti dei clienti piccoli e vulnerabili.

(3)      Nella riunione tenutasi a Lisbona il 23 e il 24 marzo 2000, il Consiglio europeo ha invitato a intraprendere rapidamente i lavori per completare il mercato interno nel settore dell’energia elettrica e del gas e ad accelerare la liberalizzazione in tali settori, nell’intento di realizzare un mercato interno pienamente operativo. Nella sua risoluzione del 6 luglio 2000 sul secondo rapporto della Commissione relativo alla situazione della liberalizzazione dei mercati dell’energia, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di adottare un calendario dettagliato per la realizzazione di obiettivi accuratamente definiti nella prospettiva di liberalizzare gradualmente, ma completamente, il mercato dell’energia.

(4)      La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, garantite ai cittadini europei dal trattato, possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.

(...)

(18)      I clienti del gas dovrebbero poter scegliere liberamente il loro fornitore. Nondimeno è opportuno seguire un approccio graduale, con un termine ultimo specifico, per completare il mercato interno del gas al fine di consentire alle imprese di adeguarsi e garantire che siano posti in essere misure e sistemi adeguati per proteggere gli interessi degli utenti e far sì che essi dispongano di un diritto reale ed effettivo di scegliere il loro fornitore.

(...)

(26)      Al fine di garantire nella Comunità la salvaguardia di elevati livelli qualitativi di pubblico servizio, tutte le misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della presente direttiva dovrebbero essere regolarmente comunicate alla Commissione. (…)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica a prezzi ragionevoli. Le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

(27)      Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli Stati membri, che tengano conto degli obiettivi della protezione dei consumatori, della sicurezza dei rifornimenti, (…) e di livelli equivalenti di concorrenza in tutti gli Stati membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto del diritto comunitario».

4        L’art. 2, punto 7, della direttiva 2003/55 definisce l’attività di «fornitura» nei termini seguenti:

«[L]a vendita, compresa la rivendita, ai clienti di gas naturale, (…)».

5        All’art. 2, punto 27, della direttiva 2003/55 i «clienti finali» sono definiti nel modo seguente:

«[I] clienti che acquistano gas naturale per uso proprio».

6        L’art 2, punto 28), della stessa direttiva definisce i «clienti idonei» in questi termini:

«[I] clienti che sono liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di propria scelta, ai sensi dell’articolo 23 della presente direttiva».

7        L’art. 3 della direttiva considerata così prevede:

«1.      Gli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel dovuto rispetto del principio di sussidiarietà, fanno sì che le imprese di gas naturale, fatto salvo il paragrafo 2, siano gestite secondo i principi della presente direttiva, al fine di realizzare un mercato del gas concorrenziale sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale, e si astengono da qualsiasi discriminazione tra tali imprese riguardo ai loro diritti o obblighi.

2.      Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato [FUE], in particolare dell’articolo [106], gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti (…) il prezzo delle forniture (…). Tali obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. (…)

3.      Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture. (…) [Gli Stati membri] garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A.

(…)

6.      Nell’attuare la presente direttiva gli Stati membri informano la Commissione di tutte le misure adottate per adempiere agli obblighi relativi al servizio pubblico, compresa la tutela dei consumatori e dell’ambiente, ed i loro possibili effetti sulla concorrenza nazionale ed internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga alla presente direttiva. Successivamente essi informano ogni due anni la Commissione delle modifiche apportate a dette misure, a prescindere dal fatto che esse richiedano o meno una deroga alla presente direttiva».

8        A norma dell’art. 23, n. 1, della direttiva 2003/55:

«Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei siano:

[…]

c)      a partire dal 1° luglio 2007, tutti i clienti.»

9        L’allegato A della direttiva 2003/55, al quale fa rinvio l’art. 3, n. 3, della stessa direttiva, precisa quanto segue:

«Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori (…) le misure di cui all’articolo 3 consistono nel garantire che i clienti:

(…)

g)      allacciati al sistema del gas siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati in gas di una qualità ben definita a prezzi ragionevoli».

 Il diritto nazionale

10      Qualche giorno prima del 1° luglio 2007, data limite per la liberalizzazione completa del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali, le autorità italiane hanno adottato il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (GURI n. 139 del 18 giugno 2007, pag. 4), che ha attribuito all’AEEG il potere di definire prezzi di riferimento per la vendita di gas a taluni clienti. Tale decreto legge, convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (GURI n. 188 del 14 agosto 2007, pag. 6), contiene, al suo art. 1, n. 3, le seguenti disposizioni:

«Per garantire le disposizioni comunitarie in materia di servizio universale, l’[AEEG] indica condizioni standard di erogazione del servizio e definisce transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento (…) per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali contemplando anche la possibilità di scelta tra piani tariffari e fasce orarie differenziati. È fatta salva l’adozione, ai sensi dell’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (…) entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di misure volte a tutelare utenti in particolari condizioni di salute o di svantaggio economico. Sono altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta».

11      Il 29 marzo 2007, l’AEEG ha adottato la delibera n. 79/07, recante «Rideterminazione delle condizioni economiche di fornitura per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2005 ed il 31 marzo 2007 e criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale». Ai sensi del punto 1.3.1 di tale delibera, le formule di calcolo adottate ai fini del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso devono essere applicate fino al 30 giugno 2008. Il punto 1.3.2 di tale delibera consente all’AEEG di verificare se sussistano le condizioni per l’ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009.

 Cause principali e questioni pregiudiziali

12      Le ricorrenti nelle cause principali hanno chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia l’annullamento della delibera 29 marzo 2007, n. 79/07, nonché di decisioni ad essa susseguenti.

13      In particolare esse sostengono che, a partire dal 1° luglio 2007, data della completa liberalizzazione del mercato del gas naturale, prevista dall’art. 23, n. 1, lett. c), della direttiva 2003/55, il prezzo per la vendita di gas dev’essere determinato solo dall’incontro della domanda e dell’offerta. Esse ritengono che la definizione da parte dell’AEEG dei prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale, oggetto di controversia nelle cause principali, violi quindi il diritto comunitario in quanto si applica oltre il secondo trimestre del 2007.

14      In tale contesto, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 23 della direttiva [2003/55], che disciplina l’apertura del mercato del gas, debba essere interpretato, in conformità ai principi derivanti dal Trattato dell’UE, nel senso che osti alla stessa disposizione e ai principi comunitari una norma nazionale (e i conseguenti atti applicativi) che, dopo la data dell’1 luglio 2007, mantenga ancora all’Autorità di regolazione nazionale il potere di definire prezzi di riferimento delle forniture di gas naturale ai clienti domestici (categoria indeterminata e non definita nelle fasce di riferimento che non implica, di per sé, la valutazione di particolari situazioni di disagio socio-economico che potrebbero giustificare la definizione dei suddetti prezzi di riferimento), che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, sono tenute a comprendere tra le proprie offerte commerciali;

oppure

2)      Se tale norma (il citato art. 23) debba essere interpretata in combinato disposto con l’art. 3 della direttiva [2003/55] (il quale ultimo prevede che gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, per quel che qui interessa, il prezzo delle forniture) nel senso che non osti alle richiamate disposizioni comunitarie una norma nazionale che, tenuto conto della particolare situazione del mercato, ancora caratterizzato dall’assenza di condizioni di “effettiva concorrenza”, almeno nel segmento della commercializzazione all’ingrosso, ammetta la determinazione in via amministrativa del prezzo di riferimento del gas naturale, da indicarsi obbligatoriamente tra le offerte commerciali praticate da ciascun venditore ai propri clienti domestici nell’ambito del concetto di servizio universale, ancorché tutti i clienti debbano essere considerati “liberi”».

 Sulle questioni pregiudiziali

15      Va preliminarmente rilevato che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale nonché dai documenti e dagli elementi del fascicolo risulta che le controversie di cui trattasi nelle cause principali riguardano la possibilità per l’AEEG di prevedere i limiti in cui i costi connessi alla commercializzazione all’ingrosso del gas naturale debbano essere presi in considerazione nel determinare il prezzo di fornitura del gas naturale, mediante la definizione di prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale che le imprese devono proporre a taluni dei loro clienti. Risulta del pari dalle osservazioni e dalle risposte trasmesse alla Corte che pur se dette imprese devono solo proporre tali prezzi nelle loro offerte commerciali, questi ultimi sono, in pratica, meno elevati di quelli che risulterebbero dall’incontro della domanda e dell’offerta. I prezzi di riferimento di cui trattasi sono pertanto, in linea di principio, accettati dai clienti ai quali sono proposti e si impongono in pratica nel rapporto contrattuale. Ne consegue che, definendo i prezzi di riferimento di cui trattasi nelle cause principali, l’AEEG determina il livello del prezzo di fornitura del gas naturale ad una parte della clientela.

16      Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 3, nn. 2 e 3, e 23 della direttiva 2003/55 ostino ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nelle cause principali, che consente di determinare, alle condizioni menzionate al punto precedente, il livello del prezzo di fornitura del gas naturale mediante la definizione di prezzi di riferimento, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, dopo il 1° luglio 2007.

 Sul principio dell’intervento dello Stato membro

17      L’art. 23, n. 1, lett. c), della direttiva 2003/55 dispone che gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di acquistare gas naturale dal fornitore di loro scelta a partire dal 1° luglio 2007.

18      Benché non risulti esplicitamente da quest’ultimo testo, né, peraltro, dalle altre disposizioni di tale direttiva, che il prezzo di fornitura del gas naturale debba, a partire dal 1° luglio 2007, essere fissato solo dall’incontro della domanda e dell’offerta, detta esigenza risulta dalla finalità stessa e dal sistema generale di tale direttiva che, come precisato dai ‘considerando’ terzo, quarto e diciottesimo, mira a pervenire progressivamente ad una completa liberalizzazione del mercato del gas naturale nell’ambito della quale, in particolare, ogni fornitore possa liberamente fornire i suoi prodotti a ogni consumatore.

19      L’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/55 impone pertanto agli Stati membri, in base alla loro organizzazione istituzionale e nel rispetto del principio di sussidiarietà, di vigilare affinché le imprese operanti nel settore del gas naturale siano gestite conformemente ai principi di tale direttiva, al fine di realizzare, in particolare, un «mercato del gas concorrenziale».

20      Nondimeno, come precisato dai ‘considerando’ ventiseiesimo e ventisettesimo, la direttiva 2003/55 ha del pari l’obiettivo di garantire che, nell’ambito di tale liberalizzazione, il servizio pubblico sia mantenuto a «elevati livelli qualitativi» e quello di proteggere il consumatore finale.

21      Per rispondere a questi ultimi obiettivi, l’art. 3, n. 1, della direttiva 2003/55 precisa che esso si applica «fatto salvo» il paragrafo 2 dello stesso articolo, che consente esplicitamente agli Stati membri di imporre alle imprese che operano al settore del gas «obblighi relativi al servizio pubblico» che possono riguardare, in particolare, «il prezzo delle forniture».

22      Risulta dalla formulazione di tale paragrafo 2, che i provvedimenti che si fondano su di esso devono essere adottati nell’interesse economico generale, essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori, verificabili e garantire alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori nazionali. Il medesimo testo aggiunge che gli Stati membri devono fare ciò «nel pieno rispetto» delle pertinenti disposizioni del Trattato FUE e in particolare dell’art. 106 TFUE.

23      Occorre rilevare che tale facoltà è esercitata sotto il controllo della Commissione, giacché gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 3, n. 6, della direttiva 2003/55, ad informare tale istituzione riguardo a tutte le misure adottate per adempiere gli obblighi relativi al servizio pubblico e riguardo ai loro eventuali effetti sulla concorrenza nazionale e internazionale, a prescindere dal fatto che tali misure richiedano o meno una deroga a tale direttiva, nonché a notificare alla Commissione, ogni due anni, qualsiasi eventuale modifica di tali misure.

24      La direttiva 2003/55 consente quindi, purché ricorrano le condizioni da essa enunciate, un intervento dello Stato membro sulla fissazione del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale successivamente al 1° luglio 2007.

 Sulle condizioni per l’intervento dello Stato membro

25      Alla luce di quanto precede, occorre esaminare l’una dopo l’altra le condizioni dell’intervento dello Stato membro reso possibile dall’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/55, enunciate in tale disposizione.

 Intervento giustificato dall’interesse economico generale

26      Per quanto riguarda la condizione relativa all’esistenza di un interesse economico generale, la direttiva 2003/55 non ne fornisce una definizione, ma il riferimento, di cui all’art. 3, n. 2, di tale direttiva tanto a detta condizione quanto all’art. 106 TFUE, che riguarda le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale, implica che tale condizione sia da interpretare alla luce di quest’ultima disposizione del Trattato.

27      Va ricordato in proposito che l’art. 106, n. 2, TFUE prevede, da un lato, che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata e, d’altro lato, che lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione.

28      Come la Corte ha precisato, tale disposizione mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese come strumento di politica economica o sociale con l’interesse dell’Unione all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune (v., in questo senso, sentenza 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag. I‑5751, punto 103 e giurisprudenza citata).

29      In quest’ambito, gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell’Unione, definire l’ampiezza e l’organizzazione dei loro servizi di interesse economico generale. In particolare essi possono prendere in considerazione obiettivi propri della loro politica nazionale (v., in questo senso, sentenza Albany, cit., punto 104).

30      Nella fattispecie, relativamente all’organizzazione del mercato interno del gas naturale, dal ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/55 risulta esplicitamente che quest’ultima prevede solo standard minimi comuni riguardo agli obblighi relativi al servizio pubblico e che gli obblighi relativi al servizio pubblico devono poter essere interpretati, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione, «su base nazionale» e «tenendo conto di circostanze nazionali».

31      È del pari rilevante che il ventiseiesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/55 precisa che gli Stati membri garantiscono che i clienti, quando sono collegati al sistema del gas, siano informati circa il loro diritto di essere approvvigionati in gas naturale di una qualità specifica «a prezzi ragionevoli».

32      Risulta da quanto precede che la direttiva 2003/55 consente agli Stati membri di valutare se, nell’interesse economico generale, successivamente al 1° luglio 2007, occorra imporre alle imprese operanti nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico al fine, in particolare, di garantire che il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale sia mantenuto ad un livello ragionevole, alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, prendendo in considerazione la situazione del settore del gas naturale, tra l’obiettivo della liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria tutela del consumatore finale perseguiti, come menzionato ai punti 18 e 20 della presente sentenza, dal legislatore dell’Unione.

 Rispetto del principio di proporzionalità

33      Dalla formulazione stessa dell’art. 106 TFUE risulta che gli obblighi relativi al servizio pubblico, che l’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/55 consente di imporre alle imprese, devono rispettare il principio di proporzionalità e che, pertanto, tali obblighi non possono incidere sulla libera fissazione del prezzo della fornitura di gas naturale, successivamente al 1° luglio 2007, se non nella misura necessaria al conseguimento dell’obiettivo di interesse economico generale da essi perseguito e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo.

34      È compito del giudice del rinvio valutare, nell’ambito delle controversie principali, se tale condizione di proporzionalità sia soddisfatta. Spetta tuttavia alla Corte fornirgli tutte le indicazioni necessarie a tale effetto alla luce del diritto dell’Unione.

35      In primo luogo, un intervento di questo tipo deve essere limitato, sotto il profilo della durata, a quanto strettamente necessario per conseguire l’obiettivo da esso perseguito al fine, soprattutto, di non rendere duratura una misura che, per sua stessa natura, costituisce un ostacolo alla realizzazione di un effettivo mercato interno del gas. A tal proposito la menzione, nel diritto nazionale di cui trattasi, del carattere transitorio dell’intervento non può, da sola, essere sufficiente per poterne constatare la proporzionalità sotto il profilo della sua durata. Spetta al giudice nazionale valutare se soddisfi tale condizione una normativa nazionale, come quella controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura del gas naturale mediante l’adozione di prezzi di riferimento, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, indipendentemente dal libero gioco del mercato. In quest’ambito, è compito del giudice del rinvio esaminare se e in che limiti l’amministrazione sia assoggettata dal diritto nazionale applicabile ad un obbligo di riesame periodico, a scadenze ravvicinate, della necessità e delle modalità del suo intervento a seconda dell’evoluzione del settore del gas.

36      In secondo luogo, il metodo d’intervento attuato non deve eccedere quanto è necessario per conseguire l’obiettivo di interesse economico generale perseguito.

37      Sul punto, dalle osservazioni trasmesse alla Corte nell’ambito del presente procedimento risulta che la definizione dei prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, sarebbe destinata a limitare l’impatto dell’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali che, in un contesto in cui la concorrenza sul mercato del gas naturale non è ancora effettiva, soprattutto sul mercato del commercio all’ingrosso, si ripercuoterebbe fortemente, in mancanza di intervento, sul prezzo di vendita offerto al cliente finale. Spetta al giudice del rinvio accertare se sia effettivamente così, tenendo conto, in particolare, dell’obiettivo di creare un mercato interno del gas pienamente operativo e degli investimenti necessari per esercitare una concorrenza effettiva nel settore del gas naturale.

38      Laddove, in esito a tali verifiche, risultasse che un intervento del genere era quindi giustificabile, l’esigenza di proporzionalità richiederebbe in particolare che tale intervento si limiti, in linea di principio, all’elemento del prezzo direttamente influenzato al rialzo da tali circostanze specifiche.

39      In terzo luogo, l’esigenza di proporzionalità deve essere valutata anche alla luce dell’ambito di applicazione ratione personae del provvedimento e più precisamente dei suoi beneficiari.

40      A tal proposito, va sottolineato che tale esigenza non osta a che l’applicazione di prezzi di riferimento per la fornitura del gas naturale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, riguardi tutta la clientela dei privati il cui consumo di gas naturale si situi al di sotto di una certa soglia e non si limiti al novero dei soggetti, indicati espressamente all’art. 3, n. 3, della direttiva 2003/55, ai quali deve essere necessariamente garantita tutela a causa della loro vulnerabilità.

41      Nell’ipotesi in cui, come sostengono dinanzi alla Corte taluni delle ricorrenti nelle cause principali, la definizione di prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, andasse a vantaggio anche di talune imprese indipendentemente dalle loro dimensioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si deve precisare che la direttiva 2003/55 non esclude, in linea di principio, che tali imprese possano del pari beneficiare, in quanto consumatori finali di gas, degli obblighi relativi al servizio pubblico che possono essere decisi dagli Stati membri nell’ambito dell’art. 3, n. 2, di tale direttiva. Il ventiseiesimo considerando di tale direttiva precisa in particolare che le misure adottate dagli Stati membri per proteggere i clienti finali possono variare a seconda dei nuclei familiari e delle piccole e medie imprese.

42      Nondimeno, in tal caso occorrerebbe tener conto, nel valutare la proporzionalità della misura nazionale di cui trattasi, da un lato, del fatto che la situazione delle imprese è diversa da quella dei consumatori domestici, poiché non sono necessariamente gli stessi gli obiettivi perseguiti e gli interessi in gioco, e, d’altro lato, delle differenze oggettive tra le imprese stesse, a seconda delle loro dimensioni.

43      Pertanto, al di là dell’ipotesi particolare, peraltro menzionata all’udienza, della gestione di condomini di privati, l’esigenza di proporzionalità menzionata in precedenza non sarebbe, in linea di principio, rispettata laddove la definizione di prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, andasse a beneficio, in modo identico, dei privati e delle imprese, in quanto consumatori finali di gas.

 Carattere chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e verificabile degli obblighi relativi al servizio pubblico e necessità della parità di accesso ai consumatori per le imprese dell’Unione europea che operano nel settore del gas

44      Devono, infine, essere del pari soddisfatte le altre condizioni menzionate all’art. 3, n. 2, della direttiva 2003/55, attinenti al carattere chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio e verificabile degli obblighi relativi al servizio pubblico imposti in forza di tale disposizione, nonché alla necessità della parità di accesso ai consumatori per le imprese dell’Unione che operano nel settore del gas.

45      Per quanto riguarda il carattere non discriminatorio di detti obblighi, è compito del giudice del rinvio verificare se, alla luce di tutte le misure che possono essere state eventualmente adottate in tale ambito dallo Stato membro interessato, la definizione di prezzi di riferimento per la fornitura di gas naturale, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, che si applica in modo identico a tutte le imprese di fornitura di gas naturale, debba nondimeno essere considerata discriminatoria.

46      Ciò si verificherebbe laddove un intervento siffatto conducesse in realtà a far gravare l’onere finanziario da esso risultante principalmente su talune delle imprese, nella fattispecie quelle che non esercitano anche attività di produzione/importazione di gas naturale.

47      Occorre pertanto risolvere le questioni poste dichiarando che gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva 2003/55 non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di prezzi di riferimento, come quelli di cui trattasi nelle cause principali, successivamente al 1° luglio 2007, purché tale intervento:

–        persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;

–        non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e

–        sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

 Sulle spese

48      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento», come quelli di cui trattasi nelle cause principali, successivamente al 1° luglio 2007, purché tale intervento:

–        persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;

–        non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e

–        sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.

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